Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 692
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Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione per mancata allegazione cartelle di pagamento

    La Corte ritiene che la statuizione del primo giudice sull'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento renda superflua l'allegazione delle stesse alla comunicazione preventiva. Inoltre, la censura è considerata inammissibile per apoditticità, dato che la ricorrente non aveva contestato la notifica delle cartelle in primo grado, come documentato dall'agente della riscossione. Viene inoltre richiamata una precedente sentenza della stessa Corte che ha confermato la validità della notifica della cartella n. 29520180004290211.

  • Rigettato
    Mancanza di indicazione dei dati degli immobili nell'atto preventivo

    La Corte ritiene la censura inattendibile in ragione della funzione meramente avvertitoria della comunicazione preventiva, che non richiede l'indicazione degli immobili ipotecabili o del loro valore. Si richiamano precedenti giurisprudenziali che escludono la necessità di indicare il valore dell'immobile o la rendita catastale nella comunicazione di iscrizione ipotecaria.

  • Rigettato
    Necessità di previa intimazione di pagamento

    La doglianza viene disattesa in quanto la Corte condivide la statuizione del primo giudice, basata su giurisprudenza consolidata, secondo cui l'intimazione di pagamento è richiesta solo per gli atti espropriativi e non per quelli meramente cautelativi come l'iscrizione ipotecaria.

  • Inammissibile
    Mancata notifica delle cartelle di pagamento

    La censura è ritenuta inammissibile poiché l'atto d'appello si limita a esporre le ragioni della deduzione senza contestare l'assunto del giudice di primo grado sulla mancata contestazione delle notifiche in primo grado. La Corte conferma che nessuna contestazione era emersa in primo grado.

  • Rigettato
    Mancata sospensione del giudizio

    La doglianza è respinta richiamando la giurisprudenza che afferma la natura autonoma dell'iscrizione ipotecaria e la sua legittimità indipendentemente dalla pendenza di impugnazioni sulla cartella di pagamento sottostante, purché siano rispettati i presupposti normativi.

  • Rigettato
    Interessi e aggio di riscossione

    La censura sugli interessi è respinta in quanto postula la mancata notificazione delle cartelle, circostanza già esclusa da una precedente sentenza della Corte. Per quanto riguarda l'aggio di riscossione, si rileva che i compensi sono regolati normativamente e non è necessaria alcuna prova sui costi sostenuti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 692
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 692
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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