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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 17/12/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il g.o.p. nel procedimento civile iscritto al n. 824/2023 R.G.; dato atto della trattazione dell'odierna udienza del 17/12/2025 mediante note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c.;
- viste le note autorizzate depositate dall'attore con le quali insiste in tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei precedenti atti e verbali di causa e segnatamente nelle memorie del
17.03.2025. L'esponente ha affermato di aver concesso in comodato precario al sig. Pt_1
nato in [...] il [...] ed ivi residente in [...], un tratto
[...]
di terreno con fabbricato rurale e vasche adiacenti al fabbricato, ubicati in territorio di
Piazza Armeria, contrada Piazza-Vecchia-Uccelli e contraddistinti in catasto al foglio 123 particella 814. Tale circostanza di fatto è stata documentata, dalla registrazione del contratto di comodato orale. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'effetto sanante della tardiva registrazione del contratto si applica, oltre che in materia di locazione, anche in materia di comodato: ”In caso di difetto originario di registrazione (e conseguente nullità ai sensi dell'articolo 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004) va riconosciuto effetto sanante alla registrazione tardiva del contratto di costituzione di un diritto personale di godimento di un immobile (nella specie: contratto di comodato) e tale effetto sanante ha efficacia retroattiva con conseguente stabilizzazione definitiva degli effetti del contratto. Il riconoscimento di una sanatoria per adempimento, infatti, è coerente con la introduzione nell'ordinamento di una nullità funzionale per inadempimento all'obbligo di registrazione” (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/06/2021, n.16742; Cassazione civile, sez. III, 01/08/2025 , n. 22276). Ne deriva che il contratto di comodato verbale dedotto dall'intimante, sebbene registrato solo in data 19.06.23, deve ritenersi valido ed efficace con effetto ex tunc. Si evidenza come sussiste prova certa della fondatezza della domanda, acclarata dalle testimonianze raccolte in giudizio. Il testimone ha dichiarato che lo stesso convenuto Testimone_1
ebbe a dirgli che il tratto di terreno per cui è causa è da lui detenuto in virtù di un comodato precario concesso da . E tale dichiarazione resa del testimone di aver appreso Parte_2 la circostanza dall' è rilevante ai fini probatori, perché si tratta di una testimonianza Pt_1
de relato ex parte cioè che verte su circostanze sfavorevoli alla parte dichiarante medesima, che presenta "natura giuridica di prova testimoniale di una confessione stragiudiziale fatta ad un terzo" (ex multis Cass. sez. Lavoro, sent. n. 1320 del 19/1/2017, richiamata da Cass. sez. II, ord. n. 8760 del 30/3/2021; Cassazione civile sez. III - 08/04/2020, n. 7746). Mentre
1 il teste è addirittura un testimone oculare, in quanto ha dichiarato di Testimone_2
essere stato presente nel momento in cui il affidava il terreno a Parte_2 Pt_1
in comodato. Di contro vi è la testimonianza della sig.ra madre
[...] Testimone_3
del convenuto, che ha fornito una testimonianza del tutto inattendibile e non solo perché resa dalla madre, ma perché apertamente in contrasto con la testimonianza dei testi indicati in precedenza, che a differenza della sig.ra non sono parenti delle parti in Testimone_3
causa e non hanno interesse nella causa. Inoltre tale testimonianza è smentita dalla dichiarazione resa dal sig. con firma autenticata (doc. 5) - che secondo la Testimone_4
dichiarazione della madre avrebbe concesso in comodato il terreno al figlio - il quale ha affermato di non aver mai concesso in comodato o a qualunque titolo il terreno di cui trattasi ad , di non conoscere e di risiedere stabilmente in Parte_1 Parte_1
Svizzera dal 1977, cioè prima che nascesse il sig. . Pertanto si insiste per Parte_1
l'accoglimento della domanda;
- viste le note sostitutive con le quali parte attrice intimante insiste in tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e chiede che la causa venga posta in decisione;
insiste, quindi, per l'accoglimento della domanda e per il rigetto della opposizione avversaria;
- viste le note sostitutive depositate dal convenuto con le quali insiste nella sospensione del predetto procedimento in considerazione dei gravi fatti denuncianti dal sig. Parte_1 in seno alla querela allegata alla presente. Infatti, dal contenuto dell'atto querelatorio e dalla documentazione vocale allegata si evince il condizionamento del teste escusso nel Tes_1
procedimento civile de quo. In subordine, insiste in tutto quanto dedotto ed eccepito nell'atto di costituzione, riportandosi al contenuto ivi formulato, nelle relative richieste istruttorie e conclusioni;
pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Enna, in composizione monocratica, in persona del g.o.p. LI CA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 824/2023 R.G.
PROMOSSO DA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Dario Di Bella, Parte_2 C.F._1
- attore intimante -
2 contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Leandro Parte_1 C.F._2
Alberghina,
- convenuto intimato -
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(artt. 281 sexies e 429 c.p.c.)
1.Premessa in fatto. Con atto di intimazione e contestuale citazione per la convalida Parte_2
intimava ad lo sfratto per scadenza di comodato precario avente ad oggetto il Parte_1
terreno, con fabbricato rurale e vasche adiacenti al fabbricato, ubicato in Piazza Armerina, c.da
Piazza-Vecchia-Uccelli, censito al catasto al fg. 123, p.lla 814, giusto contratto di comodato verbale. Chiedeva volersi convalidare lo sfratto per finito comodato, dichiarare il suo diritto a riottenere la disponibilità degli immobili per scadenza del contratto medesimo;
in caso di opposizione emettere ord. ex art. 665 c.p.c.; articolava prova per testi.
Parte intimata si costituiva, opponendosi alla convalida, ed eccepiva il difetto di legittimazione attiva in capo all'attore e l'inutilizzabilità dell'atto di sfratto per scadenza del contratto di comodato.
Con ordinanza del 25/7/2023 questo g.o.p. denegava la convalida dell'intimato sfratto, assegnava i termini per l'esperimento della procedura di mediazione e disponeva il mutamento del rito.
Mutato il rito e depositato verbale negativo di mediazione, parte intimante depositava memoria integrativa con la quale insisteva in atti e, in via subordinata, nella ipotesi in cui il giudice dovesse ritenere che il bene era stato concesso in comodato per l'uso di coltivazione di ortaggi e di allevamento di pesci in vasca ai sensi dell'art. 1183 c.c., stabilire un termine di rilascio tenendo in debito conto il lasso di tempo intercorso tra la data del 24.01.2023, in cui è stata ricevuta la lettera di disdetta e con cui è stata manifestata la volontà di riottenere il bene, e la data dell'adottando provvedimento di rilascio. Condannare parte avversa per abuso del processo ai sensi dell'art 96 co.
3 c.p.c.. Condannare controparte al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art 12 bis III co. del decreto legislativo n. 28/2010. Condannare controparte al pagamento delle spese processuali.
Il convenuto insisteva in atti.
La causa veniva istruita mediante prova per testi.
All'odierna udienza del 17/12/2025, discussa la causa mediante note ex art. 127 ter c.p.c., questo g.o.p. pronunciava la presente sentenza.
2. Nel merito. Preliminarmente, occorre dare atto che al fine di ottenere la convalida di sfratto per finito comodato precario è possibile ricorrere al rimedio di cui all'art. 657 c.p.c., ratione temporis
3 applicabile, come affermato dalla costante giurisprudenza di merito (fra tutte Corte di Appello di
Brescia sent. 22/10/2024 – R.G. 416/2024, est. dott.ssa Simona Bruzzese).
Quanto all'eccepito difetto di legittimazione attiva, si osserva che la Suprema Corte ha affermato che: "colui che sia convenuto in giudizio dal locatore (o dal comodante) per la restituzione dell'immobile locato (dato in comodato) non può, avvalendosi di un'eccezione "de iure tertii", contestare la legittimazione dell'attore allegando la mancanza del diritto reale sul bene in capo al medesimo ovvero il trasferimento a terzi della proprietà del bene, o, ancora, la perdita da parte del medesimo della relativa disponibilità." (cfr. Cass. n. 1940/2004).
Per esercitare i diritti derivanti dal rapporto (compreso quello di farne dichiarare la risoluzione), il locatore non è tenuto a dimostrare la persistente titolarità di un diritto reale sul bene, né il conduttore può pretendere la dimostrazione di tale diritto per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti dal rapporto locatizio e per contestare la legittimazione dell'attore, a meno che non risulti che il (pieno) proprietario abbia manifestato la volontà di fare proprio il rapporto, subentrando al locatore e privandolo della disponibilità del bene;
fino a quando ciò non si verifichi, ossia fintantoché il (pieno) proprietario non manifesti la volontà di subentrare effettivamente nella posizione dell'originario locatore, il rapporto di locazione prescinde dalle vicende attinenti la titolarità dei diritti reali sul bene e la vicenda rimane centrata sui rapporti meramente personali fra locatore e conduttore in coerenza con la sua natura "personale" (c.f.r. Cass.
Sez. 3, sent. n. del 20/07/2016; Cass. n. 17030/2015).
Il rapporto che nasce dal contratto di locazione e che si instaura tra locatore e conduttore ha natura personale, con la conseguenza che chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederlo in locazione, onde la relativa legittimazione è riconoscibile anche in capo al detentore di fatto, a meno che la detenzione non sia stata acquistata illecitamente e, a maggiore ragione, deve considerarsi valido e vincolante anche il contratto stipulato tra chi, acquistato il possesso (o la detenzione) sulla scorta di un valido ed efficace titolo giuridico, abbia conservato tale possesso, non opponendosi il proprietario, dopo la scadenza dell'efficacia di tale titolo (Cass. n. 8411/2006; conforme Cass. n. 12976/2010).
Nel merito, la presente fattispecie rientra nell'alveo della ipotesi disciplinata dagli artt. 1803 e 1810
c.c., essendo ammissibile nei contratti di durata la mancata previsione di un termine di scadenza e la facoltà del recesso ad nutum e, quindi, l'obbligo del comodatario di restituire la cosa allorquando il comodante lo richieda.
Nel comodato gratuito di immobile senza determinazione di durata, la disponibilità dell'immobile attribuisce lo ius detentionis fino a quando il comodante non richieda la restituzione della cosa.
4 Orbene, nel caso di specie, parte attrice ha agito in giudizio chiedendo dichiararsi lo sfratto per finito comodato precario, stipulato con , relativamente all'immobile p.lla 814 del Parte_1
fg. 123. Ha, inoltre, provveduto a registrare il contratto medesimo, con efficacia sanante ex tunc
(Cassazione Civ. SS.UU. n. 23601/2017).
Nella specie l'attore ha provato di aver stipulato il contratto, consegnato l'immobile ed esercitato il recesso.
Sul punto, occorre evidenziare che il teste , escusso all'udienza del 16/10/2024, Testimone_2 ha confermato la circostanza che nel settembre 2019 l'attore ha consegnato l'immobile al convenuto, né a diversa conclusione può giungersi richiamando quanto dichiarato dal teste
[...]
madre dell'attore, all'udienza del 16/10/2024, poiché, per il suo rapporto di parentela con Tes_3
il convenuto ed alla luce della complessiva istruttoria, può ritenersi inattendibile.
Il recesso, poi, esercitato dall'attore con lettera raccomandata del 18/1/2023, ricevuta dal convenuto il 24/1/2023, legittima la sua richiesta di restituzione.
In definitiva la domanda va accolta ed il contratto va dichiarato risolto;
parte convenuta va, pertanto, condannata a restituire l'immobile.
3. Spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza secondo il disposto dell'art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
- accoglie la domanda proposta da nei confronti di e per l'effetto Parte_2 Parte_1
dichiara la risoluzione del contratto di comodato precario registrato il 19/6/2023, al n. 1730, serie 3;
- condanna al rilascio in favore di dell'immobile sito in Piazza Parte_1 Parte_2
Armerina, c.da Piazza-Vecchia-Uccelli, censito al fg. 123, p.lla 814;
- fissa per l'esecuzione la data del 31/1/2026;
- condanna al pagamento in favore di delle spese legali che liquida Parte_1 Parte_2 in € 2.161,75 per compensi professionali di avvocato e € 286,00 per spese vive documentate, oltre spese generali, IVA se dovuta e CPA.
Si comunichi.
Enna, 17/12/2025
Il g.o.p.
LI CA
(Il presente verbale, con contestuale sentenza, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal g.o.p. LI CA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.)
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
5
SEZIONE CIVILE
Il g.o.p. nel procedimento civile iscritto al n. 824/2023 R.G.; dato atto della trattazione dell'odierna udienza del 17/12/2025 mediante note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c.;
- viste le note autorizzate depositate dall'attore con le quali insiste in tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei precedenti atti e verbali di causa e segnatamente nelle memorie del
17.03.2025. L'esponente ha affermato di aver concesso in comodato precario al sig. Pt_1
nato in [...] il [...] ed ivi residente in [...], un tratto
[...]
di terreno con fabbricato rurale e vasche adiacenti al fabbricato, ubicati in territorio di
Piazza Armeria, contrada Piazza-Vecchia-Uccelli e contraddistinti in catasto al foglio 123 particella 814. Tale circostanza di fatto è stata documentata, dalla registrazione del contratto di comodato orale. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'effetto sanante della tardiva registrazione del contratto si applica, oltre che in materia di locazione, anche in materia di comodato: ”In caso di difetto originario di registrazione (e conseguente nullità ai sensi dell'articolo 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004) va riconosciuto effetto sanante alla registrazione tardiva del contratto di costituzione di un diritto personale di godimento di un immobile (nella specie: contratto di comodato) e tale effetto sanante ha efficacia retroattiva con conseguente stabilizzazione definitiva degli effetti del contratto. Il riconoscimento di una sanatoria per adempimento, infatti, è coerente con la introduzione nell'ordinamento di una nullità funzionale per inadempimento all'obbligo di registrazione” (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/06/2021, n.16742; Cassazione civile, sez. III, 01/08/2025 , n. 22276). Ne deriva che il contratto di comodato verbale dedotto dall'intimante, sebbene registrato solo in data 19.06.23, deve ritenersi valido ed efficace con effetto ex tunc. Si evidenza come sussiste prova certa della fondatezza della domanda, acclarata dalle testimonianze raccolte in giudizio. Il testimone ha dichiarato che lo stesso convenuto Testimone_1
ebbe a dirgli che il tratto di terreno per cui è causa è da lui detenuto in virtù di un comodato precario concesso da . E tale dichiarazione resa del testimone di aver appreso Parte_2 la circostanza dall' è rilevante ai fini probatori, perché si tratta di una testimonianza Pt_1
de relato ex parte cioè che verte su circostanze sfavorevoli alla parte dichiarante medesima, che presenta "natura giuridica di prova testimoniale di una confessione stragiudiziale fatta ad un terzo" (ex multis Cass. sez. Lavoro, sent. n. 1320 del 19/1/2017, richiamata da Cass. sez. II, ord. n. 8760 del 30/3/2021; Cassazione civile sez. III - 08/04/2020, n. 7746). Mentre
1 il teste è addirittura un testimone oculare, in quanto ha dichiarato di Testimone_2
essere stato presente nel momento in cui il affidava il terreno a Parte_2 Pt_1
in comodato. Di contro vi è la testimonianza della sig.ra madre
[...] Testimone_3
del convenuto, che ha fornito una testimonianza del tutto inattendibile e non solo perché resa dalla madre, ma perché apertamente in contrasto con la testimonianza dei testi indicati in precedenza, che a differenza della sig.ra non sono parenti delle parti in Testimone_3
causa e non hanno interesse nella causa. Inoltre tale testimonianza è smentita dalla dichiarazione resa dal sig. con firma autenticata (doc. 5) - che secondo la Testimone_4
dichiarazione della madre avrebbe concesso in comodato il terreno al figlio - il quale ha affermato di non aver mai concesso in comodato o a qualunque titolo il terreno di cui trattasi ad , di non conoscere e di risiedere stabilmente in Parte_1 Parte_1
Svizzera dal 1977, cioè prima che nascesse il sig. . Pertanto si insiste per Parte_1
l'accoglimento della domanda;
- viste le note sostitutive con le quali parte attrice intimante insiste in tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e chiede che la causa venga posta in decisione;
insiste, quindi, per l'accoglimento della domanda e per il rigetto della opposizione avversaria;
- viste le note sostitutive depositate dal convenuto con le quali insiste nella sospensione del predetto procedimento in considerazione dei gravi fatti denuncianti dal sig. Parte_1 in seno alla querela allegata alla presente. Infatti, dal contenuto dell'atto querelatorio e dalla documentazione vocale allegata si evince il condizionamento del teste escusso nel Tes_1
procedimento civile de quo. In subordine, insiste in tutto quanto dedotto ed eccepito nell'atto di costituzione, riportandosi al contenuto ivi formulato, nelle relative richieste istruttorie e conclusioni;
pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Enna, in composizione monocratica, in persona del g.o.p. LI CA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 824/2023 R.G.
PROMOSSO DA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Dario Di Bella, Parte_2 C.F._1
- attore intimante -
2 contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Leandro Parte_1 C.F._2
Alberghina,
- convenuto intimato -
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(artt. 281 sexies e 429 c.p.c.)
1.Premessa in fatto. Con atto di intimazione e contestuale citazione per la convalida Parte_2
intimava ad lo sfratto per scadenza di comodato precario avente ad oggetto il Parte_1
terreno, con fabbricato rurale e vasche adiacenti al fabbricato, ubicato in Piazza Armerina, c.da
Piazza-Vecchia-Uccelli, censito al catasto al fg. 123, p.lla 814, giusto contratto di comodato verbale. Chiedeva volersi convalidare lo sfratto per finito comodato, dichiarare il suo diritto a riottenere la disponibilità degli immobili per scadenza del contratto medesimo;
in caso di opposizione emettere ord. ex art. 665 c.p.c.; articolava prova per testi.
Parte intimata si costituiva, opponendosi alla convalida, ed eccepiva il difetto di legittimazione attiva in capo all'attore e l'inutilizzabilità dell'atto di sfratto per scadenza del contratto di comodato.
Con ordinanza del 25/7/2023 questo g.o.p. denegava la convalida dell'intimato sfratto, assegnava i termini per l'esperimento della procedura di mediazione e disponeva il mutamento del rito.
Mutato il rito e depositato verbale negativo di mediazione, parte intimante depositava memoria integrativa con la quale insisteva in atti e, in via subordinata, nella ipotesi in cui il giudice dovesse ritenere che il bene era stato concesso in comodato per l'uso di coltivazione di ortaggi e di allevamento di pesci in vasca ai sensi dell'art. 1183 c.c., stabilire un termine di rilascio tenendo in debito conto il lasso di tempo intercorso tra la data del 24.01.2023, in cui è stata ricevuta la lettera di disdetta e con cui è stata manifestata la volontà di riottenere il bene, e la data dell'adottando provvedimento di rilascio. Condannare parte avversa per abuso del processo ai sensi dell'art 96 co.
3 c.p.c.. Condannare controparte al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art 12 bis III co. del decreto legislativo n. 28/2010. Condannare controparte al pagamento delle spese processuali.
Il convenuto insisteva in atti.
La causa veniva istruita mediante prova per testi.
All'odierna udienza del 17/12/2025, discussa la causa mediante note ex art. 127 ter c.p.c., questo g.o.p. pronunciava la presente sentenza.
2. Nel merito. Preliminarmente, occorre dare atto che al fine di ottenere la convalida di sfratto per finito comodato precario è possibile ricorrere al rimedio di cui all'art. 657 c.p.c., ratione temporis
3 applicabile, come affermato dalla costante giurisprudenza di merito (fra tutte Corte di Appello di
Brescia sent. 22/10/2024 – R.G. 416/2024, est. dott.ssa Simona Bruzzese).
Quanto all'eccepito difetto di legittimazione attiva, si osserva che la Suprema Corte ha affermato che: "colui che sia convenuto in giudizio dal locatore (o dal comodante) per la restituzione dell'immobile locato (dato in comodato) non può, avvalendosi di un'eccezione "de iure tertii", contestare la legittimazione dell'attore allegando la mancanza del diritto reale sul bene in capo al medesimo ovvero il trasferimento a terzi della proprietà del bene, o, ancora, la perdita da parte del medesimo della relativa disponibilità." (cfr. Cass. n. 1940/2004).
Per esercitare i diritti derivanti dal rapporto (compreso quello di farne dichiarare la risoluzione), il locatore non è tenuto a dimostrare la persistente titolarità di un diritto reale sul bene, né il conduttore può pretendere la dimostrazione di tale diritto per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti dal rapporto locatizio e per contestare la legittimazione dell'attore, a meno che non risulti che il (pieno) proprietario abbia manifestato la volontà di fare proprio il rapporto, subentrando al locatore e privandolo della disponibilità del bene;
fino a quando ciò non si verifichi, ossia fintantoché il (pieno) proprietario non manifesti la volontà di subentrare effettivamente nella posizione dell'originario locatore, il rapporto di locazione prescinde dalle vicende attinenti la titolarità dei diritti reali sul bene e la vicenda rimane centrata sui rapporti meramente personali fra locatore e conduttore in coerenza con la sua natura "personale" (c.f.r. Cass.
Sez. 3, sent. n. del 20/07/2016; Cass. n. 17030/2015).
Il rapporto che nasce dal contratto di locazione e che si instaura tra locatore e conduttore ha natura personale, con la conseguenza che chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederlo in locazione, onde la relativa legittimazione è riconoscibile anche in capo al detentore di fatto, a meno che la detenzione non sia stata acquistata illecitamente e, a maggiore ragione, deve considerarsi valido e vincolante anche il contratto stipulato tra chi, acquistato il possesso (o la detenzione) sulla scorta di un valido ed efficace titolo giuridico, abbia conservato tale possesso, non opponendosi il proprietario, dopo la scadenza dell'efficacia di tale titolo (Cass. n. 8411/2006; conforme Cass. n. 12976/2010).
Nel merito, la presente fattispecie rientra nell'alveo della ipotesi disciplinata dagli artt. 1803 e 1810
c.c., essendo ammissibile nei contratti di durata la mancata previsione di un termine di scadenza e la facoltà del recesso ad nutum e, quindi, l'obbligo del comodatario di restituire la cosa allorquando il comodante lo richieda.
Nel comodato gratuito di immobile senza determinazione di durata, la disponibilità dell'immobile attribuisce lo ius detentionis fino a quando il comodante non richieda la restituzione della cosa.
4 Orbene, nel caso di specie, parte attrice ha agito in giudizio chiedendo dichiararsi lo sfratto per finito comodato precario, stipulato con , relativamente all'immobile p.lla 814 del Parte_1
fg. 123. Ha, inoltre, provveduto a registrare il contratto medesimo, con efficacia sanante ex tunc
(Cassazione Civ. SS.UU. n. 23601/2017).
Nella specie l'attore ha provato di aver stipulato il contratto, consegnato l'immobile ed esercitato il recesso.
Sul punto, occorre evidenziare che il teste , escusso all'udienza del 16/10/2024, Testimone_2 ha confermato la circostanza che nel settembre 2019 l'attore ha consegnato l'immobile al convenuto, né a diversa conclusione può giungersi richiamando quanto dichiarato dal teste
[...]
madre dell'attore, all'udienza del 16/10/2024, poiché, per il suo rapporto di parentela con Tes_3
il convenuto ed alla luce della complessiva istruttoria, può ritenersi inattendibile.
Il recesso, poi, esercitato dall'attore con lettera raccomandata del 18/1/2023, ricevuta dal convenuto il 24/1/2023, legittima la sua richiesta di restituzione.
In definitiva la domanda va accolta ed il contratto va dichiarato risolto;
parte convenuta va, pertanto, condannata a restituire l'immobile.
3. Spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza secondo il disposto dell'art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
- accoglie la domanda proposta da nei confronti di e per l'effetto Parte_2 Parte_1
dichiara la risoluzione del contratto di comodato precario registrato il 19/6/2023, al n. 1730, serie 3;
- condanna al rilascio in favore di dell'immobile sito in Piazza Parte_1 Parte_2
Armerina, c.da Piazza-Vecchia-Uccelli, censito al fg. 123, p.lla 814;
- fissa per l'esecuzione la data del 31/1/2026;
- condanna al pagamento in favore di delle spese legali che liquida Parte_1 Parte_2 in € 2.161,75 per compensi professionali di avvocato e € 286,00 per spese vive documentate, oltre spese generali, IVA se dovuta e CPA.
Si comunichi.
Enna, 17/12/2025
Il g.o.p.
LI CA
(Il presente verbale, con contestuale sentenza, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal g.o.p. LI CA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.)
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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