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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 18/06/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 632/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa Anna Mercuri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 632/2022 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. BELLOCCHI LUCA Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Urbino adìto, contrariis rejectis,
- in via preliminare respingere le eccezioni processuali e di merito avversarie in quanto infondate
in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti;
- nel merito accertare e dichiarare che la convenuta principale ovvero l'intervenuta, è responsabile
civilmente per il danno materiale e non patrimoniale che il militare fu ha subito a Pt_1 CP_3
causa della sua prigionia e sottoposizione ai lavori forzati prima in Albania e poi in dal CP_1
9 settembre 1943 al 9 agosto 1945 riconducibile causalmente alle condotte illecite del Terzo Reich
e quindi della convenuta e conseguentemente, disporne la condanna a corrispondere il
pagina 1 di 22 risarcimento dei danni quantificati in via equitativa ovvero ricorrendo alle tabelle milanesi previste
per la liquidazione del danno non patrimoniale a favore dell'attore nella sua qualità di erede
legittimo del Sig. fu , in misura non inferiore ad € 50.000,00 ovvero nella maggiore o Pt_1 CP_3
minore somma ritenuta di Giustizia oltre gli interessi e rivalutazione monetaria dall'evento
dannoso e quindi sino all'effettivo soddisfo con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite.
Per la convenuta BB Federale Tedesca contumace
Per l'intervenuto volontario : “Voglia il Tribunale Controparte_4
adito, dichiarato preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato, rigettata ogni contraria istanza,
ragione o eccezione, così provvedere: - dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
[...]
, disponendone l'estromissione dal giudizio;
- in ogni caso, dichiarare le domande Controparte_1
formulate dalla controparte improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
- nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
- in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2,
cod. civ.. Spese vinte.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 22 Con atto di citazione il sig. , quale erede del defunto ha convenuto in Parte_1 Persona_1
Contr giudizio la di e il per veder accogliere le conclusioni sopra Controparte_1 CP_1
rassegnate.
Nessuno si è costituito per la e il giudice all'udienza del 19.01.2024 Controparte_1
dichiarava la sua contumacia.
Con comparsa di intervento volontario si è costituito il Controparte_2
contestando la domanda attorea e rassegnando le conclusioni in epigrafe riportate.
All'udienza del 19.01.2024 presente solo parte attrice, quest'ultima ha precisato le proprie conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda appare fondata nei limiti di seguito esposti.
Il sig. quale erede del defunto espone di essere uno dei figli ed erede Parte_1 Persona_1
del Sig. fu , nato ad [...] il giorno 31/05/1913 e morto ad Urbania (PU) il Pt_1 CP_3
giorno 21/09/1974, come da documentazione allegata all'atto introduttivo.
Racconta che il Sig. fu venne assegnato alla ferma ordinaria il giorno 8 settembre 1933 e Pt_1 CP_3
chiamato alle armi in data 4 aprile 1934; fu quindi inviato in Africa e precisamente in , nel 1935 Per_2
e fece ritorno in Italia nel 1936 allorché venne posto in congedo illimitato ai sensi della circolare ministeriale n. 38091 del 21 giugno 1936. Venne poi richiamato alle armi in data 27 maggio 1940 e inviato a Valona (Albania) dove giunse il 12 giugno 1941. In data 9 settembre 1943 fu imprigionato dai tedeschi in località (Corcia) Korca (Albania), deportato in ed internato nello STALAG1 XII CP_1
F2 (a Forbach), campo destinato a sottufficiali e militari di truppa, con numero di matricola quale prigioniero di guerra 01688 fino al giorno 9 agosto 1945 (doc n. 6 atto introduttivo). Il Sig. fu Pt_1
nel periodo del suo internamento fu destinato al lavoro forzato con ARB. KDO 02039 CP_3
pagina 3 di 22 (acronimo di Comando di Lavoro) e dopo il suo rientro in Italia, fu collocato in congedo illimitato in data 12 ottobre 1945.
L'art. 43 del Decreto Legge n. 36 del 2022 convertito in legge con modifiche dalla Legge n. 79 del 22
giugno 2022, ha istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939
e l'8 maggio 1945”. Detto articolo 43 prevede che al suddetto fondo potranno attingere non solo coloro che abbiano ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni subiti quali vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” ma anche tutti coloro che avvieranno azioni giudiziali di accertamento e liquidazione dei danni sopra indicati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto legge 36 del 2022 ovvero entro il 27 ottobre 2022 e comprende anche i militari italiani fatti prigionieri in terra straniera dalle armate tedesche i cd IMI (internati militari italiani).
Il ) nel proprio atto di intervento volontario, espone che CP_4 Controparte_2
Contr l'unico legittimato passivo del rapporto giuridico controverso era il in quanto il fondo per il
Contr ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità era istituito presso il
Lo scopo del Fondo era tenere indenne la BB Federale tedesca dalle questioni di risarcimento del danno, quindi tutte le azioni dovevano essere fatte valere esclusivamente sul fondo e che il Governo
italiano era l'unico espressamente legittimato in nome e nell'interesse proprio a stipulare transazioni con i danneggiati. Riferisce che la norma prevedeva che gli atti introduttivi relativi ai giudizi non ancora pendenti sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo
Stato italiano e non quella alle persone giuridiche straniere, che ricadono – invece – nell'ambito di pagina 4 di 22 applicazione dell'articolo 142 (qualora prive di rappresentante legale in Italia) oppure dell'articolo 145
cod. proc. civ. (qualora ne siano fornite). La disposizione in commento – così intesa – disciplina quindi una ipotesi di successione a titolo particolare dello Stato italiano (e, nell'ambito di esso, del
[...]
) nei debiti risarcitori della verso le vittime del Terzo Reich. Controparte_2 CP_1
Pertanto, trattandosi – nel caso di specie – di un'azione giudiziaria introdotta dopo l'entrata in vigore del menzionato decreto-legge, essa avrebbe dovuto essere proposta esclusivamente nei confronti del nella qualità di successore ex lege nel debito risarcitorio Controparte_2
originariamente contratto dallo Stato tedesco. Ed invero, nel momento in cui è stata proposta l'odierna azione giudiziaria, il fenomeno successorio sopra descritto si era già realizzato;
e quindi, l'unico soggetto che doveva essere evocato in giudizio per rispondere dei debiti in questione non poteva che essere il titolare del Fondo istituito con il citato art. 43: vale a dire, il Controparte_2
Eccepisce pertanto, l'intervenuta decadenza in quanto l'art. l'art. 43, comma 6, del decreto-
[...]
legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, stabilisce espressamente che “fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice” (enfasi aggiunte). Precisato che il decreto-legge in questione è entrato in vigore il 1° maggio 2022 e che l'atto introduttivo dell'odierno giudizio è stato notificato in data 10- 15/11/2022 l'azione sarebbe decaduta e in ogni caso risultava decorso il termine prescrizionale, in quanto il reato di riduzione ex art. 600 c.p., per effetto dell'art. 2947 c.c. prevedeva un termine di 15 anni.
Preliminarmente rispetto alle eccezioni sollevate dalla parte intervenuta, in merito alla giurisdizione si osserva:
pagina 5 di 22 parte attrice agisce iure hereditario per conseguire il risarcimento dei danni subiti dal padre a seguito della cattura, della deportazione e dell'assoggettamento ai lavori forzati in condizioni di assoluta schiavitù ad opera delle forze armate tedesche.
Si tratta di condotte che sono state qualificate dalla giurisprudenza di legittimità come crimini di guerra e contro l'umanità, essendosi ritenuto che in tal senso depongono lo Statuo delle Nazioni Unite del
08.08.1945, la Risoluzione 95 del 11.12.1946 dell'Assemblaa Generale delle N.U., i Principi di diritto internazionale adottato nel giugno del 1950 dalla Commissione delle N.U. , le Risoluzioni del
Consiglio di Sicurezza n. 827/93 e n. 955/94 con le quali sono stati adottati rispettivamente lo statuto del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (artt. 2 e 5) e lo Statuto penale internazionale per il Ruanda (art. 3) nonché la Convenzione istitutiva della Corte penale internazionale sottoscritta a
Roma il 17 luglio 1998 ed entrata in vigore il 01.07.2002 ( artt. 7-8). ( Cass. n. 5044 del 2004; n.
14201/2008, n. 20442/2020)
A partire dalla sentenza n. 5044 dell' 11.03.2004 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione si è
sostenuto che “il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio
fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai
quale tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato quale quello della “sovrana uguaglianza” degli
Stati cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera “ con la
conseguenza che “la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che
impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati
stranieri non ha carattere assoluto nel senso che essa non accorda allo Stato straniero una immunità
totale della giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in
presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare in forza di norme
consuetudinarie di diritto internazionale crimini internazionali in quanto lesivi, appunto, di quei valori
universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali”,
si è pertanto ravvisata “la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa nei pagina 6 di 22 confronti della BB federale di Germania, dal cittadino italiano che lamenti di essere stato
catturato a seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la Seconda guerra mondiale e deportato
in per essere utilizzato quale mano d'opera non volontaria al servizio di imprese tedesche, CP_1
atteso che sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i
crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una
norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità
internazionale”.
Si è quindi affermato che la giurisdizione va individuata secondo i principi della giurisdizione universale di talchè ogni Stato può reprimerli indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi.
Questa interpretazione è stata poi disattesa dalla giurisprudenza di legittimità dopo la sentenza del
03.02.2012 con cui la Corte internazionale di giustizia dichiarava che la BB Italiana aveva violato l'immunità della giurisdizione civile riconosciuta alla BB federale di Germania dal diritto internazionale sollecitandola ad istituire tutte le misure necessarie affinchè le sentenze dei giudici italiani cessassero di avere effetto,
A tal fine, in ossequio al 1° co. dell'art. 10 Cost. il legislatore italiano promulgava la legge n. 5/2023 il cui art. 3 imponeva al giudice nazionale di adeguarsi alla detta pronuncia e per l'effetto di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo in relazione alle condotte di uno Stato
estero sottratte alla giurisdizione civile dalla Corte internazionale di giustizia.
Tale disposizione veniva però sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 238
del 2014 ne dichiarava l'illegittimità, adottando una pronuncia interpretativa di rigetto affermando che
“la norma internazionale alla quale il nostro ordinamento si è conformato in virtù dell'art. 10 primo
comma Cost. non comprende l'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile in relazione ad azioni di
danni derivati da crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della personae i quali
risultano per ciò stesso non privi della necessaria tutela giurisdizionale effettiva”. Di conseguenza,
dichiarava costituzionalmente illegittimi l'art. 3 della legge n. 5/2013 e l'art. 1 della legge n. 848/1957 pagina 7 di 22 (esecuzione dello statuto delle Nazioni Unite), “limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta
delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 03 febbraio 2012 che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”.
Pertanto, a seguito di tale pronuncia la giurisprudenza di legittimità ha ribadito il precedente orientamento e cioè quello espresso dalla sentenza n. 5044/2004 “riconoscendo la prevalenza del principio e meta-valore del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale;
con conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una “prerogativa” dello Stato nazionale cosicchè il principio del rispetto della “sovrana uguaglianza” degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale” (Cass. n. 20444/2020).
Da ciò deriva che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario come peraltro lo stesso co. 6 dell'art. 43 del D.L. 36/2022 impone la notificazione dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 144 c.p.c. inducendo a ritenere che la domanda risarcitoria deve essere proposta innanzi al giudice italiano.
La norma di riferimento ai fini della domanda risarcitoria è l'art. 43 D.L. 36/2022 che ha previsto l'istituzione del “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro
l'umanità per la lesione dei diritti inviolabili della persona, compiuti su territorio italiano o comunque
a danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8
maggio 1945”.
La norma indica che:
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti pagina 8 di 22 inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità
all'Accordo tra la BB italiana e la BB reso esecutivo con decreto Controparte_1
del Presidente della BB 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso
al Fondo, alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di cui al
comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad
oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie
avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È
a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo
periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione
mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del
codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1
acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a
valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad
oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la
condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel
periodo tra il 1°settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi
di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il
Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite: a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione
degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla BB italiana pagina 9 di 22 a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente
della BB 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29
gennaio 1994, n. 94; c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento
effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle
pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1. 6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di
prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate
alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro
centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti
introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel
rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un
termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente.
7. Agli oneri derivanti dal
presente articolo, valutati in euro 20.000.000 per l'anno 2023 ed euro 11.808.000 per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2026, si provvede quanto a euro 10.000.000 per l'anno 2023 ed euro 5.904.000 per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad
esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a
euro 10.000.000 per l'anno 2023 ed euro 5.904.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307”
Il titolo di accesso al fondo è costituito da una sentenza di accertamento e di liquidazione dei danni ora menzionati o, in alternativa, da una transazione giudiziale stipulata previo parere dell'Avvocatura dello
Stato.
Il comma 3 della norma ha previsto, “in deroga all'art. 292 c.p.c.”, l'acquisto di efficacia esecutiva delle sentenze solo dopo il passaggio in giudicato.
pagina 10 di 22 Ancora, il comma 3 ha sancito l'estinzione di tutte le procedure esecutive fondate su sentenze di condanna della Germania per i crimini commessi dal Terzo Reich nonché l'impossibilità di intraprenderne di nuove.
Secondo la lettera della norma, quindi, le ragioni creditorie delle vittime del Terzo Reich possono essere soddisfatte unicamente sul Fondo di ristoro.
Andando ora ad esaminare le eccezioni avanzate dalla parte intervenuta ed in particolare quella sulla
Contr legittimazione passiva del rispetto alla BB Federale Tedesca si osserva che il
[...]
assume di essere divenuto ex lege, in virtù dell'art. 43 D.L. 30 aprile Controparte_2
2022, convertito, con modificazione, nella legge 29 giugno 2022, n° 79, “il titolare del debito che costituisce l'oggetto del presente giudizio”, quale rappresentante dell'Amministrazione statale italiana deputato alla gestione del Fondo istituito per il ristoro dei danni arrecati dalle forze del Terzo Reich, e,
per l'effetto, rileva “il difetto di legittimazione passiva” sia della , sia Controparte_1
della Controparte_5
Tale eccezione è infondata per i seguenti motivi:
Alla declaratoria di illegittimità costituzionale (con la sentenza n° 238/2014) dell'art. 3 della legge n. 5
del 2013, che aveva imposto al giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, e alla successiva riaffermazione, anche nei giudizi di legittimità (v., per tutte, Cass., 21946/2015 e Cass., n° 15812/2016), dell'orientamento inaugurato dalla sopra citata sentenza n° 5044/2004 della Suprema Corte sono seguite numerose pronunce di condanna nei confronti dello Stato tedesco al risarcimento dei danni causati dai crimini commessi dalle forze del Terzo Reich e la successiva apertura delle relative procedure esecutive dirette al conseguimento dell'effettiva soddisfazione degli accertati crediti risarcitori.
Pertanto, la BB Germania ha nuovamente adito la Corte internazionale di giustizia, CP_1
per denunciare l'inottemperanza, da parte dello Stato italiano, alla precedente decisione emessa dalla pagina 11 di 22 stessa Corte il 3 febbraio 2012, nonché, di conseguenza, la violazione della propria immunità dalla giurisdizione estera, e per richiedere l'adozione di misure cautelari.
A fronte di ciò, il Governo Italiano è intervenuto con l'art. 43 del decreto legge n° 36/20 (rubricato
“Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità
per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”),
all'evidente scopo di prevenire un'ulteriore condanna in sede internazionale e di porre fine all'annoso contenzioso insorto con lo Stato tedesco, ciò desumendosi, fra l'altro, anche dalla stessa collocazione temporale dell'iniziativa (che ha preceduto di pochi giorni l'udienza fissata dalla Corte di giustizia per la discussione sulla richiesta di misure provvisorie e urgenti) e dall'immediato successivo ritiro della domanda cautelare da parte della . Controparte_1
Oltre a istituire presso il un apposito Fondo per il ristoro dei Controparte_2
danni in questione (comma 1) e a disciplinarne il diritto di accesso (comma 2), rimandando a un successivo decreto ministeriale (poi emanato il 28 giugno) l'individuazione delle concrete modalità
operative (4 comma), la disposizione de qua, sì come modificata in sede di conversione, ha, fra l'altro,
azzerato ogni azione esecutiva già promossa, impedendo l'esecuzione forzata di sentenze di condanna pronunciate nei confronti dello Stato tedesco (comma 3), e fissato un termine decadenziale di 180
giorni (da ultimo prorogato sino al 28 giugno 2023 dall'art. 8 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.
198, convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2023, n. 14) per le azioni di accertamento e liquidazione dei danni non ancora iniziate (comma 6), stimando, infine, l'ammontare pluriennale degli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo (comma 7).
Nella dichiarata finalità di “assicurare continuità” all'Accordo di Bonn concluso il 2 giugno 1961 (con cui lo Stato italiano si era impegnato a tenere indenne la BB tedesca da ogni eventuale CP_1
pretesa legale all'epoca pendente e intrapresa da parte di persone fisiche o giuridiche italiane, a fronte del versamento pecuniario effettuato dallo Stato tedesco), l'art. 43 D.L. n° 36/2022 ha, di fatto, posto pagina 12 di 22 soltanto a carico dello Stato italiano la soddisfazione delle pretese pecuniarie delle vittime dei delicta imperii commessi dal Terzo Reich tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, con ciò sollevando la
Germania da ogni suo obbligo risarcitorio.
Avendo, infatti, previsto che tutte le sentenze di condanna nei confronti della BB federale di possono essere azionate in executivis (ma solo una volta divenute irrevocabili, in deroga CP_1
all'art. 282 c.p.c.) unicamente sul Fondo ristori e, quindi, impedito l'inizio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già iniziate, l'art. 43 in esame ha assicurato una totale protezione dell'immunità della dalla giurisdizione esecutiva, con ciò dando luogo, secondo quanto CP_1
statuito dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n° 153 del 21 luglio (con cui è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità relativa al 3° co. della disposizione in oggetto), a “una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui
è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la e non CP_1
sarebbe proponibile una nuova”.
Il che però non sembra di per sé sufficiente per poter ritenere che la BB federale di Germania
non sia legittimata a partecipare al giudizio di cognizione diretto all'accertamento e alla liquidazione dei danni subiti dalle vittime del Terzo Reich. In primo luogo, l'art. 43 in esame non ha espressamente previsto che il preteso danneggiato abbia come suo unico contraddittore il Controparte_2
, non apparendo ciò inequivocabilmente desumibile dal solo 6° co., nella parte in cui
[...]
dispone che gli atti introduttivi dei nuovi giudizi di accertamento e liquidazione dei danni “sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'art. 144 del codice di procedura civile” e che “se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente”.
Tale disposizione se, da un lato, induce a ritenere che l'amministrazione statale destinataria della notificazione, da individuarsi ragionevolmente (non già nella a Controparte_5
cui non viene fatto alcun riferimento nella norma in esame, di talché nei suoi confronti appare pagina 13 di 22 effettivamente ravvisabile l'eccepito difetto di legittimazione passiva) nel solo
[...]
quale gestore del Fondo ristori istituito presso di esso, è parte Controparte_2
necessaria, visto che l'eventuale inosservanza del termine assegnato dal giudice per la notificazione dell'atto introduttivo (se non effettuata ab initio) dovrebbe comportare l'estinzione del giudizio in ragione del disposto dell'art. 307 c.p.c. (diversamente opinando, non avrebbe alcuna ragion d'essere la prevista natura perentoria del termine in questione), il che sta a significare che il procedimento non può
essere celebrato in assenza del detto (e ciò plausibilmente perché esso è tenuto, tramite il CP_2
Fondo, a far fronte al debito risarcitorio, una volta definitivamente accertato); dall'altro, non consente però di individuare in termini sufficientemente chiari e univoci in quest'ultimo l'unico soggetto da chiamare in causa;
del resto, la stessa previsione relativa alla concessione del detto termine sembra sottintendere il riferimento a un giudizio inizialmente instaurato nei confronti di altro soggetto,
evidentemente da individuare nella , quale naturale destinatario della Controparte_1
domanda risarcitoria.
Devesi poi rilevare che l'art. 43, nel suo complesso, appare essenzialmente diretto a disciplinare non tanto lo svolgimento del giudizio di cognizione di accertamento del dedotto fatto illecito (essendo stato fatto ad esso riferimento soltanto con la previsione dell'incombente procedurale di cui al 6° co., oltre che con la deroga all'art. 282 c.c. contenuta nel 3° co.), quanto soprattutto le concrete modalità di soddisfazione delle pretese risarcitorie definitivamente accertate nell'an e nel quantum e, quindi, già
sorrette da un titolo esecutivo, con il dichiarato obiettivo di manlevare la BB di CP_1
da qualunque obbligo risarcitorio, che si è inteso realizzare istituendo un apposito fondo per CP_1
il pagamento degli importi portati dai titoli esecutivi, deponendo in tal senso anche quanto rilevato dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza da ultimo citata, laddove si legge “l'accesso al Fondo
'ristori' è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, rinveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della BB . CP_1 CP_1
pagina 14 di 22 Del resto, a quest'ultima sono riferibili le condotte poste in essere dalla CO
, a cui essa è incontestatamente subentrata, il che appare ex se sufficiente per giustificarne
[...]
la vocatio in ius nell'ambito dei giudizi volti all'accertamento e alla liquidazione dei danni derivati da quelle condotte, fermo restando che un'eventuale declaratoria di accoglimento della domanda risarcitoria non può essere eseguita nei suoi confronti, il che però appare rilevante per la sola fase esecutiva e non per quella di cognizione.
Di conseguenza, la BB è la sola legittimata a sollevare le eccezioni Controparte_1
relative al rapporto controverso ivi compresa quella di prescrizione.
A tal fine si deve ulteriormente osservare che la non si è costituita in Controparte_1
giudizio, di talché ne è stata dichiarata la contumacia, risultando correttamente evocata in persona dell'Ambasciatore pro tempore (in conformità al principio di diritto affermato da Cass., Sez. Un., n°
14570/2007, secondo cui “le ambasciate o rappresentanze diplomatiche sono organi esterni dello Stato
cui appartengono ed i loro titolari (ambasciatori o agenti diplomatici) hanno la funzione di rappresentare ad ogni effetto il proprio Stato presso quello straniero dove sono accreditati, non esaurendosi la loro attività nel campo strettamente politico e pubblico, ma estendendosi altresì - senza che vi osti alcuna norma di diritto internazionale - ad ogni altro campo, compreso quello privatistico,
nel quale sia necessario tutelare gli interessi dello Stato rappresentato. Ne consegue che l'ambasciatore
è legittimato, in quanto tale, a rappresentare il proprio Stato nei giudizi in cui questo sia parte, ancorché
relativi a rapporti privatistici, senza bisogno di alcun atto autorizzativo particolare”).
L'Ambasciata tedesca restituiva, sempre per il tramite del detto Ufficio del Cerimoniale, l'atto notificatole, allegandovi “nota verbale 143/2023” dd. 23.3.2023 (che qui rileva soltanto come conferma dell'avvenuta notificazione, ma non anche ai fini della definizione del giudizio, non essendo qualificabile in termini di atto processuale, visto che anche per le rappresentanze degli Stati esteri sussiste, ai sensi dell'art. 82 c.p.c., l'obbligo di difesa tecnica) con cui rappresentava che: ➢ il tentativo di notificarle “atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della pagina 15 di 22 Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18.04.1961”; ➢ “tali atti sovrani violano peraltro l'immunità della BB Federale di Germania poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii)”; ➢ “tali atti giudiziari sovrani sono in contrasto con l'articolo 2
dell'Accordo del 2 giugno 1961 fra la BB Federale di Germania e la BB Italiana;
➢ “il
Governo della BB Federale di Germania si aspetta che il Governo della BB Italiana
adempia agli obblighi di diritto internazionale statuiti dalla Corte Internazionale di Giustizia con sentenza del 3 febbraio 2012”.
In ordine poi, all'eccepita decadenza dalla proposizione dell'azione, sebbene la disciplina del Fondo di cui all'art. 43 aveva individuato il termine del 30 ottobre 2022 per la proposizione dell'azione giudiziaria, con un emendamento al decreto milleproroghe 2023 (art. 8 commi 11 ter e 11 quater, del decreto legge n. 198/2022 convertito con modificazioni dalla l. 14/2023) il termine è stato posticipato al 28 giugno 2023. Pertanto, tale eccezione va disattesa.
In merito alla prescrittibilità dell'azione si evidenzia che la terza intervenuta ha sollevato eccezione di prescrizione del diritto azionato ex art. 2947 c.c. in ragione del fatto per cui il principio di imprescrittibilità riconosciuto dalla Convenzione ONU del 1968, sia inapplicabile al caso di specie, per la preclusione dell'art. 25 della Costituzione, che stabilisce l'irretroattività delle norme sfavorevoli.
Tale eccezione è infondata per le ragioni seguenti:
occorre distinguere il principio di irretroattività penalistico sancito dall'art. 25 Cost, dal principio di legalità e dal favor rei, e l'irretroattività normativa civilistica che non è sostenuta da alcuna norma costituzionale. Pertanto, in ambito civile, la prescrizione non gode delle stesse garanzie costituzionali,
consentendo l'applicazione retroattiva di norme sfavorevoli.
La previsione dell'art. 2947 c.c., terzo comma, permette un accertamento incidentale della responsabilità penale astrattamente intesa senza che venga in rilievo il limite di cui all'art. 25 Cost. In
tal senso, non vale neanche il principio del favor rei, di talché va applicata la norma in vigore al pagina 16 di 22 momento della commissione dell'illecito, senza che vengano a rilievo le successive norme penali riduttive della prescrizione.
In particolare, tale eccezione non appare fondata anche alla luce della giurisprudenza di merito (v. Trib.
Torino 19.5.2010, Corte App. Firenze 11.4.2011, Trib. Bologna 8.6.2022) e, sia pure incidenter tantum,
dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n° 5044/2004, laddove si legge “è ricorrente
l'affermazione che i crimini internazionali "minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse
della coesistenza internazionale" (così, ad es., Corte Cost. di Ungheria 13 ottobre 1993, n. 53). Si
tratta, infatti, di delitti che si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o
sistematicità (arg. ex art. 40, secondo comma, del Progetto sulla responsabilità internazionale degli
Stati, adottato nell'agosto del 2001 dalla Commissione di diritto internazionale dell'ONU), dei diritti
fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al
vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere
convenzionale che consuetudinario (Tribunale penale per la ex Jugoslavia, 10 dicembre 1998,
Furunduzija, 153-155; 14 gennaio 2000, Kupreskic, 520; Corte europea dei diritti dell'uomo, 21
novembre 2001, c Regno Unito, 61) e, quindi, anche su quelle in tema di immunità. Per Per_3
questo ne è stata sancita l'imprescrittibilità (Convenzione ONU, del 26 novembre 1968; Convenzione
del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974) e si è riconosciuto che ogni Stato può reprimerli,
indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi, secondo i principi della giurisdizione
universale”.
La generalizzata adozione, da parte di numerosi Stati, di leggi dirette a sancire l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità perpetrati durante la Seconda guerra mondiale manifesta l'esigenza, avvertita dalla comunità internazionale, di assicurare la punizione di quei crimini senza limiti di tempo, il che peraltro vale a conferire alla loro repressione dignità di valore comune agli ordinamenti statuali e,
dunque, di principio di diritto riconosciuto dalle nazioni civili.
pagina 17 di 22 L'esistenza di una norma consuetudinaria internazionale che dispone l'imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità è altresì dimostrata dalle affermazioni in tal senso contenute nelle sentenze rese da varie Corti supreme, tra le quali anche (sia pure solo come obiter dictum) la Corte di
Cassazione italiana nella sentenza 11 marzo 2004, n. 5044, nonché nella Convenzione ONU del
26.11.1968 e nella Convenzione Europea del 25.1.1974, comunque rivelatrici della consapevolezza, da parte della comunità internazionale dell'epoca, che i detti crimini non potessero andare soggetti a prescrizione, non deponendo decisivamente in senso contrario la loro mancata ratifica, in quanto dovuta, fra l'altro, al fatto che con esse si intendeva anche tipizzare crimini contro l'umanità diversi da quelli fino ad allora riconosciuti e intervenire su materie diverse dalla prescrizione;
Tale norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrittibilità dei crimini contro l'umanità, con particolare riferimento a quelli commessi dalle forze di occupazione naziste nella
Seconda guerra mondiale, trova applicazione nell'ordinamento interno per effetto dell'automatica conformazione di esso alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute prevista dall'art. 10 Cost. e deve reputarsi retroattiva: essa nacque, infatti, proprio dall'esigenza che non rimanessero impuniti i detti crimini ed è proprio, quindi, la sua ratio che ne svela il carattere retroattivo;
tale carattere non contrasta, del resto, coi principi del diritto internazionale, visto che è la stessa convenzione europea dei diritti dell'uomo che consente, all'art. 7, 2° comma, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, «la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione
che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto
riconosciuto dalle nazioni civili».
Il principio secondo il quale anche alla prescrizione dei reati deve applicarsi la salvaguardia della irretroattività sancita dall'art. 25 Cost., ha effetti limitati all'ambito penale (caratterizzato dal principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie incriminatrici e dal divieto di analogia in "malam partem"), e non vi è alcuna ragione per la quale esso debba intendersi esteso al sistema risarcitorio civile, improntato al principio di atipicità dell'illecito. pagina 18 di 22 In ambito civile il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario (l'art. 11 delle preleggi), ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. 7 luglio 2006, n. 274). Tale impostazione interpretativa risulta, di recente, avallata dalla sezione penale della Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di precisare che “sono sottratti alla prescrizione…i crimini contro l'umanità, i quali offendono gli interessi transnazionali e violano lo "jus cogens", ovvero quelle norme di diritto vivente considerate da tutti gli Stati universalmente vincolanti che, poste al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalgono su ogni altra norma di legge, sia convenzionale che consuetudinaria,
essendo incorporate nell'ordinamento interno dall'art. 10 Cost.” (così Cass., n° 29951/22, nello stesso senso la successiva Cass., n° 23262/2023).
7.3 A sostegno di tale statuizione si è affermato, fra l'altro,
che dall'obbligo riconosciuto da tutti gli Stati come “cogente”, di una repressione dei crimini contro l'umanità discende “come conseguenza necessaria, quella della loro imprescrittibilità, in funzione della loro effettiva punizione in ogni tempo” e che “l'imprescrittibilità di tali reati costituisce l'ineludibile
"corollario giuridico" del divieto imposto dallo jus cogens di perpetrare tali crimini”, di talché
“indipendentemente dalla sua "codificazione" in convenzioni internazionali”, la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità va ritenuta una norma di diritto internazionale "cogente", ciò potendosi desumere da “una serie di indici rivelatori della sua esistenza”, quali “l'opinio iuris degli Stati
manifestata in seno agli organismi internazionali e nelle normative nazionali”, gli atti e la pratica delle organizzazioni internazionali, le pronunce dei giudici internazionali, ivi comprese le decisioni assunte nell'ambito dell'Unione europea, le Convenzioni adottate dalle Nazioni Unite il 26 novembre 1969 e dal Consiglio d'Europa il 25 gennaio 1974, lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, le declaratorie di “inammissibilità” della Corte EDU in ordine a misure nazionali che stabiliscono la prescrizione dei crimini contro l'umanità.
A fronte del rigetto delle eccezioni preliminari, entrando pertanto, nel merito della domanda la stessa appare fondata nei limiti di seguito esposti. In ordine all'onere della prova l'attore, quale figlio del de- pagina 19 di 22 cuius, assume che il genitore, catturato dalle truppe tedesche, fu deportato in per essere CP_1
internato in campi di concentramento ed essere costretto a lavorare in condizioni di sostanziale schiavitù
La cattura e la deportazione del risultano provate per tabulas desumendosi dall'allegato “foglio Pt_1
matricolare” (docc. 1 e 6 allegati all'atto di citazione) che egli in data 9 settembre 1943 fu imprigionato dai tedeschi in località (Corcia) Korca (Albania), deportato in ed internato nello CP_1
STALAG1 XII F2 (a Forbach), campo destinato a sottufficiali e militari di truppa, con numero di matricola quale prigioniero di guerra 01688 fino al giorno 9 agosto 1945;
Secondo i principi generali in tema di onere della prova di cui all'art. 115 c.p.c., ritiene questo giudice che in ordine all'an sia sufficiente la prova che l'attore, cittadino italiano, sia stato internato in o nei territori allora occupati dal Reich tedesco all'indomani dell'8 settembre 1943 senza CP_1
altra motivazione se non la sua condizione di militare italiano (e già questo costituisce un crimine di guerra e contro l'umanità in quanto in quel momento l'Italia non era in guerra contro la , CP_1
dovendosi per il resto ritenere che sia cosa notoria che il trattamenti ricevuto dai militari internati sia stato contrario alle norme convenzionali e consuetudinarie come peraltro documentato da svariate pubblicazioni e documenti filmati;
ritenuto comunque che era eventualmente onere dei convenuti provare che il trattamento ricevuto dai militari italiani internati, nel caso di specie, era stato adeguato e rispettoso delle norme internazionali e consuetudinarie, prova che all'evidenza non è stata fornita. Il
foglio matricolare può essere considerato valida prova dell'internamento.
Si può ritenere fatto storicamente acquisito e notorio, come tale valorizzabile ai fini e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., che immediatamente dopo l'armistizio dell'8.9.1943 militari italiani, in quanto considerati traditori, vennero privati dello status di prigionieri di guerra (e, di conseguenza, della protezione assicurata dalle convenzioni internazionali), sostituito da quello di “internati”, e impiegati come forza lavoro in condizioni umilianti nei lager del Terzo Reich (in tal senso v. la pagina del sito internet del Ministero della Difesa, ove si legge che all'indomani dell'8 settembre 1943 “circa 800mila pagina 20 di 22 italiani, militari e civili, vennero trasferiti coattivamente nel territorio del Terzo Reich, per essere impiegati come forza lavoro nell'economia bellica tedesca” e che i soldati italiani che si rifiutarono di collaborare con i tedeschi e con la BB di Salò trascorsero “venti mesi di internamento in condizioni disumane nei lager del Terzo reich, patendo la fame, il freddo, il lavoro coatto”).
A fronte pertanto, dell'accoglimento della domanda occorre procedere alla liquidazione del danno.
Nel caso di specie si può presumere secondo o l'id quod plerumque accidit che la deportazione e,
quindi, lo sradicamento dal paese d'origine e il trasferimento forzato nel territorio di uno Stato
straniero, la prolungata permanenza in quell'ambito senza diritti civili e politici e in condizioni umilianti, quali notoriamente erano quelle riservate dalle forze armate tedesche nei campi di prigionia alle persone che vi erano ristrette e, in particolare, ai militari italiani, nonché l'assoggettamento al lavoro coatto rappresentano fonti di sofferenze, non solo fisiche, ma anche e soprattutto morali, in grado di compromettere l'equilibrio psichico e il successivo reinserimento sociale. Vertendosi
nell'ambito di lesione di valori inerenti alla persona, come tali privi di contenuto economico, la liquidazione non può che essere effettuata in via equitativa.
Al fine di evitare quantificazioni del tutto avulse dall'ordinamento e, quindi, inevitabilmente arbitrarie appare fondato assumere, come base di calcolo, l'importo giornaliero di € 99,00 indicato nelle più
recenti Tabelle in uso al Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da inabilità
temporanea assoluta del 100%. Tenuto conto che è stato catturato il 9 settembre 1943 e Persona_1
liberato il 9 agosto 1945 e che, quindi, la sua detenzione è durata 700 giorni, la somma dovuta può,
quindi, essere liquidata all'attualità in € 69.300 (=€ 99,00 x 700). In tale misura va emessa condanna nei confronti della BB . Parte convenuta non ha dimostrato che Controparte_1 Per_1
ha fruito di pensioni, sussidi o indennizzi in relazione alla detenzione in territorio tedesco (e tale
[...]
carenza probatoria non appare superabile con l'invocato inversione dell'onere della prova, sia perché la relativa istanza risulta formulata in termini eccessivamente generici e meramente esplorativi, non essendo stata indicata la documentazione da esibire e non essendovi neppure certezza in ordine pagina 21 di 22 all'esistenza della stessa, sia perché devesi ragionevolmente ritenere che il Controparte_2
fosse nelle condizioni di produrre autonomamente eventuale documentazione rilevante
[...]
sotto il profilo in questione); né ha offerto elementi di fatto da cui desumere l'ammontare dei detti benefici che non ha conseguito solo per non aver tempestivamente proposto le relative Persona_1
domande, di talché non può procedersi ad alcuna riduzione (neppure ex art. 1227 c.c.) dell'importo sopra determinato. Il tutto oltre rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e devono gravare sulla e sul . Controparte_1 Controparte_2
p.q.m.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-condanna la a corrispondere alla parte attrice la somma di € Controparte_1
69.300,00 oltre rivalutazione e interessi;
-condanna la a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in e Controparte_1
5.810,00 per compenso, in € 259,00 per esborsi, oltre rimb. forfet.. 15%, cpa ed IVA come per legge;
-dichiara il diritto di parte attrice all'accesso al Fondo gestito dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze dello Stato italiano, istituito con l'art. 43 del D.l. 36/2022 sia per capitale che per interessi e spese legali del presente giudizio.
Urbino, 18 giugno 2025
Il Giudice on.
dott. ssa Anna Mercuri
pagina 22 di 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
144 del cod. proc. civ.. Tale disposizione, infatti, disciplina la notificazione alle Amministrazioni dello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa Anna Mercuri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 632/2022 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. BELLOCCHI LUCA Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Urbino adìto, contrariis rejectis,
- in via preliminare respingere le eccezioni processuali e di merito avversarie in quanto infondate
in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti;
- nel merito accertare e dichiarare che la convenuta principale ovvero l'intervenuta, è responsabile
civilmente per il danno materiale e non patrimoniale che il militare fu ha subito a Pt_1 CP_3
causa della sua prigionia e sottoposizione ai lavori forzati prima in Albania e poi in dal CP_1
9 settembre 1943 al 9 agosto 1945 riconducibile causalmente alle condotte illecite del Terzo Reich
e quindi della convenuta e conseguentemente, disporne la condanna a corrispondere il
pagina 1 di 22 risarcimento dei danni quantificati in via equitativa ovvero ricorrendo alle tabelle milanesi previste
per la liquidazione del danno non patrimoniale a favore dell'attore nella sua qualità di erede
legittimo del Sig. fu , in misura non inferiore ad € 50.000,00 ovvero nella maggiore o Pt_1 CP_3
minore somma ritenuta di Giustizia oltre gli interessi e rivalutazione monetaria dall'evento
dannoso e quindi sino all'effettivo soddisfo con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite.
Per la convenuta BB Federale Tedesca contumace
Per l'intervenuto volontario : “Voglia il Tribunale Controparte_4
adito, dichiarato preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato, rigettata ogni contraria istanza,
ragione o eccezione, così provvedere: - dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
[...]
, disponendone l'estromissione dal giudizio;
- in ogni caso, dichiarare le domande Controparte_1
formulate dalla controparte improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
- nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
- in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2,
cod. civ.. Spese vinte.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 22 Con atto di citazione il sig. , quale erede del defunto ha convenuto in Parte_1 Persona_1
Contr giudizio la di e il per veder accogliere le conclusioni sopra Controparte_1 CP_1
rassegnate.
Nessuno si è costituito per la e il giudice all'udienza del 19.01.2024 Controparte_1
dichiarava la sua contumacia.
Con comparsa di intervento volontario si è costituito il Controparte_2
contestando la domanda attorea e rassegnando le conclusioni in epigrafe riportate.
All'udienza del 19.01.2024 presente solo parte attrice, quest'ultima ha precisato le proprie conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda appare fondata nei limiti di seguito esposti.
Il sig. quale erede del defunto espone di essere uno dei figli ed erede Parte_1 Persona_1
del Sig. fu , nato ad [...] il giorno 31/05/1913 e morto ad Urbania (PU) il Pt_1 CP_3
giorno 21/09/1974, come da documentazione allegata all'atto introduttivo.
Racconta che il Sig. fu venne assegnato alla ferma ordinaria il giorno 8 settembre 1933 e Pt_1 CP_3
chiamato alle armi in data 4 aprile 1934; fu quindi inviato in Africa e precisamente in , nel 1935 Per_2
e fece ritorno in Italia nel 1936 allorché venne posto in congedo illimitato ai sensi della circolare ministeriale n. 38091 del 21 giugno 1936. Venne poi richiamato alle armi in data 27 maggio 1940 e inviato a Valona (Albania) dove giunse il 12 giugno 1941. In data 9 settembre 1943 fu imprigionato dai tedeschi in località (Corcia) Korca (Albania), deportato in ed internato nello STALAG1 XII CP_1
F2 (a Forbach), campo destinato a sottufficiali e militari di truppa, con numero di matricola quale prigioniero di guerra 01688 fino al giorno 9 agosto 1945 (doc n. 6 atto introduttivo). Il Sig. fu Pt_1
nel periodo del suo internamento fu destinato al lavoro forzato con ARB. KDO 02039 CP_3
pagina 3 di 22 (acronimo di Comando di Lavoro) e dopo il suo rientro in Italia, fu collocato in congedo illimitato in data 12 ottobre 1945.
L'art. 43 del Decreto Legge n. 36 del 2022 convertito in legge con modifiche dalla Legge n. 79 del 22
giugno 2022, ha istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939
e l'8 maggio 1945”. Detto articolo 43 prevede che al suddetto fondo potranno attingere non solo coloro che abbiano ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni subiti quali vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” ma anche tutti coloro che avvieranno azioni giudiziali di accertamento e liquidazione dei danni sopra indicati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto legge 36 del 2022 ovvero entro il 27 ottobre 2022 e comprende anche i militari italiani fatti prigionieri in terra straniera dalle armate tedesche i cd IMI (internati militari italiani).
Il ) nel proprio atto di intervento volontario, espone che CP_4 Controparte_2
Contr l'unico legittimato passivo del rapporto giuridico controverso era il in quanto il fondo per il
Contr ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità era istituito presso il
Lo scopo del Fondo era tenere indenne la BB Federale tedesca dalle questioni di risarcimento del danno, quindi tutte le azioni dovevano essere fatte valere esclusivamente sul fondo e che il Governo
italiano era l'unico espressamente legittimato in nome e nell'interesse proprio a stipulare transazioni con i danneggiati. Riferisce che la norma prevedeva che gli atti introduttivi relativi ai giudizi non ancora pendenti sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo
Stato italiano e non quella alle persone giuridiche straniere, che ricadono – invece – nell'ambito di pagina 4 di 22 applicazione dell'articolo 142 (qualora prive di rappresentante legale in Italia) oppure dell'articolo 145
cod. proc. civ. (qualora ne siano fornite). La disposizione in commento – così intesa – disciplina quindi una ipotesi di successione a titolo particolare dello Stato italiano (e, nell'ambito di esso, del
[...]
) nei debiti risarcitori della verso le vittime del Terzo Reich. Controparte_2 CP_1
Pertanto, trattandosi – nel caso di specie – di un'azione giudiziaria introdotta dopo l'entrata in vigore del menzionato decreto-legge, essa avrebbe dovuto essere proposta esclusivamente nei confronti del nella qualità di successore ex lege nel debito risarcitorio Controparte_2
originariamente contratto dallo Stato tedesco. Ed invero, nel momento in cui è stata proposta l'odierna azione giudiziaria, il fenomeno successorio sopra descritto si era già realizzato;
e quindi, l'unico soggetto che doveva essere evocato in giudizio per rispondere dei debiti in questione non poteva che essere il titolare del Fondo istituito con il citato art. 43: vale a dire, il Controparte_2
Eccepisce pertanto, l'intervenuta decadenza in quanto l'art. l'art. 43, comma 6, del decreto-
[...]
legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, stabilisce espressamente che “fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice” (enfasi aggiunte). Precisato che il decreto-legge in questione è entrato in vigore il 1° maggio 2022 e che l'atto introduttivo dell'odierno giudizio è stato notificato in data 10- 15/11/2022 l'azione sarebbe decaduta e in ogni caso risultava decorso il termine prescrizionale, in quanto il reato di riduzione ex art. 600 c.p., per effetto dell'art. 2947 c.c. prevedeva un termine di 15 anni.
Preliminarmente rispetto alle eccezioni sollevate dalla parte intervenuta, in merito alla giurisdizione si osserva:
pagina 5 di 22 parte attrice agisce iure hereditario per conseguire il risarcimento dei danni subiti dal padre a seguito della cattura, della deportazione e dell'assoggettamento ai lavori forzati in condizioni di assoluta schiavitù ad opera delle forze armate tedesche.
Si tratta di condotte che sono state qualificate dalla giurisprudenza di legittimità come crimini di guerra e contro l'umanità, essendosi ritenuto che in tal senso depongono lo Statuo delle Nazioni Unite del
08.08.1945, la Risoluzione 95 del 11.12.1946 dell'Assemblaa Generale delle N.U., i Principi di diritto internazionale adottato nel giugno del 1950 dalla Commissione delle N.U. , le Risoluzioni del
Consiglio di Sicurezza n. 827/93 e n. 955/94 con le quali sono stati adottati rispettivamente lo statuto del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (artt. 2 e 5) e lo Statuto penale internazionale per il Ruanda (art. 3) nonché la Convenzione istitutiva della Corte penale internazionale sottoscritta a
Roma il 17 luglio 1998 ed entrata in vigore il 01.07.2002 ( artt. 7-8). ( Cass. n. 5044 del 2004; n.
14201/2008, n. 20442/2020)
A partire dalla sentenza n. 5044 dell' 11.03.2004 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione si è
sostenuto che “il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio
fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai
quale tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato quale quello della “sovrana uguaglianza” degli
Stati cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera “ con la
conseguenza che “la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che
impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati
stranieri non ha carattere assoluto nel senso che essa non accorda allo Stato straniero una immunità
totale della giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in
presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare in forza di norme
consuetudinarie di diritto internazionale crimini internazionali in quanto lesivi, appunto, di quei valori
universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali”,
si è pertanto ravvisata “la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa nei pagina 6 di 22 confronti della BB federale di Germania, dal cittadino italiano che lamenti di essere stato
catturato a seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la Seconda guerra mondiale e deportato
in per essere utilizzato quale mano d'opera non volontaria al servizio di imprese tedesche, CP_1
atteso che sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i
crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una
norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità
internazionale”.
Si è quindi affermato che la giurisdizione va individuata secondo i principi della giurisdizione universale di talchè ogni Stato può reprimerli indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi.
Questa interpretazione è stata poi disattesa dalla giurisprudenza di legittimità dopo la sentenza del
03.02.2012 con cui la Corte internazionale di giustizia dichiarava che la BB Italiana aveva violato l'immunità della giurisdizione civile riconosciuta alla BB federale di Germania dal diritto internazionale sollecitandola ad istituire tutte le misure necessarie affinchè le sentenze dei giudici italiani cessassero di avere effetto,
A tal fine, in ossequio al 1° co. dell'art. 10 Cost. il legislatore italiano promulgava la legge n. 5/2023 il cui art. 3 imponeva al giudice nazionale di adeguarsi alla detta pronuncia e per l'effetto di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo in relazione alle condotte di uno Stato
estero sottratte alla giurisdizione civile dalla Corte internazionale di giustizia.
Tale disposizione veniva però sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 238
del 2014 ne dichiarava l'illegittimità, adottando una pronuncia interpretativa di rigetto affermando che
“la norma internazionale alla quale il nostro ordinamento si è conformato in virtù dell'art. 10 primo
comma Cost. non comprende l'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile in relazione ad azioni di
danni derivati da crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della personae i quali
risultano per ciò stesso non privi della necessaria tutela giurisdizionale effettiva”. Di conseguenza,
dichiarava costituzionalmente illegittimi l'art. 3 della legge n. 5/2013 e l'art. 1 della legge n. 848/1957 pagina 7 di 22 (esecuzione dello statuto delle Nazioni Unite), “limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta
delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 03 febbraio 2012 che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”.
Pertanto, a seguito di tale pronuncia la giurisprudenza di legittimità ha ribadito il precedente orientamento e cioè quello espresso dalla sentenza n. 5044/2004 “riconoscendo la prevalenza del principio e meta-valore del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale;
con conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una “prerogativa” dello Stato nazionale cosicchè il principio del rispetto della “sovrana uguaglianza” degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale” (Cass. n. 20444/2020).
Da ciò deriva che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario come peraltro lo stesso co. 6 dell'art. 43 del D.L. 36/2022 impone la notificazione dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 144 c.p.c. inducendo a ritenere che la domanda risarcitoria deve essere proposta innanzi al giudice italiano.
La norma di riferimento ai fini della domanda risarcitoria è l'art. 43 D.L. 36/2022 che ha previsto l'istituzione del “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro
l'umanità per la lesione dei diritti inviolabili della persona, compiuti su territorio italiano o comunque
a danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8
maggio 1945”.
La norma indica che:
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti pagina 8 di 22 inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità
all'Accordo tra la BB italiana e la BB reso esecutivo con decreto Controparte_1
del Presidente della BB 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso
al Fondo, alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di cui al
comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad
oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie
avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È
a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo
periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione
mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del
codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1
acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a
valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad
oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la
condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel
periodo tra il 1°settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi
di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il
Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite: a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione
degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla BB italiana pagina 9 di 22 a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente
della BB 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29
gennaio 1994, n. 94; c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento
effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle
pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1. 6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di
prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate
alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro
centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti
introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel
rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un
termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente.
7. Agli oneri derivanti dal
presente articolo, valutati in euro 20.000.000 per l'anno 2023 ed euro 11.808.000 per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2026, si provvede quanto a euro 10.000.000 per l'anno 2023 ed euro 5.904.000 per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad
esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a
euro 10.000.000 per l'anno 2023 ed euro 5.904.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307”
Il titolo di accesso al fondo è costituito da una sentenza di accertamento e di liquidazione dei danni ora menzionati o, in alternativa, da una transazione giudiziale stipulata previo parere dell'Avvocatura dello
Stato.
Il comma 3 della norma ha previsto, “in deroga all'art. 292 c.p.c.”, l'acquisto di efficacia esecutiva delle sentenze solo dopo il passaggio in giudicato.
pagina 10 di 22 Ancora, il comma 3 ha sancito l'estinzione di tutte le procedure esecutive fondate su sentenze di condanna della Germania per i crimini commessi dal Terzo Reich nonché l'impossibilità di intraprenderne di nuove.
Secondo la lettera della norma, quindi, le ragioni creditorie delle vittime del Terzo Reich possono essere soddisfatte unicamente sul Fondo di ristoro.
Andando ora ad esaminare le eccezioni avanzate dalla parte intervenuta ed in particolare quella sulla
Contr legittimazione passiva del rispetto alla BB Federale Tedesca si osserva che il
[...]
assume di essere divenuto ex lege, in virtù dell'art. 43 D.L. 30 aprile Controparte_2
2022, convertito, con modificazione, nella legge 29 giugno 2022, n° 79, “il titolare del debito che costituisce l'oggetto del presente giudizio”, quale rappresentante dell'Amministrazione statale italiana deputato alla gestione del Fondo istituito per il ristoro dei danni arrecati dalle forze del Terzo Reich, e,
per l'effetto, rileva “il difetto di legittimazione passiva” sia della , sia Controparte_1
della Controparte_5
Tale eccezione è infondata per i seguenti motivi:
Alla declaratoria di illegittimità costituzionale (con la sentenza n° 238/2014) dell'art. 3 della legge n. 5
del 2013, che aveva imposto al giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, e alla successiva riaffermazione, anche nei giudizi di legittimità (v., per tutte, Cass., 21946/2015 e Cass., n° 15812/2016), dell'orientamento inaugurato dalla sopra citata sentenza n° 5044/2004 della Suprema Corte sono seguite numerose pronunce di condanna nei confronti dello Stato tedesco al risarcimento dei danni causati dai crimini commessi dalle forze del Terzo Reich e la successiva apertura delle relative procedure esecutive dirette al conseguimento dell'effettiva soddisfazione degli accertati crediti risarcitori.
Pertanto, la BB Germania ha nuovamente adito la Corte internazionale di giustizia, CP_1
per denunciare l'inottemperanza, da parte dello Stato italiano, alla precedente decisione emessa dalla pagina 11 di 22 stessa Corte il 3 febbraio 2012, nonché, di conseguenza, la violazione della propria immunità dalla giurisdizione estera, e per richiedere l'adozione di misure cautelari.
A fronte di ciò, il Governo Italiano è intervenuto con l'art. 43 del decreto legge n° 36/20 (rubricato
“Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità
per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”),
all'evidente scopo di prevenire un'ulteriore condanna in sede internazionale e di porre fine all'annoso contenzioso insorto con lo Stato tedesco, ciò desumendosi, fra l'altro, anche dalla stessa collocazione temporale dell'iniziativa (che ha preceduto di pochi giorni l'udienza fissata dalla Corte di giustizia per la discussione sulla richiesta di misure provvisorie e urgenti) e dall'immediato successivo ritiro della domanda cautelare da parte della . Controparte_1
Oltre a istituire presso il un apposito Fondo per il ristoro dei Controparte_2
danni in questione (comma 1) e a disciplinarne il diritto di accesso (comma 2), rimandando a un successivo decreto ministeriale (poi emanato il 28 giugno) l'individuazione delle concrete modalità
operative (4 comma), la disposizione de qua, sì come modificata in sede di conversione, ha, fra l'altro,
azzerato ogni azione esecutiva già promossa, impedendo l'esecuzione forzata di sentenze di condanna pronunciate nei confronti dello Stato tedesco (comma 3), e fissato un termine decadenziale di 180
giorni (da ultimo prorogato sino al 28 giugno 2023 dall'art. 8 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.
198, convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2023, n. 14) per le azioni di accertamento e liquidazione dei danni non ancora iniziate (comma 6), stimando, infine, l'ammontare pluriennale degli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo (comma 7).
Nella dichiarata finalità di “assicurare continuità” all'Accordo di Bonn concluso il 2 giugno 1961 (con cui lo Stato italiano si era impegnato a tenere indenne la BB tedesca da ogni eventuale CP_1
pretesa legale all'epoca pendente e intrapresa da parte di persone fisiche o giuridiche italiane, a fronte del versamento pecuniario effettuato dallo Stato tedesco), l'art. 43 D.L. n° 36/2022 ha, di fatto, posto pagina 12 di 22 soltanto a carico dello Stato italiano la soddisfazione delle pretese pecuniarie delle vittime dei delicta imperii commessi dal Terzo Reich tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, con ciò sollevando la
Germania da ogni suo obbligo risarcitorio.
Avendo, infatti, previsto che tutte le sentenze di condanna nei confronti della BB federale di possono essere azionate in executivis (ma solo una volta divenute irrevocabili, in deroga CP_1
all'art. 282 c.p.c.) unicamente sul Fondo ristori e, quindi, impedito l'inizio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già iniziate, l'art. 43 in esame ha assicurato una totale protezione dell'immunità della dalla giurisdizione esecutiva, con ciò dando luogo, secondo quanto CP_1
statuito dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n° 153 del 21 luglio (con cui è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità relativa al 3° co. della disposizione in oggetto), a “una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui
è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la e non CP_1
sarebbe proponibile una nuova”.
Il che però non sembra di per sé sufficiente per poter ritenere che la BB federale di Germania
non sia legittimata a partecipare al giudizio di cognizione diretto all'accertamento e alla liquidazione dei danni subiti dalle vittime del Terzo Reich. In primo luogo, l'art. 43 in esame non ha espressamente previsto che il preteso danneggiato abbia come suo unico contraddittore il Controparte_2
, non apparendo ciò inequivocabilmente desumibile dal solo 6° co., nella parte in cui
[...]
dispone che gli atti introduttivi dei nuovi giudizi di accertamento e liquidazione dei danni “sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'art. 144 del codice di procedura civile” e che “se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente”.
Tale disposizione se, da un lato, induce a ritenere che l'amministrazione statale destinataria della notificazione, da individuarsi ragionevolmente (non già nella a Controparte_5
cui non viene fatto alcun riferimento nella norma in esame, di talché nei suoi confronti appare pagina 13 di 22 effettivamente ravvisabile l'eccepito difetto di legittimazione passiva) nel solo
[...]
quale gestore del Fondo ristori istituito presso di esso, è parte Controparte_2
necessaria, visto che l'eventuale inosservanza del termine assegnato dal giudice per la notificazione dell'atto introduttivo (se non effettuata ab initio) dovrebbe comportare l'estinzione del giudizio in ragione del disposto dell'art. 307 c.p.c. (diversamente opinando, non avrebbe alcuna ragion d'essere la prevista natura perentoria del termine in questione), il che sta a significare che il procedimento non può
essere celebrato in assenza del detto (e ciò plausibilmente perché esso è tenuto, tramite il CP_2
Fondo, a far fronte al debito risarcitorio, una volta definitivamente accertato); dall'altro, non consente però di individuare in termini sufficientemente chiari e univoci in quest'ultimo l'unico soggetto da chiamare in causa;
del resto, la stessa previsione relativa alla concessione del detto termine sembra sottintendere il riferimento a un giudizio inizialmente instaurato nei confronti di altro soggetto,
evidentemente da individuare nella , quale naturale destinatario della Controparte_1
domanda risarcitoria.
Devesi poi rilevare che l'art. 43, nel suo complesso, appare essenzialmente diretto a disciplinare non tanto lo svolgimento del giudizio di cognizione di accertamento del dedotto fatto illecito (essendo stato fatto ad esso riferimento soltanto con la previsione dell'incombente procedurale di cui al 6° co., oltre che con la deroga all'art. 282 c.c. contenuta nel 3° co.), quanto soprattutto le concrete modalità di soddisfazione delle pretese risarcitorie definitivamente accertate nell'an e nel quantum e, quindi, già
sorrette da un titolo esecutivo, con il dichiarato obiettivo di manlevare la BB di CP_1
da qualunque obbligo risarcitorio, che si è inteso realizzare istituendo un apposito fondo per CP_1
il pagamento degli importi portati dai titoli esecutivi, deponendo in tal senso anche quanto rilevato dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza da ultimo citata, laddove si legge “l'accesso al Fondo
'ristori' è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, rinveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della BB . CP_1 CP_1
pagina 14 di 22 Del resto, a quest'ultima sono riferibili le condotte poste in essere dalla CO
, a cui essa è incontestatamente subentrata, il che appare ex se sufficiente per giustificarne
[...]
la vocatio in ius nell'ambito dei giudizi volti all'accertamento e alla liquidazione dei danni derivati da quelle condotte, fermo restando che un'eventuale declaratoria di accoglimento della domanda risarcitoria non può essere eseguita nei suoi confronti, il che però appare rilevante per la sola fase esecutiva e non per quella di cognizione.
Di conseguenza, la BB è la sola legittimata a sollevare le eccezioni Controparte_1
relative al rapporto controverso ivi compresa quella di prescrizione.
A tal fine si deve ulteriormente osservare che la non si è costituita in Controparte_1
giudizio, di talché ne è stata dichiarata la contumacia, risultando correttamente evocata in persona dell'Ambasciatore pro tempore (in conformità al principio di diritto affermato da Cass., Sez. Un., n°
14570/2007, secondo cui “le ambasciate o rappresentanze diplomatiche sono organi esterni dello Stato
cui appartengono ed i loro titolari (ambasciatori o agenti diplomatici) hanno la funzione di rappresentare ad ogni effetto il proprio Stato presso quello straniero dove sono accreditati, non esaurendosi la loro attività nel campo strettamente politico e pubblico, ma estendendosi altresì - senza che vi osti alcuna norma di diritto internazionale - ad ogni altro campo, compreso quello privatistico,
nel quale sia necessario tutelare gli interessi dello Stato rappresentato. Ne consegue che l'ambasciatore
è legittimato, in quanto tale, a rappresentare il proprio Stato nei giudizi in cui questo sia parte, ancorché
relativi a rapporti privatistici, senza bisogno di alcun atto autorizzativo particolare”).
L'Ambasciata tedesca restituiva, sempre per il tramite del detto Ufficio del Cerimoniale, l'atto notificatole, allegandovi “nota verbale 143/2023” dd. 23.3.2023 (che qui rileva soltanto come conferma dell'avvenuta notificazione, ma non anche ai fini della definizione del giudizio, non essendo qualificabile in termini di atto processuale, visto che anche per le rappresentanze degli Stati esteri sussiste, ai sensi dell'art. 82 c.p.c., l'obbligo di difesa tecnica) con cui rappresentava che: ➢ il tentativo di notificarle “atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della pagina 15 di 22 Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18.04.1961”; ➢ “tali atti sovrani violano peraltro l'immunità della BB Federale di Germania poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii)”; ➢ “tali atti giudiziari sovrani sono in contrasto con l'articolo 2
dell'Accordo del 2 giugno 1961 fra la BB Federale di Germania e la BB Italiana;
➢ “il
Governo della BB Federale di Germania si aspetta che il Governo della BB Italiana
adempia agli obblighi di diritto internazionale statuiti dalla Corte Internazionale di Giustizia con sentenza del 3 febbraio 2012”.
In ordine poi, all'eccepita decadenza dalla proposizione dell'azione, sebbene la disciplina del Fondo di cui all'art. 43 aveva individuato il termine del 30 ottobre 2022 per la proposizione dell'azione giudiziaria, con un emendamento al decreto milleproroghe 2023 (art. 8 commi 11 ter e 11 quater, del decreto legge n. 198/2022 convertito con modificazioni dalla l. 14/2023) il termine è stato posticipato al 28 giugno 2023. Pertanto, tale eccezione va disattesa.
In merito alla prescrittibilità dell'azione si evidenzia che la terza intervenuta ha sollevato eccezione di prescrizione del diritto azionato ex art. 2947 c.c. in ragione del fatto per cui il principio di imprescrittibilità riconosciuto dalla Convenzione ONU del 1968, sia inapplicabile al caso di specie, per la preclusione dell'art. 25 della Costituzione, che stabilisce l'irretroattività delle norme sfavorevoli.
Tale eccezione è infondata per le ragioni seguenti:
occorre distinguere il principio di irretroattività penalistico sancito dall'art. 25 Cost, dal principio di legalità e dal favor rei, e l'irretroattività normativa civilistica che non è sostenuta da alcuna norma costituzionale. Pertanto, in ambito civile, la prescrizione non gode delle stesse garanzie costituzionali,
consentendo l'applicazione retroattiva di norme sfavorevoli.
La previsione dell'art. 2947 c.c., terzo comma, permette un accertamento incidentale della responsabilità penale astrattamente intesa senza che venga in rilievo il limite di cui all'art. 25 Cost. In
tal senso, non vale neanche il principio del favor rei, di talché va applicata la norma in vigore al pagina 16 di 22 momento della commissione dell'illecito, senza che vengano a rilievo le successive norme penali riduttive della prescrizione.
In particolare, tale eccezione non appare fondata anche alla luce della giurisprudenza di merito (v. Trib.
Torino 19.5.2010, Corte App. Firenze 11.4.2011, Trib. Bologna 8.6.2022) e, sia pure incidenter tantum,
dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n° 5044/2004, laddove si legge “è ricorrente
l'affermazione che i crimini internazionali "minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse
della coesistenza internazionale" (così, ad es., Corte Cost. di Ungheria 13 ottobre 1993, n. 53). Si
tratta, infatti, di delitti che si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o
sistematicità (arg. ex art. 40, secondo comma, del Progetto sulla responsabilità internazionale degli
Stati, adottato nell'agosto del 2001 dalla Commissione di diritto internazionale dell'ONU), dei diritti
fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al
vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere
convenzionale che consuetudinario (Tribunale penale per la ex Jugoslavia, 10 dicembre 1998,
Furunduzija, 153-155; 14 gennaio 2000, Kupreskic, 520; Corte europea dei diritti dell'uomo, 21
novembre 2001, c Regno Unito, 61) e, quindi, anche su quelle in tema di immunità. Per Per_3
questo ne è stata sancita l'imprescrittibilità (Convenzione ONU, del 26 novembre 1968; Convenzione
del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974) e si è riconosciuto che ogni Stato può reprimerli,
indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi, secondo i principi della giurisdizione
universale”.
La generalizzata adozione, da parte di numerosi Stati, di leggi dirette a sancire l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità perpetrati durante la Seconda guerra mondiale manifesta l'esigenza, avvertita dalla comunità internazionale, di assicurare la punizione di quei crimini senza limiti di tempo, il che peraltro vale a conferire alla loro repressione dignità di valore comune agli ordinamenti statuali e,
dunque, di principio di diritto riconosciuto dalle nazioni civili.
pagina 17 di 22 L'esistenza di una norma consuetudinaria internazionale che dispone l'imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità è altresì dimostrata dalle affermazioni in tal senso contenute nelle sentenze rese da varie Corti supreme, tra le quali anche (sia pure solo come obiter dictum) la Corte di
Cassazione italiana nella sentenza 11 marzo 2004, n. 5044, nonché nella Convenzione ONU del
26.11.1968 e nella Convenzione Europea del 25.1.1974, comunque rivelatrici della consapevolezza, da parte della comunità internazionale dell'epoca, che i detti crimini non potessero andare soggetti a prescrizione, non deponendo decisivamente in senso contrario la loro mancata ratifica, in quanto dovuta, fra l'altro, al fatto che con esse si intendeva anche tipizzare crimini contro l'umanità diversi da quelli fino ad allora riconosciuti e intervenire su materie diverse dalla prescrizione;
Tale norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrittibilità dei crimini contro l'umanità, con particolare riferimento a quelli commessi dalle forze di occupazione naziste nella
Seconda guerra mondiale, trova applicazione nell'ordinamento interno per effetto dell'automatica conformazione di esso alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute prevista dall'art. 10 Cost. e deve reputarsi retroattiva: essa nacque, infatti, proprio dall'esigenza che non rimanessero impuniti i detti crimini ed è proprio, quindi, la sua ratio che ne svela il carattere retroattivo;
tale carattere non contrasta, del resto, coi principi del diritto internazionale, visto che è la stessa convenzione europea dei diritti dell'uomo che consente, all'art. 7, 2° comma, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, «la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione
che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto
riconosciuto dalle nazioni civili».
Il principio secondo il quale anche alla prescrizione dei reati deve applicarsi la salvaguardia della irretroattività sancita dall'art. 25 Cost., ha effetti limitati all'ambito penale (caratterizzato dal principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie incriminatrici e dal divieto di analogia in "malam partem"), e non vi è alcuna ragione per la quale esso debba intendersi esteso al sistema risarcitorio civile, improntato al principio di atipicità dell'illecito. pagina 18 di 22 In ambito civile il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario (l'art. 11 delle preleggi), ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. 7 luglio 2006, n. 274). Tale impostazione interpretativa risulta, di recente, avallata dalla sezione penale della Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di precisare che “sono sottratti alla prescrizione…i crimini contro l'umanità, i quali offendono gli interessi transnazionali e violano lo "jus cogens", ovvero quelle norme di diritto vivente considerate da tutti gli Stati universalmente vincolanti che, poste al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalgono su ogni altra norma di legge, sia convenzionale che consuetudinaria,
essendo incorporate nell'ordinamento interno dall'art. 10 Cost.” (così Cass., n° 29951/22, nello stesso senso la successiva Cass., n° 23262/2023).
7.3 A sostegno di tale statuizione si è affermato, fra l'altro,
che dall'obbligo riconosciuto da tutti gli Stati come “cogente”, di una repressione dei crimini contro l'umanità discende “come conseguenza necessaria, quella della loro imprescrittibilità, in funzione della loro effettiva punizione in ogni tempo” e che “l'imprescrittibilità di tali reati costituisce l'ineludibile
"corollario giuridico" del divieto imposto dallo jus cogens di perpetrare tali crimini”, di talché
“indipendentemente dalla sua "codificazione" in convenzioni internazionali”, la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità va ritenuta una norma di diritto internazionale "cogente", ciò potendosi desumere da “una serie di indici rivelatori della sua esistenza”, quali “l'opinio iuris degli Stati
manifestata in seno agli organismi internazionali e nelle normative nazionali”, gli atti e la pratica delle organizzazioni internazionali, le pronunce dei giudici internazionali, ivi comprese le decisioni assunte nell'ambito dell'Unione europea, le Convenzioni adottate dalle Nazioni Unite il 26 novembre 1969 e dal Consiglio d'Europa il 25 gennaio 1974, lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, le declaratorie di “inammissibilità” della Corte EDU in ordine a misure nazionali che stabiliscono la prescrizione dei crimini contro l'umanità.
A fronte del rigetto delle eccezioni preliminari, entrando pertanto, nel merito della domanda la stessa appare fondata nei limiti di seguito esposti. In ordine all'onere della prova l'attore, quale figlio del de- pagina 19 di 22 cuius, assume che il genitore, catturato dalle truppe tedesche, fu deportato in per essere CP_1
internato in campi di concentramento ed essere costretto a lavorare in condizioni di sostanziale schiavitù
La cattura e la deportazione del risultano provate per tabulas desumendosi dall'allegato “foglio Pt_1
matricolare” (docc. 1 e 6 allegati all'atto di citazione) che egli in data 9 settembre 1943 fu imprigionato dai tedeschi in località (Corcia) Korca (Albania), deportato in ed internato nello CP_1
STALAG1 XII F2 (a Forbach), campo destinato a sottufficiali e militari di truppa, con numero di matricola quale prigioniero di guerra 01688 fino al giorno 9 agosto 1945;
Secondo i principi generali in tema di onere della prova di cui all'art. 115 c.p.c., ritiene questo giudice che in ordine all'an sia sufficiente la prova che l'attore, cittadino italiano, sia stato internato in o nei territori allora occupati dal Reich tedesco all'indomani dell'8 settembre 1943 senza CP_1
altra motivazione se non la sua condizione di militare italiano (e già questo costituisce un crimine di guerra e contro l'umanità in quanto in quel momento l'Italia non era in guerra contro la , CP_1
dovendosi per il resto ritenere che sia cosa notoria che il trattamenti ricevuto dai militari internati sia stato contrario alle norme convenzionali e consuetudinarie come peraltro documentato da svariate pubblicazioni e documenti filmati;
ritenuto comunque che era eventualmente onere dei convenuti provare che il trattamento ricevuto dai militari italiani internati, nel caso di specie, era stato adeguato e rispettoso delle norme internazionali e consuetudinarie, prova che all'evidenza non è stata fornita. Il
foglio matricolare può essere considerato valida prova dell'internamento.
Si può ritenere fatto storicamente acquisito e notorio, come tale valorizzabile ai fini e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., che immediatamente dopo l'armistizio dell'8.9.1943 militari italiani, in quanto considerati traditori, vennero privati dello status di prigionieri di guerra (e, di conseguenza, della protezione assicurata dalle convenzioni internazionali), sostituito da quello di “internati”, e impiegati come forza lavoro in condizioni umilianti nei lager del Terzo Reich (in tal senso v. la pagina del sito internet del Ministero della Difesa, ove si legge che all'indomani dell'8 settembre 1943 “circa 800mila pagina 20 di 22 italiani, militari e civili, vennero trasferiti coattivamente nel territorio del Terzo Reich, per essere impiegati come forza lavoro nell'economia bellica tedesca” e che i soldati italiani che si rifiutarono di collaborare con i tedeschi e con la BB di Salò trascorsero “venti mesi di internamento in condizioni disumane nei lager del Terzo reich, patendo la fame, il freddo, il lavoro coatto”).
A fronte pertanto, dell'accoglimento della domanda occorre procedere alla liquidazione del danno.
Nel caso di specie si può presumere secondo o l'id quod plerumque accidit che la deportazione e,
quindi, lo sradicamento dal paese d'origine e il trasferimento forzato nel territorio di uno Stato
straniero, la prolungata permanenza in quell'ambito senza diritti civili e politici e in condizioni umilianti, quali notoriamente erano quelle riservate dalle forze armate tedesche nei campi di prigionia alle persone che vi erano ristrette e, in particolare, ai militari italiani, nonché l'assoggettamento al lavoro coatto rappresentano fonti di sofferenze, non solo fisiche, ma anche e soprattutto morali, in grado di compromettere l'equilibrio psichico e il successivo reinserimento sociale. Vertendosi
nell'ambito di lesione di valori inerenti alla persona, come tali privi di contenuto economico, la liquidazione non può che essere effettuata in via equitativa.
Al fine di evitare quantificazioni del tutto avulse dall'ordinamento e, quindi, inevitabilmente arbitrarie appare fondato assumere, come base di calcolo, l'importo giornaliero di € 99,00 indicato nelle più
recenti Tabelle in uso al Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da inabilità
temporanea assoluta del 100%. Tenuto conto che è stato catturato il 9 settembre 1943 e Persona_1
liberato il 9 agosto 1945 e che, quindi, la sua detenzione è durata 700 giorni, la somma dovuta può,
quindi, essere liquidata all'attualità in € 69.300 (=€ 99,00 x 700). In tale misura va emessa condanna nei confronti della BB . Parte convenuta non ha dimostrato che Controparte_1 Per_1
ha fruito di pensioni, sussidi o indennizzi in relazione alla detenzione in territorio tedesco (e tale
[...]
carenza probatoria non appare superabile con l'invocato inversione dell'onere della prova, sia perché la relativa istanza risulta formulata in termini eccessivamente generici e meramente esplorativi, non essendo stata indicata la documentazione da esibire e non essendovi neppure certezza in ordine pagina 21 di 22 all'esistenza della stessa, sia perché devesi ragionevolmente ritenere che il Controparte_2
fosse nelle condizioni di produrre autonomamente eventuale documentazione rilevante
[...]
sotto il profilo in questione); né ha offerto elementi di fatto da cui desumere l'ammontare dei detti benefici che non ha conseguito solo per non aver tempestivamente proposto le relative Persona_1
domande, di talché non può procedersi ad alcuna riduzione (neppure ex art. 1227 c.c.) dell'importo sopra determinato. Il tutto oltre rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e devono gravare sulla e sul . Controparte_1 Controparte_2
p.q.m.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-condanna la a corrispondere alla parte attrice la somma di € Controparte_1
69.300,00 oltre rivalutazione e interessi;
-condanna la a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in e Controparte_1
5.810,00 per compenso, in € 259,00 per esborsi, oltre rimb. forfet.. 15%, cpa ed IVA come per legge;
-dichiara il diritto di parte attrice all'accesso al Fondo gestito dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze dello Stato italiano, istituito con l'art. 43 del D.l. 36/2022 sia per capitale che per interessi e spese legali del presente giudizio.
Urbino, 18 giugno 2025
Il Giudice on.
dott. ssa Anna Mercuri
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144 del cod. proc. civ.. Tale disposizione, infatti, disciplina la notificazione alle Amministrazioni dello