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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 24/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, in esito alle note scritte depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 21 e il 23 Gennaio
2025 in sostituzione dell'udienza del 24 Gennaio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 2762 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da la signora , nata il [...] a [...] e ivi residente, in via Duca Parte_1 degli Abbruzzi n. 74, C.F. , elettivamente domiciliata, ai fini del CodiceFiscale_1 presente giudizio, ad Agrigento, nella via Mazzini n. 12, presso lo studio dell'Avv. Calogero
Sferrazza, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso ex art. 445bis c.p.c. depositato il 13/09/2024,
- ricorrente -
CONTRO
l , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, con sede a Roma, nella via Ciro il Grande n. 21, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso la sua sede provinciale di Agrigento, sita nella via Picone n. 20/30,
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 10, VI comma, del D.L. n. 203/2005, convertito con la legge n. 248/2005, nonché a norma del D.P.C.M. n. 26379 del 30/03/2007, dal funzionario
Dott.ssa Sandra Di Mino, designato con ordine di servizio del direttore di sede n.
2023/0100/0000010 del 10/05/2023, depositato presso la cancelleria del Tribunale di
Agrigento,
- resistente -
1 Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con istanza per accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. depositata il 13
Settembre 2024 la signora premetteva di avere presentato il 19 Giugno 2023 Parte_1
apposite domande finalizzate alla verifica della sussistenza a suo favore dei requisiti sanitari sia per avere diritto all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 18 dell'11
Febbraio 1980; sia per essere riconosciuta soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, III comma, della legge n. 104/1992. Esponendo che, entro il termine previsto per legge l' non l'aveva convocata per l'espletamento della visita finalizzata all'emissione dei CP_2 verbali all'esito della valutazione delle proprie patologie. La ricorrente affermava che, nel caso di specie era maturato il c.d. silenzio-rifiuto, poiché l'ente resistente non aveva avviato nei 120
giorni successivi alla presentazione da parte sua delle citate domande il relativo procedimento amministrativo. Pertanto, con il ricorso in limine indicato adiva il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, convenendo in giudizio il prefato Istituto, chiedendo la nomina di un consulente tecnico d'ufficio al fine di accertare la sussistenza in capo a essa istante di tutti i requisiti prescritti per legge per avere concessi i cennati benefici sin dall'epoca di presentazione delle menzionate domande amministrative.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 3 Gennaio 2025 il rispettivo fascicolo con la memoria difensiva. In tale scritto evidenziava, innanzitutto, che, dopo averla sottoposta a visita, la Commissione Medica Invalidi Civili e il proprio Centro Medico Legale avevano constatato la ricorrenza a favore della signora dei requisiti sanitari per attribuirle Parte_1
entrambi i benefici richiesti. Di guisa che, doveva dichiararsi la cessazione della materia del contendere. L'ente resistente contestava, poi, nel merito le domande avanzate dalla ricorrente.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24 Gennaio 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 21 e il 23 Gennaio
2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza, senza ammettere la C.T.U.
richiesta dalla istante.
2.- Nella ipotesi che ci occupa deve essere dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere. Invero, in seno alla memoria depositata il 3 Gennaio 2025 l'
[...]
ha evidenziato il verificarsi di alcune significative e dirimenti Controparte_1
circostanze. Segnatamente, in primis, che dopo la presentazione in data 19 Giugno 2023 di apposite domande amministrative, a seguito di convocazione disposta con nota del 4 Novembre
2 2024, la signora è stata sottoposta a visita a opera delle competenti Commissioni Parte_1
Mediche. In secondo luogo che, in conseguenza di tali verifiche, mediante verbale di accertamento definito il 25 Novembre 2024 è stata riconosciuta invalida ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere da sola gli atti quotidiani della vita, a decorrere dal 19 Giugno 2024. Mentre, con verbale del 21 Novembre 2024 la ricorrente è stata riconosciuta soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3,
III comma, della legge n. 104/1992. Tali processi verbali, rinvenibili nel fascicolo dall'ente resistente, sono stati pure allegati dal legale della istante alle note scritte depositate il 21
Gennaio 2025. E' innegabile che, per l'effetto di quanto testé esposto viene meno lo scopo cui
è stato finalizzato il ricorso che ha incoato la controversia qui considerata. Tant'è vero che, nella cennata memoria depositata il 3 Gennaio 2024 il funzionario rappresentante l'ente resistente ha invocato una declaratoria di cessazione della materia del contendere da parte dell'adita autorità giudiziaria. In proposito occorre rilevare che, per costante esegesi giurisprudenziale la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone non solo che nel corso del processo sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore; ma, altresì, che tutte le parti concordino sull'esistenza dell'evento e sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice (cfr.: Cass. n. 1950/2003; Cass. n. 11931/2006; Cass. n. 16150/2010).
Laddove, secondo l'insegnamento elaborato dalla giurisprudenza di merito, ritenuto pienamente condivisibile, “la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia,
espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una
fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso” (cfr.: Tribunale di Torino,
10/05/2013 n. 3165). Or dunque, nel caso di specie il fatto che, alla signora è Parte_1 stato riconosciuto, nelle more, il diritto ad ambedue i nominati benefici determina, indubbiamente, la cessazione della materia del contendere. Ciò in quanto, l'evento in parola ha comportato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in ius, facendo venire meno l'interesse della ricorrente a ottenere la normale soluzione dell'accertamento tecnico preventivo
3 obbligatorio in esame. Pertanto, a fronte di tale incontrovertibile stato di fatto, va in questa sede dichiarata cessata la materia oggetto di contesa.
2.1.- Onde fugare il campo dal sorgere di eventuali dubbi, bisogna chiarire i motivi per cui non è possibile accogliere in questa sede una peculiare richiesta, formulata dal difensore della istante con le ricordate note scritte depositate il 21 Gennaio 2025. Per il suo tramite, tenuto conto che con il richiamato verbale del 25 Novembre 2024 il diritto alla corresponsione della indennità di accompagnamento è stato attribuito alla prefata soltanto a partire Parte_1 dal 19 Giugno 2024, chiede all'adita autorità giudiziaria di procedere, comunque, al conferimento dell'incarico al nominato C.T.U. per verificare se la medesima era in possesso dei requisiti sanitari per ottenerla anche nel periodo precedente, ricompreso fra il 19 Giugno
2023, data di presentazione della relativa domanda amministrativa, e il 18 Giugno 2024. La
inaccoglibilità di tale istanza discende dal fatto che, essendo stata sottoposta a visita dalla quale
è scaturita l'adozione da parte della competente Commissione Medica del citato verbale, la ricorrente è tenuta a proporre avverso lo stesso il procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445bis c.p.c. Invero, solamente per tale via può ottenere la verifica della sussistenza a proprio favore delle condizioni di tipo sanitario per avere diritto alla prestazione in dibattito sin dal 19 Giugno 2023.
3.- Infine, per quel che concerne la regolamentazione delle spese di causa appare necessario rilevare un emblematico aspetto. Invero, i predetti verbali sono stati redatti, rispettivamente, il
21 e il 25 Novembre 2024, vale a dire prima della celebrazione della prima udienza fissata per il procedimento de quo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il giorno 24 Gennaio 2025. Inoltre, i cennati provvedimenti sono stati comunicati alla istante anteriormente a quest'ultima data.
Pertanto, sulla base delle ragioni appena articolate, sembra giusto ed equo compensare interamente e integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'intervenuta cessazione della materia oggetto del contendere;
- infine, compensa interamente e integralmente fra le parti in lite le spese del procedimento de quo.
4 Così deciso in Agrigento in data 24 Gennaio 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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