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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 25/08/2025, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VELLETRI Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Velletri, prima sezione civile, in composizione monocratica quale giudice di appello, nella persona della dott.ssa Prisca Picalarga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2858 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente TRA
(C.F./P.IVA , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
- APPELLANTE- E (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Luca De Controparte_1 C.F._1
[...]
(C.F. ); Parte_2 P.IVA_2
(C.F. ); Parte_3 P.IVA_3
(C. ; Parte_4 P.IVA_4
(C.F. ; Controparte_2 P.IVA_5
(C ); Controparte_3 P.IVA_6
-APPELLATI CONTUMACI- OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 759/2020 del Giudice di Pace di Velletri, depositata in data 28.10.2020, non notificata CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 24 febbraio 2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 Controparte_1
c.p.c. dinanzi al Giudic impugnando n. 7 estratti di ruolo relativi a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada. L'opponente lamentava l'omessa notifica dei verbali di accertamento e delle relative cartelle di pagamento, eccependo l'illegittimità delle somme richieste e l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria. Si costituivano in giudizio l' la Controparte_4 Parte_4
e la ina Controparte_2 CP_5 dell'opposizione per tardività, stante la rituale notifica delle cartelle di pagamento non impugnate nei termini, nonché per carenza di interesse ad agire e, nel merito, il proprio difetto di legittimazione passiva per le censure attinenti all'attività degli enti impositori. Con sentenza n. 759/2020, depositata il 28.10.2020, il Giudice di Pace di Velletri accoglieva l'opposizione, annullava gli estratti di ruolo e dichiarava estinto il diritto di credito per prescrizione, sul presupposto della mancata prova della notifica dei verbali di accertamento, condannando i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , affidandosi a Parte_1 tre motivi di gravame con cui lamenta l'err pronunciato pagina1 di 4 sull'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, sulla carenza di interesse ad agire e sul proprio difetto di legittimazione passiva.
costituitosi in giudizio, ha contestato le deduzioni avversarie, chiedendo il Controparte_1
la conferma della sentenza di primo grado. Il , la , la , la , il Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_2
pur ritualmente citati, non si sono costituiti e ne va pertanto Controparte_3
Acquisito il fascicolo di primo grado, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, all'udienza del 24/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione. Previamente occorre rilevare la ritualità del mandato conferito dall Controparte_6
. Come precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassaz
[...]
019) “ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' Controparte_7
, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche
[...] anti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e Pt_1
l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la c ne dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la Pt_1 sus del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità “(in argomento ex multis Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 28199 del 31/10/2024). Il primo motivo di appello, riguardante l'omessa pronuncia del giudice di prime cure sull'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività a fronte della rituale notifica delle cartelle di pagamento, è fondato. In argomento, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite (sentenza 19704/2015) ha chiarito che “Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal Controparte_8
; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.l
[...]
lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”. Tuttavia, il medesimo principio stabilisce che, qualora la notifica della cartella di pagamento risulti regolarmente eseguita, nessuna "riapertura" dei termini di impugnazione è possibile. La cartella diviene definitiva per mancata opposizione e le questioni di merito (come la pagina2 di 4 prescrizione del credito anteriore alla notifica della cartella o i vizi di notifica degli atti presupposti) non possono più essere fatte valere. Nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato nella sentenza di primo grado, l'
[...]
aveva depositato la documentazione comprovante l Parte_1 mento oggetto di causa. Dagli atti del fascicolo di primo grado, risultano infatti:
• Cartella n. 09720100172647702000: notificata in data 13.09.2010 a mani di persona qualificatasi "addetta alla casa, ufficio o azienda", conformemente all'art. 26 D.P.R. 602/73.
• Cartelle nn. 09720130291904068000: notificata in data 16.10.2013 a persona convivente.
• Cartella n. 09720130336930628000: notificata in data 01.12.2014 direttamente al destinatario.
• Cartelle nn. 09720140132000154000 e 09720140132000255000: notificate in data 23.09.2014 a mani del figlio, con successivo invio di raccomandata informativa ai sensi dell'art. 139 c.p.c.
• Cartella n. 09720160077131736000: notificata in data 13.06.2016 direttamente al destinatario. In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973 preme evidenziare che “la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23213 del 31/10/2014, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15795 del 29/07/2016, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 33563 del 28/12/2018, Cass., Sez. 3 -
, Sentenza n. 12883 del 26/06/2020). A fronte della regolarità delle notifiche, il avrebbe dovuto impugnare ciascuna CP_1 cartella entro il termine di 30 giorni previsto per le sanzioni al Codice della Strada. In mancanza, le pretese creditorie sottese si sono cristallizzate e il suo diritto di opposizione nel merito è decaduto. In conclusione, la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata e l'opposizione del va pertanto dichiarata inammissibile. CP_1
L'accoglimento del primo motivo di appello comporta l'assorbimento degli altri motivi di appello. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di e liquidate come da dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. Controparte_1
55/2014 (così come aggiornati dal D.M. 147/2022) tenuto conto del valore della controversia e dei valori minimi vista l'assenza di particolari questioni giuridiche. Nulla si dispone per le spese riguardo agli altri enti appellati, rimasti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, prima sezione civile, in composizione monocratica quale giudice di appello nella persona della dott.ssa Prisca Picalarga, definitivamente pronunciando nel processo in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Controparte_1
2. condanna alla refusi e appellante delle spese di Controparte_1 lite di ent zio, che si liquidano per il primo grado, in € 1.046,00 per pagina3 di 4 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e per il presente grado di appello, in € 145,50 per spese ed € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarre a favore dell'avv. Francesco Carrea dichiaratosi antistatario per il grado di appello;
3. Nulla per le spese nei confronti degli altri enti appellati contumaci.
Velletri, 25 agosto 2025 Il giudice Dott.ssa Prisca Picalarga
pagina4 di 4
Il Tribunale di Velletri, prima sezione civile, in composizione monocratica quale giudice di appello, nella persona della dott.ssa Prisca Picalarga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2858 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente TRA
(C.F./P.IVA , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
- APPELLANTE- E (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Luca De Controparte_1 C.F._1
[...]
(C.F. ); Parte_2 P.IVA_2
(C.F. ); Parte_3 P.IVA_3
(C. ; Parte_4 P.IVA_4
(C.F. ; Controparte_2 P.IVA_5
(C ); Controparte_3 P.IVA_6
-APPELLATI CONTUMACI- OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 759/2020 del Giudice di Pace di Velletri, depositata in data 28.10.2020, non notificata CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 24 febbraio 2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 Controparte_1
c.p.c. dinanzi al Giudic impugnando n. 7 estratti di ruolo relativi a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada. L'opponente lamentava l'omessa notifica dei verbali di accertamento e delle relative cartelle di pagamento, eccependo l'illegittimità delle somme richieste e l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria. Si costituivano in giudizio l' la Controparte_4 Parte_4
e la ina Controparte_2 CP_5 dell'opposizione per tardività, stante la rituale notifica delle cartelle di pagamento non impugnate nei termini, nonché per carenza di interesse ad agire e, nel merito, il proprio difetto di legittimazione passiva per le censure attinenti all'attività degli enti impositori. Con sentenza n. 759/2020, depositata il 28.10.2020, il Giudice di Pace di Velletri accoglieva l'opposizione, annullava gli estratti di ruolo e dichiarava estinto il diritto di credito per prescrizione, sul presupposto della mancata prova della notifica dei verbali di accertamento, condannando i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , affidandosi a Parte_1 tre motivi di gravame con cui lamenta l'err pronunciato pagina1 di 4 sull'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, sulla carenza di interesse ad agire e sul proprio difetto di legittimazione passiva.
costituitosi in giudizio, ha contestato le deduzioni avversarie, chiedendo il Controparte_1
la conferma della sentenza di primo grado. Il , la , la , la , il Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_2
pur ritualmente citati, non si sono costituiti e ne va pertanto Controparte_3
Acquisito il fascicolo di primo grado, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, all'udienza del 24/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione. Previamente occorre rilevare la ritualità del mandato conferito dall Controparte_6
. Come precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassaz
[...]
019) “ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' Controparte_7
, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche
[...] anti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e Pt_1
l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la c ne dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la Pt_1 sus del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità “(in argomento ex multis Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 28199 del 31/10/2024). Il primo motivo di appello, riguardante l'omessa pronuncia del giudice di prime cure sull'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività a fronte della rituale notifica delle cartelle di pagamento, è fondato. In argomento, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite (sentenza 19704/2015) ha chiarito che “Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal Controparte_8
; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.l
[...]
lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”. Tuttavia, il medesimo principio stabilisce che, qualora la notifica della cartella di pagamento risulti regolarmente eseguita, nessuna "riapertura" dei termini di impugnazione è possibile. La cartella diviene definitiva per mancata opposizione e le questioni di merito (come la pagina2 di 4 prescrizione del credito anteriore alla notifica della cartella o i vizi di notifica degli atti presupposti) non possono più essere fatte valere. Nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato nella sentenza di primo grado, l'
[...]
aveva depositato la documentazione comprovante l Parte_1 mento oggetto di causa. Dagli atti del fascicolo di primo grado, risultano infatti:
• Cartella n. 09720100172647702000: notificata in data 13.09.2010 a mani di persona qualificatasi "addetta alla casa, ufficio o azienda", conformemente all'art. 26 D.P.R. 602/73.
• Cartelle nn. 09720130291904068000: notificata in data 16.10.2013 a persona convivente.
• Cartella n. 09720130336930628000: notificata in data 01.12.2014 direttamente al destinatario.
• Cartelle nn. 09720140132000154000 e 09720140132000255000: notificate in data 23.09.2014 a mani del figlio, con successivo invio di raccomandata informativa ai sensi dell'art. 139 c.p.c.
• Cartella n. 09720160077131736000: notificata in data 13.06.2016 direttamente al destinatario. In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973 preme evidenziare che “la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23213 del 31/10/2014, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15795 del 29/07/2016, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 33563 del 28/12/2018, Cass., Sez. 3 -
, Sentenza n. 12883 del 26/06/2020). A fronte della regolarità delle notifiche, il avrebbe dovuto impugnare ciascuna CP_1 cartella entro il termine di 30 giorni previsto per le sanzioni al Codice della Strada. In mancanza, le pretese creditorie sottese si sono cristallizzate e il suo diritto di opposizione nel merito è decaduto. In conclusione, la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata e l'opposizione del va pertanto dichiarata inammissibile. CP_1
L'accoglimento del primo motivo di appello comporta l'assorbimento degli altri motivi di appello. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di e liquidate come da dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. Controparte_1
55/2014 (così come aggiornati dal D.M. 147/2022) tenuto conto del valore della controversia e dei valori minimi vista l'assenza di particolari questioni giuridiche. Nulla si dispone per le spese riguardo agli altri enti appellati, rimasti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, prima sezione civile, in composizione monocratica quale giudice di appello nella persona della dott.ssa Prisca Picalarga, definitivamente pronunciando nel processo in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Controparte_1
2. condanna alla refusi e appellante delle spese di Controparte_1 lite di ent zio, che si liquidano per il primo grado, in € 1.046,00 per pagina3 di 4 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e per il presente grado di appello, in € 145,50 per spese ed € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarre a favore dell'avv. Francesco Carrea dichiaratosi antistatario per il grado di appello;
3. Nulla per le spese nei confronti degli altri enti appellati contumaci.
Velletri, 25 agosto 2025 Il giudice Dott.ssa Prisca Picalarga
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