Trib. Urbino, sentenza 18/06/2025, n. 143
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Sentenza 18 giugno 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Urbino nella persona del Giudice on. dott.ssa Anna Mercuri, riguarda una causa civile promossa da un erede di un militare italiano deportato durante la Seconda Guerra Mondiale. L'attore ha richiesto il risarcimento per danni materiali e non patrimoniali subiti dal padre a causa della sua prigionia e dei lavori forzati imposti dalle forze tedesche. La controparte, rappresentata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e la decadenza dell'azione, sostenendo che il risarcimento dovesse essere richiesto esclusivamente dal Fondo istituito dal Decreto Legge n. 36/2022.

Il Giudice ha respinto le eccezioni preliminari, affermando la giurisdizione italiana in merito a crimini di guerra e contro l'umanità, e ha riconosciuto la legittimità della domanda risarcitoria. Ha quindi accertato la responsabilità della parte convenuta, condannandola a risarcire l'attore per un importo di € 69.300,00, oltre a rivalutazione e interessi, stabilendo che il risarcimento dovesse essere corrisposto attraverso il Fondo previsto dalla normativa. La decisione si fonda su una solida interpretazione delle norme internazionali e nazionali riguardanti i diritti inviolabili della persona, evidenziando l'impossibilità di invocare l'immunità statale in caso di crimini di guerra.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Urbino, sentenza 18/06/2025, n. 143
    Giurisdizione : Trib. Urbino
    Numero : 143
    Data del deposito : 18 giugno 2025

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