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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/10/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
ES RD, dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento del
9.10.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del
29.10.2025, lette le note depositate dall'avv. MARCEDONE IVANO nell'interesse di e dall'avv. CATANIA LETIZIA nell'interesse di CP_1 Parte_1
ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
[...]
SENTENZA nella causa iscritta al n. 35/2025 R.G., promossa
DA
, (CF. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. CATANIA LETIZIA
RICORRENTE
CONTRO
– in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. MARCEDONE IVANO
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso depositato il 04.01.2025, contestando le Parte_1 risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il possesso dei requisiti CP_1 sanitari previsti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resisteva in giudizio l' contestando variamente la fondatezza del ricorso di CP_1 cui chiedeva il rigetto.
1 La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e, transitata sul ruolo dello scrivente magistrato, è stata decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Va in primo luogo rilevato che l'art. 1 della legge n. 18/1980, annovera tra le condizioni per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, oltre alla qualifica di invalido civile, anche l'ulteriore condizione, alternativa e prevista indistintamente per tutte le età, consistente nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero nell'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, necessitando di continua assistenza.
Ebbene, il CTU nominato nel presente giudizio, con ragionamento completo e scevro da qualunque censura razionale, ha asseverato che l'istante, a causa delle patologie che la affliggono, ha necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita né di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Il consulente, invero, ha precisato che il ricorrente “come si evince dalla documentazione clinica acquisita che è incorso in Ictus cerebri nell'anno 2012 colpendo l'emisoma sinistro, inoltre risulta affetto da ipertensione arteriosa in terapia farmacologica e diabete di II tipo in terapia orale.
Ipovisus per pregresso intervento di cataratta e iniziali segni di ipoacusia ed artrosi polidistrttuale.vascolopatia cerebrale cronica” e, effettuato un esame obiettivo delle condizioni di salute, ha rappresentato che l'istante “non riesce a svolgere i passaggi posturale dall'auto alla carrozzina in maniera autonoma ma viene aiutato dal figlio” nonché che “Durante la vista appare palese l'esito dell'ictus cerebri che ha coinvolto l'emisoma sinistro, inquanto non riesce a svolgere o sollevare sia l'arto superiore sinistro che l'arto inferiore omolaterale”.
Il medico, inoltre, ha riscontrato che “ non riesce a mantenere la Parte_1 stazione eretta se non sostenuto da ambe due le parti” nonché che “il paziente appunto aveva lo sguardo fisso, amimico con assenza dell'eloquio” e ha concluso affermando che “Il paziente necessita di una assistenza h 24 per le descritte clinica sopra citata inquanto non capace di svolgere in maniera autonoma anche il piu' semplice compito pertanto va riconosciuta sicuramente
l'indennita' di accompagnamento”.
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu vanno condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali.
2 Per quanto riguarda la decorrenza dello stato invalidante, va anzitutto esclusa in astratto la possibilità di individuare con assoluta certezza il momento iniziale da cui fare decorrere lo stato invalidante accertato in giudizio, dovendosi all'uopo ricorrere a criteri di ragionevolezza o di natura probabilistica. Ed invero, salvo le ipotesi in cui ricorrano specifici elementi traumatici tali da cagionare un immediato deficit in capo all'istante, normalmente il percorso fisiologico delle patologie lamentate impedisce l'individuazione di una data precisa cui correlare la situazione sanitaria riscontrata, dovendosi utilizzare i criteri di natura empirica di volta in volta forniti dall'istante ed emersi dalla valutazione medica acquisita al giudizio.
Nel caso di specie, questo giudicante, in considerazione delle patologie riscontrate da entrambi i consulenti e del loro aggravamento fisiologico e graduale, ritiene che la decorrenza possa essere individuata ragionevolmente nella data di visita del periziando da parte del dott. (3.3.2025) atteso che il ricorrente, alla precedente Per_1 visita effettuata dal dott. , godeva ancora di una certa autonomia Per_2 deambulatoria e di discrete condizioni dell'apparato neuropsichico (cfr. relazione
). Per_2
Del resto, in assenza di esaustiva documentazione comprovante una differente situazione di fatto e in ragione del fatto che il ricorso in opposizione contiene solo ed esclusivamente un dissenso diagnostico a quanto attestato dal precedente CTU, può quindi ragionevolmente ritenersi che il ricorrente era in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per godere dell'indennità di accompagnamento già a far data dal 03.03.2025.
Quanto alle spese di lite, esse vanno integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della decorrenza della prestazione successiva alla domanda amministrativa, alla visita da parte della competente Commissione e alla proposizione del ricorso
TP (cfr. sul punto Cassazione civile, sez. VI , n. 7307/2011: Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad
3 oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale; v. anche
Cassazione civile sez. VI, n. 26565/2016; Cassazione civile sez. VI, n. 5722/2021).
Restano definitivamente a carico dell' infine, le spese della consulenza CP_1 tecnica d'ufficio, già liquidate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso dichiara che , è in Parte_1 possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 3.3.2025. Compensa le spese di lite. Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate con CP_1 separati provvedimenti.
Marsala, 30.10.2025
Il Giudice
ES RD
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. ES RD, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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