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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 692/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente
CINTIOLI FULVIO, EL
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 606/2021 depositato il 28/01/2021
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Viale Della Liberta' N. 148 98123 Mistretta ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1661/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 4 e pubblicata il 18/06/2020
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576201800000637 TRIB. LOCALI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
L'appellante si riporta alle conclusioni formulate in atti.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. impugnò innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina comunicazione
“preventiva” di iscrizione d'ipoteca per debiti segnati in tre risalenti cartelle di pagamento.
Si costituì la Riscossione Sicilia s.p.a. eccependo, anzitutto, l'inammissibilità del ricorso a causa della mancata impugnazione di tutti gli atti presupposti dalla “comunicazione” avversata, dei quali la Resistente pure depositò i documenti comprovanti, in tesi, l'avvenuta notificazione.
Il Giudice adìto ha rigettato il ricorso, rilevando che: - non sussiste il denunciato difetto di motivazione, rinvenendosi nell'atto gli importi dovuti e l'indicazione delle cartelle di pagamento sottese, senza che ne fosse necessaria l'acclusione di copia nella comunicazione;
- non occorreva la previa intimazione di pagamento prescritta dall'art. 50 del d.p.r. n. 602/73, trattandosi di atti a fini meramente cautelativi anziché espropriativi, per i quali ultimi soltanto vige l'adempimento; - nessuna contestazione può ammettersi in ordine ai crediti segnati in due delle tre cartelle di pagamento sottese all'avversato atto (nn. 29520170007870930
e 29520170020643466) giacché la relativa documentata notificazione non è stata contestata in giudizio;
- irrilevante è il fatto che la terza cartella sottesa dalla “comunicazione” risultava impugnata in distinto giudizio, in quanto la pendenza di vertenza sul credito non osta al ricorso all'iscrizione ipotecaria;
- gli interessi calcolati nell'atto avversato e la misura dell'aggio di riscossione sono contemplati normativamente, di guisa che nessuna motivazione occorre al riguardo;
tutte le altre censure debbono ritenersi assorbite.
La Contribuente ha proposto appello affidandolo alle censure che vengono qui di seguito descritte, via via che se ne fa esame.
L'Agente della riscossione non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima doglianza d'appello denuncia, in guisa di difetto di motivazione, la mancata acclusione delle accennate cartelle di pagamento alla “comunicazione” avversata. La Corte disattende la censura rilevando che la statuizione del primo Giudice di avvenuta notificazione delle cartelle stesse rendeva ovviamente superfluo l'adempimento stesso, quand'anche lo si ammetta in astratto.
A ben guardare, la censura dell'Appellante viene corredata, fra l'altro, dal seguente brano: “… l'importo indicato nell'atto sembrerebbe coincidere con la somma iscritta a ruolo nella cartella di pagamento n. 29520180004290211 mai notificata, ma non si comprende la motivazione che abbia portato il Concessionario ad indicare ulteriori cartelle esattoriali mai pervenute alla società”. Sembra, perciò, che l'Appellante neghi l'avvenuta notificazione delle cartelle citate.
La Corte, anzitutto, giudica inammissibile la censura a causa della sua apoditticità, tanto più inaccettabile al cospetto di una statuizione giudiziale che esplicitamente dà atto (traendone gli effetti giuridici) sia della menzione, nell'atto avversato, di quelle cartelle sia dell'affermazione giudiziale che la loro notificazione, quale documentata cogli atti depositati dalla Resistente, non fu contestata dalla Ricorrente. Del resto, il
Collegio si versa sugli atti depositati in primo grado alla Ricorrente e constata che nessuna memoria difensiva venne da questa depositata, così confermandosi che mancò contestazione di quella documentazione avversaria.
La Corte, poi, disattende l'affermazione che la cartella n. 29520180004290211 non fu mai notificata. Ciò perché questa stessa cartella è stata presa in esame e confermata dalla sentenza n. 8821/2024 emessa da questa Sezione staccata della Corte (n. 16) col rigetto dell'appello della medesima Società avverso la sentenza n. 856/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di rigetto del ricorso della Contribuente. Ciò dimostra che l'atto è stato giudizialmente considerato valido e validamente notificato.
La medesima prima doglianza si articola anche nella denuncia dell'assenza, nella “comunicazione preventiva”, dei dati relativi agli immobili dedotti a futura iscrizione ipotecaria. La Corte ritiene inattendibile la censura in ragione della funzione normativamente attribuita alla “comunicazione preventiva”. Infatti, l'art. 77, ult. comma, del D.p.r. n. 602/1973 – nel disporre che “L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1” – chiaramente assegna all'atto solamente la funzione dell'avvertimento, così da consentirgli in extremis la possibilità di evitare il pregiudizio pagando il dovuto. Sicché non è minimamente funzionale al compito l'indicazione degli immobili ipotecabili;
meno che mai il rispettivo valore. Quanto, poi, a quest'ultimo, è appena il caso di richiamare la giurisprudenza di legittimità in tema di “comunicazione d'scrizione ipotecaria”, quale così espressa: Nessuna previsione normativa richiede, quale requisito di validità dell'avviso di iscrizione ipotecaria, l'indicazione del valore del bene ipotecato, sicché non può ritenersi necessaria la sua indicazione. In tale ottica, si pone già un precedente di questa Corte, ove è stata cassata una decisione della CTR, che aveva, appunto, ritenuto necessaria la presenza nella comunicazione di iscrizione ipotecaria dell'indicazione del valore degli immobili, determinati in funzione della rendita catastale (per permettere di valutare la congruità del valore in virtù del quale viene iscritta ipoteca), evidenziando l'assenza di disposizioni contenute nel D. P.R. n. 602 del 1973, che richiedano di fare menzione nella comunicazione di iscrizione di ipoteca della rendita catastale degli immobili colpiti dall'ipoteca (Cass., Sez. 6-5, n. 24258 del 13/11/2014). Per valutare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria non è, infatti, necessaria l'indicazione del valore dell'immobile - e, conseguentemente, della rendita catastale, in base alla quale, ai sensi del D.P.R. cit., art. 79, tale valore è determinato - essendo, invece, sufficiente l'indicazione del valore del credito per cui si procede, poiché l'iscrizione ipotecaria è legittima indipendentemente dal valore dell'immobile aggredito, ove il credito per cui si proceda superi l'importo indicato dal D.P.R. cit., art. 77, comma 1 bis, sopra riportato, essendo solo obbligatoria (e non facoltativa), ai sensi del D.P.R. cit., art. 77, comma 2, qualora l'importo di detto credito non superi il 5% di quello dell'immobile (Cass., Sez. 6-5, n. 24258 del 13/11/2014) (Cass. civ. Sez. V, Ord., 22-11-2021, n. 36000). Con l'ovvio corollario che, se gli accennati dati sono superflui nella “comunicazione di iscrizione” ipotecaria, a maggior ragione la superfluità va sancita con riguardo alla comunicazione
“preventiva”.
La seconda doglianza d'appello insiste per il riconoscimento della indefettibilità, per la validità della
“comunicazione preventiva”, di una previa intimazione. Anche questa doglianza va disattesa giacché la Corte condivide la corrispondente statuizione del primo Giudice, quale fondata su giurisprudenza di legittimità solida e condivisa dal Collegio, per la quale l'adempimento riguarda gli atti di espropriazione in funzione della riscossione, non anche quelli meramente cautelari, cui va ricondotta l'iscrizione d'ipoteca. La terza doglianza nega che le tre cartelle furono notificate alla Contribuente, adducendo l'inattendibilità dei documenti depositati dalla Resistente a dimostrazione del contrario. La censura appare alla Corte inammissibile giacché l'atto d'appello si limita ad esporre le ragioni della sua deduzione, senza contestare l'assunto del Giudice che le tre notificazioni “non sono state oggetto di contestazione da parte dell'istante”. Del resto, dianzi si è dato atto dell'esito della verifica eseguita al riguardo dal Collegio, cioè che nessuna contestazione comparve, in merito, in primo grado.
La quarta doglianza denuncia la mancata sospensione del giudizio di primo grado, quale chiesta dalla
Contribuente ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 546/92 e dall'art. 295 c.p.c. in ragione della pendenza di giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento riportante il maggior credito cui è stata preordinata la prevista iscrizione ipotecaria. Basta per il rigetto della censura la condivisibile giurisprudenza, pure accennata dal primo Giudice, per la quale “L'iscrizione di ipoteca finalizzata ad assicurare la riscossione dei crediti tributari, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, comma 1, ha natura giuridica autonoma e disciplina propria (Sez. 1, Sentenza n. 4464 del 07/03/2016). A norma dell'art. 77, comma 1 e del richiamato del D.P. R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, il presupposto che legittima l'agente della riscossione alla iscrizione di ipoteca sugli immobili è costituito dalla avvenuta iscrizione a ruolo del carico tributario, debitamente comunicato al debitore con la notifica della cartella di pagamento, e dal decorso del termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella, circostanze pacificamente verificatesi nel caso in esame. La norma non contiene alcuna previsione che legittimi l'assunto del giudice di appello secondo cui, in caso di impugnazione della cartella di pagamento, all'esattore sarebbe inibita la facoltà di iscrivere ipoteca per tutta la durata del procedimento pendente a seguito del ricorso contro la cartella” (Cass. Sez. V, Ord., 20.12.2017 n.30569).
Infine, per quanto attiene alla doglianza relativa agli interessi e alla misura dell'aggio di riscossione, la Corte rileva quanto appresso.
La censura concernente gli interessi postula esplicitamente la mancata notificazione delle cartelle di pagamento, che invece la citata sentenza di questa Corte n. 8821/2024 ha escluso, avendo riconosciuto l'avvenuta notificazione.
Quanto, infine, all'aggio di riscossione, la Corte rileva che i compensi per le varie indefettibili operazioni e la relativa misura sono regolati normativamente, di guisa che nessuna prova può pretendersi circa i costi sopportati per la riscossione.
La mancata costituzione dell'appellato Agente della riscossione esime la Corte dalla pronuncia in ordine al rimborso delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente sul ricorso in appello n. 606/2021 r.g., lo rigetta. Nulla per le spese.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
Il EL Il Presidente
Dr. Fulvio Cintioli Dr. Luigi Petrucci
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente
CINTIOLI FULVIO, EL
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 606/2021 depositato il 28/01/2021
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Viale Della Liberta' N. 148 98123 Mistretta ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1661/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 4 e pubblicata il 18/06/2020
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576201800000637 TRIB. LOCALI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
L'appellante si riporta alle conclusioni formulate in atti.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. impugnò innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina comunicazione
“preventiva” di iscrizione d'ipoteca per debiti segnati in tre risalenti cartelle di pagamento.
Si costituì la Riscossione Sicilia s.p.a. eccependo, anzitutto, l'inammissibilità del ricorso a causa della mancata impugnazione di tutti gli atti presupposti dalla “comunicazione” avversata, dei quali la Resistente pure depositò i documenti comprovanti, in tesi, l'avvenuta notificazione.
Il Giudice adìto ha rigettato il ricorso, rilevando che: - non sussiste il denunciato difetto di motivazione, rinvenendosi nell'atto gli importi dovuti e l'indicazione delle cartelle di pagamento sottese, senza che ne fosse necessaria l'acclusione di copia nella comunicazione;
- non occorreva la previa intimazione di pagamento prescritta dall'art. 50 del d.p.r. n. 602/73, trattandosi di atti a fini meramente cautelativi anziché espropriativi, per i quali ultimi soltanto vige l'adempimento; - nessuna contestazione può ammettersi in ordine ai crediti segnati in due delle tre cartelle di pagamento sottese all'avversato atto (nn. 29520170007870930
e 29520170020643466) giacché la relativa documentata notificazione non è stata contestata in giudizio;
- irrilevante è il fatto che la terza cartella sottesa dalla “comunicazione” risultava impugnata in distinto giudizio, in quanto la pendenza di vertenza sul credito non osta al ricorso all'iscrizione ipotecaria;
- gli interessi calcolati nell'atto avversato e la misura dell'aggio di riscossione sono contemplati normativamente, di guisa che nessuna motivazione occorre al riguardo;
tutte le altre censure debbono ritenersi assorbite.
La Contribuente ha proposto appello affidandolo alle censure che vengono qui di seguito descritte, via via che se ne fa esame.
L'Agente della riscossione non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima doglianza d'appello denuncia, in guisa di difetto di motivazione, la mancata acclusione delle accennate cartelle di pagamento alla “comunicazione” avversata. La Corte disattende la censura rilevando che la statuizione del primo Giudice di avvenuta notificazione delle cartelle stesse rendeva ovviamente superfluo l'adempimento stesso, quand'anche lo si ammetta in astratto.
A ben guardare, la censura dell'Appellante viene corredata, fra l'altro, dal seguente brano: “… l'importo indicato nell'atto sembrerebbe coincidere con la somma iscritta a ruolo nella cartella di pagamento n. 29520180004290211 mai notificata, ma non si comprende la motivazione che abbia portato il Concessionario ad indicare ulteriori cartelle esattoriali mai pervenute alla società”. Sembra, perciò, che l'Appellante neghi l'avvenuta notificazione delle cartelle citate.
La Corte, anzitutto, giudica inammissibile la censura a causa della sua apoditticità, tanto più inaccettabile al cospetto di una statuizione giudiziale che esplicitamente dà atto (traendone gli effetti giuridici) sia della menzione, nell'atto avversato, di quelle cartelle sia dell'affermazione giudiziale che la loro notificazione, quale documentata cogli atti depositati dalla Resistente, non fu contestata dalla Ricorrente. Del resto, il
Collegio si versa sugli atti depositati in primo grado alla Ricorrente e constata che nessuna memoria difensiva venne da questa depositata, così confermandosi che mancò contestazione di quella documentazione avversaria.
La Corte, poi, disattende l'affermazione che la cartella n. 29520180004290211 non fu mai notificata. Ciò perché questa stessa cartella è stata presa in esame e confermata dalla sentenza n. 8821/2024 emessa da questa Sezione staccata della Corte (n. 16) col rigetto dell'appello della medesima Società avverso la sentenza n. 856/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di rigetto del ricorso della Contribuente. Ciò dimostra che l'atto è stato giudizialmente considerato valido e validamente notificato.
La medesima prima doglianza si articola anche nella denuncia dell'assenza, nella “comunicazione preventiva”, dei dati relativi agli immobili dedotti a futura iscrizione ipotecaria. La Corte ritiene inattendibile la censura in ragione della funzione normativamente attribuita alla “comunicazione preventiva”. Infatti, l'art. 77, ult. comma, del D.p.r. n. 602/1973 – nel disporre che “L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1” – chiaramente assegna all'atto solamente la funzione dell'avvertimento, così da consentirgli in extremis la possibilità di evitare il pregiudizio pagando il dovuto. Sicché non è minimamente funzionale al compito l'indicazione degli immobili ipotecabili;
meno che mai il rispettivo valore. Quanto, poi, a quest'ultimo, è appena il caso di richiamare la giurisprudenza di legittimità in tema di “comunicazione d'scrizione ipotecaria”, quale così espressa: Nessuna previsione normativa richiede, quale requisito di validità dell'avviso di iscrizione ipotecaria, l'indicazione del valore del bene ipotecato, sicché non può ritenersi necessaria la sua indicazione. In tale ottica, si pone già un precedente di questa Corte, ove è stata cassata una decisione della CTR, che aveva, appunto, ritenuto necessaria la presenza nella comunicazione di iscrizione ipotecaria dell'indicazione del valore degli immobili, determinati in funzione della rendita catastale (per permettere di valutare la congruità del valore in virtù del quale viene iscritta ipoteca), evidenziando l'assenza di disposizioni contenute nel D. P.R. n. 602 del 1973, che richiedano di fare menzione nella comunicazione di iscrizione di ipoteca della rendita catastale degli immobili colpiti dall'ipoteca (Cass., Sez. 6-5, n. 24258 del 13/11/2014). Per valutare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria non è, infatti, necessaria l'indicazione del valore dell'immobile - e, conseguentemente, della rendita catastale, in base alla quale, ai sensi del D.P.R. cit., art. 79, tale valore è determinato - essendo, invece, sufficiente l'indicazione del valore del credito per cui si procede, poiché l'iscrizione ipotecaria è legittima indipendentemente dal valore dell'immobile aggredito, ove il credito per cui si proceda superi l'importo indicato dal D.P.R. cit., art. 77, comma 1 bis, sopra riportato, essendo solo obbligatoria (e non facoltativa), ai sensi del D.P.R. cit., art. 77, comma 2, qualora l'importo di detto credito non superi il 5% di quello dell'immobile (Cass., Sez. 6-5, n. 24258 del 13/11/2014) (Cass. civ. Sez. V, Ord., 22-11-2021, n. 36000). Con l'ovvio corollario che, se gli accennati dati sono superflui nella “comunicazione di iscrizione” ipotecaria, a maggior ragione la superfluità va sancita con riguardo alla comunicazione
“preventiva”.
La seconda doglianza d'appello insiste per il riconoscimento della indefettibilità, per la validità della
“comunicazione preventiva”, di una previa intimazione. Anche questa doglianza va disattesa giacché la Corte condivide la corrispondente statuizione del primo Giudice, quale fondata su giurisprudenza di legittimità solida e condivisa dal Collegio, per la quale l'adempimento riguarda gli atti di espropriazione in funzione della riscossione, non anche quelli meramente cautelari, cui va ricondotta l'iscrizione d'ipoteca. La terza doglianza nega che le tre cartelle furono notificate alla Contribuente, adducendo l'inattendibilità dei documenti depositati dalla Resistente a dimostrazione del contrario. La censura appare alla Corte inammissibile giacché l'atto d'appello si limita ad esporre le ragioni della sua deduzione, senza contestare l'assunto del Giudice che le tre notificazioni “non sono state oggetto di contestazione da parte dell'istante”. Del resto, dianzi si è dato atto dell'esito della verifica eseguita al riguardo dal Collegio, cioè che nessuna contestazione comparve, in merito, in primo grado.
La quarta doglianza denuncia la mancata sospensione del giudizio di primo grado, quale chiesta dalla
Contribuente ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 546/92 e dall'art. 295 c.p.c. in ragione della pendenza di giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento riportante il maggior credito cui è stata preordinata la prevista iscrizione ipotecaria. Basta per il rigetto della censura la condivisibile giurisprudenza, pure accennata dal primo Giudice, per la quale “L'iscrizione di ipoteca finalizzata ad assicurare la riscossione dei crediti tributari, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, comma 1, ha natura giuridica autonoma e disciplina propria (Sez. 1, Sentenza n. 4464 del 07/03/2016). A norma dell'art. 77, comma 1 e del richiamato del D.P. R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, il presupposto che legittima l'agente della riscossione alla iscrizione di ipoteca sugli immobili è costituito dalla avvenuta iscrizione a ruolo del carico tributario, debitamente comunicato al debitore con la notifica della cartella di pagamento, e dal decorso del termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella, circostanze pacificamente verificatesi nel caso in esame. La norma non contiene alcuna previsione che legittimi l'assunto del giudice di appello secondo cui, in caso di impugnazione della cartella di pagamento, all'esattore sarebbe inibita la facoltà di iscrivere ipoteca per tutta la durata del procedimento pendente a seguito del ricorso contro la cartella” (Cass. Sez. V, Ord., 20.12.2017 n.30569).
Infine, per quanto attiene alla doglianza relativa agli interessi e alla misura dell'aggio di riscossione, la Corte rileva quanto appresso.
La censura concernente gli interessi postula esplicitamente la mancata notificazione delle cartelle di pagamento, che invece la citata sentenza di questa Corte n. 8821/2024 ha escluso, avendo riconosciuto l'avvenuta notificazione.
Quanto, infine, all'aggio di riscossione, la Corte rileva che i compensi per le varie indefettibili operazioni e la relativa misura sono regolati normativamente, di guisa che nessuna prova può pretendersi circa i costi sopportati per la riscossione.
La mancata costituzione dell'appellato Agente della riscossione esime la Corte dalla pronuncia in ordine al rimborso delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente sul ricorso in appello n. 606/2021 r.g., lo rigetta. Nulla per le spese.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
Il EL Il Presidente
Dr. Fulvio Cintioli Dr. Luigi Petrucci