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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/11/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Chiara Gagliano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. 1171/2024 R.G., promosso da
(C.F. Parte_1 C.F._1
(avv.to ALLEGRA GIOVANNI)
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.03.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'assegno mensile di assistenza, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente citata, sicché ne va CP_1 dichiarata la contumacia.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 13.11.2025 per il deposito di note.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che il ricorrente è invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dell'80%, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 25/08/2022 (cfr. CTU in atti).
Da qui l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite per entrambe le fasi del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al dm 55/14, con distrazione in favore dell'Erario, stante l'ammissione della parte ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., CP_1 liquidate con separato decreto.
Si liquidano con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è Parte_1 invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dell'80%, pertanto è in possesso del requisito sanitario per avere diritto al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (25/08/2022); condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1
3.400,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'Erario; pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con CP_1 separato decreto;
liquida con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Termini Imerese, 14.11.2025
Il Giudice
Dott. Daniele Salvatore Abbate
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Chiara Gagliano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. 1171/2024 R.G., promosso da
(C.F. Parte_1 C.F._1
(avv.to ALLEGRA GIOVANNI)
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.03.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'assegno mensile di assistenza, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente citata, sicché ne va CP_1 dichiarata la contumacia.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 13.11.2025 per il deposito di note.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che il ricorrente è invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dell'80%, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 25/08/2022 (cfr. CTU in atti).
Da qui l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite per entrambe le fasi del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al dm 55/14, con distrazione in favore dell'Erario, stante l'ammissione della parte ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., CP_1 liquidate con separato decreto.
Si liquidano con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è Parte_1 invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dell'80%, pertanto è in possesso del requisito sanitario per avere diritto al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (25/08/2022); condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1
3.400,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'Erario; pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con CP_1 separato decreto;
liquida con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Termini Imerese, 14.11.2025
Il Giudice
Dott. Daniele Salvatore Abbate