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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/12/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3523/2025 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 3523/2025, promosso congiuntamente da:
, con l'avv. DESIDERIO ANNA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. GENTILIN GIULIANO, come da mandato in atti;
CP_1
e con l'intervento in giudizio del P.M.
oggetto: separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio, per l'udienza cartolare del
09.12.2025:
1) Le parti vivranno separate, nel reciproco rispetto, libera ognuna di fissare ove crede
La propria residenza;
2) I ricorrenti hanno già risolto ogni questione economica e patrimoniale tra gli stessi pendente
e non avanzano vicendevolmente richieste economiche di mantenimento.
Spese di causa interamente compensate.
FATTO E DIRITTO I sig.ri e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario in Conselve (PD) in data 11.07.1998, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del suddetto Comune al n. 15, Parte II, Serie A, Anno 1998, optando per il regime della separazione dei beni.
Dall'unione matrimoniale sono nati i figli in data 26.06.1999, ed , in data Per_1 Per_2
27.06.2001, oggi entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le parti, con ricorso depositato in data 04.04.2025 hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza in trattazione scritta di comparizione dei coniugi, avvenuta in data
06.05.2025, la separazione è stata pronunciata con Sentenza n. 631/2025 del 10.06.2025, pubblicata il 12.06.2025 e passata in giudicato il giorno stesso, alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza del 12.06.2025, per la pronuncia in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti con note depositate in data 04.12.2025 hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2, lett. b),
L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione in trattazione scritta, ovvero dal 06.05.2025.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, delle stesse va preso atto.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e in Conselve (PD) in data 11.07.1998, Parte_1 CP_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune al n. 15, Parte II,
Serie A, Anno 1998;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Spese compensate. Padova, 16.12.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 3523/2025, promosso congiuntamente da:
, con l'avv. DESIDERIO ANNA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. GENTILIN GIULIANO, come da mandato in atti;
CP_1
e con l'intervento in giudizio del P.M.
oggetto: separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio, per l'udienza cartolare del
09.12.2025:
1) Le parti vivranno separate, nel reciproco rispetto, libera ognuna di fissare ove crede
La propria residenza;
2) I ricorrenti hanno già risolto ogni questione economica e patrimoniale tra gli stessi pendente
e non avanzano vicendevolmente richieste economiche di mantenimento.
Spese di causa interamente compensate.
FATTO E DIRITTO I sig.ri e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario in Conselve (PD) in data 11.07.1998, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del suddetto Comune al n. 15, Parte II, Serie A, Anno 1998, optando per il regime della separazione dei beni.
Dall'unione matrimoniale sono nati i figli in data 26.06.1999, ed , in data Per_1 Per_2
27.06.2001, oggi entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le parti, con ricorso depositato in data 04.04.2025 hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza in trattazione scritta di comparizione dei coniugi, avvenuta in data
06.05.2025, la separazione è stata pronunciata con Sentenza n. 631/2025 del 10.06.2025, pubblicata il 12.06.2025 e passata in giudicato il giorno stesso, alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza del 12.06.2025, per la pronuncia in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti con note depositate in data 04.12.2025 hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2, lett. b),
L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione in trattazione scritta, ovvero dal 06.05.2025.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, delle stesse va preso atto.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e in Conselve (PD) in data 11.07.1998, Parte_1 CP_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune al n. 15, Parte II,
Serie A, Anno 1998;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Spese compensate. Padova, 16.12.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato