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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/12/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Sent. n. 959/2025 N. 578/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di LE n. 168/2024, estensore giudice DOTT.SSA FEDERICA TROVO', discussa all'udienza del 19.11.2025 e promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. NICOLA Parte_1 C.F._1
CANNAO' ), elettivamente domiciliato in MESSINA VIA LA C.F._2
FARINA 4
APPELLANTE CONTRO
Controparte_1
P.IVA_1 patrocinio dell'avv. HARALD MASSIMO BONURA ), C.F._3 elettivamente domiciliato in MILANO VIA CREMA 15 A CRISTINA MONTIS
), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'avv. EMMANUEL FORMISANO ), elettivamente domiciliato in MILANO VIA C.F._4
LAZZARONI 4, presso il Difensore
APPELLATE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“1. In riforma della Sentenza n. .168/2024 RG. 250/2024 pubblicata il 02.12.2024, emessa dal Giudice del Lavoro di Lecco accogliere le domande proposte con il ricorso introduttivo depositato dalla sig. annullando Pt_1
1 l'intimazione di pagamento e le somme contenute nella cartella di pagamento n. 134 2020 0001 1215 621 000 (ruolo ) Difetto di Notifica e/o le somme CP_1 contenute nella di pagamento. 134 2019 0001 2822 53 000 per difetto di notifica, di motivazione e della procedura di riscossione.
2. Dichiarare comunque non dovute le somme e i contributi pretesi dalla CP_1 perché emesse in difetto dei presupposti giuridici e fattuali. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
PER LA PARTE APPELLATA CP_1
“voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, disattesa ogni contraria istanza e/o eccezione, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'appello qui avversato, statuendone il rigetto;
confermando, quindi, la decisione di primo grado, anche con diversa motivazione. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
PER LA PARTE APPELLATA Controparte_2
“Rigettare l'appello propos n fatto ed Parte_1 in diritto, per tutti i motivi innanzi esposti, respingendo comunque qualsiasi richiesta avanzata nei confronti dell' e Controparte_3 tenendola indenne da ogni consegue lle spese di lite. Condannare, in ogni caso, il ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 3.6.2025, proponeva impugnazione Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di LE, adìto in riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale pronunciata dal TRIBUNALE di MESSINA, aveva accertato l'avvenuto pagamento di € 201,83 in relazione alla cartella n. 13420190001282253000 e la sussistenza dei residui crediti oggetto dell'intimazione di pagamento n. 13420229001456060000, notificata il 5.10.2022.
Secondo quanto esposto in sentenza, detta intimazione aveva incluso gli importi oggetto della cartella sopra citata, nonché dell'ulteriore cartella n. 13420200001215621000, di pertinenza della Controparte_1
(di seguito, “ ”) per Controparte_1 CP_1 alle annualità 2016 e 2017.
In particolare, il primo Giudice aveva ritenuto correttamente azionata la riscossione della cartella n. cartella n. 13420190001282253000, dato l'inadempimento dell'accordata dilazione di pagamento, successivamente all'ultimo versamento del 31.8.2022.
Era stata affermata dalla sentenza la legittimazione passiva sia di , con CP_1 riferimento alle contestazioni avanzate dall'opponente sul merito della pretesa
2 contributiva, sia di , relativamente all'eccezione di omessa notificazione CP_4 della cartella n. 134 0011215621000.
La fondatezza di tale eccezione aveva indotto il primo Giudice ad estendere la pronuncia all'aspetto sostanziale dell'opposizione, tempestivamente proposta entro il termine di 40 giorni dalla notificazione dell'intimazione di pagamento, ex art. 24, co. 5 del D. Lgs. n. 46 del 26.2.1999.
Il TRIBUNALE aveva ritenuto inapplicabile al caso di specie l'art. 19 d. lgs n. 546/92, invocato dall' convenuta, in quanto attinente al giudizio CP_2 tributario.
L'azione concernente il merito del rapporto contributivo era stata, invece, ritenuta tardiva con riferimento alla cartella n. 13420190001282253000, in quanto esperita successivamente al decorso del suddetto termine dalla rituale notificazione del titolo.
Tanto premesso, il primo Giudice – richiamata la più recente giurisprudenza di legittimità – aveva disatteso le contestazioni sollevate dal ricorrente in ordine alla fondatezza della pretesa contributiva di , data l'attività CP_1 professionale, per quanto saltuaria, dallo stesso pacificamente svolta.
Né era stata ritenuta rilevante in senso contrario l'iscrizione del geometra ad altra forma di previdenza, in assenza di cancellazione dall'Albo.
In ragione della soccombenza, era stato condannato a rifondere a Pt_1 CP_1 le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre oneri e accessori di Legge.
L'accertata invalidità della notifica di una delle due cartelle aveva, invece, giustificato – secondo il TRIBUNALE – la compensazione delle spese nei confronti di . CP_4
Con un primo, articolato motivo di gravame, la sentenza veniva censurata per avere affermato la fondatezza della pretesa azionata mediante la cartella n. 134202000011215621000, benché non validamente notificata, essendo consentito – secondo l'appellante – impugnare il titolo “al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo medesimo senza aggredire l'atto stesso sotto altri profili”.
Con ulteriore doglianza, rimproverava al TRIBUNALE di avere ritenuto Pt_1 superflua la mancata prova della notificazione della cartella n. 13420190001282253 e di alcuna successiva comunicazione di revoca del relativo piano di rateizzazione a seguito dei mancati pagamenti successivi al marzo 2020.
L'appellante sosteneva che gli inadempimenti alla concessa dilazione erano stati legittimati dalle sospensioni disposte dalla normativa emergenziale ex DL
3 n. 18/2020 e DL n. 146/2021, data l'inclusione di LE nella c.d. “zona rossa”.
Nell'ottica del gravame, l'omessa comunicazione della revoca ne aveva determinato la nullità ai sensi dell'Art. 7, L. 212/2000.
La decisione di primo grado veniva criticata anche con riferimento al merito della pretesa contributiva, secondo illegittima per violazione del Pt_1 contraddittorio e per carenza di alcun “a o preavviso di natura accertativa” in ordine all'iscrizione ex officio alla CP_1
A quest'ultimo riguardo, l'appellante riteneva ostativa la sua contestuale iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria, a fronte di attività professionale “del tutto marginale se non quasi assente”, esulando dalla potestà regolamentare dell'Ente la modifica dei presupposti per l'assoggettamento a contribuzione.
Pertanto, chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata Pt_1 sentenza, accogliesse le domande, dallo stesso proposte con il ricorso presentato avanti al TRIBUNALE, annullando l'intimazione di pagamento oggetto di causa e le sottese cartelle di pagamento e comunque dichiarando non dovute le somme pretese dalla , con vittoria di spese e compensi di CP_1 lite.
L'appellata si costituiva il 7.11.2025, chiedendo che la Corte respingesse CP_4 il gravame gni richiesta avanzata nei confronti della stessa, tenendola indenne da ogni conseguenza pregiudizievole, con vittoria di spese, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L'appellata resisteva mediante memoria depositata in pari data, CP_1 eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria e chiedendone, in ogni caso, il rigetto per infondatezza, con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
All'udienza del 19.11.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
____________________
L'appello è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo di gravame, con cui si è insistito sull'omessa notifica della cartella n. 134202000011215621000 quale fondamento dell'opposizione proposta avverso tale titolo, non coglie nel segno.
È noto, infatti, come la mancata notificazione della cartella non infici di per sé la pretesa contributiva, legittimando l'opposizione recuperatoria entro i 40
4 giorni dall'atto successivamente portato a conoscenza del debitore, costituito – nel caso di specie – dall'intimazione di pagamento: azione, questa, correttamente respinta nel merito dal TRIBUNALE, come verrà esposto nell'esame del terzo motivo di gravame, al quale sul punto si rinvia.
In tal senso si è costantemente pronunciata la Corte di Cassazione, la quale ha enunciato i seguenti principi, condivisi dal Collegio: “nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa” (così Cass. 7156/2023; nello stesso senso, v. Cass. 1856/2020; Cass. 30.11.2016, n. 24506).
Neppure le doglianze concernenti la declaratoria di decadenza dalla rateizzazione relativa alla cartella n. 13420190001282253000 appaiono fondate.
La decadenza non può, anzitutto, ritenersi impedita dalla carenza di un'espressa comunicazione, operando in modo automatico in ragione dell'inadempimento, senza necessità di alcun atto dichiarativo o di preavviso da parte dell'Ente concessionario della riscossione.
Prevede, infatti, l'art. 19, co. III, DPR 29.9.1973 n. 602, che “in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione”.
Tale disposizione – escludendo la necessità di alcun atto amministrativo per l'operare della decadenza – rende irrilevante, nel caso di specie, l'art. 7, l. 27.7.2000, n. 212, invocato dall'appellante, secondo cui “gli atti dell'amministrazione finanziaria - … - sono motivati, a pena di annullabilità”.
Se, infatti, la decadenza si compie “automaticamente”, nessuno specifico provvedimento motivato dovrà, al riguardo, essere emesso ad opera dell'esattore o dell'ente impositore.
Nel caso di specie, la dilazione è stata chiesta il 7.8.19 e concessa l'8.8.19, in 72 rate mensili, con decorrenza a partire dal 16.9.19.
In primo grado, si è limitato a documentare un unico pagamento di € Pt_1
211,01, compiut .
8.2022 relativamente alla diciottesima rata, scaduta fin dal 16.2.2021 e lamentando la carenza di motivazione, ad opera di , in CP_4 ordine alla decadenza dal beneficio.
Correttamente tali doglianze sono state ritenute infondate dal TRIBUNALE, non potendosi ricondurre a tale pagamento alcuna efficacia sanante della decadenza, nonostante le sospensioni disposte per l'emergenza pandemica.
5 Infatti, anche considerando gli ulteriori parziali pagamenti riferiti da in CP_4 questa fase processuale (di cui 4 nel 2019, 6 nel 2020 e 5 nel 2021: lla all. 3), l'inadempimento di ha comunque ecceduto il numero di 18 rate Pt_1 omesse, cui il DL 17.3.2020, n. 18 ha elevato la soglia della decadenza, per quanto alla luce della sospensione dei pagamenti stabilita dalla normativa emergenziale per complessivi 18 mesi (per un totale di 36, a fronte della notifica della cartella di pagamento nell'ottobre del 2022, dopo oltre tre anni dall'inizio della rateizzazione concessa ad agosto del 2019); né risultano rispettati i termini di recupero delle rate omesse.
Nello specifico, il DL 17.3.2020, n. 18, pur avendo previsto la sospensione dei termini “dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021” (art. 68 co. I) ed elevato a 18 il numero di rate inadempiute idoneo a determinare la decadenza dai “piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020” (co. 2 ter). ha tuttavia stabilito, al co. III, che “il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 - … - è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018: a) entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020; b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2021; c) entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2022”.
Nessuno dei termini così stabiliti è stato osservato da , che non ha Pt_1 provveduto al saldo delle rate arretrate entro le scadenze iste;
né alcun pagamento è, poi, intervenuto dopo l'agosto 2022.
Anche sotto tale aspetto, la pronuncia di primo grado risulta, pertanto, immune da censura.
A non diverse conclusioni deve pervenirsi con riguardo al merito della pretesa contributiva, oggetto della cartella n. 13420200001215621000.
Infatti, i presupposti per l'iscrizione dell'odierno appellante alla sono CP_1 stati del tutto correttamente ritenuti sussistenti dal TRIBUNALE nonostante l'affermata natura saltuaria dell'attività professionale, documentata dall'Ente in primo grado (doc. 5 attestante il compimento di 23 atti Parte_2 professionali nel period e l'iscrizione di ad altra forma di Pt_1 previdenza obbligatoria.
Né occorreva alcun “atto e/o preavviso di natura accertativa”, ulteriore rispetto Part alle comunicazioni, allo stesso inviate dall'Ente (docc. 6 – 9 I . CP_1
Si rileva che, sulle questioni sottoposte al giudizio di questo Collegio, la Corte d'Appello di Milano si è già più volte espressa, in analoghe fattispecie, ad con sentenza n. 806/2023 (nello stesso senso, v., fra le molte, sent. n. 421/2025; sent. n. 1092/2021), in base alle seguenti motivazioni:
6 “il Collegio rileva che con l'ordinanza di rinvio, e la citata sentenza n 28188/22 la S.C. mutando il precedente orientamento di cui alla sentenza n. 5375/2019 citata nella sentenza cassata, ha affermato che: “l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio CP_1 della professione è i nte ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima”. Dall'obbligo di iscrizione alla
-previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è CP_1 detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla , invero, solo nei limiti delle CP_1 condizioni fissate dalla , potendo in tal modo la svolgere i CP_1 CP_1 controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti. Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della , CP_1 prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
… “ In applicazione di tali principi, che la Corte ha riaffermato in numerose pronunce conformi che danno conto della stabilizzazione dell'orientamento esposto (cfr., tra tante n. 4861/2022, 35902/2022, 35903/2022, 35904/2022, 35905/2022, 35906/2022, 35907/2022, 35908/2022, 35909/2022, 35910/2022, 35911/2022, 35912/2022, 35913/2022, 35914/2022, 35915/2022, 35916/2022, 35917/2022, 35918/2022, 3992/2023, 3993/2023, 3994/2023, 3998/2023, Pagina 9 4153/2023, 4154/2023, 4155/2023, 4156/2023, 4157/2023, 4158/2023, 4159/2023, 4160/2023, 4161/2023, 4162/2023, 4168/2023), nel caso in esame, deve convenirsi, accogliendo così il ricorso in riassunzione di , che ricorrono tutte le condizioni CP_1 per dar corso all'iscrizione alla alla richiesta contributiva per cui CP_1
è processo. Pacifica è l'iscrizione del geom. all'Albo dei CP_5
Geometri, incontroverso l'avvenuto svolgimento di attività di geometra negli anni 2008 e 2011, seppure limitata a complessive 4 pratiche a titolo gratuito, pacifica altresì l'omessa presentazione della richiesta autocertificazione. Essendo pacifica l'iscrizione del geom. CP_5 all'Albo e mancando la prova di assolvimento dell'onere dichiarativo di esercizio della non professione, trova applicazione il meccanismo presuntivo di iscrizione alla gestione previdenziale, con conseguente obbligo della contribuzione minima, indipendentemente dalla produzione di un reddito professionale. Infondate sono invece le argomentazioni di cui al ricorso in riassunzione introdotto da prospetta CP_5 CP_5 una questione di illegittimità costituzionale degli artt. 2 co.25 e 3 co. 12 della L. 335/95 e dell'art 2 del d. lgs 509/94, come interpretati dalla Corte di Cassazione, per violazione degli artt. 2, 3,23, 38, 41,53 e 118 Cost. nonché per contrasto con la Carta fondamentale dell'Unione Europea, del Trattato sul funzionamento dell'UE, della Carta Sociale Europea e della
7 Carta Sociale Europea. Secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione le norme richiamate impongono l'obbligatoria iscrizione alla anche CP_1 di coloro che, iscritti all'Albo, esercitano la professione senza continuità ed esclusività e che svolgano, contestualmente anche altra attività lavorativa per la quale abbiano già altra posizione previdenziale obbligatoria, non rilevando la mancata produzione effettiva di reddito professionale. Sostiene che l'imposizione di un obbligo di contribuzione alla CP_5 da parte dei liberi professionisti già iscritti in altre forme di CP_1 gatoria non trova alcuna razionale giustificazione, se non quello di fare cassa e che l'ammontare di una contribuzione minima, slegata dal reddito in maniera arbitrariamente demandata ad un regolamento, violi la riserva di legge di cui all'art 23 Cost. Sotto altro profilo lamenta l'illegittimità dell'art. 5 dello Statuto e art. 3 comma 1 del Regolamento , deriva anche dall'avere, il cosiddetto diritto vivente, CP_1 interpretato l'art 3 comma 3 della legge 335 del 1995 in contrasto con l'articolo 53 della Costituzione, ciò nella misura in cui non tiene conto del principio di proporzionalità tra contributi versati e Pagina 10 prestazioni previdenziali. Anche lo stesso contributo di solidarietà, avendo natura tributaria deve essere commisurato alla capacità contributiva ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione. Rileva poi che l'applicazione degli obblighi contributivi anche a coloro che svolgano la professione in modo occasionale e non continuativo, di cui all'art 3 del Regolamento ed all'art. 5 dello Statuto, viola, altresì l'art 3 e l'art 23 della Costituzione in quanto costituiscono un evidente ed inconfutabile ampliamento della platea dei contribuenti non autorizzato da alcuna previsione di legge ed anzi in aperto contrasto con esse che ponevano limiti al potere regolamentare della al rispetto della vigente normativa che al riguardo è CP_1 rappr a dalla Legge 773 del 1982, e modificata dall'art. 1 della L. 4 agosto 1990. Osserva, infine, che per gli stessi motivi per i quali si ritiene esservi una violazione della riserva di legge di cui all'articolo 23 della Costituzione, si dubita anche della compatibilità delle disposizioni in esame con l'articolo 1 del protocollo 1 addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, quale parametro interposto dell'articolo 117 della costituzione. Il requisito di legittimità dell'ingerenza che pare difettare nel caso di specie con riguardo all'obbligo di contribuzione alla è costituito proprio dalla CP_1 mancanza di una sufficiente d parte della legge delle condizioni soggettive di imposizione del contributo. Il Collegio ritiene la sollevata questione di costituzionalità manifestamente infondata per le argomentazioni svolte dalla stessa giurisprudenza di legittimità. Con plurime sentenze è stato infatti affermato che l'eventuale duplicazione della tutela previdenziale non viola il divieto di doppia contribuzione poichè a ciascuna attività svolta dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa. (cfr. Cass. 28188/22) La Corte costituzionale già con sentenza n. 67/2018, in relazione ai contributi imposti dalla Cassa forense, ha così pronunciato: “ Il sistema della previdenza forense - quale disciplinato fondamentalmente dalla legge n. 576 del 1980, più volte modificata, e dalla successiva normativa sulla
8 privatizzazione della , integrata dalla regolamentazione di CP_1 quest'ultima - è ispi d un criterio solidaristico e non già esclusivamente mutualistico, come già riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 362 del 1997, n. 1008 del 1988, n. 171 del 1987, n. 169 del 1986, n. 133 e n. 132 del 1984). Gli avvocati assicurati, che svolgono un'attività libero-professionale riconducibile anch'essa all'area della tutela previdenziale del lavoro, garantita in generale dal secondo comma dell'art. 38 Cost., non solo beneficiano - assumendone il relativo onere con l'assoggettamento al contributo soggettivo ed integrativo (ex artt. 10 e 11 della legge n. 576 Pagina 11 del 1980) - della copertura da vari rischi di possibile interruzione o riduzione della loro attività con conseguente contrazione o cessazione del flusso di reddito professionale, ma anche condividono solidaristicamente la necessità che, verificandosi tali eventi, «siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita», come prescritto dal richiamato parametro costituzionale. Ciò rappresenta, non diversamente da parallele forme di previdenza per altre categorie di liberi professionisti, la connotazione essenziale della previdenza forense, quale soprattutto risultante dalla riforma introdotta con la citata legge n. 576 del 1980, e segna il superamento dell'originario e risalente criterio, derivato dalle assicurazioni private, di accantonamento dei contributi in conti individuali per fare fronte, in chiave meramente assicurativa e non già solidaristica, a tali rischi. Le plurime prestazioni previdenziali previste dalla legge n. 576 del 1980, quali la pensione di vecchiaia (art. 2), quella di anzianità (art. 3), quella di inabilità (art. 4) o di invalidità (art. 5), quella di reversibilità (art. 7), rappresentano le distinte articolazioni di tale solidarietà mutualistica categoriale prescritta dal legislatore con carattere di obbligatorietà in attuazione del precetto costituzionale posto dall'art. 38, secondo comma, Cost. e da ultimo rafforzata dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), nella misura in cui dall'iscrizione agli albi consegue automaticamente la contestuale iscrizione alla (art. 21, comma 8). L'abbandono di un sistema interamente CP_1 disciplinato dalla legge - dopo la trasformazione della in fondazione CP_1 di diritto privato, al pari di altre casse categoriali di liberi professionisti, in forza del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) - e l'apertura all'autonomia regolamentare del nuovo ente non hanno indebolito il criterio solidaristico di base, che rimane quale fondamento essenziale di questo sistema integrato, di fonte ad un tempo legale (quella della normativa primaria di categoria) e regolamentare (quella della , di CP_1 natura privatistica). Con il citato d.lgs. n. 509 del 1994, il l ore delegato, in attuazione di un complessivo disegno di riordino della previdenza dei liberi professionisti (art. 1, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica»), ha arretrato la linea d'intervento della legge (si è parlato in proposito di delegificazione della disciplina: da ultimo, Cassazione civile,
9 sezione lavoro, sentenza 13 febbraio 2018, n. 3461), lasciando spazio alla regolamentazione privata delle fondazioni categoriali, alle quali è assegnata la missione di modellare tale forma di previdenza secondo il criterio solidaristico. Rientra ora nell'autonomia regolamentare della Pagina 12 Cassa dimensionare la contribuzione degli assicurati nel modo più adeguato per raggiungere la finalità di solidarietà mutualistica che la legge le assegna, assicurando comunque l'equilibrio di bilancio (art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994) e senza necessità di finanziamenti pubblici diretti o indiretti (art. 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo.), che sono anzi esclusi (sentenza n. 7 del 2017). È tale connotazione solidaristica che giustifica e legittima l'obbligatorietà - e più recentemente l'automaticità ex lege - dell'iscrizione alla e la CP_1 sottoposizione dell'avvocato al suo regime previdenziale e s ente agli obblighi contributivi. Il criterio solidaristico significa anche che non c'è una diretta corrispondenza, in termini di corrispettività sinallagmatica, tra la contribuzione, alla quale è chiamato l'avvocato iscritto, e le prestazioni previdenziali (ed anche assistenziali) della . Si ha quindi che CP_1
l'assicurato, che obbligatoriamente, e da ultimo automaticamente, accede al sistema previdenziale della (ora fondazione con personalità CP_1 giuridica di diritto privato), part nel complesso ed in generale, al sistema delle prestazioni di quest'ultima, il cui intervento, al verificarsi di eventi coperti dall'assicurazione di natura previdenziale, si pone in rapporto causale con l'obbligo contributivo senza che sia necessario alcun più stretto ed individualizzato nesso di corrispettività sinallagmatica tra contribuzione e prestazioni. È questo criterio solidaristico che assicura la corrispondenza al paradigma della tutela previdenziale garantita dall'art. 38, secondo comma, Cost.” La Corte Costituzionale ha altresì rilevato che la trasformazione in soggetti privati ha lasciato < immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi: l'obbligo contributivo costituisce un corollario, appunto, della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale. L'esclusione di un intervento a carico della solidarietà generale consegue alla stessa scelta di trasformare gli enti, in quanto implicita nella premessa che nega il finanziamento pubblico o altri ausili pubblici di carattere finanziario> (Corte Cost. n. 248/1997). La Corte ha pure chiarito, quanto alla natura della "contribuzione obbligatoria" che non si tratta di finanziamento pubblico ma del "corollario della rilevanza pubblicistica del fine previdenziale". Costituisce lo strumento per abilitare, facilitare promuovere l'autoorganizzazione di una comunità di professionisti in fatto di previdenza e, conseguentemente, l'equilibrio di un sistema previdenziale basato su una "solidarietà endocategoriale" o "comunanza d'interessi" ;l'appartenenza obbligatoria all'ente privatizzato non Pagina 13 lede la libertà negativa di associazione, riconosciuta dall'art. 18 Cost., in quanto è funzionale alla « [...] tutela di altri interessi costituzionalmente garantiti», «purché non siano altrimenti offesi libertà, diritti e principi costituzionalmente garantiti (diversi dalla libertà negativa di associarsi)»,
10 e risulti al tempo stesso che tale previsione 10 N. R.G. 8601/2017 «assicura lo strumento meglio idoneo all'attuazione di finalità schiettamente pubbliche, trascendenti la sfera nella quale opera il fenomeno associativo costituito per la libera determinazione dei privati" (sentenza n. 40/1982), o di un fine pubblico «che non sia palesemente arbitrario, pretestuoso o artificioso» (sentenza n. 20/1975; e cfr. anche le sentenze n. 120/1973 e n. 69/1962). Quanto alla dedotta illegittima abrogazione dell'art 22 della L 773/82, che prevede la facoltatività dell'iscrizione alla Cassa per il geometra iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria, è sufficiente richiamare la sentenza della Suprema Corte n 4568/21, che ha così statuito: “9. La Legge 20 ottobre 1982, n. 773, Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ha quindi distinto all'art. 22, tra gli iscritti all'albo che esercitano la libera professione con carattere di continuità, a seconda se fossero o meno iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, consentendo in tale ultimo caso la non iscrizione alla . Nel sistema di CP_1 tale ultima legge, l'occasionalità dell'attività svolt iscritto all'albo rilevava ai fini dell'esclusione dai benefici delle prestazioni previdenziali (potendo la giunta esecutiva della provvedere periodicamente alla CP_1 revisione degli iscritti con rifer alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata, ai sensi del co. 7 del citato articolo 22), ma non anche ai fini contributivi, prevedendosi in ogni caso un obbligo di contribuzione minima di solidarietà (art. 10). 10. In tale contesto legale, l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , e l'ipotetica natura CP_1 occasionale dell'esercizio della profess è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima. 11. Nell'esercizio del potere regolamentare la a decorrere CP_1 al 2003 ha ribadito l'automatismo di iscrizione di cui alla legge del 1967 e specificato che l'obbligo di contribuzione minima sussiste nel caso di attività effettiva, ancorché saltuaria ed occasionale. Per i soggetti tenuti all'iscrizione alla , dunque, non rileva la mancata produzione CP_1 effettiva di reddito sionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso ed anche nell'ipotesi di dichiarazioni fiscali negativi 12. Il sistema regolamentare della , dunque, non ha esteso CP_1
l'obbligo di iscrizione a nuove categorie di soggetti, ma si è limitato a definire, nell'ambito del nuovo assetto, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla legge 335 del 1995 che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti. 13. Ne deriva la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo e al pagamento dei CP_1 contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito CP_1 della sua privatizzazione”.
11 La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., viene integralmente condivisa da questo Collegio.
Va in proposito ricordato che “la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile” (Cass. n. 17640/2016; conf. Cass. Ord. 20.10.2021, n. 29017).
Anche il terzo e ultimo motivo di impugnazione va, pertanto, disatteso.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
Le spese, così quantificate, vanno distratte in favore del Difensore di , CP_4 dichiaratosi antistatario.
Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 168/2024 del Tribunale di LE;
condanna l'appellante a rifondere alle appellate le spese del grado, liquidate in complessivi € 2.000,00 per ciascuna, oltre oneri e accessori di Legge, con distrazione in favore del Difensore di Controparte_3
antistatario;
[...] ussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Milano, 19/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Giovanni Casella)
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di LE n. 168/2024, estensore giudice DOTT.SSA FEDERICA TROVO', discussa all'udienza del 19.11.2025 e promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. NICOLA Parte_1 C.F._1
CANNAO' ), elettivamente domiciliato in MESSINA VIA LA C.F._2
FARINA 4
APPELLANTE CONTRO
Controparte_1
P.IVA_1 patrocinio dell'avv. HARALD MASSIMO BONURA ), C.F._3 elettivamente domiciliato in MILANO VIA CREMA 15 A CRISTINA MONTIS
), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'avv. EMMANUEL FORMISANO ), elettivamente domiciliato in MILANO VIA C.F._4
LAZZARONI 4, presso il Difensore
APPELLATE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“1. In riforma della Sentenza n. .168/2024 RG. 250/2024 pubblicata il 02.12.2024, emessa dal Giudice del Lavoro di Lecco accogliere le domande proposte con il ricorso introduttivo depositato dalla sig. annullando Pt_1
1 l'intimazione di pagamento e le somme contenute nella cartella di pagamento n. 134 2020 0001 1215 621 000 (ruolo ) Difetto di Notifica e/o le somme CP_1 contenute nella di pagamento. 134 2019 0001 2822 53 000 per difetto di notifica, di motivazione e della procedura di riscossione.
2. Dichiarare comunque non dovute le somme e i contributi pretesi dalla CP_1 perché emesse in difetto dei presupposti giuridici e fattuali. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
PER LA PARTE APPELLATA CP_1
“voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, disattesa ogni contraria istanza e/o eccezione, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'appello qui avversato, statuendone il rigetto;
confermando, quindi, la decisione di primo grado, anche con diversa motivazione. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
PER LA PARTE APPELLATA Controparte_2
“Rigettare l'appello propos n fatto ed Parte_1 in diritto, per tutti i motivi innanzi esposti, respingendo comunque qualsiasi richiesta avanzata nei confronti dell' e Controparte_3 tenendola indenne da ogni consegue lle spese di lite. Condannare, in ogni caso, il ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 3.6.2025, proponeva impugnazione Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di LE, adìto in riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale pronunciata dal TRIBUNALE di MESSINA, aveva accertato l'avvenuto pagamento di € 201,83 in relazione alla cartella n. 13420190001282253000 e la sussistenza dei residui crediti oggetto dell'intimazione di pagamento n. 13420229001456060000, notificata il 5.10.2022.
Secondo quanto esposto in sentenza, detta intimazione aveva incluso gli importi oggetto della cartella sopra citata, nonché dell'ulteriore cartella n. 13420200001215621000, di pertinenza della Controparte_1
(di seguito, “ ”) per Controparte_1 CP_1 alle annualità 2016 e 2017.
In particolare, il primo Giudice aveva ritenuto correttamente azionata la riscossione della cartella n. cartella n. 13420190001282253000, dato l'inadempimento dell'accordata dilazione di pagamento, successivamente all'ultimo versamento del 31.8.2022.
Era stata affermata dalla sentenza la legittimazione passiva sia di , con CP_1 riferimento alle contestazioni avanzate dall'opponente sul merito della pretesa
2 contributiva, sia di , relativamente all'eccezione di omessa notificazione CP_4 della cartella n. 134 0011215621000.
La fondatezza di tale eccezione aveva indotto il primo Giudice ad estendere la pronuncia all'aspetto sostanziale dell'opposizione, tempestivamente proposta entro il termine di 40 giorni dalla notificazione dell'intimazione di pagamento, ex art. 24, co. 5 del D. Lgs. n. 46 del 26.2.1999.
Il TRIBUNALE aveva ritenuto inapplicabile al caso di specie l'art. 19 d. lgs n. 546/92, invocato dall' convenuta, in quanto attinente al giudizio CP_2 tributario.
L'azione concernente il merito del rapporto contributivo era stata, invece, ritenuta tardiva con riferimento alla cartella n. 13420190001282253000, in quanto esperita successivamente al decorso del suddetto termine dalla rituale notificazione del titolo.
Tanto premesso, il primo Giudice – richiamata la più recente giurisprudenza di legittimità – aveva disatteso le contestazioni sollevate dal ricorrente in ordine alla fondatezza della pretesa contributiva di , data l'attività CP_1 professionale, per quanto saltuaria, dallo stesso pacificamente svolta.
Né era stata ritenuta rilevante in senso contrario l'iscrizione del geometra ad altra forma di previdenza, in assenza di cancellazione dall'Albo.
In ragione della soccombenza, era stato condannato a rifondere a Pt_1 CP_1 le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre oneri e accessori di Legge.
L'accertata invalidità della notifica di una delle due cartelle aveva, invece, giustificato – secondo il TRIBUNALE – la compensazione delle spese nei confronti di . CP_4
Con un primo, articolato motivo di gravame, la sentenza veniva censurata per avere affermato la fondatezza della pretesa azionata mediante la cartella n. 134202000011215621000, benché non validamente notificata, essendo consentito – secondo l'appellante – impugnare il titolo “al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo medesimo senza aggredire l'atto stesso sotto altri profili”.
Con ulteriore doglianza, rimproverava al TRIBUNALE di avere ritenuto Pt_1 superflua la mancata prova della notificazione della cartella n. 13420190001282253 e di alcuna successiva comunicazione di revoca del relativo piano di rateizzazione a seguito dei mancati pagamenti successivi al marzo 2020.
L'appellante sosteneva che gli inadempimenti alla concessa dilazione erano stati legittimati dalle sospensioni disposte dalla normativa emergenziale ex DL
3 n. 18/2020 e DL n. 146/2021, data l'inclusione di LE nella c.d. “zona rossa”.
Nell'ottica del gravame, l'omessa comunicazione della revoca ne aveva determinato la nullità ai sensi dell'Art. 7, L. 212/2000.
La decisione di primo grado veniva criticata anche con riferimento al merito della pretesa contributiva, secondo illegittima per violazione del Pt_1 contraddittorio e per carenza di alcun “a o preavviso di natura accertativa” in ordine all'iscrizione ex officio alla CP_1
A quest'ultimo riguardo, l'appellante riteneva ostativa la sua contestuale iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria, a fronte di attività professionale “del tutto marginale se non quasi assente”, esulando dalla potestà regolamentare dell'Ente la modifica dei presupposti per l'assoggettamento a contribuzione.
Pertanto, chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata Pt_1 sentenza, accogliesse le domande, dallo stesso proposte con il ricorso presentato avanti al TRIBUNALE, annullando l'intimazione di pagamento oggetto di causa e le sottese cartelle di pagamento e comunque dichiarando non dovute le somme pretese dalla , con vittoria di spese e compensi di CP_1 lite.
L'appellata si costituiva il 7.11.2025, chiedendo che la Corte respingesse CP_4 il gravame gni richiesta avanzata nei confronti della stessa, tenendola indenne da ogni conseguenza pregiudizievole, con vittoria di spese, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L'appellata resisteva mediante memoria depositata in pari data, CP_1 eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria e chiedendone, in ogni caso, il rigetto per infondatezza, con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
All'udienza del 19.11.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
____________________
L'appello è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo di gravame, con cui si è insistito sull'omessa notifica della cartella n. 134202000011215621000 quale fondamento dell'opposizione proposta avverso tale titolo, non coglie nel segno.
È noto, infatti, come la mancata notificazione della cartella non infici di per sé la pretesa contributiva, legittimando l'opposizione recuperatoria entro i 40
4 giorni dall'atto successivamente portato a conoscenza del debitore, costituito – nel caso di specie – dall'intimazione di pagamento: azione, questa, correttamente respinta nel merito dal TRIBUNALE, come verrà esposto nell'esame del terzo motivo di gravame, al quale sul punto si rinvia.
In tal senso si è costantemente pronunciata la Corte di Cassazione, la quale ha enunciato i seguenti principi, condivisi dal Collegio: “nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa” (così Cass. 7156/2023; nello stesso senso, v. Cass. 1856/2020; Cass. 30.11.2016, n. 24506).
Neppure le doglianze concernenti la declaratoria di decadenza dalla rateizzazione relativa alla cartella n. 13420190001282253000 appaiono fondate.
La decadenza non può, anzitutto, ritenersi impedita dalla carenza di un'espressa comunicazione, operando in modo automatico in ragione dell'inadempimento, senza necessità di alcun atto dichiarativo o di preavviso da parte dell'Ente concessionario della riscossione.
Prevede, infatti, l'art. 19, co. III, DPR 29.9.1973 n. 602, che “in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione”.
Tale disposizione – escludendo la necessità di alcun atto amministrativo per l'operare della decadenza – rende irrilevante, nel caso di specie, l'art. 7, l. 27.7.2000, n. 212, invocato dall'appellante, secondo cui “gli atti dell'amministrazione finanziaria - … - sono motivati, a pena di annullabilità”.
Se, infatti, la decadenza si compie “automaticamente”, nessuno specifico provvedimento motivato dovrà, al riguardo, essere emesso ad opera dell'esattore o dell'ente impositore.
Nel caso di specie, la dilazione è stata chiesta il 7.8.19 e concessa l'8.8.19, in 72 rate mensili, con decorrenza a partire dal 16.9.19.
In primo grado, si è limitato a documentare un unico pagamento di € Pt_1
211,01, compiut .
8.2022 relativamente alla diciottesima rata, scaduta fin dal 16.2.2021 e lamentando la carenza di motivazione, ad opera di , in CP_4 ordine alla decadenza dal beneficio.
Correttamente tali doglianze sono state ritenute infondate dal TRIBUNALE, non potendosi ricondurre a tale pagamento alcuna efficacia sanante della decadenza, nonostante le sospensioni disposte per l'emergenza pandemica.
5 Infatti, anche considerando gli ulteriori parziali pagamenti riferiti da in CP_4 questa fase processuale (di cui 4 nel 2019, 6 nel 2020 e 5 nel 2021: lla all. 3), l'inadempimento di ha comunque ecceduto il numero di 18 rate Pt_1 omesse, cui il DL 17.3.2020, n. 18 ha elevato la soglia della decadenza, per quanto alla luce della sospensione dei pagamenti stabilita dalla normativa emergenziale per complessivi 18 mesi (per un totale di 36, a fronte della notifica della cartella di pagamento nell'ottobre del 2022, dopo oltre tre anni dall'inizio della rateizzazione concessa ad agosto del 2019); né risultano rispettati i termini di recupero delle rate omesse.
Nello specifico, il DL 17.3.2020, n. 18, pur avendo previsto la sospensione dei termini “dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021” (art. 68 co. I) ed elevato a 18 il numero di rate inadempiute idoneo a determinare la decadenza dai “piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020” (co. 2 ter). ha tuttavia stabilito, al co. III, che “il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 - … - è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018: a) entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020; b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2021; c) entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2022”.
Nessuno dei termini così stabiliti è stato osservato da , che non ha Pt_1 provveduto al saldo delle rate arretrate entro le scadenze iste;
né alcun pagamento è, poi, intervenuto dopo l'agosto 2022.
Anche sotto tale aspetto, la pronuncia di primo grado risulta, pertanto, immune da censura.
A non diverse conclusioni deve pervenirsi con riguardo al merito della pretesa contributiva, oggetto della cartella n. 13420200001215621000.
Infatti, i presupposti per l'iscrizione dell'odierno appellante alla sono CP_1 stati del tutto correttamente ritenuti sussistenti dal TRIBUNALE nonostante l'affermata natura saltuaria dell'attività professionale, documentata dall'Ente in primo grado (doc. 5 attestante il compimento di 23 atti Parte_2 professionali nel period e l'iscrizione di ad altra forma di Pt_1 previdenza obbligatoria.
Né occorreva alcun “atto e/o preavviso di natura accertativa”, ulteriore rispetto Part alle comunicazioni, allo stesso inviate dall'Ente (docc. 6 – 9 I . CP_1
Si rileva che, sulle questioni sottoposte al giudizio di questo Collegio, la Corte d'Appello di Milano si è già più volte espressa, in analoghe fattispecie, ad con sentenza n. 806/2023 (nello stesso senso, v., fra le molte, sent. n. 421/2025; sent. n. 1092/2021), in base alle seguenti motivazioni:
6 “il Collegio rileva che con l'ordinanza di rinvio, e la citata sentenza n 28188/22 la S.C. mutando il precedente orientamento di cui alla sentenza n. 5375/2019 citata nella sentenza cassata, ha affermato che: “l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio CP_1 della professione è i nte ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima”. Dall'obbligo di iscrizione alla
-previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è CP_1 detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla , invero, solo nei limiti delle CP_1 condizioni fissate dalla , potendo in tal modo la svolgere i CP_1 CP_1 controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti. Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della , CP_1 prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
… “ In applicazione di tali principi, che la Corte ha riaffermato in numerose pronunce conformi che danno conto della stabilizzazione dell'orientamento esposto (cfr., tra tante n. 4861/2022, 35902/2022, 35903/2022, 35904/2022, 35905/2022, 35906/2022, 35907/2022, 35908/2022, 35909/2022, 35910/2022, 35911/2022, 35912/2022, 35913/2022, 35914/2022, 35915/2022, 35916/2022, 35917/2022, 35918/2022, 3992/2023, 3993/2023, 3994/2023, 3998/2023, Pagina 9 4153/2023, 4154/2023, 4155/2023, 4156/2023, 4157/2023, 4158/2023, 4159/2023, 4160/2023, 4161/2023, 4162/2023, 4168/2023), nel caso in esame, deve convenirsi, accogliendo così il ricorso in riassunzione di , che ricorrono tutte le condizioni CP_1 per dar corso all'iscrizione alla alla richiesta contributiva per cui CP_1
è processo. Pacifica è l'iscrizione del geom. all'Albo dei CP_5
Geometri, incontroverso l'avvenuto svolgimento di attività di geometra negli anni 2008 e 2011, seppure limitata a complessive 4 pratiche a titolo gratuito, pacifica altresì l'omessa presentazione della richiesta autocertificazione. Essendo pacifica l'iscrizione del geom. CP_5 all'Albo e mancando la prova di assolvimento dell'onere dichiarativo di esercizio della non professione, trova applicazione il meccanismo presuntivo di iscrizione alla gestione previdenziale, con conseguente obbligo della contribuzione minima, indipendentemente dalla produzione di un reddito professionale. Infondate sono invece le argomentazioni di cui al ricorso in riassunzione introdotto da prospetta CP_5 CP_5 una questione di illegittimità costituzionale degli artt. 2 co.25 e 3 co. 12 della L. 335/95 e dell'art 2 del d. lgs 509/94, come interpretati dalla Corte di Cassazione, per violazione degli artt. 2, 3,23, 38, 41,53 e 118 Cost. nonché per contrasto con la Carta fondamentale dell'Unione Europea, del Trattato sul funzionamento dell'UE, della Carta Sociale Europea e della
7 Carta Sociale Europea. Secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione le norme richiamate impongono l'obbligatoria iscrizione alla anche CP_1 di coloro che, iscritti all'Albo, esercitano la professione senza continuità ed esclusività e che svolgano, contestualmente anche altra attività lavorativa per la quale abbiano già altra posizione previdenziale obbligatoria, non rilevando la mancata produzione effettiva di reddito professionale. Sostiene che l'imposizione di un obbligo di contribuzione alla CP_5 da parte dei liberi professionisti già iscritti in altre forme di CP_1 gatoria non trova alcuna razionale giustificazione, se non quello di fare cassa e che l'ammontare di una contribuzione minima, slegata dal reddito in maniera arbitrariamente demandata ad un regolamento, violi la riserva di legge di cui all'art 23 Cost. Sotto altro profilo lamenta l'illegittimità dell'art. 5 dello Statuto e art. 3 comma 1 del Regolamento , deriva anche dall'avere, il cosiddetto diritto vivente, CP_1 interpretato l'art 3 comma 3 della legge 335 del 1995 in contrasto con l'articolo 53 della Costituzione, ciò nella misura in cui non tiene conto del principio di proporzionalità tra contributi versati e Pagina 10 prestazioni previdenziali. Anche lo stesso contributo di solidarietà, avendo natura tributaria deve essere commisurato alla capacità contributiva ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione. Rileva poi che l'applicazione degli obblighi contributivi anche a coloro che svolgano la professione in modo occasionale e non continuativo, di cui all'art 3 del Regolamento ed all'art. 5 dello Statuto, viola, altresì l'art 3 e l'art 23 della Costituzione in quanto costituiscono un evidente ed inconfutabile ampliamento della platea dei contribuenti non autorizzato da alcuna previsione di legge ed anzi in aperto contrasto con esse che ponevano limiti al potere regolamentare della al rispetto della vigente normativa che al riguardo è CP_1 rappr a dalla Legge 773 del 1982, e modificata dall'art. 1 della L. 4 agosto 1990. Osserva, infine, che per gli stessi motivi per i quali si ritiene esservi una violazione della riserva di legge di cui all'articolo 23 della Costituzione, si dubita anche della compatibilità delle disposizioni in esame con l'articolo 1 del protocollo 1 addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, quale parametro interposto dell'articolo 117 della costituzione. Il requisito di legittimità dell'ingerenza che pare difettare nel caso di specie con riguardo all'obbligo di contribuzione alla è costituito proprio dalla CP_1 mancanza di una sufficiente d parte della legge delle condizioni soggettive di imposizione del contributo. Il Collegio ritiene la sollevata questione di costituzionalità manifestamente infondata per le argomentazioni svolte dalla stessa giurisprudenza di legittimità. Con plurime sentenze è stato infatti affermato che l'eventuale duplicazione della tutela previdenziale non viola il divieto di doppia contribuzione poichè a ciascuna attività svolta dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa. (cfr. Cass. 28188/22) La Corte costituzionale già con sentenza n. 67/2018, in relazione ai contributi imposti dalla Cassa forense, ha così pronunciato: “ Il sistema della previdenza forense - quale disciplinato fondamentalmente dalla legge n. 576 del 1980, più volte modificata, e dalla successiva normativa sulla
8 privatizzazione della , integrata dalla regolamentazione di CP_1 quest'ultima - è ispi d un criterio solidaristico e non già esclusivamente mutualistico, come già riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 362 del 1997, n. 1008 del 1988, n. 171 del 1987, n. 169 del 1986, n. 133 e n. 132 del 1984). Gli avvocati assicurati, che svolgono un'attività libero-professionale riconducibile anch'essa all'area della tutela previdenziale del lavoro, garantita in generale dal secondo comma dell'art. 38 Cost., non solo beneficiano - assumendone il relativo onere con l'assoggettamento al contributo soggettivo ed integrativo (ex artt. 10 e 11 della legge n. 576 Pagina 11 del 1980) - della copertura da vari rischi di possibile interruzione o riduzione della loro attività con conseguente contrazione o cessazione del flusso di reddito professionale, ma anche condividono solidaristicamente la necessità che, verificandosi tali eventi, «siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita», come prescritto dal richiamato parametro costituzionale. Ciò rappresenta, non diversamente da parallele forme di previdenza per altre categorie di liberi professionisti, la connotazione essenziale della previdenza forense, quale soprattutto risultante dalla riforma introdotta con la citata legge n. 576 del 1980, e segna il superamento dell'originario e risalente criterio, derivato dalle assicurazioni private, di accantonamento dei contributi in conti individuali per fare fronte, in chiave meramente assicurativa e non già solidaristica, a tali rischi. Le plurime prestazioni previdenziali previste dalla legge n. 576 del 1980, quali la pensione di vecchiaia (art. 2), quella di anzianità (art. 3), quella di inabilità (art. 4) o di invalidità (art. 5), quella di reversibilità (art. 7), rappresentano le distinte articolazioni di tale solidarietà mutualistica categoriale prescritta dal legislatore con carattere di obbligatorietà in attuazione del precetto costituzionale posto dall'art. 38, secondo comma, Cost. e da ultimo rafforzata dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), nella misura in cui dall'iscrizione agli albi consegue automaticamente la contestuale iscrizione alla (art. 21, comma 8). L'abbandono di un sistema interamente CP_1 disciplinato dalla legge - dopo la trasformazione della in fondazione CP_1 di diritto privato, al pari di altre casse categoriali di liberi professionisti, in forza del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) - e l'apertura all'autonomia regolamentare del nuovo ente non hanno indebolito il criterio solidaristico di base, che rimane quale fondamento essenziale di questo sistema integrato, di fonte ad un tempo legale (quella della normativa primaria di categoria) e regolamentare (quella della , di CP_1 natura privatistica). Con il citato d.lgs. n. 509 del 1994, il l ore delegato, in attuazione di un complessivo disegno di riordino della previdenza dei liberi professionisti (art. 1, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica»), ha arretrato la linea d'intervento della legge (si è parlato in proposito di delegificazione della disciplina: da ultimo, Cassazione civile,
9 sezione lavoro, sentenza 13 febbraio 2018, n. 3461), lasciando spazio alla regolamentazione privata delle fondazioni categoriali, alle quali è assegnata la missione di modellare tale forma di previdenza secondo il criterio solidaristico. Rientra ora nell'autonomia regolamentare della Pagina 12 Cassa dimensionare la contribuzione degli assicurati nel modo più adeguato per raggiungere la finalità di solidarietà mutualistica che la legge le assegna, assicurando comunque l'equilibrio di bilancio (art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994) e senza necessità di finanziamenti pubblici diretti o indiretti (art. 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo.), che sono anzi esclusi (sentenza n. 7 del 2017). È tale connotazione solidaristica che giustifica e legittima l'obbligatorietà - e più recentemente l'automaticità ex lege - dell'iscrizione alla e la CP_1 sottoposizione dell'avvocato al suo regime previdenziale e s ente agli obblighi contributivi. Il criterio solidaristico significa anche che non c'è una diretta corrispondenza, in termini di corrispettività sinallagmatica, tra la contribuzione, alla quale è chiamato l'avvocato iscritto, e le prestazioni previdenziali (ed anche assistenziali) della . Si ha quindi che CP_1
l'assicurato, che obbligatoriamente, e da ultimo automaticamente, accede al sistema previdenziale della (ora fondazione con personalità CP_1 giuridica di diritto privato), part nel complesso ed in generale, al sistema delle prestazioni di quest'ultima, il cui intervento, al verificarsi di eventi coperti dall'assicurazione di natura previdenziale, si pone in rapporto causale con l'obbligo contributivo senza che sia necessario alcun più stretto ed individualizzato nesso di corrispettività sinallagmatica tra contribuzione e prestazioni. È questo criterio solidaristico che assicura la corrispondenza al paradigma della tutela previdenziale garantita dall'art. 38, secondo comma, Cost.” La Corte Costituzionale ha altresì rilevato che la trasformazione in soggetti privati ha lasciato < immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi: l'obbligo contributivo costituisce un corollario, appunto, della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale. L'esclusione di un intervento a carico della solidarietà generale consegue alla stessa scelta di trasformare gli enti, in quanto implicita nella premessa che nega il finanziamento pubblico o altri ausili pubblici di carattere finanziario> (Corte Cost. n. 248/1997). La Corte ha pure chiarito, quanto alla natura della "contribuzione obbligatoria" che non si tratta di finanziamento pubblico ma del "corollario della rilevanza pubblicistica del fine previdenziale". Costituisce lo strumento per abilitare, facilitare promuovere l'autoorganizzazione di una comunità di professionisti in fatto di previdenza e, conseguentemente, l'equilibrio di un sistema previdenziale basato su una "solidarietà endocategoriale" o "comunanza d'interessi" ;l'appartenenza obbligatoria all'ente privatizzato non Pagina 13 lede la libertà negativa di associazione, riconosciuta dall'art. 18 Cost., in quanto è funzionale alla « [...] tutela di altri interessi costituzionalmente garantiti», «purché non siano altrimenti offesi libertà, diritti e principi costituzionalmente garantiti (diversi dalla libertà negativa di associarsi)»,
10 e risulti al tempo stesso che tale previsione 10 N. R.G. 8601/2017 «assicura lo strumento meglio idoneo all'attuazione di finalità schiettamente pubbliche, trascendenti la sfera nella quale opera il fenomeno associativo costituito per la libera determinazione dei privati" (sentenza n. 40/1982), o di un fine pubblico «che non sia palesemente arbitrario, pretestuoso o artificioso» (sentenza n. 20/1975; e cfr. anche le sentenze n. 120/1973 e n. 69/1962). Quanto alla dedotta illegittima abrogazione dell'art 22 della L 773/82, che prevede la facoltatività dell'iscrizione alla Cassa per il geometra iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria, è sufficiente richiamare la sentenza della Suprema Corte n 4568/21, che ha così statuito: “9. La Legge 20 ottobre 1982, n. 773, Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ha quindi distinto all'art. 22, tra gli iscritti all'albo che esercitano la libera professione con carattere di continuità, a seconda se fossero o meno iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, consentendo in tale ultimo caso la non iscrizione alla . Nel sistema di CP_1 tale ultima legge, l'occasionalità dell'attività svolt iscritto all'albo rilevava ai fini dell'esclusione dai benefici delle prestazioni previdenziali (potendo la giunta esecutiva della provvedere periodicamente alla CP_1 revisione degli iscritti con rifer alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata, ai sensi del co. 7 del citato articolo 22), ma non anche ai fini contributivi, prevedendosi in ogni caso un obbligo di contribuzione minima di solidarietà (art. 10). 10. In tale contesto legale, l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , e l'ipotetica natura CP_1 occasionale dell'esercizio della profess è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima. 11. Nell'esercizio del potere regolamentare la a decorrere CP_1 al 2003 ha ribadito l'automatismo di iscrizione di cui alla legge del 1967 e specificato che l'obbligo di contribuzione minima sussiste nel caso di attività effettiva, ancorché saltuaria ed occasionale. Per i soggetti tenuti all'iscrizione alla , dunque, non rileva la mancata produzione CP_1 effettiva di reddito sionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso ed anche nell'ipotesi di dichiarazioni fiscali negativi 12. Il sistema regolamentare della , dunque, non ha esteso CP_1
l'obbligo di iscrizione a nuove categorie di soggetti, ma si è limitato a definire, nell'ambito del nuovo assetto, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla legge 335 del 1995 che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti. 13. Ne deriva la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo e al pagamento dei CP_1 contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito CP_1 della sua privatizzazione”.
11 La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., viene integralmente condivisa da questo Collegio.
Va in proposito ricordato che “la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile” (Cass. n. 17640/2016; conf. Cass. Ord. 20.10.2021, n. 29017).
Anche il terzo e ultimo motivo di impugnazione va, pertanto, disatteso.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
Le spese, così quantificate, vanno distratte in favore del Difensore di , CP_4 dichiaratosi antistatario.
Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 168/2024 del Tribunale di LE;
condanna l'appellante a rifondere alle appellate le spese del grado, liquidate in complessivi € 2.000,00 per ciascuna, oltre oneri e accessori di Legge, con distrazione in favore del Difensore di Controparte_3
antistatario;
[...] ussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Milano, 19/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Giovanni Casella)
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