Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 11/03/2026, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00633/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01900/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1900 del 2025, proposto da
Geremo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Segreti, Giuseppe Salamone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, non costituita in giudizio;
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Regione Siciliana – Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l’accertamento e la declaratoria
dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal MASE e, per quanto di loro competenza, della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e della Regione Sicilia – Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, in relazione all’istanza presentata da Geremo S.r.l., ai sensi dell’art. 23 D.lgs. n. 152/2006, per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) riguardante il progetto di costruzione ed esercizio di un impianto eolico denominato Anemos, costituito da 10 aerogeneratori, della potenza di 45 MW, da realizzarsi nei comuni di Mazara del Vallo (TP), Salemi (TP) e Santa NF (TP),
e per la conseguente condanna del MASE a rilasciare il provvedimento di VIA ex art. 25 D.lgs. n. 152/2006;
nonché sin d’ora per la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante o rinnovata inerzia del MASE a porre in essere tale adempimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 il dott. EA AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con ricorso depositato il 13 ottobre 2025 la GEREMO S.R.L. ha chiesto al TAR:
a) l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento (i) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sull'istanza di avvio del procedimento per il rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa al progetto "Anemos"; (ii) della Commissione PNRR – PNIEC per l'omissione nella predisposizione dello schema di provvedimento VIA; (iii) della Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana per il mancato rilascio del concerto necessario per il provvedimento di VIA.
b) la condanna del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al rilascio del provvedimento VIA richiesto e, in caso di inadempienza, la nomina di un commissario ad acta;
1.1 – A fondamento delle superiori richieste la società ricorrente ha dedotto, in punto di fatto, quanto di seguito spiegato.
a) La società ricorrente presentava, in data 07 aprile 2023 (acquisita al prot. MASE-59286 in data 14/04/2023), un’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per la realizzazione di un impianto eolico denominato “Anemos”, costituito da 10 aerogeneratori, della potenza di 45 MW, da realizzarsi nei Comuni di Mazara del Vallo (TP), Salemi (TP) e Santa NF (TP), allegando la relativa documentazione tecnica, completa in ogni sua parte;
b) Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con nota del 21 aprile 2023 (prot. n. 64772), comunicava la procedibilità dell’istanza, disponeva la pubblicazione del progetto sul Portale delle Valutazioni Ambientali e avviava la fase di consultazione del pubblico, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente);
c) Successivamente, con nota del 26/06/2024, acquisita al prot. 118241 del 26/06/2024 del MASE, il Libero Consorzio Comunale di Trapani presentava osservazioni, pubblicate sul Portale Ministeriale in data 04/07/2024; ciononostante, decorso integralmente il termine massimo di 130 giorni previsto dall’art. 25, comma 2-bis, del Codice dell’Ambiente, la Commissione Tecnica PNRR–PNIEC non provvedeva alla redazione dello schema di provvedimento di VIA, né il MASE adottava il provvedimento finale conclusivo.
1.2 – Compiuta tale ricostruzione della vicenda oggetto di giudizio, la ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso, contestando: (i) l’illegittimità del silenzio serbato dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC nonché dall’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e Ministero della Cultura; (ii) la mancata attivazione dei poteri sostitutivi da parte del MASE nell’ambito del procedimento per il rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), necessario per il completamento del Provvedimento Unico Ambientale (PUA).
2 – La Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica si sono costituiti in giudizio con una memoria depositata il 22 ottobre 2025, senza svolgere difese.
3 – Alla camera di consiglio del 19 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione, previa sua discussione.
4 – Tanto premesso, il ricorso avverso il silenzio – inadempimento è fondato per quanto appresso.
5 – Il presente ricorso si fonda sull’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) nell’ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) promosso dalla società ricorrente ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006, per la realizzazione di un impianto eolico di rilevante interesse pubblico.
5.1 – Ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006, per i progetti rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 8, comma 2-bis, e dunque attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziati sul Fondo Complementare o inseriti nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), il procedimento VIA deve concludersi entro 160 giorni dalla pubblicazione della documentazione sul sito istituzionale del Ministero. In particolare, la disposizione prevede:
a) 130 giorni per la conclusione dell’istruttoria da parte della Commissione Tecnica PNRR–PNIEC e la predisposizione dello schema di provvedimento;
b) 30 giorni per l’adozione del provvedimento finale da parte del Direttore Generale del MASE, previa acquisizione del concerto del Direttore Generale del Ministero della Cultura, da rendersi entro 20 giorni.
Nel caso di specie, la pubblicazione della documentazione di VIA è avvenuta in data 21 aprile 2023, determinando la scadenza del termine massimo di conclusione del procedimento al 28 settembre 2023. Tuttavia, a tale data, il MASE non ha adottato alcun provvedimento espresso, né ha fornito riscontro di sorta, venendo meno all’obbligo legale di concludere il procedimento, in violazione dell’art. 2 della L. 241/1990.
Al riguardo, merita di essere posta in dovuta evidenza la gravità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione intestataria della procedura, tenuto conto che i termini procedimentali di cui agli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006 non presidiano soltanto l’interesse del proponente, ma anche quello, di rilievo pubblico e generale, all’implementazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti a livello nazionale ed europeo.
Sul punto, è utile richiamare la sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, n. 1137/2023, nella quale si afferma in termini inequivoci che: “Il silenzio serbato dal MASE sulla richiesta di parte ricorrente è manifestamente illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale disciplinata dagli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006. Il carattere perentorio di tali termini non è revocabile in dubbio, in coerenza con il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla normativa interna ed eurounitaria”, con espresso richiamo al Regolamento (UE) 2022/2577 che qualifica tali interventi come di interesse pubblico prevalente, prevedendo misure emergenziali per la semplificazione e accelerazione delle relative procedure.
In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato, affermando che il rispetto dei termini procedimentali in materia di impianti FER “ risponde a evidenti finalità di semplificazione e accelerazione ”, tali da costituire un principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia (Cons. Stato, Sez. V, n. 4473/2013).
Inoltre, la gravità dell’inadempimento dell’autorità procedente non risulta in alcun modo attenuata dall’eventuale inerzia dei soggetti chiamati a svolgere adempimenti istruttori o a rendere pareri endoprocedimentali nell’ambito della procedura in esame.
A questo proposito è dirimente osservare che la normativa vigente – in particolare l’art. 25 del D.Lgs. 152/2006 – pone in capo al MASE un obbligo autonomo e non eludibile di concludere il procedimento, anche in ipotesi di mancata predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione Tecnica PNRR–PNIEC o di omessa espressione del parere dell’Amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, in Sicilia rappresentata dall’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. Tale principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa unanime, che ha chiarito come l’obbligo del MASE di pronunciarsi permanga anche in presenza di ritardi o inerzie da parte degli altri soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo de quo .
5.2 – Ricorrendo dunque i presupposti richiesti dagli artt. 31 e 117 c.p.a., deve essere ordinato al MASE di riattivare il procedimento entro il termine di quindici (15) giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione se anteriore, della presente sentenza e di concluderlo, previa acquisizione dei pareri da parte delle autorità competenti o mediante esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempimento di queste, entro i successivi novanta (90) giorni.
5.3 – In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, come da richiesta della parte si nomina sin d'ora Commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega ad un funzionario di idonea competenza tecnica, che entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente, previa sollecitazione della parte ricorrente, adotterà l’atto dovuto.
Va tenuto conto, relativamente al commissario ad acta: i) che il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all'Amministrazione di appartenenza; ii) che il compenso per l'eventuale funzione commissariale andrà posto a carico dell'amministrazione intimata e verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del D.P.R. 30/5/2002 n. 115; iii) che la parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115 del 2002, con l'ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell'ultimo atto di esecuzione della presente sentenza; iv) che il Commissario ad acta è tenuto ad effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT”.
6 – Le spese di lite seguono la soccombenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana (ex art. 91 c.p.c.) e si liquidano in favore della ricorrente – avuto riguardo allo scaglione di riferimento e alle caratteristiche della controversia (art. 4 dm 55/14) – in complessivi €. 1.500,00 per compensi professionali di avvocato; oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Palermo, sez. V, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, nei sensi e nei termini in motivazione e, per l'effetto:
dichiara illegittimo il silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
assegna al detto Ministero il termine di quindici (15) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, per riattivare il procedimento di VIA e l’ulteriore termine di novanta (90) giorni per concluderlo, previa acquisizione dei pareri delle autorità competenti o, in caso di loro inadempimento, mediante l’esercizio dei poteri sostitutivi;
dispone, a semplice istanza di parte a seguito della persistente inottemperanza del MASE alla scadenza del termine assegnato, l'intervento sostitutivo del Commissario ad acta individuato in narrativa (le cui spese saranno poste a carico dell'amministrazione intimata);
condanna il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi €. 1.500,00 per compensi professionali di avvocato; oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato;
dispone, a cura della Segreteria, l'adempimento di cui all' art. 2, comma 8, della L. 7 agosto 1990, n. 241, al passaggio in giudicato della presente sentenza.
La presente sentenza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata con le modalità previste dal processo telematico, e la Segreteria della Sezione provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO TE, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
EA AT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA AT | NO TE |
IL SEGRETARIO