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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 04/12/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 655 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. ALAIMO Parte_1 P.IVA_1
LO , come da procura in atti. attore, contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. COMPOSTO ROSARIA come da procura in atti. convenuti, avente ad oggetto: Altri contratti atipici.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c, notificato ai resistenti in data 10.5.2021, la Parte_1
chiedeva la condanna dei Sigg. e al pagamento della Controparte_1 Controparte_2
complessiva somma di € 6.944,56, quale saldo negativo residuo del finanziamento originariamente concesso al sig. dalla in data 26.01.2012, per un importo originario CP_1 Controparte_3
pari a € 9.960,00, da restituire in 60 rate mensili da € 166,00, con la sig.ra quale garante del finanziamento. Controparte_2
La era divenuta cessionaria, a titolo oneroso pro soluto, di un portafoglio di crediti Parte_1
pecuniari identificati in blocco, originariamente detenuti da diverse banche e finanziarie, con assolvimento degli obblighi pubblicitari mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del
24/12/2015. Successivamente, a seguito di operazioni di incorporazione, la subentrava Controparte_4
alla nella gestione del credito, assunto da quest'ultima in qualità di cessionaria. Controparte_5
Il credito oggetto della presente domanda risultava quindi soggetto a successive operazioni di cartolarizzazione ai sensi della L. n. 130/1999, debitamente comunicate ai debitori sia dalla
[...]
sia dalla con invito al pagamento della somma residua di € 6.944,56, mai Parte_1 Controparte_4
adempiuta, oltre interessi convenzionali maturati e maturandi dalla data di cessione fino all'effettivo soddisfo.
Ciò premesso, l'odierna ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di credito della nei confronti dei Sig. nato Parte_1 Controparte_1
a Milazzo, il 17/2/1947 e la Sig.ra , nata a [...], il [...], per l'importo di Euro € Controparte_2
6.944,56, a titolo di restituzione del finanziamento erogato, interessi e spese;
-per l'effetto, condannare i Sigg. CP_1
e , al pagamento di € 6.944,56, oltre gli interessi convenzionali maturati e maturandi dalla
[...] Controparte_2
data di cessione del credito e fino alla data dell'effettivo soddisfo, emanando ogni consequenziale provvedimento. Con vittoria
di spese e competenze di lite”.
Nel giudizio così introitato al n. 655/2021 R.G., i resistenti si costituivano in data 11.1.2022 con comparsa di costituzione e risposta, chiedendo, in via preliminare, il mutamento di rito e, nel merito, pur confermando di aver sottoscritto il contratto di finanziamento posto a fondamento del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. de quo, il difetto di legittimazione attiva della la “…nullità del contratto di Parte_1
finanziamento per illeggibilità delle clausole e vessatorietà delle clausole…” ed il superamento del tasso soglia.
Rilevato che il giudizio presupposto veniva instaurato con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., nonché ritenuto che la causa necessitasse di una istruttoria non sommaria, all'udienza del 17.4.2023 il G.I. disponeva il mutamento di rito ai sensi dell'art. 702 ter comma 3 c.p.c., fissando l'udienza al 19.1.2024 ai sensi dell'art. 183 c.p.c. e disponendo - con successivo provvedimento – la trattazione scritta della causa.
Esaminate le note delle parti, il GI con provvedimento del 20.01.2024, concedeva il termine di giorni
30, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza, per la presentazione della domanda di mediazione, rinviando all'udienza del 10.10.2024 per la prosecuzione della causa.
La mediazione non dava esito positivo per assenza delle parti resistenti chiamate in mediazione e, pertanto, alla successiva udienza le parti, insistendo nelle proprie posizioni processuali, chiedevano concordemente la concessione dei termini ex art 183, comma VI, cpc.
Depositate le rispettive memorie, con ordinanza del 19.3.2025, il GI rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
13.11.2025, assegnando alle parti termine sino al 30.10.2025 per il deposito di note conclusive.
Le parti depositavano nei termini note scritte, riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa, insistendo nelle domande in esse formulate.
La domanda di parte attrice risulta fondata sulla base degli atti ritualmente prodotti e deve, pertanto, essere accolta per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, l'eccezione sollevata dai convenuti relativamente al mancato esperimento della mediazione obbligatoria non può che essere rigettata.
La controversia, attinente a rapporti di finanziamento, rientra tra quelle per le quali è previsto l'obbligatorio esperimento della mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010. Con ordinanza del 20.01.2024 il Giudice ha assegnato alle parti il termine di trenta giorni per la presentazione della relativa domanda e il procedimento è stato tempestivamente avviato dalla parte ricorrente.
La mediazione si è poi conclusa senza accordo per la mancata comparizione dei resistenti, circostanza che, ai sensi dell'art. 5, comma 2-bis, del citato decreto, non comporta l'improcedibilità della domanda, trattandosi di condotta valutabile unicamente ai fini decisori e delle spese.
Non può trovare accoglimento, inoltre, l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva in capo alla per l'asserita assenza di prova della titolarità del credito per il quale si Parte_1 procede.
Dagli atti risulta che il credito in origine vantato da nei confronti dei resistenti è Controparte_3
stato oggetto di una serie di cessioni nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della L. n.
130/1999 e dell'art. 58 T.U.B. In particolare, con cessione del 17.12.2015, ha Controparte_3
trasferito il credito alla cessione realizzata ai sensi della Legge 30.4.1999 n. 130, come Controparte_5
da pubblicazione in G.U. n. 148 del 24/12/2015 Parte Seconda – Foglio delle Inserzioni. Con comunicazione del 15.02.2016 la informava il sig. dell'avvenuta cessione Controparte_3 CP_1
del credito in favore di nonché dell'incarico conferito da quest'ultima alla Controparte_5 CP_4
per la gestione del rapporto debitorio (doc. 6). Successivamente, in data 16.01.2018, la
[...] CP_4
mediante due distinte raccomandate a.r. (docc. 7 e 8), comunicava al sig. e alla sig.ra
[...] CP_1
la titolarità del credito in capo a e il proprio incarico di servicing, invitandoli CP_2 Controparte_5
contestualmente al pagamento dell'importo complessivamente dovuto, pari a € 6.944,56.
Il credito in origine vantato da diveniva, quindi, oggetto di successive operazioni Controparte_3
di cartolarizzazione ai sensi della L. n. 130/1999. In data 1.8.2019 la lo cedeva in pro- Controparte_5
soluto alla come da avviso pubblicato in G.U. n. 93 dell'8.8.2019 (doc. 9). A sua volta, Controparte_6
la con contratto del 22.11.2019, cedeva il medesimo credito alla Controparte_6 Parte_1
divenutane unica titolare, come da pubblicazione in G.U. n. 141 del 30.11.2019 (docc. 10 e 11). La
con distinte comunicazioni del 22.11.2019 (docc. 12 e 13), informava i sigg. Parte_1
e dell'avvenuta cessione e dell'incarico di gestione conferito alla CP_1 CP_2 Controparte_4
invitandoli altresì al pagamento della somma dovuta. La con ulteriori raccomandate del CP_4 CP_4
20.11.2020 (docc. 14 e 15), confermava la titolarità del credito in capo a e reiterava Parte_1
la richiesta di pagamento dell'importo di € 6.944,56.
In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n. 385 del
1993, la sua efficacia nei confronti dei debitori ceduti si ha attraverso l'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Per orientamento costante in giurisprudenza “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia.” (Cass. Civ., Sez. I, 24.06.2020, n. 12685; conformi: Cfr. Cass. n.
10860/2024; Cass. n. 4277/2023; Cass. n. 17944/2023 Cass. Civ., Sez. I, 27.07.2017, n. 18612).
Ciò posto, occorre prendere atto che l'art. 4 della L. n. 130/1999 – il quale richiama a sua volta i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 58 T.u.b. – prevede che l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'estratto della cessione valgano come notifica al debitore ceduto.
Dunque, il meccanismo pubblicitario determina in capo al debitore (e ai terzi) una conoscenza legale della cessione. L'estratto della cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale oltre ad assumere una finalità di pubblicità dell'operazione di cessione, può costituire prova della cessione stessa quando gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentono di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Occorre, quindi, esaminare e applicare i suddetti principi alla luce delle acquisizioni probatorie e, segnatamente, della documentazione prodotta da parte attrice.
Nel presente giudizio, la società a fornito ampia e univoca prova della Parte_1
propria titolarità del credito oggetto del presente giudizio, allegando la documentazione completa che dimostra la propria titolarità del credito vantato nei confronti dei Sigg. e Controparte_1 [...]
CP_2 In particolare, ha prodotto: 1) Copia del contratto di finanziamento originariamente sottoscritto dal debitore (sig. ) con la banca originaria ( , comprensivo di tutte le condizioni CP_1 Controparte_3
economiche e clausole contrattuali, dal quale emerge la firma della sig.ra in qualità di Controparte_2
coobbligato (cfr. all. al ricorso ex art. 702 BIS, fascicolo di parte attrice); 2) Copie autentiche dei contratti di cessione del credito, in sequenza cronologica: Cessione da a Controparte_3 Controparte_5
(documento del 17.12.2015) corredato da atto di pubblicazione in G.U. n. 148 del 24/12/2015 Parte
Seconda – Foglio delle Inserzioni (cfr. doc. 5); Cessione da a Controparte_5 Controparte_6
(documento del 1.8.2019) come da pubblicazione in G.U. n. 93 dell'8.8.2019 – Parte Seconda – Foglio delle Inserzioni (cfr. doc. 9); Cessione da a (documento del Controparte_6 Parte_1
22.11.2019) come da pubblicazione in G.U. n. 141 del 30.11.2019 – Parte Seconda – Foglio delle
Inserzioni, la quale, dunque, oggi, ne è l'unica titolare (cfr. docc. 10 e 11); contratti quindi rispettivamente corredati dagli atti di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (che danno efficacia ai sensi dell'art. 58 TUB), con indicazione della categoria dei crediti ceduti;
3) Raccomandate inviati ai Sigg. e CP_1 CP_2
che informano della cessione del credito e dell'incarico di gestione affidato a Controparte_4
(raccomandate del 15.02.2016, 16.01.2018, 01.08.2019, 22.11.2019 e 20.11.2020), a prova della conoscenza del debitore circa la nuova titolarità del credito;
4) Estratto conto e piano di ammortamento che evidenzia il saldo residuo del credito al momento della cessione;
5) Procura notarile o scrittura privata conferita a per la gestione del credito e l'azione in giudizio. Controparte_4
La produzione documentale di cui sopra, completa e coerente, fornisce prova della titolarità attuale del credito in capo a della regolare successione delle cessioni intervenute tra le Parte_1
società originarie e intermedie, della corretta notifica ai debitori mediante pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale e comunicazioni dirette, nonché dell'ammontare residuo del credito comprensivo di interessi maturati e maturandi, dimostrando quindi la piena legittimazione attiva della ricorrente ad agire in giudizio per il recupero delle somme dovute. Non vi sono elementi per escludere il rapporto per cui è causa da quelli ceduti e, pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva spiegata, non può trovare accoglimento. Passando all'esame del merito, la società ha assolto all'onere probatorio mediante la produzione della documentazione dimostrativa del rapporto contrattuale, provando così la sussistenza e la legittimità del credito vantato. Vi è prova adeguata in atti della sussistenza del credito sussistendo la prova scritta, rappresentata, da: Copia del contratto di finanziamento originariamente sottoscritto dal debitore (sig.
) con la banca originaria ( , comprensivo di tutte le condizioni economiche CP_1 Controparte_3
e clausole contrattuali, dal quale emerge la firma della sig.ra in qualità di coobbligato;
Controparte_2
copia dell'estratto conto (doc. 2), lettera di revoca e messa in mora (doc. docc. 3 e 4).
Trova riscontro nel compendio documentale allegato agli atti la validità del contratto, essendo stato sottoscritto dal sig. e dalla sig.ra – in qualità di coorbbligato - essendo state CP_1 Controparte_2
effettivamente erogate le somme oggetto di finanziamento e provvedendo gli stessi al pagamento parziale del medesimo prima di rendersi inadempienti.
Parte attrice ha, pertanto, fornito piena prova della pretesa azionata sia sotto il profilo dell'an che del quantum.
In via definitiva, la società a, pertanto, correttamente adempiuto all'onere Parte_1
della prova su di essa gravante in qualità di attore in ordine agli elementi costitutivi del diritto di credito vantato, fornendo piena prova scritta del credito, nel rispetto di quanto statuito dalle Sezioni Unite sul punto: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova
della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533).
Di contro, i convenuti si sono limitati a sollevare contestazioni puramente generiche e dilatorie.
L'eccezione relativa alla nullità del contratto di finanziamento per clausole illeggibili o vessatorie risulta, difatti, infondata.
Dall'esame della documentazione prodotta emerge chiaramente che tutte le condizioni contrattuali sono riportate in maniera leggibile e comprensibile, infatti, le clausole cosiddette “vessatorie” sono state approvate dai Sigg. e el pieno rispetto degli artt. 1341 e 1342 c.c., essendo evidenziate, CP_1 CP_2 numerate e corredate di titolo sintetico che ne riassume il contenuto.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione conferma che, ai fini della validità delle clausole vessatorie,
l'obbligo di “specifica approvazione per iscritto” previsto dall'art. 1341 c.c. non richiede la trascrizione integrale del testo della clausola: è sufficiente un richiamo a essa mediante numero o titolo, se ciò consente al sottoscrittore di conoscerne il contenuto. In particolare, l'ordinanza Cass. civ. n. 12708/2014 ha stabilito che la sottoscrizione del richiamo numerico soddisfa il requisito dell'art. 1341 c.c. anche in assenza della trascrizione integrale. Analogamente, la sentenza Cass. civ. n. 22984/2015 ha confermato che l'approvazione è valida anche in presenza di un richiamo numerico non cumulativo, purché accompagnato da una — anche sommaria — indicazione del contenuto della clausola.
Alla luce di tali principi normativi e giurisprudenziali, l'eccezione relativa alla nullità per illeggibilità o per mancata approvazione specifica delle clausole deve essere rigettata.
Sul presunto superamento del tasso soglia, l'eccezione dei convenuti, formulata in maniera generica e senza alcuna consulenza tecnica, non può infine trovare accoglimento.
Dall'esame del contratto emerge chiaramente che il Tasso Effettivo Annuo Globale (TAEG) applicato al finanziamento concesso al Sig. è pari al 9,89%, nettamente inferiore al tasso soglia Controparte_1
del 16,97% previsto per la categoria “credito finalizzato all'acquisto rateale oltre 5.000€” nel periodo 1 gennaio – 31 marzo 2012, come rilevato dal bollettino della Banca d'Italia. Il Tasso Annuo Nominale
(TAN) indicato è dell'8,98%, a conferma che gli interessi sono stati correttamente calcolati al netto delle spese, mentre il TAEG riflette il costo complessivo del finanziamento comprensivo di tutte le spese contrattuali.
In definitiva, mentre appaiono sufficienti i documenti offerti dalla società creditrice, alcuna prova è stata prodotta dai convenuti a supporto delle proprie eccezioni, né sarebbe possibile accogliere la richiesta istruttoria di nomina di CTU in quanto la stessa sarebbe, in assenza delle suddette prove, esplorativa.
Deve sul punto ricordarsi che è pacifico in giurisprudenza che quando il debitore eccepisce la nullità della clausole inerenti il computo degli interessi, necessariamente assume l'onere di dimostrare se ed in che misura tali interessi indebiti siano stati computati, mentre nessun valore può avere una contestazione generica, che non indichi in modo specifico le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento analitico ai periodi in cui sono state applicate. Qualora la domanda difetti di tale specifica individuazione non possa trovare ingresso in giudizio alcuna CTU contabile.
Come disposto dalla Suprema Corte: “La CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca dei fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 31886719).
“Sicchè, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicchè non è neppure necessaria una espressa pronuncia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta.” (Cass. 24487/19).
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dei convenuti sigg.ri e , nella misura liquidata in dispositivo in Controparte_1 Controparte_2
applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi vista l'entità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 655/2021, così provvede:
Accoglie le domande di parte attrice, e per l'effetto condanna i Sigg. e Controparte_1 [...]
in favore della società per essa, in qualità di mandataria della CP_2 Parte_1 [...] al pagamento di € 6.944,56, oltre gli interessi convenzionali maturati e maturandi dalla data CP_4
di cessione del credito e fino alla data dell'effettivo soddisfo;
- Condanna i convenuti, sigg.ri e , alla rifusione Controparte_1 Controparte_2
delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dalla società per essa, Parte_1
in qualità di mandataria la liquidate in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese Controparte_4
generali al 15% iva e c.p.a., se dovute, come per legge;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 4.12.2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Rita Cuzzola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 655 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. ALAIMO Parte_1 P.IVA_1
LO , come da procura in atti. attore, contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. COMPOSTO ROSARIA come da procura in atti. convenuti, avente ad oggetto: Altri contratti atipici.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c, notificato ai resistenti in data 10.5.2021, la Parte_1
chiedeva la condanna dei Sigg. e al pagamento della Controparte_1 Controparte_2
complessiva somma di € 6.944,56, quale saldo negativo residuo del finanziamento originariamente concesso al sig. dalla in data 26.01.2012, per un importo originario CP_1 Controparte_3
pari a € 9.960,00, da restituire in 60 rate mensili da € 166,00, con la sig.ra quale garante del finanziamento. Controparte_2
La era divenuta cessionaria, a titolo oneroso pro soluto, di un portafoglio di crediti Parte_1
pecuniari identificati in blocco, originariamente detenuti da diverse banche e finanziarie, con assolvimento degli obblighi pubblicitari mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del
24/12/2015. Successivamente, a seguito di operazioni di incorporazione, la subentrava Controparte_4
alla nella gestione del credito, assunto da quest'ultima in qualità di cessionaria. Controparte_5
Il credito oggetto della presente domanda risultava quindi soggetto a successive operazioni di cartolarizzazione ai sensi della L. n. 130/1999, debitamente comunicate ai debitori sia dalla
[...]
sia dalla con invito al pagamento della somma residua di € 6.944,56, mai Parte_1 Controparte_4
adempiuta, oltre interessi convenzionali maturati e maturandi dalla data di cessione fino all'effettivo soddisfo.
Ciò premesso, l'odierna ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di credito della nei confronti dei Sig. nato Parte_1 Controparte_1
a Milazzo, il 17/2/1947 e la Sig.ra , nata a [...], il [...], per l'importo di Euro € Controparte_2
6.944,56, a titolo di restituzione del finanziamento erogato, interessi e spese;
-per l'effetto, condannare i Sigg. CP_1
e , al pagamento di € 6.944,56, oltre gli interessi convenzionali maturati e maturandi dalla
[...] Controparte_2
data di cessione del credito e fino alla data dell'effettivo soddisfo, emanando ogni consequenziale provvedimento. Con vittoria
di spese e competenze di lite”.
Nel giudizio così introitato al n. 655/2021 R.G., i resistenti si costituivano in data 11.1.2022 con comparsa di costituzione e risposta, chiedendo, in via preliminare, il mutamento di rito e, nel merito, pur confermando di aver sottoscritto il contratto di finanziamento posto a fondamento del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. de quo, il difetto di legittimazione attiva della la “…nullità del contratto di Parte_1
finanziamento per illeggibilità delle clausole e vessatorietà delle clausole…” ed il superamento del tasso soglia.
Rilevato che il giudizio presupposto veniva instaurato con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., nonché ritenuto che la causa necessitasse di una istruttoria non sommaria, all'udienza del 17.4.2023 il G.I. disponeva il mutamento di rito ai sensi dell'art. 702 ter comma 3 c.p.c., fissando l'udienza al 19.1.2024 ai sensi dell'art. 183 c.p.c. e disponendo - con successivo provvedimento – la trattazione scritta della causa.
Esaminate le note delle parti, il GI con provvedimento del 20.01.2024, concedeva il termine di giorni
30, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza, per la presentazione della domanda di mediazione, rinviando all'udienza del 10.10.2024 per la prosecuzione della causa.
La mediazione non dava esito positivo per assenza delle parti resistenti chiamate in mediazione e, pertanto, alla successiva udienza le parti, insistendo nelle proprie posizioni processuali, chiedevano concordemente la concessione dei termini ex art 183, comma VI, cpc.
Depositate le rispettive memorie, con ordinanza del 19.3.2025, il GI rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
13.11.2025, assegnando alle parti termine sino al 30.10.2025 per il deposito di note conclusive.
Le parti depositavano nei termini note scritte, riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa, insistendo nelle domande in esse formulate.
La domanda di parte attrice risulta fondata sulla base degli atti ritualmente prodotti e deve, pertanto, essere accolta per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, l'eccezione sollevata dai convenuti relativamente al mancato esperimento della mediazione obbligatoria non può che essere rigettata.
La controversia, attinente a rapporti di finanziamento, rientra tra quelle per le quali è previsto l'obbligatorio esperimento della mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010. Con ordinanza del 20.01.2024 il Giudice ha assegnato alle parti il termine di trenta giorni per la presentazione della relativa domanda e il procedimento è stato tempestivamente avviato dalla parte ricorrente.
La mediazione si è poi conclusa senza accordo per la mancata comparizione dei resistenti, circostanza che, ai sensi dell'art. 5, comma 2-bis, del citato decreto, non comporta l'improcedibilità della domanda, trattandosi di condotta valutabile unicamente ai fini decisori e delle spese.
Non può trovare accoglimento, inoltre, l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva in capo alla per l'asserita assenza di prova della titolarità del credito per il quale si Parte_1 procede.
Dagli atti risulta che il credito in origine vantato da nei confronti dei resistenti è Controparte_3
stato oggetto di una serie di cessioni nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della L. n.
130/1999 e dell'art. 58 T.U.B. In particolare, con cessione del 17.12.2015, ha Controparte_3
trasferito il credito alla cessione realizzata ai sensi della Legge 30.4.1999 n. 130, come Controparte_5
da pubblicazione in G.U. n. 148 del 24/12/2015 Parte Seconda – Foglio delle Inserzioni. Con comunicazione del 15.02.2016 la informava il sig. dell'avvenuta cessione Controparte_3 CP_1
del credito in favore di nonché dell'incarico conferito da quest'ultima alla Controparte_5 CP_4
per la gestione del rapporto debitorio (doc. 6). Successivamente, in data 16.01.2018, la
[...] CP_4
mediante due distinte raccomandate a.r. (docc. 7 e 8), comunicava al sig. e alla sig.ra
[...] CP_1
la titolarità del credito in capo a e il proprio incarico di servicing, invitandoli CP_2 Controparte_5
contestualmente al pagamento dell'importo complessivamente dovuto, pari a € 6.944,56.
Il credito in origine vantato da diveniva, quindi, oggetto di successive operazioni Controparte_3
di cartolarizzazione ai sensi della L. n. 130/1999. In data 1.8.2019 la lo cedeva in pro- Controparte_5
soluto alla come da avviso pubblicato in G.U. n. 93 dell'8.8.2019 (doc. 9). A sua volta, Controparte_6
la con contratto del 22.11.2019, cedeva il medesimo credito alla Controparte_6 Parte_1
divenutane unica titolare, come da pubblicazione in G.U. n. 141 del 30.11.2019 (docc. 10 e 11). La
con distinte comunicazioni del 22.11.2019 (docc. 12 e 13), informava i sigg. Parte_1
e dell'avvenuta cessione e dell'incarico di gestione conferito alla CP_1 CP_2 Controparte_4
invitandoli altresì al pagamento della somma dovuta. La con ulteriori raccomandate del CP_4 CP_4
20.11.2020 (docc. 14 e 15), confermava la titolarità del credito in capo a e reiterava Parte_1
la richiesta di pagamento dell'importo di € 6.944,56.
In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n. 385 del
1993, la sua efficacia nei confronti dei debitori ceduti si ha attraverso l'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Per orientamento costante in giurisprudenza “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia.” (Cass. Civ., Sez. I, 24.06.2020, n. 12685; conformi: Cfr. Cass. n.
10860/2024; Cass. n. 4277/2023; Cass. n. 17944/2023 Cass. Civ., Sez. I, 27.07.2017, n. 18612).
Ciò posto, occorre prendere atto che l'art. 4 della L. n. 130/1999 – il quale richiama a sua volta i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 58 T.u.b. – prevede che l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'estratto della cessione valgano come notifica al debitore ceduto.
Dunque, il meccanismo pubblicitario determina in capo al debitore (e ai terzi) una conoscenza legale della cessione. L'estratto della cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale oltre ad assumere una finalità di pubblicità dell'operazione di cessione, può costituire prova della cessione stessa quando gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentono di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Occorre, quindi, esaminare e applicare i suddetti principi alla luce delle acquisizioni probatorie e, segnatamente, della documentazione prodotta da parte attrice.
Nel presente giudizio, la società a fornito ampia e univoca prova della Parte_1
propria titolarità del credito oggetto del presente giudizio, allegando la documentazione completa che dimostra la propria titolarità del credito vantato nei confronti dei Sigg. e Controparte_1 [...]
CP_2 In particolare, ha prodotto: 1) Copia del contratto di finanziamento originariamente sottoscritto dal debitore (sig. ) con la banca originaria ( , comprensivo di tutte le condizioni CP_1 Controparte_3
economiche e clausole contrattuali, dal quale emerge la firma della sig.ra in qualità di Controparte_2
coobbligato (cfr. all. al ricorso ex art. 702 BIS, fascicolo di parte attrice); 2) Copie autentiche dei contratti di cessione del credito, in sequenza cronologica: Cessione da a Controparte_3 Controparte_5
(documento del 17.12.2015) corredato da atto di pubblicazione in G.U. n. 148 del 24/12/2015 Parte
Seconda – Foglio delle Inserzioni (cfr. doc. 5); Cessione da a Controparte_5 Controparte_6
(documento del 1.8.2019) come da pubblicazione in G.U. n. 93 dell'8.8.2019 – Parte Seconda – Foglio delle Inserzioni (cfr. doc. 9); Cessione da a (documento del Controparte_6 Parte_1
22.11.2019) come da pubblicazione in G.U. n. 141 del 30.11.2019 – Parte Seconda – Foglio delle
Inserzioni, la quale, dunque, oggi, ne è l'unica titolare (cfr. docc. 10 e 11); contratti quindi rispettivamente corredati dagli atti di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (che danno efficacia ai sensi dell'art. 58 TUB), con indicazione della categoria dei crediti ceduti;
3) Raccomandate inviati ai Sigg. e CP_1 CP_2
che informano della cessione del credito e dell'incarico di gestione affidato a Controparte_4
(raccomandate del 15.02.2016, 16.01.2018, 01.08.2019, 22.11.2019 e 20.11.2020), a prova della conoscenza del debitore circa la nuova titolarità del credito;
4) Estratto conto e piano di ammortamento che evidenzia il saldo residuo del credito al momento della cessione;
5) Procura notarile o scrittura privata conferita a per la gestione del credito e l'azione in giudizio. Controparte_4
La produzione documentale di cui sopra, completa e coerente, fornisce prova della titolarità attuale del credito in capo a della regolare successione delle cessioni intervenute tra le Parte_1
società originarie e intermedie, della corretta notifica ai debitori mediante pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale e comunicazioni dirette, nonché dell'ammontare residuo del credito comprensivo di interessi maturati e maturandi, dimostrando quindi la piena legittimazione attiva della ricorrente ad agire in giudizio per il recupero delle somme dovute. Non vi sono elementi per escludere il rapporto per cui è causa da quelli ceduti e, pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva spiegata, non può trovare accoglimento. Passando all'esame del merito, la società ha assolto all'onere probatorio mediante la produzione della documentazione dimostrativa del rapporto contrattuale, provando così la sussistenza e la legittimità del credito vantato. Vi è prova adeguata in atti della sussistenza del credito sussistendo la prova scritta, rappresentata, da: Copia del contratto di finanziamento originariamente sottoscritto dal debitore (sig.
) con la banca originaria ( , comprensivo di tutte le condizioni economiche CP_1 Controparte_3
e clausole contrattuali, dal quale emerge la firma della sig.ra in qualità di coobbligato;
Controparte_2
copia dell'estratto conto (doc. 2), lettera di revoca e messa in mora (doc. docc. 3 e 4).
Trova riscontro nel compendio documentale allegato agli atti la validità del contratto, essendo stato sottoscritto dal sig. e dalla sig.ra – in qualità di coorbbligato - essendo state CP_1 Controparte_2
effettivamente erogate le somme oggetto di finanziamento e provvedendo gli stessi al pagamento parziale del medesimo prima di rendersi inadempienti.
Parte attrice ha, pertanto, fornito piena prova della pretesa azionata sia sotto il profilo dell'an che del quantum.
In via definitiva, la società a, pertanto, correttamente adempiuto all'onere Parte_1
della prova su di essa gravante in qualità di attore in ordine agli elementi costitutivi del diritto di credito vantato, fornendo piena prova scritta del credito, nel rispetto di quanto statuito dalle Sezioni Unite sul punto: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova
della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533).
Di contro, i convenuti si sono limitati a sollevare contestazioni puramente generiche e dilatorie.
L'eccezione relativa alla nullità del contratto di finanziamento per clausole illeggibili o vessatorie risulta, difatti, infondata.
Dall'esame della documentazione prodotta emerge chiaramente che tutte le condizioni contrattuali sono riportate in maniera leggibile e comprensibile, infatti, le clausole cosiddette “vessatorie” sono state approvate dai Sigg. e el pieno rispetto degli artt. 1341 e 1342 c.c., essendo evidenziate, CP_1 CP_2 numerate e corredate di titolo sintetico che ne riassume il contenuto.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione conferma che, ai fini della validità delle clausole vessatorie,
l'obbligo di “specifica approvazione per iscritto” previsto dall'art. 1341 c.c. non richiede la trascrizione integrale del testo della clausola: è sufficiente un richiamo a essa mediante numero o titolo, se ciò consente al sottoscrittore di conoscerne il contenuto. In particolare, l'ordinanza Cass. civ. n. 12708/2014 ha stabilito che la sottoscrizione del richiamo numerico soddisfa il requisito dell'art. 1341 c.c. anche in assenza della trascrizione integrale. Analogamente, la sentenza Cass. civ. n. 22984/2015 ha confermato che l'approvazione è valida anche in presenza di un richiamo numerico non cumulativo, purché accompagnato da una — anche sommaria — indicazione del contenuto della clausola.
Alla luce di tali principi normativi e giurisprudenziali, l'eccezione relativa alla nullità per illeggibilità o per mancata approvazione specifica delle clausole deve essere rigettata.
Sul presunto superamento del tasso soglia, l'eccezione dei convenuti, formulata in maniera generica e senza alcuna consulenza tecnica, non può infine trovare accoglimento.
Dall'esame del contratto emerge chiaramente che il Tasso Effettivo Annuo Globale (TAEG) applicato al finanziamento concesso al Sig. è pari al 9,89%, nettamente inferiore al tasso soglia Controparte_1
del 16,97% previsto per la categoria “credito finalizzato all'acquisto rateale oltre 5.000€” nel periodo 1 gennaio – 31 marzo 2012, come rilevato dal bollettino della Banca d'Italia. Il Tasso Annuo Nominale
(TAN) indicato è dell'8,98%, a conferma che gli interessi sono stati correttamente calcolati al netto delle spese, mentre il TAEG riflette il costo complessivo del finanziamento comprensivo di tutte le spese contrattuali.
In definitiva, mentre appaiono sufficienti i documenti offerti dalla società creditrice, alcuna prova è stata prodotta dai convenuti a supporto delle proprie eccezioni, né sarebbe possibile accogliere la richiesta istruttoria di nomina di CTU in quanto la stessa sarebbe, in assenza delle suddette prove, esplorativa.
Deve sul punto ricordarsi che è pacifico in giurisprudenza che quando il debitore eccepisce la nullità della clausole inerenti il computo degli interessi, necessariamente assume l'onere di dimostrare se ed in che misura tali interessi indebiti siano stati computati, mentre nessun valore può avere una contestazione generica, che non indichi in modo specifico le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento analitico ai periodi in cui sono state applicate. Qualora la domanda difetti di tale specifica individuazione non possa trovare ingresso in giudizio alcuna CTU contabile.
Come disposto dalla Suprema Corte: “La CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca dei fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 31886719).
“Sicchè, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicchè non è neppure necessaria una espressa pronuncia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta.” (Cass. 24487/19).
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dei convenuti sigg.ri e , nella misura liquidata in dispositivo in Controparte_1 Controparte_2
applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi vista l'entità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 655/2021, così provvede:
Accoglie le domande di parte attrice, e per l'effetto condanna i Sigg. e Controparte_1 [...]
in favore della società per essa, in qualità di mandataria della CP_2 Parte_1 [...] al pagamento di € 6.944,56, oltre gli interessi convenzionali maturati e maturandi dalla data CP_4
di cessione del credito e fino alla data dell'effettivo soddisfo;
- Condanna i convenuti, sigg.ri e , alla rifusione Controparte_1 Controparte_2
delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dalla società per essa, Parte_1
in qualità di mandataria la liquidate in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese Controparte_4
generali al 15% iva e c.p.a., se dovute, come per legge;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 4.12.2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Rita Cuzzola