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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 946/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO AB GLAUCO, Presidente
COSTA GAETANO, RE
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3145/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Indirizzo_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 990/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ENNA sez. 2 e pubblicata il 28/12/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 294 2021 00049849 21 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420210004984921 ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420210004984921 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2200/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 990/2023, depositata il 28 dicembre 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente Resistente_1, annullando la cartella di pagamento impugnata, per difetto di prova della regolare notificazione.
Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate di Enna ha proposto appello, sostenendo di aver fornito idonea prova della rituale notificazione della cartella sottesa.
Risulta costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione nel presente giudizio di appello.
La parte appellata si è costituita, chiedendo il rigetto del gravame, deducendo la nullità delle cartelle per difetto assoluto di prova della rituale notifica e richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità e di merito.
La controversia veniva quindi sottoposta all'esame di questa Corte nel corso dell'udienza del 01 dicembre
2025. (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Sulla dedotta violazione di legge per omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado.
Secondo l'appellante, la sentenza impugnata sarebbe errata per violazione dell'art. 19, comma 3, e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, in quanto i due avvisi di accertamento n. 15018236 e n. 15010758, prodromici alla cartella impugnata, sarebbero stati regolarmente notificati. Da ciò deriverebbe – a loro dire –
l'inammissibilità del ricorso originario, poiché gli atti impositivi risultando notificati e non tempestivamente contestati si sarebbero consolidati, rendendo non più impugnabile il credito erariale.
Al contrario, come correttamente osservato nella motivazione della sentenza di primo grado, la notifica non può ritenersi validamente perfezionata. Infatti, quando nella relata si dà atto del rifiuto di ricevere il plico, deve essere espressamente attestata l'identità del soggetto che ha rifiutato, trattandosi di circostanza che il pubblico ufficiale deve constatare personalmente. Tale individuazione deve risultare in modo inequivoco dalla relata, a pena di nullità della notificazione.
In conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. I, 6 aprile 2023, n. 9474), in caso di notifica di un atto impositivo o processuale eseguita tramite servizio postale, quando l'atto non venga consegnato al destinatario per rifiuto, assenza temporanea o inidoneità delle persone abilitate alla ricezione, il perfezionamento della procedura può essere dimostrato solo mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD).
La sola dimostrazione dell'avvenuta spedizione della comunicazione non è sufficiente a provare la regolarità della notifica.
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate non ha prodotto in giudizio l'avviso CAD, sicché correttamente il giudice di prime cure ha escluso che possa ritenersi avvenuta la notifica degli avvisi di accertamento menzionati. Analogo principio è stato ribadito, da ultimo, da Tribunale di Parma, Sez. II, sent. n. 1049 del
17 luglio 2024.
La Corte osserva che la sentenza di primo grado ha correttamente rilevato come l'Agenzia non abbia fornito prova documentale della regolare notificazione degli avvisi di accertamento prodromiche all'atto impugnato.
La sola produzione di estratti di ruolo, attestazioni interne e ricevute di compiuta giacenza, prive della prova della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), non soddisfa l'onere probatorio gravante sull'ente impositore.
È principio consolidato, affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n.
10012/2021), che la notifica postale perfezionata per irreperibilità relativa richiede, a pena di nullità, la prova dell'avvenuta ricezione della raccomandata informativa (CAD) mediante deposito in giudizio dell'avviso di ricevimento. Non è sufficiente la sola attestazione di spedizione.
In mancanza di tale prova, le cartelle di pagamento devono ritenersi non validamente notificate. Tale vizio si propaga, per nullità derivata, alla cartella impugnata, che resta priva di valido presupposto (cfr. Cass. n.
12832/2022; Cass. n. 26660/2023).
Né può ritenersi sanata la nullità della notifica ai sensi dell'art. 156 c.p.c., trattandosi di atti mai pervenuti a conoscenza del contribuente, e non essendosi in alcun modo realizzato lo scopo dell'atto.
In ragione della particolarità della questione, si dispone la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Sicilia – Sezione VII rigetta il ricorso in epigrafe, e per l'effetto conferma la sentenza appellata.
Spese del doppio grado compensate.
Così deciso a Caltanissetta, l'01.12.2025.
Il RE Il Presidente Dr.
NO CO Dr. DA EB
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO AB GLAUCO, Presidente
COSTA GAETANO, RE
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3145/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Indirizzo_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 990/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ENNA sez. 2 e pubblicata il 28/12/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 294 2021 00049849 21 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420210004984921 ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420210004984921 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2200/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 990/2023, depositata il 28 dicembre 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente Resistente_1, annullando la cartella di pagamento impugnata, per difetto di prova della regolare notificazione.
Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate di Enna ha proposto appello, sostenendo di aver fornito idonea prova della rituale notificazione della cartella sottesa.
Risulta costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione nel presente giudizio di appello.
La parte appellata si è costituita, chiedendo il rigetto del gravame, deducendo la nullità delle cartelle per difetto assoluto di prova della rituale notifica e richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità e di merito.
La controversia veniva quindi sottoposta all'esame di questa Corte nel corso dell'udienza del 01 dicembre
2025. (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Sulla dedotta violazione di legge per omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado.
Secondo l'appellante, la sentenza impugnata sarebbe errata per violazione dell'art. 19, comma 3, e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, in quanto i due avvisi di accertamento n. 15018236 e n. 15010758, prodromici alla cartella impugnata, sarebbero stati regolarmente notificati. Da ciò deriverebbe – a loro dire –
l'inammissibilità del ricorso originario, poiché gli atti impositivi risultando notificati e non tempestivamente contestati si sarebbero consolidati, rendendo non più impugnabile il credito erariale.
Al contrario, come correttamente osservato nella motivazione della sentenza di primo grado, la notifica non può ritenersi validamente perfezionata. Infatti, quando nella relata si dà atto del rifiuto di ricevere il plico, deve essere espressamente attestata l'identità del soggetto che ha rifiutato, trattandosi di circostanza che il pubblico ufficiale deve constatare personalmente. Tale individuazione deve risultare in modo inequivoco dalla relata, a pena di nullità della notificazione.
In conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. I, 6 aprile 2023, n. 9474), in caso di notifica di un atto impositivo o processuale eseguita tramite servizio postale, quando l'atto non venga consegnato al destinatario per rifiuto, assenza temporanea o inidoneità delle persone abilitate alla ricezione, il perfezionamento della procedura può essere dimostrato solo mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD).
La sola dimostrazione dell'avvenuta spedizione della comunicazione non è sufficiente a provare la regolarità della notifica.
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate non ha prodotto in giudizio l'avviso CAD, sicché correttamente il giudice di prime cure ha escluso che possa ritenersi avvenuta la notifica degli avvisi di accertamento menzionati. Analogo principio è stato ribadito, da ultimo, da Tribunale di Parma, Sez. II, sent. n. 1049 del
17 luglio 2024.
La Corte osserva che la sentenza di primo grado ha correttamente rilevato come l'Agenzia non abbia fornito prova documentale della regolare notificazione degli avvisi di accertamento prodromiche all'atto impugnato.
La sola produzione di estratti di ruolo, attestazioni interne e ricevute di compiuta giacenza, prive della prova della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), non soddisfa l'onere probatorio gravante sull'ente impositore.
È principio consolidato, affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n.
10012/2021), che la notifica postale perfezionata per irreperibilità relativa richiede, a pena di nullità, la prova dell'avvenuta ricezione della raccomandata informativa (CAD) mediante deposito in giudizio dell'avviso di ricevimento. Non è sufficiente la sola attestazione di spedizione.
In mancanza di tale prova, le cartelle di pagamento devono ritenersi non validamente notificate. Tale vizio si propaga, per nullità derivata, alla cartella impugnata, che resta priva di valido presupposto (cfr. Cass. n.
12832/2022; Cass. n. 26660/2023).
Né può ritenersi sanata la nullità della notifica ai sensi dell'art. 156 c.p.c., trattandosi di atti mai pervenuti a conoscenza del contribuente, e non essendosi in alcun modo realizzato lo scopo dell'atto.
In ragione della particolarità della questione, si dispone la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Sicilia – Sezione VII rigetta il ricorso in epigrafe, e per l'effetto conferma la sentenza appellata.
Spese del doppio grado compensate.
Così deciso a Caltanissetta, l'01.12.2025.
Il RE Il Presidente Dr.
NO CO Dr. DA EB