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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 05/12/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 345/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica
Oggi 5 dicembre 2025 la giudice dà atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta ad opera della parte ricorrente. Previa camera di consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
La Giudice
LA AN
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona della Giudice dott.ssa LA AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 345/2025 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. COMITO Parte_1 C.F._1
AN elettivamente domiciliato a Napoli, via Giacinto Gigante 3 b, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso, per procura generale alle liti per atto del dott. Notaio in Persona_1
Roma, dall'avv. ELISA NANNUCCI ed elettivamente domiciliato in Prato, via Valentini, n. 1/B, presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione al procedimento per ATP, al fine di accertare lo Parte_1
status di invalido ultrasessantacinquenne 100% con diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data accertata, previo rinnovo della CTU disposta nella precedente fase.
1 Invero, il consulente aveva individuato quale data di decorrenza il 29 ottobre 2024 (ossia, quella dell'accertamento peritale), pur riconoscendo che le patologie diagnosticate al ricorrente già prima della domanda amministrativa avessero determinato una situazione altamente invalidante.
Si è costituito rilevando che la diversa decorrenza pretesa non risulta giustificata dalla CP_1
documentazione medica in atti, compiutamente esaminata dal nominato CTU.
La causa è stata istruita per il tramite dei documenti prodotti dalla parte ricorrente, nonché mediante la richiesta di chiarimenti al consulente rispetto alla decorrenza del requisito, anche alla luce delle osservazioni formulate dal difensore di parte, sulle quali il CTU non si era espressamente pronunciato (cfr. ordinanza del 20 ottobre 2025 e risposta del successivo 29 ottobre).
La discussione è stata calendarizzata all'udienza del 4 ottobre 2025 e sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalla sola parte ricorrente, e decisa con sentenza, mediante deposito del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
Il ricorso non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito illustrate.
Per comprendere le ragioni del decidere, occorre premettere che in sede di ATP il consulente del giudice aveva ritenuto il ricorrente invalido assoluto con diritto all'indennità di accompagnamento a far data dall'accertamento peritale, conclusione non condivisa dal ricorrente secondo il quale il complesso quadro clinico e la documentazione relativa al periodo 29 luglio – 16
agosto 2023 evidenziavano già la necessità di un'assistenza continua, con conseguente diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa.
Il ricorrente allega al ricorso una consulenza di parte (doc. 4) la quale valorizza, a tal fine, la lettera di dimissioni del 16 agosto 2023 (doc. 9 ATP) nella quale si legge “richiesti ausili per rientro a casa (letto+ sponde + materasso)”, indicazione che dimostrerebbe che già a quella data Parte_1
era soggetto “che la stragrande maggioranza del tempo lo avrebbe trascorso allettato”.
Sebbene, come ricordato dal ricorrente, in materia di indennità di accompagnamento, il momento di insorgenza dello stato invalidante non coincide, di norma, con quello degli accertamenti tecnici, né con quello del deposito della relazione del consulente tecnico (poiché, in presenza di uno stato o processo esteso nel tempo, è improbabile che l'accertamento intervenga nella fase
2 iniziale), tuttavia, è onere della parte che richiede la prestazione “dimostrare che l'evoluzione del
quadro clinico nella misura rilevante si sia verificata prima dell'accertamento peritale, fornendo elementi di valutazione minimi per ritenere che a tale data fossero già integrati i requisiti costitutivi della prestazione”
(Cassazione civile sez. VI, 07/12/2022, n.35899).
Tali elementi non sono stati forniti nel caso di specie, dal momento che la consulenza di parte si limita a dedurre la condizione invalidante dalla prescrizione di ausili, circostanza che, al limite, può costituire indizio di ridotta mobilità, ma non è sufficiente, da sola, a dimostrare la necessità di assistenza continua per gli atti fondamentali della vita quotidiana, né l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore.
Anzi, un'indicazione di segno contrario circa la sussistenza dei presupposti legislativamente previsti prima del 24 ottobre 2024 si ritrae dalla stessa lettera di dimissioni richiamata dal consulente di parte ricorrente a sostegno delle proprie conclusioni, nella quale si legge anche:
“Valutato per ACOT tuttavia non sussistono al momento requisiti per concedere assistenza continua alla persona – infermieristica”.
Tale indicazione, letta unitamente alla scheda socio - ambientale del 23 ottobre 2023, compilata dal diretto interessato (doc. 7 ricorso per ATP, dalla quale emerge la capacità di deambulare in maniera autonoma in ambito domestico e la capacità di attendere autonomamente a molti atti quotidiani della vita, quali l'igiene personale, l'uso del wc, l'alimentazione), depone per una condizione di parziale autosufficienza, incompatibile con il riconoscimento dell'indennità oggetto di causa.
Da quanto precede deriva che gli indizi addotti dal ricorrente, basati su una lettura atomistica della documentazione clinica, non appaiono idonei a scalfire le considerazioni del CTU secondo cui “dai medesimi atti riportati nel verbale non emergeva una inabilità necessaria di assistenza personale e continuativa al soggetto. Infatti, anche in occasione del mio riscontro diretto il signor ha Parte_1
mostrato una condizione cognitiva residua sufficiente per l'età mentre la capacità di spostamento autonoma
è risultata pregiudicata richiedendo di aiuto” (cfr. chiarimento del CTU del 29 ottobre 2025).
La conclusione che precede, infatti, è frutto dell'esame attento e complessivo della documentazione medica agli atti (lo stesso ricorrente, a p. 2 del ricorso, afferma che il consulente ha tracciato un quadro “esaustivo” delle sue patologie “frutto certamente di un'attenta anamnesi
3 effettuata in virtù della perizia e della documentazione medica prodotta”) e sul riscontro diretto, priva di vizi logici o errori metodologici.
Di conseguenza, essa deve essere in questa sede condivisa e posta alla base della decisione rispetto alla individuazione della data di decorrenza del requisito, con conseguente rigetto del ricorso.
La dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese della consulenza tecnica espletata in sede di ATP, già liquidate con separato decreto,
sono poste definitivamente a carico di CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Prato, 5 dicembre 2025
La Giudice
LA AN
4
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica
Oggi 5 dicembre 2025 la giudice dà atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta ad opera della parte ricorrente. Previa camera di consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
La Giudice
LA AN
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona della Giudice dott.ssa LA AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 345/2025 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. COMITO Parte_1 C.F._1
AN elettivamente domiciliato a Napoli, via Giacinto Gigante 3 b, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso, per procura generale alle liti per atto del dott. Notaio in Persona_1
Roma, dall'avv. ELISA NANNUCCI ed elettivamente domiciliato in Prato, via Valentini, n. 1/B, presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione al procedimento per ATP, al fine di accertare lo Parte_1
status di invalido ultrasessantacinquenne 100% con diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data accertata, previo rinnovo della CTU disposta nella precedente fase.
1 Invero, il consulente aveva individuato quale data di decorrenza il 29 ottobre 2024 (ossia, quella dell'accertamento peritale), pur riconoscendo che le patologie diagnosticate al ricorrente già prima della domanda amministrativa avessero determinato una situazione altamente invalidante.
Si è costituito rilevando che la diversa decorrenza pretesa non risulta giustificata dalla CP_1
documentazione medica in atti, compiutamente esaminata dal nominato CTU.
La causa è stata istruita per il tramite dei documenti prodotti dalla parte ricorrente, nonché mediante la richiesta di chiarimenti al consulente rispetto alla decorrenza del requisito, anche alla luce delle osservazioni formulate dal difensore di parte, sulle quali il CTU non si era espressamente pronunciato (cfr. ordinanza del 20 ottobre 2025 e risposta del successivo 29 ottobre).
La discussione è stata calendarizzata all'udienza del 4 ottobre 2025 e sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalla sola parte ricorrente, e decisa con sentenza, mediante deposito del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
Il ricorso non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito illustrate.
Per comprendere le ragioni del decidere, occorre premettere che in sede di ATP il consulente del giudice aveva ritenuto il ricorrente invalido assoluto con diritto all'indennità di accompagnamento a far data dall'accertamento peritale, conclusione non condivisa dal ricorrente secondo il quale il complesso quadro clinico e la documentazione relativa al periodo 29 luglio – 16
agosto 2023 evidenziavano già la necessità di un'assistenza continua, con conseguente diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa.
Il ricorrente allega al ricorso una consulenza di parte (doc. 4) la quale valorizza, a tal fine, la lettera di dimissioni del 16 agosto 2023 (doc. 9 ATP) nella quale si legge “richiesti ausili per rientro a casa (letto+ sponde + materasso)”, indicazione che dimostrerebbe che già a quella data Parte_1
era soggetto “che la stragrande maggioranza del tempo lo avrebbe trascorso allettato”.
Sebbene, come ricordato dal ricorrente, in materia di indennità di accompagnamento, il momento di insorgenza dello stato invalidante non coincide, di norma, con quello degli accertamenti tecnici, né con quello del deposito della relazione del consulente tecnico (poiché, in presenza di uno stato o processo esteso nel tempo, è improbabile che l'accertamento intervenga nella fase
2 iniziale), tuttavia, è onere della parte che richiede la prestazione “dimostrare che l'evoluzione del
quadro clinico nella misura rilevante si sia verificata prima dell'accertamento peritale, fornendo elementi di valutazione minimi per ritenere che a tale data fossero già integrati i requisiti costitutivi della prestazione”
(Cassazione civile sez. VI, 07/12/2022, n.35899).
Tali elementi non sono stati forniti nel caso di specie, dal momento che la consulenza di parte si limita a dedurre la condizione invalidante dalla prescrizione di ausili, circostanza che, al limite, può costituire indizio di ridotta mobilità, ma non è sufficiente, da sola, a dimostrare la necessità di assistenza continua per gli atti fondamentali della vita quotidiana, né l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore.
Anzi, un'indicazione di segno contrario circa la sussistenza dei presupposti legislativamente previsti prima del 24 ottobre 2024 si ritrae dalla stessa lettera di dimissioni richiamata dal consulente di parte ricorrente a sostegno delle proprie conclusioni, nella quale si legge anche:
“Valutato per ACOT tuttavia non sussistono al momento requisiti per concedere assistenza continua alla persona – infermieristica”.
Tale indicazione, letta unitamente alla scheda socio - ambientale del 23 ottobre 2023, compilata dal diretto interessato (doc. 7 ricorso per ATP, dalla quale emerge la capacità di deambulare in maniera autonoma in ambito domestico e la capacità di attendere autonomamente a molti atti quotidiani della vita, quali l'igiene personale, l'uso del wc, l'alimentazione), depone per una condizione di parziale autosufficienza, incompatibile con il riconoscimento dell'indennità oggetto di causa.
Da quanto precede deriva che gli indizi addotti dal ricorrente, basati su una lettura atomistica della documentazione clinica, non appaiono idonei a scalfire le considerazioni del CTU secondo cui “dai medesimi atti riportati nel verbale non emergeva una inabilità necessaria di assistenza personale e continuativa al soggetto. Infatti, anche in occasione del mio riscontro diretto il signor ha Parte_1
mostrato una condizione cognitiva residua sufficiente per l'età mentre la capacità di spostamento autonoma
è risultata pregiudicata richiedendo di aiuto” (cfr. chiarimento del CTU del 29 ottobre 2025).
La conclusione che precede, infatti, è frutto dell'esame attento e complessivo della documentazione medica agli atti (lo stesso ricorrente, a p. 2 del ricorso, afferma che il consulente ha tracciato un quadro “esaustivo” delle sue patologie “frutto certamente di un'attenta anamnesi
3 effettuata in virtù della perizia e della documentazione medica prodotta”) e sul riscontro diretto, priva di vizi logici o errori metodologici.
Di conseguenza, essa deve essere in questa sede condivisa e posta alla base della decisione rispetto alla individuazione della data di decorrenza del requisito, con conseguente rigetto del ricorso.
La dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese della consulenza tecnica espletata in sede di ATP, già liquidate con separato decreto,
sono poste definitivamente a carico di CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Prato, 5 dicembre 2025
La Giudice
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