CASS
Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/06/2024, n. 24102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24102 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'NG EP nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/12/2023 del TRIB. LIBERTA' di ASCOLI PICENO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette/~e le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI L- • tk 1" • Penale Sent. Sez. 4 Num. 24102 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 21/02/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Ascoli Piceno ha rigettato la richiesta di riesame, presentata dal difensore di D'LO PP ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza di convalida del sequestro preventivo, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 21/12/2023. Con la richiesta di riesame, il difensore aveva eccepito l'invalidità del sequestro preventivo, disposto in via d'urgenza dal Pubblico ministero il 20/12/2023, della somma di euro 5.135,00, quale profitto del reato finalizzato alla confisca, deducendo l'assenza del nesso di pertinenzialità tra la somma di denaro e il reato di cessione di stupefacente, contestato ai sensi dell'ad 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame interpone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagata, articolando un unico motivo con cui deduce illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale, ravvisando la mancanza del nesso di pertinenzialità tra il denaro rinvenuto e il reato contestato. Risulta infatti del tutto illogico ritenere che la somma sequestrata possa essere provento di reato, visto che la somma di 5.000,00 euro era impacchettata fuori dal portamonete (ove sono state rinvenuti 135,00 euro) e, dunque, non era direttamente collegata al reato, anche in considerazione dell'arresto in flagranza, operato dalla polizia giudiziaria. Anche a voler ammettere che la somma rinvenuta nella disponibilità dell'indagata fosse provento di spaccio di sostanze stupefacenti, certamente essa non costituisce il profitto del reato in contestazione del 04/12/2023, potendosi in astratto riferire ad altre, eventuali e pregresse condotte illecite di cessione di stupefacente, peraltro mai contestate alla prevenuta. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile, perché non si confronta con le ragioni del provvedimento, in quanto indeterminato e privo di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2 Il Consigliere estensore Il P nte 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109). É lo stesso Tribunale a correttamente affermare che il dedotto vizio del provvedimento originario circa l'insussistenza del nesso di pertinenzialità tra la somma sequestrata e la fattispecie di reato contestata «esula dal caso in esame, che afferisce - viceversa - ad un'ipotesi di sequestro preventivo finalizzato al diverso istituto della confisca allargata o per sproporzione». Ai sensi dell'art. 85-bis (Ipotesi particolari di confisca), invero, nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. per i delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. 309/90, si applica l'articolo 240-bis cod. pen. Occorre, inoltre, ricordare che l'originaria esclusione della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 è venuta meno con l'art. 4, comma 3-bis del d.l. n. 123 del 2023, come inserito dalla legge di conversione n. 159 del 2023 (la cui disciplina è entrata in vigore il 15 novembre 2023), di tal che anche la fattispecie di cui al comma 5 consente ora di disporre la "confisca per sproporzione". Sotto questo profilo, il Tribunale ha osservato che la ricorrente non ha contestato che sia stata raggiunta la prova della sproporzione tra il denaro trovato in suo possesso e la sua attività lavorativa, « dimostrata, viceversa, dal PM, richiamando l'annotazione della Guardia di Finanza del 19/12/2023 dalla quale risulta che la D'LO negli ultimi tre anni ha presentato dichiarazioni dei redditi per somme modeste e non possiede beni immobili, per cui è evidente la sproporzione tra le condizioni di vita e la sua disponibilità della somma contante di euro 5.135,00 che legittima la convalida del sequestro disposta dal GIP». 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2024
lette/~e le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI L- • tk 1" • Penale Sent. Sez. 4 Num. 24102 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 21/02/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Ascoli Piceno ha rigettato la richiesta di riesame, presentata dal difensore di D'LO PP ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza di convalida del sequestro preventivo, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 21/12/2023. Con la richiesta di riesame, il difensore aveva eccepito l'invalidità del sequestro preventivo, disposto in via d'urgenza dal Pubblico ministero il 20/12/2023, della somma di euro 5.135,00, quale profitto del reato finalizzato alla confisca, deducendo l'assenza del nesso di pertinenzialità tra la somma di denaro e il reato di cessione di stupefacente, contestato ai sensi dell'ad 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame interpone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagata, articolando un unico motivo con cui deduce illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale, ravvisando la mancanza del nesso di pertinenzialità tra il denaro rinvenuto e il reato contestato. Risulta infatti del tutto illogico ritenere che la somma sequestrata possa essere provento di reato, visto che la somma di 5.000,00 euro era impacchettata fuori dal portamonete (ove sono state rinvenuti 135,00 euro) e, dunque, non era direttamente collegata al reato, anche in considerazione dell'arresto in flagranza, operato dalla polizia giudiziaria. Anche a voler ammettere che la somma rinvenuta nella disponibilità dell'indagata fosse provento di spaccio di sostanze stupefacenti, certamente essa non costituisce il profitto del reato in contestazione del 04/12/2023, potendosi in astratto riferire ad altre, eventuali e pregresse condotte illecite di cessione di stupefacente, peraltro mai contestate alla prevenuta. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile, perché non si confronta con le ragioni del provvedimento, in quanto indeterminato e privo di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2 Il Consigliere estensore Il P nte 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109). É lo stesso Tribunale a correttamente affermare che il dedotto vizio del provvedimento originario circa l'insussistenza del nesso di pertinenzialità tra la somma sequestrata e la fattispecie di reato contestata «esula dal caso in esame, che afferisce - viceversa - ad un'ipotesi di sequestro preventivo finalizzato al diverso istituto della confisca allargata o per sproporzione». Ai sensi dell'art. 85-bis (Ipotesi particolari di confisca), invero, nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. per i delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. 309/90, si applica l'articolo 240-bis cod. pen. Occorre, inoltre, ricordare che l'originaria esclusione della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 è venuta meno con l'art. 4, comma 3-bis del d.l. n. 123 del 2023, come inserito dalla legge di conversione n. 159 del 2023 (la cui disciplina è entrata in vigore il 15 novembre 2023), di tal che anche la fattispecie di cui al comma 5 consente ora di disporre la "confisca per sproporzione". Sotto questo profilo, il Tribunale ha osservato che la ricorrente non ha contestato che sia stata raggiunta la prova della sproporzione tra il denaro trovato in suo possesso e la sua attività lavorativa, « dimostrata, viceversa, dal PM, richiamando l'annotazione della Guardia di Finanza del 19/12/2023 dalla quale risulta che la D'LO negli ultimi tre anni ha presentato dichiarazioni dei redditi per somme modeste e non possiede beni immobili, per cui è evidente la sproporzione tra le condizioni di vita e la sua disponibilità della somma contante di euro 5.135,00 che legittima la convalida del sequestro disposta dal GIP». 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2024