Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 26/06/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1338/2013
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
* * *
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Palmi riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1338 dell'anno 2013 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi vertente tra
(nato a [...] l'[...] - c.f. ), in Parte_1 C.F._1 proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
- attore e convenuto in riconvenzionale -
e
(nato a [...] il [...] - c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Puntillo
- attore e convenuto in riconvenzionale -
e
(nata a [...] il [...] - c.f. ) e Controparte_2 C.F._3
(nata a [...] il [...] - c.f. Controparte_3
), rappresentate e difese dall'avv. Andrea Greco C.F._4
- convenuti ed attori in riconvenzionale-
e
(nato a [...] il [...] - c.f. ), Controparte_4 C.F._5 rappresentato e difeso dall'avv. Ivan Posca
- convenuto -
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5
- convenuta contumace-
1
Conclusioni: come da verbale di udienza del 4/12/2024
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto che connotano la vicenda è in questa sede limitata a quanto di specifico interesse per la decisione relativa al capo di domanda inerente alla divisione dell'azienda individuale del de cuius , alla A_ divisione dei beni mobili, al pagamento di somme di denaro a diverso titolo nonché alla regolamentazione della soccombenza processuale.
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 CP_1 hanno convenuto in giudizio la madre ed i germani
[...] Controparte_2
e lamentando la lesione della quota di Controparte_4 Controparte_3 riserva a loro spettante sulla successione del padre (deceduto il A_
29/12/1999) regolata in gran parte mediante testamento del 16/12/1999 (pubblicato in data 20/06/2000), indicando i beni immobili e le donazioni per le quali è necessario operare la collazione, precisando che vi sono beni mobili e denaro anche relativi ad un compendio aziendale non compresi nel testamento e come tali da sottoporre a successione legittima, articolando domanda di rendiconto ai sensi degli artt. 724 e 725 c.c..
e si sono costituite deducendo – Controparte_2 Controparte_3 rispetto al quadro delineato dagli attori – che tra le donazioni oggetto di collazione deve essere inclusa anche quella operata dal de cuius nel 1993 in favore dei figli Pt_1
e avente ad oggetto “75.000 quote del valore nominale complessivo di CP_4 CP_1 lire 64.762.500” della ed hanno chiesto la specifica Parte_2 declaratoria. Hanno, altresì, articolato domanda riconvenzionale deducendo la simulazione relativa (compravendita dissimulante una donazione) dell'atto con il quale cl. 1968 (attore, figlio del de cuius) ha acquistato da Controparte_1 CP_1 cl. 1922 (fratello del de cuius) il terreno sito in Rizziconi identificato in catasto
[...] al foglio 4, part. 29, utilizzando in realtà denaro messo a disposizione da A_
. Hanno, ancora, proposto domanda riconvenzionale deducendo la simulazione
[...] relativa (compravendita dissimulante una donazione) degli atti pubblici con i quali il de cuius ha venduto alla sia l'immobile sito in Cittanova alla via Controparte_5
Lombardia n. 16 (foglio 45, part. 696 sub 11), sia l'immobile sito in Cittanova alla via
Gioberti (foglio 73, part. 192, 193, 194 sub 1 e 2, 212, 213), per i quali in realtà non è mai stato versato alcun prezzo. Hanno, poi, eccepito la prescrizione dell'azione di riduzione per lesione formulata dagli attori essendo decorso un decennio dall'apertura della successione. Infine, hanno articolato domanda riconvenzionale per il rimborso della quota di debiti ereditari pagati ed in eccesso rispetto alla loro quota nonché per la ripetizione di
2 un indebito relativo a versamenti eseguito (dopo il decesso di ) in A_ favore dei figli a titolo di utile per la potatura di parte degli ulivi nel fondo denominato
. Parte_3
non si è costituito. Controparte_4
La - nei cui confronti è stato esteso il contraddittorio previa Controparte_5 autorizzazione giudiziale – non si è costituita.
Nel presente provvedimento, per brevità, non sono ritrascritte le deduzioni e le diffuse argomentazioni che le parti hanno esposte negli scritti difensivi che devono intendersi integralmente richiamati.
In via istruttoria sono stati espletati gli interrogatori formali di Controparte_2
(udienza del Controparte_3 Parte_1 Controparte_1
3/12/2015), (udienza del 31/03/2016) nonché escussi i testimoni Controparte_4
, , , (udienza del Testimone_1 Testimone_2 TI Testimone_4
31/03/2016), (udienza del 28/09/2016) e disposta CTU. Testimone_5
Con sentenza n. 505/2021 il Tribunale:
- ha accolto la domanda di simulazione relativa all'atto formalizzata mediante atto pubblico per notaio in data 24/11/1988 (rep. n. 47510) di acquisto di Per_2 bene immobile sito in Rizziconi (identificato in catasto al foglio 4, part. 29) perfezionato tra cl. 1922 e cl. 1968 Controparte_1 Controparte_1
(dissimulante una donazione di a beneficio del figlio A_
articolata in via riconvenzionale da e Controparte_1 Controparte_2
(petitum n. 6 della memoria di costituzione); Controparte_3 donazione soggetta a collazione;
- ha dichiarato inammissibile la domanda di simulazione relativa agli atti di vendita perfezionati da in favore della A_ [...]
(dissimulanti donazioni) sia per l'immobile in Cittanova alla Controparte_5 via Lombardia n. 16 (identificato nel NCEU al foglio 45, part. 696 sub 11), sia per immobile in Cittanova alla via Gioberti (identificato nel NCEU al foglio
73, part. 192, 193, 194 sub 1 e 2, 212, 213) articolata in via riconvenzionale da e (petitum n. 7 della memoria Controparte_2 Controparte_3 di costituzione);
- ha accertato che il trasferimento eseguito in data 5/04/1993 da A_
in favore dei figli , e
[...] Controparte_4 Controparte_1 di 75.000 quote del valore nominale complessivo di lire Parte_1
64.762.500 della ha costituito una donazione Parte_2 soggetta a collazione ai sensi dell'art. 750 comma 1 c.c. (punto I lett a della memoria di costituzione);
3 - ha rigettato l'eccezione di prescrizione dell'azione di riduzione per lesione sollevata da e (petitum n. 2 Controparte_2 Controparte_3 della memoria di costituzione).
In sede di ulteriore istruttoria con ordinanza del 27/10/2021 è stata disposta la rinnovazione della CTU per l'esigenza di stimare il complessivo compendio ereditario anche alla luce delle delibazioni di cui alla citata sentenza n. 505/2021.
Con sentenza n. 609/2023 il Tribunale ha rigettato la domanda articolata da e per la riduzione delle disposizioni Parte_1 Controparte_1 testamentarie e/o delle donazioni eseguite dal defunto padre in A_ favore della loro madre e degli altri germani Controparte_2 Controparte_3
e in quanto lesive della quota di riserva ad essi spettante.
[...] Controparte_4
In sede di ulteriore istruttoria con ordinanza del 16/09/2023 è stata disposta una CTU integrativa funzionale alle domande di divisione sulla cui attualità di interesse le parti hanno, in quel momento, dichiarato espressa conferma.
Con ordinanza del 23/10/2024 il Tribunale, in parziale scioglimento della comunione, ha assegnato:
- a la nuda proprietà del terreno sito in Cittanova alla Controparte_1 località ed identificato in Catasto al foglio 72, particella Parte_3
35 – nuda proprietà del terreno sito in Taurianova alla località Pt_3 ed identificato al foglio 54, particella 9;
[...]
- a la nuda proprietà del terreno sito in Cittanova alla Parte_1 località ed identificati in Catasto al foglio 72, particella Parte_3
34;
- a la nuda proprietà del terreno sito in Cittanova alla Controparte_4 località ed identificati in Catasto al foglio 72, particella Parte_3
33; ed ha attribuito:
- a la nuda proprietà del terreno sito in Controparte_3
Cittanova alla località ed identificati in Catasto al foglio Parte_3
72, particella 32;
- a la piena proprietà della porzione del Controparte_3 fabbricato sito in Cittanova alla via Lombarda n. 16 (identificato nel
NCEU al foglio 45 part 696 sub 4 nell'attuale più ampia configurazione), corrispondente a quella riportata con la medesima lettera a pag. 31 e 32 della CTU ing. con attribuzione a Persona_3 Controparte_3
la quota dei 1/3 dei costi delle opere di regolarizzazione e
[...]
4 frazionamento eventualmente eseguiti dalle parti per perfezionare la divisione;
- a la piena proprietà della porzione del fabbricato sito Parte_1 in Cittanova alla via Lombarda n. 16 (identificato nel NCEU al foglio 45 part 696 sub 4 nell'attuale più ampia configurazione), corrispondente a quella riportata con la medesima lettera a pag. 31 e 32 della CTU ing.
con attribuzione a la quota dei Persona_3 Controparte_1
2/3 dei costi delle opere di regolarizzazione e frazionamento eventualmente eseguiti dalle parti per perfezionare la divisione.
Alle udienze del 20/11/2024 e del 4/12/2024 tra le parti si è perfezionata la rinuncia processuale alla domanda di divisione degli ulteriori due beni immobili oggetto di causa
(terreno sito in Taurianova ed identificato al foglio 54, particelle 227, 228, 229, 230 e
231; terreno sito in Cittanova alla via Nazionale contrada ON Tomasi, identificati al foglio 47 particella 598 di mq. 215).
All'esito, all'udienza del 4/12/2024 le parti hanno precisato le conclusioni limitatamente alle residue domande inerenti alla divisione ed al rendiconto dell'azienda individuale del de cuius , alla divisione dei beni mobili, al A_ pagamento di somme di denaro a diverso titolo nonché alla regolamentazione della soccombenza processuale, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
* * *
Si è detto che in questa sede il thema decidendum è delimitato alle domande di divisione e di rendiconto dell'azienda agricola individuale del de cuius A_
e di divisione dei beni mobili (in entrambi i casi non contemplati nel testamento
[...]
e come tali da disciplinare con i criteri della successione ab intestato), di pagamento di somme di denaro a diverso titolo nonché di regolamentazione della soccombenza processuale.
Si tratta delle residue domande sulle quali le parti non hanno raggiunto un'intesa, neanche all'esito della complessa istruttoria e della pluralità di delibazioni giudiziali, ed hanno confermato attualità di interesse.
Sull'azienda agricola individuale e sul rendiconto ai sensi degli artt. 724 e 725 c.c.
Il Collegio ritiene che tale domanda non possa essere accolta. era titolare di un'impresa agricola individuale la cui A_ destinazione post mortem non è stata indicata nella scheda testamentaria del 16/12/1999.
La possibilità di disciplinare la successione ab intestato di tale azienda – prima ancora di scrutinare gli aspetti della sua valutazione e del rendiconto della successiva gestione –
5 presuppone la dimostrazione dell'esistenza effettiva al momento del decesso del de cuius di un complesso aziendale in senso proprio.
E' noto che l'azienda individuale in senso giuridico non costituisce la semplice sommatoria di beni materiali (immobili, attrezzature, arredi, merci, denaro) e/o immateriali (servizi, marchi, brevetti, segni distintivi, diritti d'autore, contratti) bensì un complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa (art. 2555 c.c.).
Ciò che caratterizza l'azienda individuale, dunque, non è il suo patrimonio in senso ampio ed atomistico (beni in proprietà e beni sui quali si abbia un titolo che legittima all'utilizzo) bensì l'organizzazione strutturata dall'imprenditore tale da rendere i beni – appunto mediante la loro “organizzazione” – funzionali all'esercizio dell'attività economica ed idonei a produrre beni e servizi e, così, capaci di realizzare profitto.
Il principio è condiviso anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (in motivazione, Cass. n. 30895 del 3/12/2024: “In tema di iva, la nozione civilistica e quella tributaristica di "imprenditore commerciale" divergono per il requisito della necessità della "organizzazione", indispensabile per il diritto civile, ma non per il diritto tributario, per il quale rileva, invece, l'aspetto della "professionalità abituale", anche se non esclusiva, dell'attività economica svolta”).
Nel caso in esame gli attori, sui quali gravava l'onere processuale, non sono riusciti a fornire la prova dell'esistenza di tale “organizzazione”, essendosi limitati a dedurre l'esistenza di alcuni beni che il de cuius aveva acquistato ed utilizzato per il pregresso esercizio dell'impresa.
L'incertezza probatoria, ovviamente, non può che riverberare i suoi effetti negativi proprio sulla fondatezza della domanda attorea.
Del resto, la necessità di una idonea prova dell'esistenza di un complesso aziendale al momento del decesso di non avrebbe potuto essere superata A_ neanche da elementi presuntivi o indiziari presenti in atti la cui portata, invero, depone in senso contrario all'assunto attoreo.
Al riguardo va osservato che l'impresa del de cuius non risulta aver proseguito l'attività come “eredi ”; la moglie ha aperto una A_ Controparte_2 nuova ed autonoma impresa individuale mediante la quale ha esercitato l'attività di coltivazione sui beni pervenuti in usufrutto a lei sola per testamento.
Né i singoli beni indicati dagli attori avevano di per sé l'idoneità alla produzione organizzata, atteso che non vi era più alcun bene immobile di riferimento (la proprietà o la nuda proprietà e l'usufrutto su tutti i terreni di era già attribuita A_ ai figli ed alla moglie per donazione e testamento).
Né elementi utili sono stati acquisiti attraverso la CTU redatta dal dott. Persona_4
Relativamente a tale fase istruttoria – per inciso – il Collegio non può esimersi dallo
6 stigmatizzare la condotta processuale di che non ha collaborato con Controparte_2 il CTU nella consegna della documentazione dell'azienda del coniuge da lei semplicemente detenuta (senza specifico titolo autonomo rispetto agli altri coeredi, non essendo subentrata nell'azienda per come dalla stessa riferito); né la predetta ha mai dichiarato al consulente di non esserne nella disponibilità materiale. Le valutazioni che saranno operate sulla regolamentazione della soccombenza ostano all'adozione di rimedi officiosi ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c..
Per le ragioni sopra specificate la domanda di successione e divisione relativa all'azienda non può essere accolta;
e con essa, ovviamente, quella connessa di rendiconto.
Per completezza di argomentazione va osservato che in senso pratico l'impossibilità nel caso in esame di individuare un'azienda “in successione” non incide in modo significativo sui diritti patrimoniale degli eredi rispetto alla valutazione dei singoli beni del de cuius (ove esistenti al momento del decesso) che a suo tempo avevano costituito l'azienda stessa. Infatti, l'accertata assenza delle condizioni di autonoma prosecuzione dell'attività di coltivazione (per indisponibilità di terreni in proprietà o in affitto riconducibili all'azienda stessa) e l'assenza di un particolare know-how (neanche indicato dalle parti) non avrebbe consentito una valutazione dell'impresa diversa dalla sommatoria del valore dei singoli beni.
Sulle attrezzature “aziendali”
Gli attori hanno dedotto che sussiste nell'asse ereditario un ulteriore attivo, da disciplinare con i criteri della successione ab intestato, costituito dalle seguenti attrezzature e beni mobili facenti parte dell'azienda di : A_
- impianto oleario marca Alfa Laval doppia linea;
- trattore Explorer marca Sarne cv 70;
- trattore Explorer marca Sarne cv 70 cabinato;
- trancia erba Tortelli;
- trancia erba Sepi;
- n. 2 moto raccoglitrici meccaniche marca;
Controparte_6
- n. 2 cernitrici meccaniche marca;
Controparte_6
- autocarro OM 40 ribaltabile;
- n. 2 moto raccoglitrici Bosco;
- compressore Balma da 200 litri;
- saldatrice e attrezzatura completa per officina meccanica;
- n. 2 pompe per travaso olio capacità 50 lt/m e 40 lt/m.
e hanno contestato l'esistenza di tali Controparte_2 Controparte_3 beni al momento del decesso del congiunto e, comunque, hanno A_
7 contestato che siano pervenuti nella loro disponibilità.
Il Tribunale ritiene che la domanda non possa essere accolta per assenza di idonea prova.
La doglianza degli attori è finalizzata non solo a far rientrare in senso astratto i predetti beni nell'asse ereditario bensì a sentir accertare che gli stessi abbiano accresciuto la patrimonialità di e/o della figlia Controparte_2 Controparte_3 rispetto alle quali, dunque, essi avrebbero un credito “ereditario” per equivalente monetario.
La ricostruzione de qua avrebbe presupposto il perfezionamento di idonea prova sia dell'individuazione dei beni al momento dell'apertura della successione, sia della disponibilità che degli stessi è stata acquisita dalle convenute e Controparte_2
Controparte_3
Premesso che in atti non risulta depositata alcuna documentazione particolarmente utile in tal senso, va osservato che la prova testimoniale acquisita e gli interrogatori formali espletati hanno restituito elementi insufficienti se non addirittura contrari alla tesi attorea.
In particolare all'udienza del 13/03/2016 i soggetti escussi hanno così riferito, per quanto di interesse:
- (interrogatorio formale): “Sono legale rappresentante Controparte_4 della di e sul cap. 1 rispondo CP_5 Controparte_5 Controparte_4 che non è stata corrisposta alcuna somma a per A_
l'acquisto dei beni di cui all'atto indicato perché della società facevamo parte tutti i figli maschi, ossia io, e Per nostra comodità nostro Pt_1 CP_1 padre ci ha venduto i beni in via Gioberti. Furono fatti due atti, uno nel 1991
e un altro nel 1998 all'incirca, uno con il notaio e l'altro con il notaio Per_5 di Reggio Calabria. Sul cap. 2 è vero, l'ha donato alla società e io, Per_6 come amministratore, non ho pagato nulla di tutto ciò, dell'impianto, cioè, anche perché poi l'ho dato alla acquistandone uno nuovo, Controparte_7 perché quello non rispondeva alle nostre esigenze, era un impianto piccolo.
Cap. 3: E‟ vero, come ho precisato poc'anzi”;
- (testimone): “… conosco le parti in causa perché erano miei Testimone_1 clienti quando ero meccanico, ero l.r.p.t. della ditta Ventra sas dal 1988 fino all'anno scorso, fino al 30.1.2015. Io non sono mai entrato a vedere che cosa avessero, sono andato al funerale ma non ho mai visto il materiale che avevano, so che avevano i trattori perché li portavano alla mia ditta per delle riparazioni, si trattava di due explorer, non ricordo se avessero o meno pala meccanica o altri accessori;
ricordo di aver venduto loro un tranciaerba
8 marca Tortella. non ricordo quando è morto il;
non ricordo il
ER tranciaerba a chi l'ho venduto, erano i . Venivano gli operai della
ER società a portare i trattori, venivano i trattoristi. A volte le
ER riparazioni me le ha pagate , il padre, altre volte dei A_ familiari, la moglie o i figli, dopo la morte del padre sicuramente qualche volta li hanno portati a riparare, ora non vengono più i . Dopo la
ER morte di , venivano la moglie e i figli, prima della morte A_ di ricordo di aver rilasciato le fatture a dopo Persona_7 Persona_7 la sua morte li ho fatti alla figlia , mi pare”; CP_3
- (testimone): “… conosco le parti perché lavoravo con TI
, sono bracciante agricolo. a.d.r. cap. I: Confermo, c'erano alla sua CP_4 morte tutti questi beni;
ho iniziato a lavorare per il sig. Controparte_2 dal „94-„95 e per circa sei - sette anni ho lavorato per lui. … A.d.r. Giudice: posso dire che c'erano i beni di cui al cap. I in quanto io li utilizzavo tutti, ricordo che c'erano sia prima che dopo la morte di don e che li ER utilizzavo sia prima che dopo. A.d.r. avv. Greco: Preciso che non ho mai lavorato per ho lavorato sempre per A_ CP_4
”.
[...]
Le dichiarazioni del teste apparentemente confermative dell'esistenza al Tes_3 momento del decesso di tutti i beni indicati dagli attori (anche l'impianto espressamente enucleato nel capitolo di prova), in realtà non apportano alcun elemento di certezza nell'istruttoria giudiziale. Il testimone, infatti, ha ancorato la sua conoscenza alla lunga attività di bracciante agricolo ed alla circostanza che proprio in tale veste ha utilizzato personalmente quei mezzi e quelle attrezzature sia prima che dopo il decesso di
; tuttavia, ha precisato – e ribadito su domanda del Tribunale – che A_ ha sempre lavorato per (socio anche della società ) e non Controparte_4 CP_5 per , sicchè la circostanza che egli abbia adoperato quei beni non è A_ significativa di un'appartenenza degli stessi al patrimonio di (al più A_
a quello della società, se non di personalmente) e tanto meno allo Controparte_4 loro utilizzazione post mortem da parte di o di Controparte_2 Controparte_3 in autonomia.
[...]
A diversa conclusione non consente di pervenire neanche la testimonianza di Tes_1 che con riferimento alle attività di manutenzione dei due explorer nonché di
[...] vendita di un tranciaerba marca opera sempre un riferimento “complessivo” ai Parte_4
come se fossero un unico centro di imputazione di interessi. E tale richiamo ER
“generico” si ritrova non solo nel riferimento alla vendita del trancierba (“…non ricordo il tranciaerba a chi l'ho venduto, erano i ”) ma anche nel ricordo Persona_8
9 dell'attività di riparazione quando ancora era in vita sia per la A_ consegna dei mezzi che in questa fase egli attribuisce alla società (“… Venivano gli operai della società a portare i trattori, venivano i trattoristi …”), sia per il ER conseguente pagamento eseguito indifferentemente anche dai figli (“… A volte le riparazioni me le ha pagate , il padre, altre volte dei familiari, la A_ moglie o i figli, ..”). Dello stesso generico tenore è stato il racconto per le attività successive alla morte di , rispetto alla quale il testimone considera i A_
nella loro unicità ed i figli (tutti, non solo la figlia o la moglie) come soggetti ER che se ne sono interessati (“dopo la morte del padre sicuramente qualche volta li hanno portati a riparare, ora non vengono più i . Dopo la morte di ER ER
, venivano la moglie e i figli, prima della morte di ON ricordo di
[...] ER aver rilasciato le fatture a dopo la sua morte li ho fatti alla figlia Persona_7 [...]
, mi pare”). CP_3
Un quadro probatorio all'evidenza troppo labile.
A ciò si aggiunga, quanto all'impianto oleario, la dichiarazione di CP_4
che ha confermato che in realtà il bene è rimasto all'interno dell'immobile che
[...]
aveva ceduto alla società e che quest'ultima, appunto, ha proseguito A_ ad utilizzarlo (come se fosse stato ad essa donato) e lo ha poi permutato per un nuovo impianto maggiormente performante.
Ricostruzione, quest'ultima, che è coerente con il tenore dell'atto di vendita dell'immobile del 13/03/1999 nel quale è stato dato atto dell'esistenza dell'impianto all'interno dei locali e di un obbligo allo smontaggio entro agosto 1999, senza che dell'effettiva esecuzione di tale incombente vi sia in atti alcuna traccia.
Dal che la conclusione in termini di rigetto della domanda in parte qua.
Sui titoli EA
Il Tribunale ritiene, invece, che sia stata raggiunta la prova dell'esistenza dei titoli
EA nel patrimonio del de cuius e della circostanza che ne abbia Controparte_2 acquisito l'esclusiva titolarità.
Il documento rilasciato da EA allegato dagli attori come doc. 13 consente di apprezzare che nella sua attività di impresa individuale agricola Controparte_2
(ragione sociale ) ha utilizzato 16 titoli per un Controparte_8 valore complessivo di € 42.612,19, con CUAA-Codice unico di identificazione dell'azienda agricola di provenienza (cioè il codice fiscale del de C.F._6 cuius) che attesta che quei titoli sono stati acquisiti per trasmissione proprio da
. A_
I titoli sono relativi anche alla seconda parte della stagione 1999/2000 (la porzione
10 successiva al decesso di atteso che pria non A_ Controparte_2 aveva un'impresa agricola individuale attiva) ed alle annate successive.
Nessun dubbio si pone, dunque, sulla circostanza che i titoli EA (che come è noto sono sganciati dalle vicende traslative dei terreni e costituiscono un bene autonomamente disponibile e con valore proprio) erano nel patrimonio di al A_ momento del decesso, sono entrati a far parte della massa ereditaria non disciplinata dal testamento ma dalla successione ab intestato, sono stati interamente acquisiti da CP_2 che deve restituire il controvalore della quota di pertinenza degli altri eredi
[...] maggiorata degli interessi al tasso legale dalla data di apertura della successione e sino al soddisfo.
Ai sensi dell'art. 581 c.c. nella successione ad intestato al coniuge che concorre con più figli spetta 1/3 del patrimonio, mentre agli altri figli i restanti 2/3.
Nel caso in esame i figli del de cuius sono quattro, sicchè ad ognuno di essi spetta 1/6 del valore dei titoli, cioè € 7.102,03 oltre accessori.
In tal senso va pronunciata sentenza di condanna ai danni di Controparte_2
Sui contributi EA relativi alla produzione 1999
E' pacifico tra le parti che della massa ereditaria di debbano far A_ parte anche le somme erogate da EA per i contributi alla produzione relativamente al
1999.
In atti sono stati depositati tre assegni circolari intestati al de cuius pervenuti al suo domicilio (il medesimo della moglie) rispettivamente in data 16/11/2000 (lire 7.896.900),
30/11/2000 (lire 8.467.700) e 22/10/2001 (lire 1.720.750), per un valore complessivo convertito in euro di € 9.340,30.
L'esistenza e la riconducibilità di tali somme ai contributi EA spettanti al de cuius sono state confermate dagli accertamenti condotti dal CTU dott. e sono stati Per_4 espressamente riconosciute dalla stessa (non contestate dagli Controparte_3 altri eredi) che ha provveduto a depositare comunicazioni integrative della successione proprio con riferimento a tali importi.
Gli assegni risultano tutti incassati. nel corso dell'interrogatorio formale ha espressamente Controparte_2 riconosciuto di aver incassato il primo assegno di lire 7.896.900 ma non anche gli altri.
Il Collegio ritiene che vi siano indizi sufficienti per attribuire a Controparte_2
l'incasso di tutti e tre gli assegni.
Al riguardo va osservato che tutti gli assegni sono pervenuti al medesimo indirizzo corrispondente al domicilio del de cuius e della di lui moglie sicchè Controparte_2 appare incoerente ipotizzare che ella abbia ricevuto ed incassato il primo titolo ma non
11 anche gli altri due che pure risultano ricevuti ed incassati.
Del resto, che gli assegni siano stati ricevuti è circostanza che risulta dalle dichiarazioni di successione integrative che ha depositato – Controparte_3 che, dunque, ha avuto oggettivamente la disponibilità dei titoli – sia per l'assegno riconosciuto come incassato dalla madre, sia per gli altri due assegni. E' verosimile, quindi, che tutti gli assegni abbiano avuto la medesima modalità di gestione (incasso da parte di dichiarazione di successione integrativa da parte della figlia) Controparte_2 anche in ragione dei contatti stretti esistenti tra la figlia e la madre e non anche tra quest'ultima ed i figli odierni attori.
Risulterebbe altresì incoerente che le convenute, che hanno dedotto e documentato
(come si dirà infra) di aver adempiuto interamente ad alcuni debiti ereditari in quel periodo, non abbiano incassato o abbiano consentito l'incasso dei titoli ad altri coeredi senza compensarli con le anticipazioni erogate.
L'importo di € 9.340,30 va, quindi, ritenuto facente parte della massa ereditaria ma goduto interamente da la quale è tenuta a corrispondere ad ognuno Controparte_2 dei figli la quota di spettanza ai sensi dell'art. 581 c.c. (1/6 ciascuno).
A ciascuno dei figli, pertanto, spetta l'importo di € 1.590,00 (attualizzato l'intero importo alla scadenza dell'ultimo titolo), oltre interessi dal 22/10/2001 e sino al soddisfo.
In tal senso va pronunciata sentenza di condanna ai danni di Controparte_2
Sui debiti ereditari e sul regresso pro quota
Le convenute hanno dedotto l'esistenza di passività della massa ereditaria del cui pagamento si sono fatte carico e rispetto al quale, in via riconvenzionale, hanno chiesto la condanna in regresso verso gli altri eredi per la quota di pertinenza.
In particolare, ha riportato i seguenti versamenti per Controparte_3 debiti ereditari eseguiti nell'interesse della massa:
1. € 5.668,28 (lire 10.975.318) in favore della piccola proprietà contadina per il saldo dell'acquisto del fondo in contrada Parte_3
2. € 616,86 (lire 1.194.403) in favore del sig. per acquisto di materiale CP_6 agricolo;
3. € 4.538,11 (lire 8.787.000) per contributi relativi ai dipendenti CP_9 dell'azienda agricola di A_
4. € 1.831,36 (lire 3.546.000) per IVA 4^ trimestre 1999 sempre dell'impresa agricola del de cuius;
5. € 36.151,98 (lire 70.000,00) per ripianare l'esposizione debitoria sul c/c bancario n. 253310/43 presso la Banca di Credito Cooperativo di Cittanova;
6. € 7.636,71 per debito erariale a seguito della liquidazione della dichiarazione
12 di successione;
7. € 22.420,43 (lire 43.412.000) per un debito con l' per pregressi CP_9 contributi agricoli;
pagamento eseguito a dicembre 1999 con provvista da lei fornita al padre.
invece, ha dedotto il pagamento delle spese funerarie per € Controparte_2
1.213,67.
Le predette domande di regresso pro quota sono parzialmente fondate.
In diritto va premesso che l'art. 752 c.c. dispone che i debiti ereditari sono ripartiti tra gli eredi in proporzione alle quote di successione;
qualora uno degli eredi provveda al pagamento di debiti ereditari in misura superiore alla propria quota ha azione di ripetizione verso gli altri coeredi ai sensi dell'art. 754 c.c.
L'accertamento dei debiti ereditari nel contraddittorio tra i coeredi ha una sua autonoma e concreta rilevanza – oltre che ai fini della determinazione del valore in funzione della possibile lesione di legittima – solo nell'ipotesi in cui uno dei coeredi abbia eseguito il pagamento di un debito ereditario in misura superiore alla propria quota e ne chieda agli altri coeredi la ripetizione ai sensi dell'art. 754 c.c..
Si tratta di una fattispecie eventuale, distinta dal giudizio divisorio in senso stretto e che necessita di un'apposita domanda giudiziale differente da quella di scioglimento della comunione.
In effetti la verifica del pagamento di un debito ereditario da parte di un coerede e del suo diritto alla ripetizione pro quota attiene non alla ricostruzione della massa ereditaria
(la cui consistenza non può che essere cristallizzata al momento dell'apertura della successione) bensì alla gestione dei beni in comunione esercitata dopo l'apertura della successione. Il tema, quindi, si contestualizza più opportunamente nell'ambito della rendicontazione dei beni in comunione ereditaria.
L'indagine sull'esistenza del debito ereditario, la verifica della legittimità del suo pagamento da parte di un coerede anche per la quota di pertinenza degli altri, la verifica del diritto di tale coerede alla ripetizione della quota parte, costituiscono momenti nel più ampio contesto di accertamento del dare ed avere connesso all'attività di gestione dei beni in comunione.
Sulla base di tale prospettazione giuridica la Suprema Corte ha affermato il principio per il quale, appunto, la richiesta di rendiconto così come quella “contenuta” di regresso per pagamento di un debito ereditario costituiscono domande diverse da quella di mero scioglimento della comunione e soggiacciono alla scansione processuale delle preclusioni e decadenze (in motivazione, Cass n. 27086 del 6/10/2021: “Nella divisione ereditaria e in quella ordinaria, il giudice non può procedere al regolamento, sulla massa, dei debiti dipendenti dal rapporto di comunione senza che, in aggiunta alla domanda principale,
13 sia stata anche proposta istanza di rendiconto, mentre, assolto tale presupposto, può autonomamente provvedere, anche in assenza di apposita domanda, alla liquidazione di tale regolamento col sistema dei prelevamenti ovvero con l'incremento della quota, costituendo questa autonoma attività giudiziale, ferma restando la possibilità di deroga pattizia delle norme sull'imputazione e sui prelevamenti, nonché di quelle che stabiliscono l'ordine delle operazioni divisionali”).
Nel caso in esame, come detto, le convenute hanno tempestivamente proposto domanda di ripetizione.
La richiesta di è fondata. Controparte_2
L'esistenza del debito per spese funerarie nella misura di € 1.213,67 è stata riconosciuta dagli stessi attori e che il pagamento sia stato eseguito da Controparte_2
è comprovato dalla testimonianza di , del titolare dell'impresa funebre Testimone_2 che si è occupato del servizio (udienza del 31/03/2013), oltre che dalla ricevuta documento n. 44 allegato nel fascicolo di parte convenuta.
Si è detto che la successione si è devoluta per 2/6 in favore di e Controparte_2 per 1/6 in favore dei quattro figli Parte_1 Controparte_1 CP_4
e
[...] Controparte_3
, dunque, ha diritto di ripetere da ciascun figlio l'importo di € Controparte_2
205,27, oltre interessi dal 29/12/1999 e sino all'effettivo soddisfo.
La richiesta di ripetizione di è fondata seppur nei limiti Controparte_3 di seguito specificati.
E' un dato di fatto che le esposizioni debitorie sopra indicate dal numero 1 al numero
6 sono state inserite nelle dichiarazioni di successione (in gran parte anche in quella integrativa depositata dal , la loro esistenza e l'avvenuto pagamento Parte_1
è comprovato dalla documentazione allegata dalle convenute e costituita da ricevute, bollettino ed assegni circolari nella disponibilità di (doc. 30 Controparte_3
e 33 per il debito sub 1; doc. 37 per il debito sub 2; doc. 38 e 40 per il debito sub 3; doc.
41 per il deposito sub 4; doc. 35 e 36 per il debito sub 5; doc. 27, 28 e 29 per il debito sub
6).
La disponibilità dei documenti e la circostanza che dalle modalità di pagamento non emergono elementi per ricondurre il pagamento a soggetti diversi (anzi, in alcuni casi vi
è l'intestazione alla medesima odierna richiedente), sono circostanze che consentono di riconoscere a l'adempimento di quei debiti ereditari. Controparte_3
Del resto la contestazione operata dagli attori al riguardo – cioè la mancata dimostrazione della provvista utilizzata per i pagamenti de quibus – non coglie nel segno atteso che il soggetto che dispone di un documento comprovante un versamento satisfattivo eseguito per contanti o bollettino postale o assegno circolare si presume sia
14 stato l'autore del pagamento.
L'importo complessivo del pagamento dei debiti ereditari è di € 56.443,30.
Si è detto che la successione si è devoluta per 2/6 in favore di e Controparte_2 per 1/6 in favore dei quattro figli Parte_1 Controparte_1 CP_4
e
[...] Controparte_3
dunque, ha diritto di ripetere da Controparte_3 Controparte_2
l'importo di € 18.814,43 e da ciascuno dei suoi germani l'importo di € 9.407,21, oltre interessi dall'1/07/2000 e sino all'effettivo soddisfo.
Rispetto alla madre tuttavia, la convenuta Controparte_2 Controparte_3 non ha formulato domanda, sicchè non si procede al capo di condanna
[...] restitutoria.
La domanda di ripetizione deve essere, invece, rigettata con riferimento all'importo di € 22.420,43 (lire 43.412.000) relativo al saldo di un debito con l' per pregressi CP_9 contributi agricoli.
Il pagamento (doc. 42 del fascicolo di parte convenuta) è stato eseguito in data
25/10/1999 direttamente da e non vi è in atti alcun documento che A_ attesti che la specifica provvista sia stata fornita dalla figlia Controparte_3
Sulla ripetizione dell'indebito per gli utili anni 2006/2007 ha proposto domanda di ripetizione dell'indebito relativamente Controparte_2 alle somme erogate ai figli nel corso degli anni 2006 e 2007 a seguito degli incassi maturati dalla potatura degli olivi del fondo sito in Contrada Oliveto Grande del Comune di Cittanova e Taurianova.
Somme che per e sono state quantificate Parte_1 Controparte_1 in oltre € 32.00000 ciascuno e la cui non debenza è stata correlata alla circostanza che tra gli stessi non vi era alcuna impresa di gestione dell'attività agricola.
L'assunto è chiaramente infondato atteso che è pacifico tra le parti – e comunque documentato in atti – che il fondo c.d. Oliveto Grande in esito alla successione di
è pervenuto in nuda proprietà ai figli A_ Parte_1
e ed in usufrutto Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3 alla moglie Controparte_2
Il taglio degli alberi di ulivo secolari, come è noto, costituisce un'attività di modifica della consistenza dell'uliveto ragion per cui la sua esecuzione può essere perfezionata dall'usufruttuario solo con il consenso dei nudi proprietari ed il ricavato della vendita è di spettanza dei nudi proprietari.
L'erogazione oggetto di causa, dunque, non può essere qualificata un indebito.
La domanda va, dunque, rigettata.
15 Il Collegio ritiene che in ragione della reciproca parziale equivalente soccombenza vi siano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese di lite.
Al riguardo va osservato che gli attori sono risultati soccombenti sulla domanda di simulazione dell'atto di acquisto del 24/11/1988 e sulla domanda relativa alla donazione delle quote della e sulla domanda di riduzione per lesione nonché Parte_2 parzialmente sulla domanda di divisione dei beni mobili e di ripetizione somme. Le convenute ed attrici in riconvenzionale sono risultate soccombenti sulla domanda di simulazione della vendita dell'immobile sito in Cittanova alla via Lombardia n. 16 in favore della sull'eccezione di prescrizione della domanda di Controparte_5 riduzione per lesione nonché parzialmente sulla domanda di divisione dei beni mobili e di ripetizione somme.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi definitivamente pronunciando sulle doman pendenti tra Parte_1
e
[...] Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 così provvede: Controparte_2
- Dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti relativamente ai beni mobili e per l'effetto
- Condanna a corrispondere: Controparte_2
o a l'importo di € 7.102,03, oltre interessi al tasso Parte_1 legale dalla data di apertura della successione e sino al soddisfo, a titolo di quota dei titoli EA per come meglio specificato in parte motiva;
o a l'importo di € 7.102,03, oltre interessi al tasso Controparte_1 legale dalla data di apertura della successione e sino al soddisfo, a titolo di quota dei titoli EA per come meglio specificato in parte motiva;
o a l'importo di € 7.102,03, oltre interessi al tasso Controparte_4 legale dalla data di apertura della successione e sino al soddisfo, a titolo di quota dei titoli EA per come meglio specificato in parte motiva;
o a l'importo di € 7.102,03, oltre interessi al ER CP_3 tasso legale dalla data di apertura della successione e sino al soddisfo, a titolo di quota dei titoli EA per come meglio specificato in parte motiva.
- Condanna a corrispondere: Controparte_2
o a l'importo di € 1.590,00, oltre interessi al tasso Parte_1 legale dal 22/10/2001 e sino al soddisfo, a titolo di contributi EA per come meglio specificato in parte motiva;
16 o a l'importo di € 1.590,00, oltre interessi al tasso Controparte_1 legale dal 22/10/2001 e sino al soddisfo, a titolo di contributi EA per come meglio specificato in parte motiva;
o a l'importo di € 1.590,00, oltre interessi al tasso Controparte_4 legale dal 22/10/2001 e sino al soddisfo, a titolo di contributi EA per come meglio specificato in parte motiva;
o a l'importo di € 1.590,00, oltre interessi al Controparte_3 tasso legale dal 22/10/2001 e sino al soddisfo, a titolo di contributi EA per come meglio specificato in parte motiva.
- Condanna e Parte_1 Controparte_1 Controparte_4 al pagamento in favore di Controparte_3 Controparte_2 dell'importo (per ciascuno di essi) di € 205,27, oltre interessi al tasso legale dal
29/12/1999 e sino al soddisfo, a titolo di ripetizione delle spese funerarie.
- Condanna e al Parte_1 Controparte_1 Controparte_4 pagamento in favore di dell'importo (per ciascuno di Controparte_3 essi) di € 9.407,21, oltre interessi al tasso legale dall'1/07/2000 e sino al soddisfo,
a titolo di ripetizione delle spese funerarie.
- Rigetta nel resto, per le diverse ragioni giuridiche e processuali meglio esplicitate in motivazione.
- Dispone la compensazione delle spese di lite e pone definitivamente le spese di
CTU, come già liquidate, a carico delle parti in quote uguali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 5 giugno 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola
17