TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/12/2025, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n° 2730/2024 R.G.
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10.12.1959, rappresentato e difeso da sé stesso, elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Siracusa in Via Bufardeci n. 3 -ricorrente-
CONTRO
(C.F. ), nata ad [...] il [...] ed CP_1 C.F._2
ivi residente in [...], e (C.F. CP_2
,), nata in [...] il [...] e residente in [...]
Filippo Turati n.7, entrambe rappresentate e difese da quest'ultima per procura speciale in atti ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. sito in CP_2
Catania, Via Vincenzo Giuffrida n. 98 -resistenti-
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. l'avv. conveniva in giudizio Parte_1
e per sentirle condannare, in solido tra loro o, in CP_2 CP_1
subordine, ciascuna per 1/3, al pagamento dei 2/3 di euro 14.500,00 (ossia a euro
9.666,97), nonché al pagamento degli interessi moratori ai sensi dell'art. 1284, comma quarto c.c. dalla scadenza dell'obbligazione a saldo, dovuti a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali rese. A tal fine, parte ricorrente deduceva di aver stipulato un contratto di prestazione d'opera professionale a mezzo del quale il dott. padre delle odierne Persona_1
resistenti, aveva riconosciuto di essere suo debitore per le prestazioni già rese in qualità di professionista, obbligandosi a corrispondere in suo favore la somma di euro
10.000,00, oltre accessori e compensi professionali a lui dovuti per ogni fase del procedimento promosso contro la ex moglie sig.ra ; che nelle more del Persona_2
detto giudizio sia la sig.ra che il dott. erano deceduti, e, Per_2 Persona_1 pertanto, si era rivolto alle eredi legittime di quest'ultimo, odierne resistenti, al fine di ottenere il pagamento dei compensi dovutigli, non sortendo però alcun effetto.
Il ricorrente precisava poi che la moglie del de cuius sig.ra anch'essa Persona_3
erede, aveva provveduto al pagamento del proprio debito non avendo, pertanto, nulla a pretendere dalla stessa.
Si costituivano in giudizio e eccependo il difetto di CP_1 CP_2 legittimazione passiva nei loro confronti in quanto mere chiamate all'eredità di Per_1
per non aver manifestato alcuna accettazione né tacita, né espressa, del
[...]
compendio ereditario.
Le resistenti eccepivano, altresì, la inammissibilità della domanda proposta da controparte per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2956 c.c., disconoscendo, inoltre, la documentazione versata in atti dal ricorrente e, in particolare, il contenuto del riconoscimento del debito sottoscritto dal de cuius, nonché la sottoscrizione ivi apposta.
Radicatosi il contradditorio, il giudizio nell'udienza del 4.12.2025, la causa è veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies del codice di rito civile.
Ciò posto, è preliminarmente necessario esaminare l'eccezione avanzata dalle parti resistenti in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva in quanto mere chiamate all'eredità.
Tale assunto è stato contestato dal ricorrente che ha depositato in atti documentazione volta a dimostrare come le resistenti fossero già in possesso dei beni appartenenti alla massa ereditaria, provando, dunque, l'avvenuta accettazione tacita della eredità relitta del de cuius Persona_1
Quanto rilevato dal ricorrente in ordine al difetto di legittimazione passiva eccepito dalle appare condivisibile alla luce della produzione documentale offerta in atti, Per_1
pag. 2/5 tra l'altro non specificamente contestata dalle resistenti, e avuto riguardo dei principi che disciplinano la c.d. accettazione tacita.
Al riguardo, difatti, deve richiamarsi quanto disposto in punto di diritto dalla tesi per cui la qualità di erede può essere assunta dal chiamato all'eredità oltre che per dichiarazione espressa anche in via concludente allorquando lo stesso chiamato abbia realizzato atti il cui compimento è riservato all'erede, presupponendosi, dunque, la sua volontà di accettare l'eredità.
In particolare, il disposto di cui all'art. 485 c.c. stabilisce che “il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione… Trascorso tale termine senza che
l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
Ciò premesso, dalla documentazione versata in atti dal ricorrente e, in particolare, dai verbali di immissione nel possesso esclusivo dei beni caduti in comunione degli immobili siti presso il comune di Augusta che quello di Scicli datati rispettivamente
8.11.2023 e 25.11.2023 si evince che le odierne resistenti sono state immesse, a seguito di manifesta volontà delle stesse, nel possesso degli immobili facenti parte del compendio ereditario.
Orbene, è da precisarsi che l'immissione nel possesso dei beni ereditari di per sé non comporta in automatico l'accettazione tacita dell'eredità, in quanto non sostitutiva necessariamente dell'espressione della volontà di accettare, tuttavia, se il chiamato nel possesso o compossesso di uno o più beni non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento dell'inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice. Trattasi, dunque, di onere che condiziona, non soltanto, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius (cfr. Cass. Sent. n. 15690/2020).
A fronte della documentazione prodotta in atti dal ricorrente attestante l'avvenuta immissione nel possesso delle resistenti dei beni ereditari, e CP_1 CP_2
, non hanno provato di aver mai provveduto a promuovere istanza per la
[...] redazione dell'inventario richiesto ai sensi dell'art. 485 c.p.c., risultando, difatti, provata pag. 3/5 ed accertata la qualità di eredi delle resistenti, le quali sono subentrate nella titolarità del patrimonio relitto del de cuius in virtù di successione legittima. Persona_1
Ritenuta, dunque, infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalle parti resistenti è necessario passare al vaglio la doglianza con la quale le signore hanno rilevato l'intervenuta prescrizione presuntiva del credito vantato dal Per_1
ricorrente ai sensi dell'art. 2956 del Codice civile.
Al riguardo va chiarito che come più volte ribadito dalla Suprema Corte di cassazione i crediti del professionista ricadrebbero nel termine prescrittivo triennale, e qualora il debitore sollevi l'eccezione di prescrizione, l'onere della prova grava sul creditore.
Il debitore, quando eccepisce la prescrizione del diritto azionato nei suoi confronti, assolve il proprio onere probatorio, deducendo il solo decorso del tempo, giacché in tale evento naturale è implicita la presunzione che la pretesa si sia prescritta spetterà, difatti, in tema di prescrizione presuntiva, il debitore eccipiente è tenuto a dare prova del decorso del termine prescrizionale, mentre, grava sul creditore l'onere di provare la mancata soddisfazione del credito con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta. (Cass. Ord. n. 17071/2021)
A fronte di tale orientamento, appare chiaro che nel caso che ci occupa, stante l'avvenuto decesso del debitore originario, la prova contraria non possa essere fornita dal creditore procedente nei termini del detto orientamento giurisprudenziale posto che
“il giuramento da deferire alla controparte difetta del requisito della decisorietà allorquando non attenga a fatti di cui il soggetto chiamato a prestarlo sia stato autore o partecipe (giuramento cosiddetto de veritate) ovvero non contenga la specificazione che il fatto altrui sia stato, in qualche modo, inequivocabilmente appreso o constatato da chi debba prestarlo (giuramento cosiddetto de scientia), cosicché la solenne affermazione o negazione finirebbe con l'esprimere una mera valutazione personale”(Cass. Sent. n. 647/2008). Ebbene, nel presente giudizio le resistenti hanno espressamente dedotto nei propri scritti difensivi che il dott. ha sempre regolato Per_1
i propri debiti nei confronti di parte ricorrente, corrispondendogli tutti gli onorari, le stesse, tuttavia, non potrebbero riferire alcunché su quanto deferito, potendo al più
pag. 4/5 ribadire le deduzioni formulate in atti, senza che le stesse possano rappresentare idonea dichiarazione di scienza.
Ciò nonostante, parte ricorrente ai fini di vincere la presunzione iuris tantum di estinzione dei crediti ex art. 2956 c.c., ha prodotto in giudizio atto di ricognizione del debito sottoscritto dal de cuius, i cui contenuti e la sottoscrizione ivi apposta sono stati integralmente disconosciuti dalle resistenti, motivo per il quale, l'avv. ha Pt_1 chiesto la verificazione della firma disconosciuta i sensi dell'art. 216 codice di rito civile.
Va pertanto, statuito con sentenza non definitiva la risoluzione delle eccezioni preliminari di carenza di legittimazione passiva e prescrizione del credito con il rigetto delle stesse per quanto in parte motiva. Necessitando la causa di istruttoria a seguito del disconoscimento della scrittura privata di ricognizione di debito, per la quale parte ricorrente, intendendo avvalersi della stessa ha chiesto procedersi alla verificazione, si provvede come da contestuale ordinanza di rimessione istruttoria.
Lw spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro, non definitivamente decidendo, nel giudizio iscritto al n. 2730/2024 R.G., così provvede:
− Rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalle parti resistenti;
− Rigetta la preliminare eccezione di merito di prescrizione presuntiva;
− Rimette la causa sul ruolo, ai fini istruttori, come da separata ordinanza;
− Le spese di lite al definitivo.
Così è deciso in Siracusa il 19.12.2025 Il giudice
Dott. Gianfranco Todaro
pag. 5/5
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n° 2730/2024 R.G.
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10.12.1959, rappresentato e difeso da sé stesso, elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Siracusa in Via Bufardeci n. 3 -ricorrente-
CONTRO
(C.F. ), nata ad [...] il [...] ed CP_1 C.F._2
ivi residente in [...], e (C.F. CP_2
,), nata in [...] il [...] e residente in [...]
Filippo Turati n.7, entrambe rappresentate e difese da quest'ultima per procura speciale in atti ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. sito in CP_2
Catania, Via Vincenzo Giuffrida n. 98 -resistenti-
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. l'avv. conveniva in giudizio Parte_1
e per sentirle condannare, in solido tra loro o, in CP_2 CP_1
subordine, ciascuna per 1/3, al pagamento dei 2/3 di euro 14.500,00 (ossia a euro
9.666,97), nonché al pagamento degli interessi moratori ai sensi dell'art. 1284, comma quarto c.c. dalla scadenza dell'obbligazione a saldo, dovuti a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali rese. A tal fine, parte ricorrente deduceva di aver stipulato un contratto di prestazione d'opera professionale a mezzo del quale il dott. padre delle odierne Persona_1
resistenti, aveva riconosciuto di essere suo debitore per le prestazioni già rese in qualità di professionista, obbligandosi a corrispondere in suo favore la somma di euro
10.000,00, oltre accessori e compensi professionali a lui dovuti per ogni fase del procedimento promosso contro la ex moglie sig.ra ; che nelle more del Persona_2
detto giudizio sia la sig.ra che il dott. erano deceduti, e, Per_2 Persona_1 pertanto, si era rivolto alle eredi legittime di quest'ultimo, odierne resistenti, al fine di ottenere il pagamento dei compensi dovutigli, non sortendo però alcun effetto.
Il ricorrente precisava poi che la moglie del de cuius sig.ra anch'essa Persona_3
erede, aveva provveduto al pagamento del proprio debito non avendo, pertanto, nulla a pretendere dalla stessa.
Si costituivano in giudizio e eccependo il difetto di CP_1 CP_2 legittimazione passiva nei loro confronti in quanto mere chiamate all'eredità di Per_1
per non aver manifestato alcuna accettazione né tacita, né espressa, del
[...]
compendio ereditario.
Le resistenti eccepivano, altresì, la inammissibilità della domanda proposta da controparte per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2956 c.c., disconoscendo, inoltre, la documentazione versata in atti dal ricorrente e, in particolare, il contenuto del riconoscimento del debito sottoscritto dal de cuius, nonché la sottoscrizione ivi apposta.
Radicatosi il contradditorio, il giudizio nell'udienza del 4.12.2025, la causa è veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies del codice di rito civile.
Ciò posto, è preliminarmente necessario esaminare l'eccezione avanzata dalle parti resistenti in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva in quanto mere chiamate all'eredità.
Tale assunto è stato contestato dal ricorrente che ha depositato in atti documentazione volta a dimostrare come le resistenti fossero già in possesso dei beni appartenenti alla massa ereditaria, provando, dunque, l'avvenuta accettazione tacita della eredità relitta del de cuius Persona_1
Quanto rilevato dal ricorrente in ordine al difetto di legittimazione passiva eccepito dalle appare condivisibile alla luce della produzione documentale offerta in atti, Per_1
pag. 2/5 tra l'altro non specificamente contestata dalle resistenti, e avuto riguardo dei principi che disciplinano la c.d. accettazione tacita.
Al riguardo, difatti, deve richiamarsi quanto disposto in punto di diritto dalla tesi per cui la qualità di erede può essere assunta dal chiamato all'eredità oltre che per dichiarazione espressa anche in via concludente allorquando lo stesso chiamato abbia realizzato atti il cui compimento è riservato all'erede, presupponendosi, dunque, la sua volontà di accettare l'eredità.
In particolare, il disposto di cui all'art. 485 c.c. stabilisce che “il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione… Trascorso tale termine senza che
l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
Ciò premesso, dalla documentazione versata in atti dal ricorrente e, in particolare, dai verbali di immissione nel possesso esclusivo dei beni caduti in comunione degli immobili siti presso il comune di Augusta che quello di Scicli datati rispettivamente
8.11.2023 e 25.11.2023 si evince che le odierne resistenti sono state immesse, a seguito di manifesta volontà delle stesse, nel possesso degli immobili facenti parte del compendio ereditario.
Orbene, è da precisarsi che l'immissione nel possesso dei beni ereditari di per sé non comporta in automatico l'accettazione tacita dell'eredità, in quanto non sostitutiva necessariamente dell'espressione della volontà di accettare, tuttavia, se il chiamato nel possesso o compossesso di uno o più beni non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento dell'inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice. Trattasi, dunque, di onere che condiziona, non soltanto, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius (cfr. Cass. Sent. n. 15690/2020).
A fronte della documentazione prodotta in atti dal ricorrente attestante l'avvenuta immissione nel possesso delle resistenti dei beni ereditari, e CP_1 CP_2
, non hanno provato di aver mai provveduto a promuovere istanza per la
[...] redazione dell'inventario richiesto ai sensi dell'art. 485 c.p.c., risultando, difatti, provata pag. 3/5 ed accertata la qualità di eredi delle resistenti, le quali sono subentrate nella titolarità del patrimonio relitto del de cuius in virtù di successione legittima. Persona_1
Ritenuta, dunque, infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalle parti resistenti è necessario passare al vaglio la doglianza con la quale le signore hanno rilevato l'intervenuta prescrizione presuntiva del credito vantato dal Per_1
ricorrente ai sensi dell'art. 2956 del Codice civile.
Al riguardo va chiarito che come più volte ribadito dalla Suprema Corte di cassazione i crediti del professionista ricadrebbero nel termine prescrittivo triennale, e qualora il debitore sollevi l'eccezione di prescrizione, l'onere della prova grava sul creditore.
Il debitore, quando eccepisce la prescrizione del diritto azionato nei suoi confronti, assolve il proprio onere probatorio, deducendo il solo decorso del tempo, giacché in tale evento naturale è implicita la presunzione che la pretesa si sia prescritta spetterà, difatti, in tema di prescrizione presuntiva, il debitore eccipiente è tenuto a dare prova del decorso del termine prescrizionale, mentre, grava sul creditore l'onere di provare la mancata soddisfazione del credito con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta. (Cass. Ord. n. 17071/2021)
A fronte di tale orientamento, appare chiaro che nel caso che ci occupa, stante l'avvenuto decesso del debitore originario, la prova contraria non possa essere fornita dal creditore procedente nei termini del detto orientamento giurisprudenziale posto che
“il giuramento da deferire alla controparte difetta del requisito della decisorietà allorquando non attenga a fatti di cui il soggetto chiamato a prestarlo sia stato autore o partecipe (giuramento cosiddetto de veritate) ovvero non contenga la specificazione che il fatto altrui sia stato, in qualche modo, inequivocabilmente appreso o constatato da chi debba prestarlo (giuramento cosiddetto de scientia), cosicché la solenne affermazione o negazione finirebbe con l'esprimere una mera valutazione personale”(Cass. Sent. n. 647/2008). Ebbene, nel presente giudizio le resistenti hanno espressamente dedotto nei propri scritti difensivi che il dott. ha sempre regolato Per_1
i propri debiti nei confronti di parte ricorrente, corrispondendogli tutti gli onorari, le stesse, tuttavia, non potrebbero riferire alcunché su quanto deferito, potendo al più
pag. 4/5 ribadire le deduzioni formulate in atti, senza che le stesse possano rappresentare idonea dichiarazione di scienza.
Ciò nonostante, parte ricorrente ai fini di vincere la presunzione iuris tantum di estinzione dei crediti ex art. 2956 c.c., ha prodotto in giudizio atto di ricognizione del debito sottoscritto dal de cuius, i cui contenuti e la sottoscrizione ivi apposta sono stati integralmente disconosciuti dalle resistenti, motivo per il quale, l'avv. ha Pt_1 chiesto la verificazione della firma disconosciuta i sensi dell'art. 216 codice di rito civile.
Va pertanto, statuito con sentenza non definitiva la risoluzione delle eccezioni preliminari di carenza di legittimazione passiva e prescrizione del credito con il rigetto delle stesse per quanto in parte motiva. Necessitando la causa di istruttoria a seguito del disconoscimento della scrittura privata di ricognizione di debito, per la quale parte ricorrente, intendendo avvalersi della stessa ha chiesto procedersi alla verificazione, si provvede come da contestuale ordinanza di rimessione istruttoria.
Lw spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro, non definitivamente decidendo, nel giudizio iscritto al n. 2730/2024 R.G., così provvede:
− Rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalle parti resistenti;
− Rigetta la preliminare eccezione di merito di prescrizione presuntiva;
− Rimette la causa sul ruolo, ai fini istruttori, come da separata ordinanza;
− Le spese di lite al definitivo.
Così è deciso in Siracusa il 19.12.2025 Il giudice
Dott. Gianfranco Todaro
pag. 5/5