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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/09/2025, n. 2857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2857 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4402/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4402/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Carlo Formisano, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Francesco Cilea n. 240;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_2 CodiceFiscale_1
APPELLATO CONTUMACE
(C.F. ; Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
(C.F. ); Controparte_4 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 08.05.2025 parte appellante concludeva riportandosi al proprio atto introduttivo e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' Controparte_1
(d'ora in poi a.d.e.r.) nei confronti di della e della Controparte_2 Controparte_3 [...]
, con riferimento alla sentenza n. 855/2024 (r.g. n. 293/2023) depositata il Controparte_5
27.09.2024 dal Giudice di Pace di Sarno.
1 In primo grado proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento Controparte_2
n. 02020229005002205000 notificata dall' in data 26.05.2022, Controparte_6 afferente alla cartella esattoriale n. 02020160005776039000, con la quale si richiedeva il pagamento di euro 1.551,25 per violazioni al Codice della Strada elevate dalla nel 2013. Controparte_3
Parte attrice eccepiva l'invalidità della notifica della cartella di pagamento e della stessa intimazione e la conseguente prescrizione quinquennale del relativo credito.
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha accolto la domanda e per l'effetto ha annullato la cartella esattoriale n.02020160005776039 per euro 1.551,25, emessa per conto della
. Controparte_3
In particolare, dopo aver riscontrato che la cartella risultasse notificata il 28.05.16, il giudice a quo ha affermato che l' non avesse dato prova di atti interruttivi della prescrizione quinquennale CP_7 intercorrenti tra la notifica della cartella e la notifica dell'intimazione (26.05.2022), con conseguente estinzione del credito.
In questa sede l'appellante ha chiesto la riforma della decisione impugnata per non aver il giudice a quo tenuto conto dell'interruzione dei termini operata dalla normativa emergenziale covid-19, dalla quale conseguono l'interruzione del termine di prescrizione e l'inammissibilità delle domande proposte da Controparte_2
Gli appellati sono rimasti contumaci.
Tanto premesso, l'appello merita accoglimento.
Invero, in conseguenza dello stato di emergenza sanitaria che ha interessato tutto il territorio nazionale, a partire dal D.L. n. 18 del 17.03.2020 (Decreto Cura Italia), convertito in L. n. 27 del
24.04.2020, sono state introdotte nell'ordinamento diverse disposizioni normative che, con la finalità di fronteggiare le conseguenze economiche e sociali conseguenti alla diffusione della pandemia da
COVID-19, hanno riguardato direttamente anche l'attività della riscossione, stabilendo – tra le altre cose - la sospensione dei termini per la notifica di nuove cartelle esattoriali nonché la proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli enti impositori, ai sensi dell'art. 12 del
D.lgs. n. 159/2015, per tutto il periodo corrispondente alla predetta sospensione.
In particolare:
- l'art. 67 co. 1 del L. n. 18 del 17.03.2020 convertito in L. n. 27 del 24.04.2020, prevedeva che
“sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi all'attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”;
2 - Il successivo comma 4 stabiliva, inoltre, che “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, ((commi
1 e 3)), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Disposizione, quest'ultima, che a sua volta, prevede che “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”. (…). “L'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”;
- l'art. 154, comma 1, lett. a) del L. n. 34 del 19.05.2020 convertito in L. n. 77 del 17.07.2020, così detto “Decreto Rilancio” ha prorogato i termini di cui sopra al 31.08.2020;
- l'art. 99, comma 1, del L. n. 104 del 14.08.2020, convertito in L. 126 del 13.10.2020, così detto
“Decreto Agosto” ha prorogato i termini di cui sopra al 15.10.2020;
- l'art.1, comma 3, del L. n. 125 del 07.10.2020, convertito in L. n. 159 del 27.11.2020, ha prorogato i termini di cui sopra al 31.12.2020;
- il d.l. n. 183/2020 convertito in l. n. 21/2020 ha prorogato i termini di cui sopra al 28.02.2021;
- l'art. 4, comma 1, lett. a) del L. n. 41 del 22.03.2021, convertito in L. n. 69 del 21.05.2021., così detto “Decreto Sostegni” ha prorogato i termini di cui sopra al 30 aprile 2021;
- da ultimo, il D.L. n. 73 del 25.05.2021, convertito in L. n. 106 de 23.07.2021, così detto
“Decreto sostegni bis” ha prorogato i termini di cui sopra al 30 agosto 2021.
Pertanto, alla luce delle succitate disposizioni, durante tutto l'arco temporale in esame, ovvero dall'8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021 (pari a n. 541 giorni) tutta l'attività di riscossione facente capo all' è rimasta sospesa, ivi compresa l'attività di notificazione di nuove cartelle esattoriali CP_1
e, conseguentemente, sono stati sospesi e prorogati i relativi termini.
3 Da tanto consegue che non è fondata l'eccezione accolta in primo grado, posto che tra la data di notifica della cartella (28.05.2016) e la data di notifica dell'intimazione (26.05.2022) non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Alla luce di quanto illustrato l'appello dell'a.d.e.r. va accolto in ragione dell'infondatezza dell'azione proposta in primo grado da Controparte_2
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue, altresì, l'obbligo in capo a CP_2 di restituire gli importi eventualmente ricevuti in esecuzione del capo sulle spese (Cass. civ. n.
[...]
9929/2014), in quanto la soccombenza è stata erroneamente valutata dal Giudice di prime cure.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellato e Controparte_2 si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (come modificati dal d.m. n. 37/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dall' ; Controparte_1
2) per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta in primo grado da Controparte_2
3) condanna al pagamento in favore dell' e Controparte_2 Controparte_1 della delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, che Controparte_5 si liquidano in euro 150,00 ciascuno per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) condanna al pagamento in favore dell' Controparte_2 Controparte_1 delle spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano in euro 200,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Nocera Inferiore, 24.9.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4402/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Carlo Formisano, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Francesco Cilea n. 240;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_2 CodiceFiscale_1
APPELLATO CONTUMACE
(C.F. ; Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
(C.F. ); Controparte_4 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 08.05.2025 parte appellante concludeva riportandosi al proprio atto introduttivo e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' Controparte_1
(d'ora in poi a.d.e.r.) nei confronti di della e della Controparte_2 Controparte_3 [...]
, con riferimento alla sentenza n. 855/2024 (r.g. n. 293/2023) depositata il Controparte_5
27.09.2024 dal Giudice di Pace di Sarno.
1 In primo grado proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento Controparte_2
n. 02020229005002205000 notificata dall' in data 26.05.2022, Controparte_6 afferente alla cartella esattoriale n. 02020160005776039000, con la quale si richiedeva il pagamento di euro 1.551,25 per violazioni al Codice della Strada elevate dalla nel 2013. Controparte_3
Parte attrice eccepiva l'invalidità della notifica della cartella di pagamento e della stessa intimazione e la conseguente prescrizione quinquennale del relativo credito.
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha accolto la domanda e per l'effetto ha annullato la cartella esattoriale n.02020160005776039 per euro 1.551,25, emessa per conto della
. Controparte_3
In particolare, dopo aver riscontrato che la cartella risultasse notificata il 28.05.16, il giudice a quo ha affermato che l' non avesse dato prova di atti interruttivi della prescrizione quinquennale CP_7 intercorrenti tra la notifica della cartella e la notifica dell'intimazione (26.05.2022), con conseguente estinzione del credito.
In questa sede l'appellante ha chiesto la riforma della decisione impugnata per non aver il giudice a quo tenuto conto dell'interruzione dei termini operata dalla normativa emergenziale covid-19, dalla quale conseguono l'interruzione del termine di prescrizione e l'inammissibilità delle domande proposte da Controparte_2
Gli appellati sono rimasti contumaci.
Tanto premesso, l'appello merita accoglimento.
Invero, in conseguenza dello stato di emergenza sanitaria che ha interessato tutto il territorio nazionale, a partire dal D.L. n. 18 del 17.03.2020 (Decreto Cura Italia), convertito in L. n. 27 del
24.04.2020, sono state introdotte nell'ordinamento diverse disposizioni normative che, con la finalità di fronteggiare le conseguenze economiche e sociali conseguenti alla diffusione della pandemia da
COVID-19, hanno riguardato direttamente anche l'attività della riscossione, stabilendo – tra le altre cose - la sospensione dei termini per la notifica di nuove cartelle esattoriali nonché la proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli enti impositori, ai sensi dell'art. 12 del
D.lgs. n. 159/2015, per tutto il periodo corrispondente alla predetta sospensione.
In particolare:
- l'art. 67 co. 1 del L. n. 18 del 17.03.2020 convertito in L. n. 27 del 24.04.2020, prevedeva che
“sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi all'attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”;
2 - Il successivo comma 4 stabiliva, inoltre, che “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, ((commi
1 e 3)), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Disposizione, quest'ultima, che a sua volta, prevede che “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”. (…). “L'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”;
- l'art. 154, comma 1, lett. a) del L. n. 34 del 19.05.2020 convertito in L. n. 77 del 17.07.2020, così detto “Decreto Rilancio” ha prorogato i termini di cui sopra al 31.08.2020;
- l'art. 99, comma 1, del L. n. 104 del 14.08.2020, convertito in L. 126 del 13.10.2020, così detto
“Decreto Agosto” ha prorogato i termini di cui sopra al 15.10.2020;
- l'art.1, comma 3, del L. n. 125 del 07.10.2020, convertito in L. n. 159 del 27.11.2020, ha prorogato i termini di cui sopra al 31.12.2020;
- il d.l. n. 183/2020 convertito in l. n. 21/2020 ha prorogato i termini di cui sopra al 28.02.2021;
- l'art. 4, comma 1, lett. a) del L. n. 41 del 22.03.2021, convertito in L. n. 69 del 21.05.2021., così detto “Decreto Sostegni” ha prorogato i termini di cui sopra al 30 aprile 2021;
- da ultimo, il D.L. n. 73 del 25.05.2021, convertito in L. n. 106 de 23.07.2021, così detto
“Decreto sostegni bis” ha prorogato i termini di cui sopra al 30 agosto 2021.
Pertanto, alla luce delle succitate disposizioni, durante tutto l'arco temporale in esame, ovvero dall'8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021 (pari a n. 541 giorni) tutta l'attività di riscossione facente capo all' è rimasta sospesa, ivi compresa l'attività di notificazione di nuove cartelle esattoriali CP_1
e, conseguentemente, sono stati sospesi e prorogati i relativi termini.
3 Da tanto consegue che non è fondata l'eccezione accolta in primo grado, posto che tra la data di notifica della cartella (28.05.2016) e la data di notifica dell'intimazione (26.05.2022) non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Alla luce di quanto illustrato l'appello dell'a.d.e.r. va accolto in ragione dell'infondatezza dell'azione proposta in primo grado da Controparte_2
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue, altresì, l'obbligo in capo a CP_2 di restituire gli importi eventualmente ricevuti in esecuzione del capo sulle spese (Cass. civ. n.
[...]
9929/2014), in quanto la soccombenza è stata erroneamente valutata dal Giudice di prime cure.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellato e Controparte_2 si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (come modificati dal d.m. n. 37/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dall' ; Controparte_1
2) per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta in primo grado da Controparte_2
3) condanna al pagamento in favore dell' e Controparte_2 Controparte_1 della delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, che Controparte_5 si liquidano in euro 150,00 ciascuno per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) condanna al pagamento in favore dell' Controparte_2 Controparte_1 delle spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano in euro 200,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Nocera Inferiore, 24.9.2025
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