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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/10/2025, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 850/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di BOLOGNA 2 SEZIONE CIVILE La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa, preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 850/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GOVONI FABIO e elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso il difensore avv. GOVONI FABIO in via GIOVANNI XXIII 6, SAN GIORGIO DI PIANO APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. DE MAGISTRIS ANNAMARIA ed CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA D'AZEGLIO 27 BOLOGNA
con il patrocinio dell'avv. FLAVIO PECCENINI ed Controparte_2 elettivamente domiciliato in VIA SAN VITAL 55 BOLOGNA APPELLATE Avverso l'ordinanza n. 2092 del 2023 emessa dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
così concludeva: Parte_1 In via principale: "riformare integralmente l'ordinanza pubblicata in data 08/05/2023 per i motivi in fatto ed in diritto dedotti in narrativa;
"accertare e dichiarare la legittimazione attiva del OM. all'azione promossa con Parte_1 ricorso ex art. 702 bis cpc in forza del verbale di mediazione del 17/12/2021 (in quanto titolo abilitante all'azione)"; accertare e dichiarare la legittimazione passiva di promossa con ricorso ex art. 702 bis cpc in forza del Controparte_1 verbale di mediazione del 17/12/2021; "accertare e dichiarare la legittimazione passiva di , in Controparte_2 forza della comparsa di costituzione e risposta di resa in primo grado nella quale lamentava il mancato Controparte_1 riconoscimento della somma di €69.991,32"; con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, nonché accogliere integralmente le conclusioni già rassegnate in ricorso ex art. 702 bis cpc, che qui vengono riproposte: in via preliminare e di rito: accertare e dichiarare che il verbale in data 17/12/2021 ha carattere di titolo esecutivo ex art. 12 del d.lgs 28/10 - Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale - in relazione all'impegno preso dalle parti e cosi formulato: “l'esito della perizia dell' Ing. sarà vincolante per le parti”; in via principale e nel merito: ratificare Per_1 il contenuto della CTM resa in data 3/05/2021 e successive valutazioni alle osservazioni delle parti rese in data 11/11/2022 e pertanto dichiarare che alcuna responsabilità di carattere professionale è ascrivibile al OM. e che pertanto alcuna Pt_1 pagina 1 di 8 somma è da lui dovuta a nonché condannare alla refusione di €16.951,20 come meglio Controparte_1 Controparte_1 sopra descritte in relazione alla procedura di mediazione, per spese e onorari di mediazione, sia propri che per la signora
, onorari di CTM, onorari di CTP e spese legali;
in via subordinata e nel merito: qualora il Giudicante Parte_2 intravveda nelle conclusioni della CTM resa in data 3/05/2021 e successive valutazioni alle osservazioni delle parti rese in data 11/11/2022, una responsabilità di carattere professionale ascrivibile al OM. , ne quantifichi la consistenza in Pt_1 relazione a quanto esposto dall'elaborato peritale e condanni al risarcimento a favore di Controparte_2 sia del danno che delle spese legali, in forza di polizza assicurativa n. 01422332000018, con contestuale Controparte_1 condanna di alla refusione di €16.951,20 o di diversa somma rapportata alla soccombenza, delle somme Controparte_1 sopra descritte in relazione alla procedura di mediazione, per spese e onorari di mediazione sostenuto dal OM. , Pt_1 sia propri che per la signora , onorari di CTM, onorari di CTP e spese legali;
! con salvezza di spese, Parte_2 diritti ed onorari. In via istruttoria: ammettere il documento n. 1a e 1a.1 non disponibile in sede di giudizio ex art. 702 bis cpc, nonché i documenti 2b, 3c e 3.1, 4d e 4d.1, 5e, 6f e 6f.1 necessari alla dimostrazione della fondatezza della richiesta di sospensiva dell'esecutività della sentenza di primo grado.
così precisava le proprie conclusioni: Controparte_3 Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da controparte ai sensi dell'art 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c., con conseguente conferma in ogni parte dell'ordinanza impugnata;
- rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa, confermando in ogni parte l'ordinanza impugnata;
- con riferimento alla domanda avversaria svolta in via subordinata e nel merito, ove la Corte di Appello ritenga di entrare nel merito della vertenza e di accertare la responsabilità del ricorrente così come ex adverso richiesto, rigettare, in ogni caso, la domanda di refusione delle spese di mediazione in quanto incompatibile con l'accertamento di responsabilità del ricorrente e tenere conto, nella quantificazione del danno, dei conteggi come da documento depositato in atti con il n. 16 – fascicolo di primo grado, determinando la somma dovuta, anche in misura maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
- in ogni caso condannare il OM. ex art. 96 c.p.c., Pt_1 comma III, c.p.c., al risarcimento dei danni per lite temeraria cagionati alla , di cui si chiede liquidazione in via CP_1 equitativa, tenuto conto del contenuto economico delle richieste avanzate da controparte e del contegno processuale dell'avversa difesa. Con vittoria di spese e compensi legali, oltre oneri come per legge.
ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_2 Voglia la Corte d'Appello di Bologna, respingere l'appello del geom. nei confronti di Parte_1 Controparte_2
. Dichiarare la inammissibilità e conseguentemente respingere la domanda di manleva svolta dal geom.
[...]
nei confronti di , da ritenersi limitata, in ogni caso, nei termini Parte_1 Controparte_2 contrattuali della polizza n. 01422332000013, con massimale di € 50.000,00 per anno assicurativo per la garanzia Perdite Patrimoniali, con franchigia di € 5.000,00 e con le esclusioni/delimitazioni previste in polizza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. adiva il Tribunale di Bologna, in contraddittorio con Parte_1
e , domandando di accertare, in via preliminare, che il verbale Controparte_1 Controparte_2 redatto in data 17.12.2021 in sede di mediazione aveva carattere di titolo esecutivo;
in via principale, di ratificare il contenuto della consulenza tecnica in mediazione resa in data 03.05.2021 e pertanto dichiarare che non gli era ascrivibile alcuna responsabilità di carattere professionale e nulla di conseguenza doveva alla CP_1
In via subordinata, chiedeva la condanna di al risarcimento del danno
[...] Controparte_2 eventualmente patito da . In ogni caso, insisteva per la rifusione delle spese di mediazione CP_1 sostenute. Esponeva nel merito che aveva assunto la progettazione e la direzione lavori della ristrutturazione di un immobile posto in via Rubizzano 3159/C a San Pietro in Casale;
che aveva redatto e depositato sulla piattaforma MUDE il computo metrico pari ad € 199.600,69; che, in data 12.07.2017, il Commissario per la ricostruzione aveva emesso ordinanza di concessione di finanziamento, poi aumentato del 10%, dietro richiesta del TR
, per un totale complessivo erogato pari ad € 218.319,67. Pt_1
I lavori di ristrutturazione si conclusero in data 24.04.2020 e i corrispettivi spettanti ad impresa e professionisti, compresa furono pagati in occasione della liquidazione del 4 SAL. Controparte_1
Tuttavia, in data 04.12.2020 ricevette da una richiesta di pagamento di maggiori Pt_1 Controparte_1 somme, oltre a quelle già ricevute, giustificata dell'asserita erronea tenuta della contabilità di cantiere, allegando la responsabilità professionale dello stesso. pagina 2 di 8 Paventando il rischio di una domanda risarcitoria, attivò una procedura di mediazione, a cui aderì la Pt_1
La consulenza tecnica in mediazione espletata, ostensibile in giudizio e vincolante tra le Controparte_1 parti secondo quanto previsto nel verbale sottoscritto in data 17.12.2021, evidenziò, in primis, che la Direzione Lavori era stata correttamente svolta;
che non vi erano state autorizzazioni da parte della Direzione Lavori né della proprietà per lavori integrativi rispetto a quelli previsti dal computo metrico;
che, ancora, la contabilità era stata correttamente tenuta e vi era corrispondenza tra i SAL, la fatturazione e i pagamenti;
le uniche lavorazioni non contabilizzate, pari ad € 4.474,13, erano state svolte in completa autonomia dall'impresa senza mai richiederne il pagamento e in ogni caso risultavano necessarie all'abitabilità, e quindi il CTM ritenne che fossero comprese nel corrispettivo pattuito. Pertanto, esclusa dalla CTM ogni inadempienza nell'operato di e vista la conclusione della mediazione Pt_1 in assenza di accordo, il ricorrente insisteva in giudizio per ottenere il riconoscimento degli effetti della mediazione, l'accertamento negativo della sua responsabilità e la rifusione delle spese di mediazione sostenute, quantificate in € 16.951,20. Si costituiva nel procedimento sostenendo che, a conclusione dell'appalto, si era accorta di Controparte_1 avere eseguito opere e sostenuto spese rimaste impagate perché non coperte dal finanziamento pubblico erogato. Tramite pec domandò quindi l'integrale pagamento del corrispettivo residuo esclusivamente alla committente e controparte contrattuale, , mentre indirizzò la medesima pec al OMetra , in Parte_2 Pt_1 qualità di direttore dei lavori, solo per opportuna conoscenza. Negava pertanto di avere mai contestato la responsabilità professionale di quest'ultimo; in ogni caso, chiariva di avere aderito alla mediazione, di natura volontaria e senza formalità di procedure, nel rispetto degli attuali orientamenti normativi atti ad incentivare le forme alternative di risoluzione delle controversie;
rilevava peraltro che la consulenza espletata aveva accertato l'esecuzione di lavori necessari per l'abitabilità ulteriori rispetto a quelli contabilizzati e pagati, mentre non aveva affatto escluso ogni responsabilità in capo alla Direzione Lavori. Nel merito contestava le domande formulate dal ricorrente, innanzitutto, precisando che la mediazione si era conclusa con un verbale di mancato accordo, mentre l'art. 12 D.lgs. 28/2010 attribuisce valore di titolo esecutivo esclusivamente all'accordo raggiunto dalle parti in mediazione. Negava altresì che l'organo giudicante avrebbe potuto ratificare il contenuto di una consulenza tecnica in mediazione, utilizzabile solo come prova atipica (…), più che per fondare la sentenza, per trarne argomenti ed elementi utili di formazione del suo giudizio. Rilevava che unica legittimata passiva della domanda di accertamento negativo di responsabilità formulata dal ricorrente fosse la committente , sua controparte contrattuale. Parte_2
Quanto alla responsabilità del TR , la convenuta ribadiva che il mancato pagamento delle Pt_1 lavorazioni eseguite dipendeva dall'erroneo operato del direttore lavori, che non aveva incluso nel computo metrico le opere necessarie per ottenere l'abitabilità. Pertanto, i relativi costi erano stati sostenuti dalla e solo parzialmente coperti dalla maggiorazione del 10% del contributo erogato. CP_1
Infine, contestava anche nel merito la consulenza tecnica svolta in sede di mediazione, atteso che il consulente aveva erroneamente applicato la disciplina dell'appalto pubblico, senza svolgere le indagini tecniche sulle lavorazioni ed opere effettivamente eseguite dall'impresa. Non svolgeva peraltro alcuna domanda di accertamento positivo della responsabilità del TR. Si costituiva anche la compagnia assicurativa di , eccependo Controparte_2 Pt_1 in via preliminare l'invalidità della polizza sottoscritta per le ipotesi di responsabilità assunta volontariamente dall'assicurato e non derivantegli dalla legge. Nel merito, aderiva al ricorso svolto da e Parte_1 domandava di accertare l'assenza di ogni responsabilità professionale in capo all'assicurato. Comunque eccepiva la inammissibilità della domanda di manleva svolta in via subordinata dal geom. nei confronti di Pt_1
in mancanza di domanda di condanna a carico del geom. . Controparte_2 Pt_1
Il primo giudice ha rigettato il ricorso con i seguenti passaggi logico – giuridici:
pagina 3 di 8 in primis, sulla richiesta di accertare e dichiarare la qualità di titolo esecutivo del verbale di mediazione, ha rilevato che il verbale sottoscritto il 17.12.2021 aveva esclusivamente ad oggetto il conferimento dell'incarico al consulente tecnico e non il raggiungimento di un accordo tra le parti, unico titolo esecutivo per l'espropriazione forzata ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 28/2010. Difatti, l'esperita procedura stragiudiziale si era conclusa il 15.11.2022 con verbale ad esito negativo. Quanto alla domanda di accertamento negativo della responsabilità professionale in capo al ricorrente, il Tribunale ha dichiarato il difetto di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., posto che la resistente mai formulò domanda risarcitoria nei confronti di ma solamente richiese il pagamento del Parte_1 corrispettivo dovuto alla committente La domanda di parte ricorrente risultava pertanto al giudicante Pt_2 contraria ai dettami del vigente ordinamento giuridico che consente di esercitare un'azione solo in presenza di un fatto concreto generatore dell'interesse ad agire (pag. 6 sentenza). Ancora, il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società resistente: la responsabilità contrattuale del , al più, avrebbe potuto essere contestata dalla committente che lo aveva incaricato Pt_1 delle pratiche e della Direzione dei lavori. Avverso la predetta decisione ha proposto appello formulando quattro motivi di gravame. Parte_1 Nel giudizio si sono costituite e entrambe Controparte_1 Controparte_2 domandando il rigetto del gravame e la conferma della prima decisione. Disposta la sostituzione della udienza di decisione con il deposito di note, la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni di cui in epigrafe come da provvedimento del 08.04.2025.
*** Con il primo motivo l'appellante insiste sull'applicabilità dell'art. 12 del d.lgs. 28/2010 anche al verbale sottoscritto in data 17.12.2021, contenente l'impegno delle parti a vincolarsi al risultato della consulenza tecnica in mediazione. Insiste sul punto nel ritenere che: “la disposizione richiamata non specifica quale dei verbali può costituire titolo esecutivo, cioè non specifica che debba essere il verbale di conclusione della procedura (…) Pertanto, titolo esecutivo è l'accordo, indipendentemente dal verbale in cui in esso è contenuto”. Ancora rileva che, a prescindere della valenza esecutiva, il verbale del 17.12.2021 costituirebbe un accordo tra le parti non più sindacabile, tenuto conto che la sottoscrizione dello stesso è avvenuta presso un Organismo di Mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e davanti ad un Mediatore accreditato che ha autenticato le firme dei presenti (pag. 25 appello). Con il secondo motivo la difesa appellante chiarisce che l'effetto giuridicamente apprezzabile della decisione invocata sarebbe costituito dall'ottenere una statuizione accertante la corretta tenuta della contabilità da parte del
, sì da eliminare ogni possibilità di rivalsa, anche in via indiretta, da parte della committente Pt_1 Pt_2
Con il terzo motivo lamenta il vizio di ultra-petizione, ex art. 112 c.p.c., in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nell'aver escluso il raggiungimento di un accordo di conciliazione tra le parti. Insiste l'appellante che il primo giudice avrebbe dovuto limitarsi a fare valere tra le parti il risultato della CTM nel rispetto dell'impegno da queste assunto. Con l'ultimo motivo lamenta l'erroneità della condanna alla rifusione delle spese legali e insiste per la debenza delle spese di mediazione richieste con il ricorso.
Il primo motivo di gravame è infondato. Come correttamente già rilevato dal Tribunale l'efficacia di titolo esecutivo è espressamente riservata dall'art. 12 d.lgs. 28/2010 all'accordo sottoscritto dalle parti e dai loro difensori nell'ambito della procedura di mediazione, che, ove rispettati i requisiti formali menzionati dalla norma, è suscettibile di esecuzione, anche forzata. Che la disposizione citata si riferisca all'accordo di conciliazione, e non come vorrebbe parte appellante a qualsiasi accordo eventualmente assunto dalle parti nell'ambito della mediazione, è pacificamente desumibile pagina 4 di 8 anche dall'antecedente articolo 11 del d.lgs. 28/2010, intitolato “conclusione del procedimento”. Al primo comma esso dispone: “Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo”; e ancora al comma 4: “Il verbale conclusivo della mediazione, al quale è allegato l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore (…)”. Così, in continuità con la disposizione citata, l'articolo seguente stabilisce che l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Ora, è evidente che il riferimento sia all'accordo di conciliazione conclusivo del procedimento di mediazione, anche considerando che non potrebbe riconoscersi efficacia esecutiva ad un verbale di nomina di un consulente tecnico, neppure rientrante tra i titoli esecutivi menzionati dall'art. 474 c.p.c. Né, l'impegno assunto dalle parti, e contenuto nel suddetto verbale, di vincolarsi all'esito della consulenza tecnica renderebbe quest'ultima non più sindacabile nel successivo giudizio di cognizione. Sul punto già il giudice di primo grado ha correttamente ribadito l'esclusiva competenza del giudice a valutare le conclusioni di una consulenza tecnica e, d'altra parte, è lo stesso art. 8 d.lgs. 28/2010, a disporre, nell'ipotesi in cui il mediatore si avvalga di un consulente esperto e le parti convengano la producibilità in giudizio della sua relazione, che quest'ultima sia valutata ai sensi dell'art. 116, comma primo, del Codice di procedura civile, ovvero secondo il prudente apprezzamento del giudice. È parimenti infondato, pertanto, il terzo motivo di gravame laddove insiste che la consulenza tecnica non avrebbe più potuto formare oggetto di valutazione neppure da parte del giudice, essendosi le parti impegnate ad accettarne il contenuto e l'esito (pag. 25 appello). L'impegno vincola le parti, non certo l'organo giudicante, peritus peritorum nel processo. D'altro canto, neanche risulta che la società appellata abbia disatteso l'impegno assunto in sede di mediazione. Nel verbale del procedimento di mediazione le parti si sono limitate a dare atto dell'impossibilità di raggiungere un accordo, senza specificare le ragioni e a seguito della mediazione, non ha intrapreso Controparte_1 alcuna azione contraria al contenuto della consulenza. È vero però che l'appaltatrice con la e-mail del 31.05.2021 aveva addebitato a l'erronea tenuta e la Pt_1 grave inesattezza della contabilità di cantiere, prospettando una responsabilità della direzione lavori, nei fatti idonea a cagionare un danno rilevante alla impresa;
circostanza che ragionevolmente indusse l'appellante ad instaurare la mediazione e, visto l'esito negativo di quest'ultima, l'attuale giudizio di cognizione, volto anche al recupero delle spese sostenute per difendersi dalla accusa prospettata. Non pare, dunque, corretto escludere, come fatto dal primo giudice, l'interesse ad agire in capo a , sul Pt_1 fondamento che la domanda sarebbe stata prospettata come meramente preventiva rispetto ad un'ipotetica azione di responsabilità nei suoi riguardi;
né la legittimazione passiva di che aveva Controparte_1 prospettato di avere patito un danno a seguito dell'inesatta prestazione resa dal TR. Oltre ad avere inviato la citata mail, tra l'altro, partecipò al procedimento di mediazione - Controparte_1 avente ad oggetto la verifica della accusa di errata tenuta della contabilità di cantiere - in persona del legale rappresentante e del socio, e e così facendo ha palesato l'interesse a Parte_3 Controparte_4 verificare l'operato di , anche al fine di accertare la spettanza di eventuali somme rimaste impagate Pt_1 dalla committente proprio in ragione delle inadempienze del TR. Così, se lo scopo dell'azione di accertamento è rappresentato dal ripristino della certezza giuridica circa un rapporto, la necessità o utilità della tutela giurisdizionale dichiarativa sorge allorquando tale certezza sia stata incrinata da un contegno altrui, cioè dal pregresso verificarsi di una contestazione o di un vanto nei confronti del titolare del diritto (Cass. 9061/2025). E tanto è accaduto nella fattispecie in decisione allorquando prospettò una responsabilità professionale in capo a , addebitando al suo Controparte_1 Parte_1 inadempimento la mancata corresponsione da parte della committente del corrispettivo spettantegli.
pagina 5 di 8 Anche nel presente giudizio la difesa appellata ha ribadito che in ragione della caotica impostazione e gestione della direzione lavori, all'esito dell'appalto la si vide impagate numerose opere, alcune delle CP_1 quali necessarie per l'abitabilità (pag. 18 comparsa di costituzione). In merito al contegno dell'appellante così riferisce: “Il OM. , dopo aver depositato al MUDE un Pt_1 primo computo metrico, datato 30.03.2017 (doc. 12 fascicolo primo grado) che, per come calcolato, non fu accettato dall'Ufficio competente e dovette essere riveduto ed abbassato, depositò un secondo computo metrico dell'08 luglio 2017 (cfr. doc. 8 fascicolo primo grado), recante, quale totale di corrispettivo dei lavori, euro 199.600,33 oltre iva. In tale computo, inopinatamente, il D.L. non aveva però incluso, rispetto al primo computo, opere necessarie per ottenere l'abitabilità, quale la fognatura, infissi esterni ed altre opere, comunque da realizzarsi obbligatoriamente per ottenere il contributo. Tale impostazione determinò che la , CP_1 iniziati i lavori nel luglio 2017 e terminate già all'inizio dell'estate del 2019 tutte le opere indicate nel computo dell'08.07.2017 (cfr. doc. 8), non ne potette ricevere il relativo cospicuo corrispettivo a saldo, in quanto l'erogazione del contributo era subordinato alla completa esecuzione di tutte le opere necessarie per l'abitabilità. Ne derivò, ovviamente, un grave disagio economico e finanziario a carico dell'appaltatore, tanto più che il costo dei citati lavori in quel momento da realizzarsi in quanto necessari ad ottenere l'abitabilità, che non erano stati inclusi nel computo iniziale dell'08 luglio 2017 e che invece furono richiesti dall'ente erogatore per procedere con il pagamento del saldo, dovettero essere integralmente sostenuti da prima che la Controparte_1
Società potesse incassare il saldo del corrispettivo relativo al precedente computo ed alle precedenti opere già da tempo ultimate. Il corrispettivo ed i costi dei lavori richiesti dall'ente erogatore prima di procedere al detto pagamento, realizzati da con integrale anticipazione a proprio carico, successivamente Controparte_1 furono solo parzialmente coperti da una maggiorazione del 10% del contributo, ottenuto dal D.L. con richiesta del 22.08.2019 (e con deposito del computo integrativo avente stessa data), giustificata dall'interesse paesaggistico dell'immobile (doc. 13 e 14 fascicolo primo grado)”. È legittimo, dunque, che a fronte dell'incertezza generata dall'appaltante, circa l'operato del direttore lavori – quest'ultimo abbia agito prima in sede di mediazione quindi con una azione di accertamento negativo della propria responsabilità, prospettata nell'ambito di detto procedimento, al fine di verificare giudizialmente la correttezza o meno di quanto assunto nella consulenza tecnica, posto che, come già detto, la stessa è liberamente apprezzabile e utilizzabile quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite (Cass. 13385/2025). Ora, la consulenza tecnica espletata ha in effetti appurato che la procedura contabile era stata correttamente eseguita dalla direzione lavori e quest'ultima non aveva autorizzato l'esecuzione di lavori diversi e/o ulteriori rispetto a quelli rendicontati. Non valgono a superare tali considerazioni le contestazioni formulate dalla società appellata circa il mancato riconoscimento di ulteriori lavorazioni dalla stessa asseritamente effettuate (cfr. pag. 18 – 21 comparsa di costituzione). Il consulente tecnico nominato ha preliminarmente chiarito che, in assenza di un contratto di appalto e vista l'indicazione delle parti di utilizzare quale riferimento contrattuale il computo metrico estimativo del 08.07.2017, al fine di stabilire l'avvenuta contabilizzazione delle opere avrebbe ritenuto affidate le sole lavorazioni in esso elencate salvo evidenze concrete di ulteriori pattuizioni intervenute successivamente. Poiché, poi, il quesito formulato richiedeva di esprimersi anche sull'eventuale diversa entità delle opere eseguite rispetto a quelle riportate nel computo metrico, il consulente ha sottolineato l'impossibilità di effettuare a posteriori una quantificazione precisa, in termini di misurazione, delle lavorazioni eseguite, escludendo pertanto dalle richieste dall'appaltatrice quelle riferite a disaccordi circa l'estensione delle lavorazioni ovvero al concorso di sub-lavorazioni resesi necessarie in corso d'opera (pag. 12 CTM). Infine, ha specificato che nella contabilità dei lavori devono essere allibrate anche le ulteriori lavorazioni regolarmente autorizzate, come voci nuove e con nuovi prezzi;
mentre l'elenco presentato dalla conteneva CP_3
pagina 6 di 8 extra – lavorazioni non autorizzate o prive dell'ordine di servizio all'esecuzione, sì che ritenne correttamente redatta la contabilità da parte del . Pt_1
Contestualmente ha aggiunto che la contabilizzazione dei lavori passò attraverso 3 SAL (Stato di avanzamento lavori) e uno stato finale, relativamente ai quali l'appaltatore non formalizzò riserve, il che faceva desumere che fino ad un certo momento l'Appaltatore stesso ritenesse regolare e valida la contabilizzazione redatta dal D.L. avendola lo stesso sottoscritta per la presentazione all'Amministrazione. Ora, la apposizione di riserve, che parte appellata ritiene non applicabile al caso di specie, perché il contratto non era un appalto pubblico, è in realtà espressamente prevista dallo schema di contratto d'appalto tipo predisposto in occasione dell'approvazione delle “Linee Guida relative all'applicazione delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e smi” con Decreto n. 1462 del 19 maggio 2016, relative all'accesso ai contributi della (cfr. pag. 82 CTM). Pertanto, non assumono alcun rilievo le contestazioni mosse Parte_4 dall'appellata sulla corretta qualificazione, pubblica o privata, dell'appalto in questione, anche considerando che la CTM in ogni caso escluse le ulteriori lavorazioni indicate dalla per un verso, perché non autorizzate, e CP_3 per altro perché rimaste indimostrate, definitivamente concludendo per la corretta esecuzione della procedura contabile da parte di . Parte_1 Così, appurata l'esistenza dell'interesse ad agire di quest'ultimo, per difendersi dalla pretesa responsabilità ventilata dall'impresa, in accoglimento del secondo motivo di gravame, e visto l'esito della consulenza tecnica – confermato anche in questa sede - che ha escluso profili di responsabilità professionale in capo al direttore lavori;
considerato - soprattutto in assenza di un contratto d'appalto idoneo a disciplinare i rapporti tra le parti - l'interesse comune ad entrambe a partecipare alla mediazione con il fine, l'una, di chiarire la correttezza del proprio incarico, e l'altra di accertare la spettanza dei corrispettivi residui, la domanda di condanna della impresa alla rifusione delle spese di mediazione va accolta, seppure solo in parte, e più precisamente nella misura della metà. Dalla relazione del consulente in mediazione risulta infatti che il rapporto contrattuale fu scarsamente formalizzato, tra la committente e la che in effetti non stipularono un contratto;
di questa Controparte_1 approssimazione, certamente all'origine di buona parte dei problemi poi insorti, è peraltro responsabile oltre che la impresa, il TR , atteso che entrambi, per la rispettive qualità professionale dovevano essere Pt_1 consapevoli del rischio così assunto nella definizione delle prestazioni a cui la impresa si obbligava e dei corrispettivi correlati. Per queste ragioni solo la metà delle spese sostenute dal TR per il procedimento di mediazione si pongono a carico dell'impresa, escludendo comunque e previamente le spese di avvio e onorari di mediazione sostenute per conto della committente soggetto terzo estraneo al ricorrente, e gli onorari del CTP di Pt_2 Persona_2 cui non è provato il pagamento;
per questi invero l'appellante ha prodotto solo una nota provvisoria, inidonea a provare, o indurre a presumere, l'effettivo pagamento. Si ritiene invece di riconoscere le spese di avvio ed onorari di mediazione personalmente sostenute dal , Pt_1 gli onorari resi all'avv. Govoni e al CTM Ing. , per un totale pari ad € 10.558,4, da Persona_3 suddividere in egual misura tra le parti. Infine, l'accoglimento del gravame rende infondata la domanda di condanna ex art. 96, 3 comma, c.p.c. formulata dalla società appellata. All'accoglimento parziale del gravame proposto consegue la condanna dell'appellata società alla rifusione all'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, per la metà; poiché il ricorrente aveva proposto due capi di domanda, e rispetto al primo è rimasto soccombente, la restante metà delle spese della lite si compensano per entrambi i gradi tra il TR . Controparte_1 Pt_1
Questi deve essere comunque condannato a rifondere anche le spese di questo grado alla Compagnia Assicuratrice, che è stata chiamata in causa in assenza dei presupposti della manleva, atteso che CP_1 non ha avanzato in giudizio domanda di condanna nei confronti del professionista assicurato;
le spese della
[...]
pagina 7 di 8 Compagnia si liquidano nel minimo dello scaglione di valore fino a 26.000 euro, tenendo conto della modestia delle esigenze difensive.
P.Q.M.
La Corte, decidendo definitivamente, in parziale riforma dell'ordinanza n. 2092 del 2023 del Tribunale di Bologna, che per il resto conferma:
- accerta l'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c. in capo a e la legittimazione passiva in capo a Parte_1
; CP_1
- dichiara che alcuna responsabilità di carattere professionale è ascrivibile a nei confronti di Parte_1
Controparte_1
- condanna alla rifusione in favore del di € 5.279,20 per le spese di mediazione, Controparte_1 Pt_1 oltre rivalutazione ed interessi sulla somma annualmente rivalutata dalla data del pagamento alla presente decisione, interessi legali dalla presente decisione al saldo;
- compensa per la metà le spese dei due gradi di giudizio tra l'appellante e l'appellata e Controparte_1 condanna quest'ultima a rifondere al TR la restante metà delle spese, che liquida per l'intero in Pt_1
€ 3.397,00 per il primo grado, € 5.000,00 per il secondo grado, a titolo di compensi oltre esborsi, iva cpa e spese generali;
- condanna il TR a rifondere alla compagnia assicurativa anche le spese del grado, che liquida in Pt_1
€ 2.906,00 oltre iva cpa a spese generali.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 30 settembre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di BOLOGNA 2 SEZIONE CIVILE La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa, preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 850/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GOVONI FABIO e elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso il difensore avv. GOVONI FABIO in via GIOVANNI XXIII 6, SAN GIORGIO DI PIANO APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. DE MAGISTRIS ANNAMARIA ed CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA D'AZEGLIO 27 BOLOGNA
con il patrocinio dell'avv. FLAVIO PECCENINI ed Controparte_2 elettivamente domiciliato in VIA SAN VITAL 55 BOLOGNA APPELLATE Avverso l'ordinanza n. 2092 del 2023 emessa dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
così concludeva: Parte_1 In via principale: "riformare integralmente l'ordinanza pubblicata in data 08/05/2023 per i motivi in fatto ed in diritto dedotti in narrativa;
"accertare e dichiarare la legittimazione attiva del OM. all'azione promossa con Parte_1 ricorso ex art. 702 bis cpc in forza del verbale di mediazione del 17/12/2021 (in quanto titolo abilitante all'azione)"; accertare e dichiarare la legittimazione passiva di promossa con ricorso ex art. 702 bis cpc in forza del Controparte_1 verbale di mediazione del 17/12/2021; "accertare e dichiarare la legittimazione passiva di , in Controparte_2 forza della comparsa di costituzione e risposta di resa in primo grado nella quale lamentava il mancato Controparte_1 riconoscimento della somma di €69.991,32"; con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, nonché accogliere integralmente le conclusioni già rassegnate in ricorso ex art. 702 bis cpc, che qui vengono riproposte: in via preliminare e di rito: accertare e dichiarare che il verbale in data 17/12/2021 ha carattere di titolo esecutivo ex art. 12 del d.lgs 28/10 - Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale - in relazione all'impegno preso dalle parti e cosi formulato: “l'esito della perizia dell' Ing. sarà vincolante per le parti”; in via principale e nel merito: ratificare Per_1 il contenuto della CTM resa in data 3/05/2021 e successive valutazioni alle osservazioni delle parti rese in data 11/11/2022 e pertanto dichiarare che alcuna responsabilità di carattere professionale è ascrivibile al OM. e che pertanto alcuna Pt_1 pagina 1 di 8 somma è da lui dovuta a nonché condannare alla refusione di €16.951,20 come meglio Controparte_1 Controparte_1 sopra descritte in relazione alla procedura di mediazione, per spese e onorari di mediazione, sia propri che per la signora
, onorari di CTM, onorari di CTP e spese legali;
in via subordinata e nel merito: qualora il Giudicante Parte_2 intravveda nelle conclusioni della CTM resa in data 3/05/2021 e successive valutazioni alle osservazioni delle parti rese in data 11/11/2022, una responsabilità di carattere professionale ascrivibile al OM. , ne quantifichi la consistenza in Pt_1 relazione a quanto esposto dall'elaborato peritale e condanni al risarcimento a favore di Controparte_2 sia del danno che delle spese legali, in forza di polizza assicurativa n. 01422332000018, con contestuale Controparte_1 condanna di alla refusione di €16.951,20 o di diversa somma rapportata alla soccombenza, delle somme Controparte_1 sopra descritte in relazione alla procedura di mediazione, per spese e onorari di mediazione sostenuto dal OM. , Pt_1 sia propri che per la signora , onorari di CTM, onorari di CTP e spese legali;
! con salvezza di spese, Parte_2 diritti ed onorari. In via istruttoria: ammettere il documento n. 1a e 1a.1 non disponibile in sede di giudizio ex art. 702 bis cpc, nonché i documenti 2b, 3c e 3.1, 4d e 4d.1, 5e, 6f e 6f.1 necessari alla dimostrazione della fondatezza della richiesta di sospensiva dell'esecutività della sentenza di primo grado.
così precisava le proprie conclusioni: Controparte_3 Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da controparte ai sensi dell'art 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c., con conseguente conferma in ogni parte dell'ordinanza impugnata;
- rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa, confermando in ogni parte l'ordinanza impugnata;
- con riferimento alla domanda avversaria svolta in via subordinata e nel merito, ove la Corte di Appello ritenga di entrare nel merito della vertenza e di accertare la responsabilità del ricorrente così come ex adverso richiesto, rigettare, in ogni caso, la domanda di refusione delle spese di mediazione in quanto incompatibile con l'accertamento di responsabilità del ricorrente e tenere conto, nella quantificazione del danno, dei conteggi come da documento depositato in atti con il n. 16 – fascicolo di primo grado, determinando la somma dovuta, anche in misura maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
- in ogni caso condannare il OM. ex art. 96 c.p.c., Pt_1 comma III, c.p.c., al risarcimento dei danni per lite temeraria cagionati alla , di cui si chiede liquidazione in via CP_1 equitativa, tenuto conto del contenuto economico delle richieste avanzate da controparte e del contegno processuale dell'avversa difesa. Con vittoria di spese e compensi legali, oltre oneri come per legge.
ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_2 Voglia la Corte d'Appello di Bologna, respingere l'appello del geom. nei confronti di Parte_1 Controparte_2
. Dichiarare la inammissibilità e conseguentemente respingere la domanda di manleva svolta dal geom.
[...]
nei confronti di , da ritenersi limitata, in ogni caso, nei termini Parte_1 Controparte_2 contrattuali della polizza n. 01422332000013, con massimale di € 50.000,00 per anno assicurativo per la garanzia Perdite Patrimoniali, con franchigia di € 5.000,00 e con le esclusioni/delimitazioni previste in polizza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. adiva il Tribunale di Bologna, in contraddittorio con Parte_1
e , domandando di accertare, in via preliminare, che il verbale Controparte_1 Controparte_2 redatto in data 17.12.2021 in sede di mediazione aveva carattere di titolo esecutivo;
in via principale, di ratificare il contenuto della consulenza tecnica in mediazione resa in data 03.05.2021 e pertanto dichiarare che non gli era ascrivibile alcuna responsabilità di carattere professionale e nulla di conseguenza doveva alla CP_1
In via subordinata, chiedeva la condanna di al risarcimento del danno
[...] Controparte_2 eventualmente patito da . In ogni caso, insisteva per la rifusione delle spese di mediazione CP_1 sostenute. Esponeva nel merito che aveva assunto la progettazione e la direzione lavori della ristrutturazione di un immobile posto in via Rubizzano 3159/C a San Pietro in Casale;
che aveva redatto e depositato sulla piattaforma MUDE il computo metrico pari ad € 199.600,69; che, in data 12.07.2017, il Commissario per la ricostruzione aveva emesso ordinanza di concessione di finanziamento, poi aumentato del 10%, dietro richiesta del TR
, per un totale complessivo erogato pari ad € 218.319,67. Pt_1
I lavori di ristrutturazione si conclusero in data 24.04.2020 e i corrispettivi spettanti ad impresa e professionisti, compresa furono pagati in occasione della liquidazione del 4 SAL. Controparte_1
Tuttavia, in data 04.12.2020 ricevette da una richiesta di pagamento di maggiori Pt_1 Controparte_1 somme, oltre a quelle già ricevute, giustificata dell'asserita erronea tenuta della contabilità di cantiere, allegando la responsabilità professionale dello stesso. pagina 2 di 8 Paventando il rischio di una domanda risarcitoria, attivò una procedura di mediazione, a cui aderì la Pt_1
La consulenza tecnica in mediazione espletata, ostensibile in giudizio e vincolante tra le Controparte_1 parti secondo quanto previsto nel verbale sottoscritto in data 17.12.2021, evidenziò, in primis, che la Direzione Lavori era stata correttamente svolta;
che non vi erano state autorizzazioni da parte della Direzione Lavori né della proprietà per lavori integrativi rispetto a quelli previsti dal computo metrico;
che, ancora, la contabilità era stata correttamente tenuta e vi era corrispondenza tra i SAL, la fatturazione e i pagamenti;
le uniche lavorazioni non contabilizzate, pari ad € 4.474,13, erano state svolte in completa autonomia dall'impresa senza mai richiederne il pagamento e in ogni caso risultavano necessarie all'abitabilità, e quindi il CTM ritenne che fossero comprese nel corrispettivo pattuito. Pertanto, esclusa dalla CTM ogni inadempienza nell'operato di e vista la conclusione della mediazione Pt_1 in assenza di accordo, il ricorrente insisteva in giudizio per ottenere il riconoscimento degli effetti della mediazione, l'accertamento negativo della sua responsabilità e la rifusione delle spese di mediazione sostenute, quantificate in € 16.951,20. Si costituiva nel procedimento sostenendo che, a conclusione dell'appalto, si era accorta di Controparte_1 avere eseguito opere e sostenuto spese rimaste impagate perché non coperte dal finanziamento pubblico erogato. Tramite pec domandò quindi l'integrale pagamento del corrispettivo residuo esclusivamente alla committente e controparte contrattuale, , mentre indirizzò la medesima pec al OMetra , in Parte_2 Pt_1 qualità di direttore dei lavori, solo per opportuna conoscenza. Negava pertanto di avere mai contestato la responsabilità professionale di quest'ultimo; in ogni caso, chiariva di avere aderito alla mediazione, di natura volontaria e senza formalità di procedure, nel rispetto degli attuali orientamenti normativi atti ad incentivare le forme alternative di risoluzione delle controversie;
rilevava peraltro che la consulenza espletata aveva accertato l'esecuzione di lavori necessari per l'abitabilità ulteriori rispetto a quelli contabilizzati e pagati, mentre non aveva affatto escluso ogni responsabilità in capo alla Direzione Lavori. Nel merito contestava le domande formulate dal ricorrente, innanzitutto, precisando che la mediazione si era conclusa con un verbale di mancato accordo, mentre l'art. 12 D.lgs. 28/2010 attribuisce valore di titolo esecutivo esclusivamente all'accordo raggiunto dalle parti in mediazione. Negava altresì che l'organo giudicante avrebbe potuto ratificare il contenuto di una consulenza tecnica in mediazione, utilizzabile solo come prova atipica (…), più che per fondare la sentenza, per trarne argomenti ed elementi utili di formazione del suo giudizio. Rilevava che unica legittimata passiva della domanda di accertamento negativo di responsabilità formulata dal ricorrente fosse la committente , sua controparte contrattuale. Parte_2
Quanto alla responsabilità del TR , la convenuta ribadiva che il mancato pagamento delle Pt_1 lavorazioni eseguite dipendeva dall'erroneo operato del direttore lavori, che non aveva incluso nel computo metrico le opere necessarie per ottenere l'abitabilità. Pertanto, i relativi costi erano stati sostenuti dalla e solo parzialmente coperti dalla maggiorazione del 10% del contributo erogato. CP_1
Infine, contestava anche nel merito la consulenza tecnica svolta in sede di mediazione, atteso che il consulente aveva erroneamente applicato la disciplina dell'appalto pubblico, senza svolgere le indagini tecniche sulle lavorazioni ed opere effettivamente eseguite dall'impresa. Non svolgeva peraltro alcuna domanda di accertamento positivo della responsabilità del TR. Si costituiva anche la compagnia assicurativa di , eccependo Controparte_2 Pt_1 in via preliminare l'invalidità della polizza sottoscritta per le ipotesi di responsabilità assunta volontariamente dall'assicurato e non derivantegli dalla legge. Nel merito, aderiva al ricorso svolto da e Parte_1 domandava di accertare l'assenza di ogni responsabilità professionale in capo all'assicurato. Comunque eccepiva la inammissibilità della domanda di manleva svolta in via subordinata dal geom. nei confronti di Pt_1
in mancanza di domanda di condanna a carico del geom. . Controparte_2 Pt_1
Il primo giudice ha rigettato il ricorso con i seguenti passaggi logico – giuridici:
pagina 3 di 8 in primis, sulla richiesta di accertare e dichiarare la qualità di titolo esecutivo del verbale di mediazione, ha rilevato che il verbale sottoscritto il 17.12.2021 aveva esclusivamente ad oggetto il conferimento dell'incarico al consulente tecnico e non il raggiungimento di un accordo tra le parti, unico titolo esecutivo per l'espropriazione forzata ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 28/2010. Difatti, l'esperita procedura stragiudiziale si era conclusa il 15.11.2022 con verbale ad esito negativo. Quanto alla domanda di accertamento negativo della responsabilità professionale in capo al ricorrente, il Tribunale ha dichiarato il difetto di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., posto che la resistente mai formulò domanda risarcitoria nei confronti di ma solamente richiese il pagamento del Parte_1 corrispettivo dovuto alla committente La domanda di parte ricorrente risultava pertanto al giudicante Pt_2 contraria ai dettami del vigente ordinamento giuridico che consente di esercitare un'azione solo in presenza di un fatto concreto generatore dell'interesse ad agire (pag. 6 sentenza). Ancora, il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società resistente: la responsabilità contrattuale del , al più, avrebbe potuto essere contestata dalla committente che lo aveva incaricato Pt_1 delle pratiche e della Direzione dei lavori. Avverso la predetta decisione ha proposto appello formulando quattro motivi di gravame. Parte_1 Nel giudizio si sono costituite e entrambe Controparte_1 Controparte_2 domandando il rigetto del gravame e la conferma della prima decisione. Disposta la sostituzione della udienza di decisione con il deposito di note, la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni di cui in epigrafe come da provvedimento del 08.04.2025.
*** Con il primo motivo l'appellante insiste sull'applicabilità dell'art. 12 del d.lgs. 28/2010 anche al verbale sottoscritto in data 17.12.2021, contenente l'impegno delle parti a vincolarsi al risultato della consulenza tecnica in mediazione. Insiste sul punto nel ritenere che: “la disposizione richiamata non specifica quale dei verbali può costituire titolo esecutivo, cioè non specifica che debba essere il verbale di conclusione della procedura (…) Pertanto, titolo esecutivo è l'accordo, indipendentemente dal verbale in cui in esso è contenuto”. Ancora rileva che, a prescindere della valenza esecutiva, il verbale del 17.12.2021 costituirebbe un accordo tra le parti non più sindacabile, tenuto conto che la sottoscrizione dello stesso è avvenuta presso un Organismo di Mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e davanti ad un Mediatore accreditato che ha autenticato le firme dei presenti (pag. 25 appello). Con il secondo motivo la difesa appellante chiarisce che l'effetto giuridicamente apprezzabile della decisione invocata sarebbe costituito dall'ottenere una statuizione accertante la corretta tenuta della contabilità da parte del
, sì da eliminare ogni possibilità di rivalsa, anche in via indiretta, da parte della committente Pt_1 Pt_2
Con il terzo motivo lamenta il vizio di ultra-petizione, ex art. 112 c.p.c., in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nell'aver escluso il raggiungimento di un accordo di conciliazione tra le parti. Insiste l'appellante che il primo giudice avrebbe dovuto limitarsi a fare valere tra le parti il risultato della CTM nel rispetto dell'impegno da queste assunto. Con l'ultimo motivo lamenta l'erroneità della condanna alla rifusione delle spese legali e insiste per la debenza delle spese di mediazione richieste con il ricorso.
Il primo motivo di gravame è infondato. Come correttamente già rilevato dal Tribunale l'efficacia di titolo esecutivo è espressamente riservata dall'art. 12 d.lgs. 28/2010 all'accordo sottoscritto dalle parti e dai loro difensori nell'ambito della procedura di mediazione, che, ove rispettati i requisiti formali menzionati dalla norma, è suscettibile di esecuzione, anche forzata. Che la disposizione citata si riferisca all'accordo di conciliazione, e non come vorrebbe parte appellante a qualsiasi accordo eventualmente assunto dalle parti nell'ambito della mediazione, è pacificamente desumibile pagina 4 di 8 anche dall'antecedente articolo 11 del d.lgs. 28/2010, intitolato “conclusione del procedimento”. Al primo comma esso dispone: “Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo”; e ancora al comma 4: “Il verbale conclusivo della mediazione, al quale è allegato l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore (…)”. Così, in continuità con la disposizione citata, l'articolo seguente stabilisce che l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Ora, è evidente che il riferimento sia all'accordo di conciliazione conclusivo del procedimento di mediazione, anche considerando che non potrebbe riconoscersi efficacia esecutiva ad un verbale di nomina di un consulente tecnico, neppure rientrante tra i titoli esecutivi menzionati dall'art. 474 c.p.c. Né, l'impegno assunto dalle parti, e contenuto nel suddetto verbale, di vincolarsi all'esito della consulenza tecnica renderebbe quest'ultima non più sindacabile nel successivo giudizio di cognizione. Sul punto già il giudice di primo grado ha correttamente ribadito l'esclusiva competenza del giudice a valutare le conclusioni di una consulenza tecnica e, d'altra parte, è lo stesso art. 8 d.lgs. 28/2010, a disporre, nell'ipotesi in cui il mediatore si avvalga di un consulente esperto e le parti convengano la producibilità in giudizio della sua relazione, che quest'ultima sia valutata ai sensi dell'art. 116, comma primo, del Codice di procedura civile, ovvero secondo il prudente apprezzamento del giudice. È parimenti infondato, pertanto, il terzo motivo di gravame laddove insiste che la consulenza tecnica non avrebbe più potuto formare oggetto di valutazione neppure da parte del giudice, essendosi le parti impegnate ad accettarne il contenuto e l'esito (pag. 25 appello). L'impegno vincola le parti, non certo l'organo giudicante, peritus peritorum nel processo. D'altro canto, neanche risulta che la società appellata abbia disatteso l'impegno assunto in sede di mediazione. Nel verbale del procedimento di mediazione le parti si sono limitate a dare atto dell'impossibilità di raggiungere un accordo, senza specificare le ragioni e a seguito della mediazione, non ha intrapreso Controparte_1 alcuna azione contraria al contenuto della consulenza. È vero però che l'appaltatrice con la e-mail del 31.05.2021 aveva addebitato a l'erronea tenuta e la Pt_1 grave inesattezza della contabilità di cantiere, prospettando una responsabilità della direzione lavori, nei fatti idonea a cagionare un danno rilevante alla impresa;
circostanza che ragionevolmente indusse l'appellante ad instaurare la mediazione e, visto l'esito negativo di quest'ultima, l'attuale giudizio di cognizione, volto anche al recupero delle spese sostenute per difendersi dalla accusa prospettata. Non pare, dunque, corretto escludere, come fatto dal primo giudice, l'interesse ad agire in capo a , sul Pt_1 fondamento che la domanda sarebbe stata prospettata come meramente preventiva rispetto ad un'ipotetica azione di responsabilità nei suoi riguardi;
né la legittimazione passiva di che aveva Controparte_1 prospettato di avere patito un danno a seguito dell'inesatta prestazione resa dal TR. Oltre ad avere inviato la citata mail, tra l'altro, partecipò al procedimento di mediazione - Controparte_1 avente ad oggetto la verifica della accusa di errata tenuta della contabilità di cantiere - in persona del legale rappresentante e del socio, e e così facendo ha palesato l'interesse a Parte_3 Controparte_4 verificare l'operato di , anche al fine di accertare la spettanza di eventuali somme rimaste impagate Pt_1 dalla committente proprio in ragione delle inadempienze del TR. Così, se lo scopo dell'azione di accertamento è rappresentato dal ripristino della certezza giuridica circa un rapporto, la necessità o utilità della tutela giurisdizionale dichiarativa sorge allorquando tale certezza sia stata incrinata da un contegno altrui, cioè dal pregresso verificarsi di una contestazione o di un vanto nei confronti del titolare del diritto (Cass. 9061/2025). E tanto è accaduto nella fattispecie in decisione allorquando prospettò una responsabilità professionale in capo a , addebitando al suo Controparte_1 Parte_1 inadempimento la mancata corresponsione da parte della committente del corrispettivo spettantegli.
pagina 5 di 8 Anche nel presente giudizio la difesa appellata ha ribadito che in ragione della caotica impostazione e gestione della direzione lavori, all'esito dell'appalto la si vide impagate numerose opere, alcune delle CP_1 quali necessarie per l'abitabilità (pag. 18 comparsa di costituzione). In merito al contegno dell'appellante così riferisce: “Il OM. , dopo aver depositato al MUDE un Pt_1 primo computo metrico, datato 30.03.2017 (doc. 12 fascicolo primo grado) che, per come calcolato, non fu accettato dall'Ufficio competente e dovette essere riveduto ed abbassato, depositò un secondo computo metrico dell'08 luglio 2017 (cfr. doc. 8 fascicolo primo grado), recante, quale totale di corrispettivo dei lavori, euro 199.600,33 oltre iva. In tale computo, inopinatamente, il D.L. non aveva però incluso, rispetto al primo computo, opere necessarie per ottenere l'abitabilità, quale la fognatura, infissi esterni ed altre opere, comunque da realizzarsi obbligatoriamente per ottenere il contributo. Tale impostazione determinò che la , CP_1 iniziati i lavori nel luglio 2017 e terminate già all'inizio dell'estate del 2019 tutte le opere indicate nel computo dell'08.07.2017 (cfr. doc. 8), non ne potette ricevere il relativo cospicuo corrispettivo a saldo, in quanto l'erogazione del contributo era subordinato alla completa esecuzione di tutte le opere necessarie per l'abitabilità. Ne derivò, ovviamente, un grave disagio economico e finanziario a carico dell'appaltatore, tanto più che il costo dei citati lavori in quel momento da realizzarsi in quanto necessari ad ottenere l'abitabilità, che non erano stati inclusi nel computo iniziale dell'08 luglio 2017 e che invece furono richiesti dall'ente erogatore per procedere con il pagamento del saldo, dovettero essere integralmente sostenuti da prima che la Controparte_1
Società potesse incassare il saldo del corrispettivo relativo al precedente computo ed alle precedenti opere già da tempo ultimate. Il corrispettivo ed i costi dei lavori richiesti dall'ente erogatore prima di procedere al detto pagamento, realizzati da con integrale anticipazione a proprio carico, successivamente Controparte_1 furono solo parzialmente coperti da una maggiorazione del 10% del contributo, ottenuto dal D.L. con richiesta del 22.08.2019 (e con deposito del computo integrativo avente stessa data), giustificata dall'interesse paesaggistico dell'immobile (doc. 13 e 14 fascicolo primo grado)”. È legittimo, dunque, che a fronte dell'incertezza generata dall'appaltante, circa l'operato del direttore lavori – quest'ultimo abbia agito prima in sede di mediazione quindi con una azione di accertamento negativo della propria responsabilità, prospettata nell'ambito di detto procedimento, al fine di verificare giudizialmente la correttezza o meno di quanto assunto nella consulenza tecnica, posto che, come già detto, la stessa è liberamente apprezzabile e utilizzabile quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite (Cass. 13385/2025). Ora, la consulenza tecnica espletata ha in effetti appurato che la procedura contabile era stata correttamente eseguita dalla direzione lavori e quest'ultima non aveva autorizzato l'esecuzione di lavori diversi e/o ulteriori rispetto a quelli rendicontati. Non valgono a superare tali considerazioni le contestazioni formulate dalla società appellata circa il mancato riconoscimento di ulteriori lavorazioni dalla stessa asseritamente effettuate (cfr. pag. 18 – 21 comparsa di costituzione). Il consulente tecnico nominato ha preliminarmente chiarito che, in assenza di un contratto di appalto e vista l'indicazione delle parti di utilizzare quale riferimento contrattuale il computo metrico estimativo del 08.07.2017, al fine di stabilire l'avvenuta contabilizzazione delle opere avrebbe ritenuto affidate le sole lavorazioni in esso elencate salvo evidenze concrete di ulteriori pattuizioni intervenute successivamente. Poiché, poi, il quesito formulato richiedeva di esprimersi anche sull'eventuale diversa entità delle opere eseguite rispetto a quelle riportate nel computo metrico, il consulente ha sottolineato l'impossibilità di effettuare a posteriori una quantificazione precisa, in termini di misurazione, delle lavorazioni eseguite, escludendo pertanto dalle richieste dall'appaltatrice quelle riferite a disaccordi circa l'estensione delle lavorazioni ovvero al concorso di sub-lavorazioni resesi necessarie in corso d'opera (pag. 12 CTM). Infine, ha specificato che nella contabilità dei lavori devono essere allibrate anche le ulteriori lavorazioni regolarmente autorizzate, come voci nuove e con nuovi prezzi;
mentre l'elenco presentato dalla conteneva CP_3
pagina 6 di 8 extra – lavorazioni non autorizzate o prive dell'ordine di servizio all'esecuzione, sì che ritenne correttamente redatta la contabilità da parte del . Pt_1
Contestualmente ha aggiunto che la contabilizzazione dei lavori passò attraverso 3 SAL (Stato di avanzamento lavori) e uno stato finale, relativamente ai quali l'appaltatore non formalizzò riserve, il che faceva desumere che fino ad un certo momento l'Appaltatore stesso ritenesse regolare e valida la contabilizzazione redatta dal D.L. avendola lo stesso sottoscritta per la presentazione all'Amministrazione. Ora, la apposizione di riserve, che parte appellata ritiene non applicabile al caso di specie, perché il contratto non era un appalto pubblico, è in realtà espressamente prevista dallo schema di contratto d'appalto tipo predisposto in occasione dell'approvazione delle “Linee Guida relative all'applicazione delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e smi” con Decreto n. 1462 del 19 maggio 2016, relative all'accesso ai contributi della (cfr. pag. 82 CTM). Pertanto, non assumono alcun rilievo le contestazioni mosse Parte_4 dall'appellata sulla corretta qualificazione, pubblica o privata, dell'appalto in questione, anche considerando che la CTM in ogni caso escluse le ulteriori lavorazioni indicate dalla per un verso, perché non autorizzate, e CP_3 per altro perché rimaste indimostrate, definitivamente concludendo per la corretta esecuzione della procedura contabile da parte di . Parte_1 Così, appurata l'esistenza dell'interesse ad agire di quest'ultimo, per difendersi dalla pretesa responsabilità ventilata dall'impresa, in accoglimento del secondo motivo di gravame, e visto l'esito della consulenza tecnica – confermato anche in questa sede - che ha escluso profili di responsabilità professionale in capo al direttore lavori;
considerato - soprattutto in assenza di un contratto d'appalto idoneo a disciplinare i rapporti tra le parti - l'interesse comune ad entrambe a partecipare alla mediazione con il fine, l'una, di chiarire la correttezza del proprio incarico, e l'altra di accertare la spettanza dei corrispettivi residui, la domanda di condanna della impresa alla rifusione delle spese di mediazione va accolta, seppure solo in parte, e più precisamente nella misura della metà. Dalla relazione del consulente in mediazione risulta infatti che il rapporto contrattuale fu scarsamente formalizzato, tra la committente e la che in effetti non stipularono un contratto;
di questa Controparte_1 approssimazione, certamente all'origine di buona parte dei problemi poi insorti, è peraltro responsabile oltre che la impresa, il TR , atteso che entrambi, per la rispettive qualità professionale dovevano essere Pt_1 consapevoli del rischio così assunto nella definizione delle prestazioni a cui la impresa si obbligava e dei corrispettivi correlati. Per queste ragioni solo la metà delle spese sostenute dal TR per il procedimento di mediazione si pongono a carico dell'impresa, escludendo comunque e previamente le spese di avvio e onorari di mediazione sostenute per conto della committente soggetto terzo estraneo al ricorrente, e gli onorari del CTP di Pt_2 Persona_2 cui non è provato il pagamento;
per questi invero l'appellante ha prodotto solo una nota provvisoria, inidonea a provare, o indurre a presumere, l'effettivo pagamento. Si ritiene invece di riconoscere le spese di avvio ed onorari di mediazione personalmente sostenute dal , Pt_1 gli onorari resi all'avv. Govoni e al CTM Ing. , per un totale pari ad € 10.558,4, da Persona_3 suddividere in egual misura tra le parti. Infine, l'accoglimento del gravame rende infondata la domanda di condanna ex art. 96, 3 comma, c.p.c. formulata dalla società appellata. All'accoglimento parziale del gravame proposto consegue la condanna dell'appellata società alla rifusione all'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, per la metà; poiché il ricorrente aveva proposto due capi di domanda, e rispetto al primo è rimasto soccombente, la restante metà delle spese della lite si compensano per entrambi i gradi tra il TR . Controparte_1 Pt_1
Questi deve essere comunque condannato a rifondere anche le spese di questo grado alla Compagnia Assicuratrice, che è stata chiamata in causa in assenza dei presupposti della manleva, atteso che CP_1 non ha avanzato in giudizio domanda di condanna nei confronti del professionista assicurato;
le spese della
[...]
pagina 7 di 8 Compagnia si liquidano nel minimo dello scaglione di valore fino a 26.000 euro, tenendo conto della modestia delle esigenze difensive.
P.Q.M.
La Corte, decidendo definitivamente, in parziale riforma dell'ordinanza n. 2092 del 2023 del Tribunale di Bologna, che per il resto conferma:
- accerta l'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c. in capo a e la legittimazione passiva in capo a Parte_1
; CP_1
- dichiara che alcuna responsabilità di carattere professionale è ascrivibile a nei confronti di Parte_1
Controparte_1
- condanna alla rifusione in favore del di € 5.279,20 per le spese di mediazione, Controparte_1 Pt_1 oltre rivalutazione ed interessi sulla somma annualmente rivalutata dalla data del pagamento alla presente decisione, interessi legali dalla presente decisione al saldo;
- compensa per la metà le spese dei due gradi di giudizio tra l'appellante e l'appellata e Controparte_1 condanna quest'ultima a rifondere al TR la restante metà delle spese, che liquida per l'intero in Pt_1
€ 3.397,00 per il primo grado, € 5.000,00 per il secondo grado, a titolo di compensi oltre esborsi, iva cpa e spese generali;
- condanna il TR a rifondere alla compagnia assicurativa anche le spese del grado, che liquida in Pt_1
€ 2.906,00 oltre iva cpa a spese generali.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 30 settembre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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