TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16806 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RT NZ Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN TT Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1485 2025
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Parte_1 C.F._1
Felicioli, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea CP_1 C.F._2
Monti, giusta delega in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio trasformato in congiunto
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 6.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473 bis 12 s.s. c.p.c. depositato il 17.1.2025, chiedeva la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Roma il CP_1
3.8.1985, alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Si costituiva in giudizio la quale si associava alla domanda divorzile, alle CP_1
condizioni di cui alla comparsa di costituzione.
Successivamente, le parti dichiaravano di aver raggiunto il seguente accordo: “la nuda
proprietà dell'immobile sito in Roma, Via Ercole Pellini 15, int. 3, e precisamente, la porzione
immobiliare censita al Catasto Fabbricati di Roma al foglio 958, part.Ila 147 sub 3, Z.C. 5 cat A /2,
cl. 2, vani 6,5 sup. cat. mq 121, r.c. € 1.208,51 sarà trasferito ai loro figli Controparte_2
( ) e ) nella misura del 50% ciascuno, C.F._3 CP_3 C.F._4
con la contestuale costituzione del diritto di usufrutto dell'immobile in favore della moglie, Sig.ra
già casa coniugale;
i coniugi provvederanno ognuno al proprio mantenimento;
il CP_1
Sig. verserà per il mantenimento del figlio la somma di €. 300,00 a far data Parte_1 CP_2
dal mese di ottobre 2025 mentre la figlia è economicamente autosufficiente;
il padre CP_3
contribuirà al pagamento delle spese mediche del figlio al 50%, previa concertazione e CP_2
dietro esibizione della relativa ricevuta;
tutti gli oneri condominiali relativi all'immobile saranno a
carico della signora . CP_1
Acquisito il parere favorevole del P.M. e preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con l'omologa del Tribunale Ordinario di Roma
del 16.9.2004; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita. Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Riguardo alle domande accessorie, il Tribunale osserva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti e non contrarie a norme imperative.
La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Le spese di lite vanno compensate, atteso l'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Roma il
3.8.1985;
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi riportati e trascritti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno1985, atto n. 842, parte n.
II, serie A05);
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17.11.2025
IL GIUDICE REL. LA PRESIDENTE
AN TT RT NZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RT NZ Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN TT Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1485 2025
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Parte_1 C.F._1
Felicioli, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea CP_1 C.F._2
Monti, giusta delega in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio trasformato in congiunto
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 6.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473 bis 12 s.s. c.p.c. depositato il 17.1.2025, chiedeva la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Roma il CP_1
3.8.1985, alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Si costituiva in giudizio la quale si associava alla domanda divorzile, alle CP_1
condizioni di cui alla comparsa di costituzione.
Successivamente, le parti dichiaravano di aver raggiunto il seguente accordo: “la nuda
proprietà dell'immobile sito in Roma, Via Ercole Pellini 15, int. 3, e precisamente, la porzione
immobiliare censita al Catasto Fabbricati di Roma al foglio 958, part.Ila 147 sub 3, Z.C. 5 cat A /2,
cl. 2, vani 6,5 sup. cat. mq 121, r.c. € 1.208,51 sarà trasferito ai loro figli Controparte_2
( ) e ) nella misura del 50% ciascuno, C.F._3 CP_3 C.F._4
con la contestuale costituzione del diritto di usufrutto dell'immobile in favore della moglie, Sig.ra
già casa coniugale;
i coniugi provvederanno ognuno al proprio mantenimento;
il CP_1
Sig. verserà per il mantenimento del figlio la somma di €. 300,00 a far data Parte_1 CP_2
dal mese di ottobre 2025 mentre la figlia è economicamente autosufficiente;
il padre CP_3
contribuirà al pagamento delle spese mediche del figlio al 50%, previa concertazione e CP_2
dietro esibizione della relativa ricevuta;
tutti gli oneri condominiali relativi all'immobile saranno a
carico della signora . CP_1
Acquisito il parere favorevole del P.M. e preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con l'omologa del Tribunale Ordinario di Roma
del 16.9.2004; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita. Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Riguardo alle domande accessorie, il Tribunale osserva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti e non contrarie a norme imperative.
La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Le spese di lite vanno compensate, atteso l'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Roma il
3.8.1985;
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi riportati e trascritti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno1985, atto n. 842, parte n.
II, serie A05);
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17.11.2025
IL GIUDICE REL. LA PRESIDENTE
AN TT RT NZ