TAR Palermo, sez. V, sentenza 11/03/2026, n. 633
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Sentenza 11 marzo 2026

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  • Accolto
    Silenzio inadempimento MASE e Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, accertando l'illegittimità del silenzio serbato dal MASE. Ha evidenziato la gravità dell'inerzia dell'Amministrazione, sottolineando l'importanza del rispetto dei termini procedimentali per gli impianti di energia rinnovabile, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione.

  • Accolto
    Inadempimento dell'Amministrazione

    Il Tribunale ha ordinato al MASE di riattivare il procedimento entro 15 giorni dalla comunicazione della sentenza e di concluderlo entro 90 giorni, previa acquisizione dei pareri o esercizio dei poteri sostitutivi.

  • Accolto
    Inerzia del MASE

    Il Tribunale ha nominato il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri come Commissario ad acta, con facoltà di delega, in caso di inutile decorso dei termini assegnati al MASE.

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Quinta, ha esaminato il ricorso proposto dalla società Geremo S.r.l. avverso il silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e dalla Regione Siciliana – Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, in relazione all'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per la realizzazione di un impianto eolico denominato "Anemos". La ricorrente lamentava l'illegittimità del mancato rilascio del provvedimento di VIA, nonostante la presentazione della documentazione completa in data 7 aprile 2023 e la comunicazione di procedibilità dell'istanza da parte del MASE in data 21 aprile 2023. La società evidenziava che, decorso il termine massimo di 130 giorni previsto dall'art. 25, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 per la conclusione dell'istruttoria da parte della Commissione Tecnica e la predisposizione dello schema di provvedimento, né tale schema era stato redatto, né il MASE aveva adottato il provvedimento finale. La ricorrente chiedeva, pertanto, l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, la condanna del MASE al rilascio del provvedimento VIA e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un Commissario ad acta. Le amministrazioni resistenti, il MASE e la Regione Siciliana, si erano costituite in giudizio senza svolgere difese nel merito.

Il Tribunale ha accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il silenzio serbato dal MASE. Il giudice ha ritenuto fondata la doglianza della ricorrente, sottolineando la perentorietà dei termini procedimentali previsti dall'art. 25, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 per i progetti rientranti nell'ambito del PNRR, che impongono la conclusione del procedimento VIA entro 160 giorni dalla pubblicazione della documentazione. Nel caso di specie, la scadenza del termine era fissata al 28 settembre 2023, ma il MASE non aveva adottato alcun provvedimento. Il Tribunale ha evidenziato la gravità dell'inerzia amministrativa, in considerazione dell'interesse pubblico alla realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, richiamando la giurisprudenza che qualifica tali interventi come di interesse pubblico prevalente e sottolinea il carattere perentorio dei termini procedimentali. È stato altresì chiarito che l'obbligo del MASE di concludere il procedimento permane anche in caso di ritardi o inerzie da parte di altri soggetti coinvolti, come la Commissione Tecnica o l'Assessorato regionale. Di conseguenza, il MASE è stato condannato a riattivare il procedimento entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza e a concluderlo entro i successivi novanta giorni, esercitando i poteri sostitutivi in caso di inadempimento delle autorità competenti. In caso di ulteriore inottemperanza, è stato nominato Commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, per l'adozione dell'atto dovuto entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato. Le spese di lite sono state poste a carico del MASE e dell'Assessorato regionale, liquidate in complessivi € 1.500,00 per compensi professionali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. V, sentenza 11/03/2026, n. 633
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 633
    Data del deposito : 11 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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