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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/09/2025, n. 13251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13251 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE TREDICESIMA CIVILE Il Giudice Unico, in persona della dott.ssa Fabiana Corbo ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 12953 del registro generale affari contenziosi anno
2024, vertente
TRA
(C.F. ), quale successore Parte_1 P.IVA_1 universale ex art. 1 D.L. 193 del 22/10/2016, convertito in legge 225/2016 del 01/12/2016, della società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Ercolano (NA), Via Panoramica n.60 presso lo studio dell' avv. Tiziana
Pane del Foro di Napoli che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
(CF ), elettivamente domiciliata in Roma in primo Controparte_2 C.F._1 grado alla Via Tuscolana n. 1426 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Delle Donne
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n.1898 pubblicata in data
16.02.2024 relativa all'opposizione - ex art. 615 c.p.c. avverso intimazione di pagamento avente ad oggetto cartelle esattoriali
CONCLUSIONI per l'appellante: “Piaccia all'On.le Tribunale di Roma adito, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n. 1898/24 del Giudice di Roma Preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, stante la sussistenza dei presupposti di legge;
Nel merito, in riforma e/o annullamento della sentenza n. 1898/24 del Giudice di Roma, accogliere il presente appello per i motivi sopra esposti;
Quindi, revocare la condanna alle spese e competenze di causa nei confronti dell' contenuta nella sentenza impugnata;
per Controparte_3
l'effetto, condannare la sig.ra , come in atti rappresentata e difesa al pagamento Controparte_2 delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Controparte_3 impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 1898 emessa il 11.02.2024 e pubblicata in data 16.02.2024, relativa all'opposizione proposta da ai sensi dell'art. 615 c.p.c. Controparte_2 avverso l'intimazione di pagamento n. 09720219025728416000 e delle sottese cartelle di pagamento n. 09720130275666773000 e n. 09720150115064332000, inerenti ad infrazioni al
Codice della strada per un importo complessivo di € 472,97.
In particolare, a fondamento della domanda, l'appellante deduceva:
- che con ricorso ex art. 615 c.p.c. aveva proposto opposizione avverso Controparte_2
l'intimazione di pagamento nr. 09720219025728416000 notificata in data 02.05.2023, nonché delle sottese cartelle di pagamento n.09720130275666773000 e n. 09720150115064332000, inerenti a violazioni al codice della strada e per le quali veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 472,97;
-che parte opponente a fondamento della propria domanda aveva contestato l'inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'intimazione, nonché l'intervenuta prescrizione del credito;
-che la causa era stata iscritta al n. Rg 21957/23 ed assegnata alla dott.ssa ; Persona_1
-che si era costituto l che aveva depositato documentazione provante la Controparte_4 rituale notifica delle cartelle sottese all'intimazione impugnata, nonché gli atti interruttivi della prescrizione invocata ed insistito per il rigetto della domanda perché del tutto infondata sia in fatto che in diritto;
-che tuttavia il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n.1898/24 aveva accolto la domanda attorea e per l'effetto cosi disposto: “la domanda giudiziale proposta dalla parte attrice in opposizione va accolta, siccome giuridicamente fondata, dal momento che l'Amministrazione resistente non ha fornito piena prova documentale intesa a contrastare l'eccezione sollevata dalla parte attrice in opposizione, con la quale ha eccepito la intervenuta prescrizione del credito, seppur ritualmente costituita. In tale contesto, l'Amministrazione illegittimamente ha disposto l'emissione della intimazione di pagamento impugnata poiché il credito ormai si è prescritto. Ogni ulteriore censura deve ritenersi assorbita”;
-che la citata pronuncia doveva ritenersi illegittima e di conseguenza la domanda ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento doveva essere dichiarata inammissibile posto che l'opponente avrebbe dovuto proporre opposizione direttamente avverso le cartelle e gli atti interruttivi nei termini di legge;
-che il Giudice di prime cure aveva errato nell'esaminare ed accogliere l'eccezione di prescrizione del credito alla luce degli atti interruttivi depositati dal come il preavviso di fermo CP_5
n. 09780201900044303000 notificato in data 12.03.2020; -che, in particolare, l' aveva ritualmente notificato all'opponente i seguenti atti interruttivi: CP_6 cartella di pagamento n. 09720130275666773000 ritualmente notificata mediante raccomandata nr.
78953394589-8 in data 13/11/2013- avviso d'intimazione di pagamento n. 09720189009212273000 notificato in data 06/06/2018 - preavviso di fermo n. 09780201900044303000 notificato in data
12/03/2020; e da ultimo avviso d'intimazione di pagamento n. 09720219025728416000 notificato in data 02/05/2023;
-che, pertanto, non poteva essere maturata alcuna prescrizione alla data di notifica dell'ultimo atto interruttivo, ovvero il preavviso di fermo n. 09780201900044303000 notificato in data 12.03.2020, non essendo trascorsi cinque anni dalla data di notifica del predetto atto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n.097220219025728416000 del 11.05.2023.
Chiedeva in conclusione la riforma della sentenza impugnata con dichiarazione di inammissibilità della domanda proposta ex art. 615 c.p.c. dalla e conferma delle cartelle sottese CP_2 all'intimazione di pagamento.
Parte appellata, seppur regolarmente citata, rimaneva contumace.
All'udienza dell' 11.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
****
L'appello proposto è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Oggetto della controversia è l'impugnazione dell'intimazione di pagamento notificata da
[...]
a in data 11.05.2023 con cui veniva richiesta la somma Controparte_3 Controparte_2 complessiva di euro 472,97.
Nello specifico ha proposto il presente gravame deducendo la illegittimità della pronuncia del CP_6
Giudice di prime cure che avrebbe omesso la valutazione della documentazione prodotta in primo grado, documentazione che avrebbe invece comprovato la notifica degli atti interruttivi della prescrizione delle somme portate dalle relative cartelle di pagamento.
Quanto all'eccepita prescrizione del credito vantato dall'Ente impositore, è ormai consolidato il principio di diritto secondo cui mentre la parte che eccepisce la prescrizione ha solo l'onere di provare il decorso del tempo, la parte nei cui confronti sia stata eccepita la prescrizione del diritto fatto valere ha l'onere di provare l'avvenuta interruzione della stessa. Per ciò che attiene l'iter procedimentale della pretesa tributaria, è consolidato ormai il principio secondo cui “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (cfr. Cass., 1144/2018, in consolidamento di
Cass., Sez U., 5791/2008).
In tal senso, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, non ha allegato la CP_6 documentazione idonea a provare il corretto iter procedimentale che ha portato all'emissione dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione. Ed invero l'art. 28, l. n. 689 del 24.11.1981 dispone che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile e trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di certezza del diritto, se l'Amministrazione creditrice della somma non esercita, infatti, per lungo tempo la sua pretesa sanzionatoria, tale condotta crea una spaccatura tra situazione di fatto e situazione di diritto, tale da non rendere più esigibile il pagamento della sanzione pecuniaria.
In particolare il Concessionario, in relazione al preavviso di fermo n. 09780201900044303000
(quale atto potenzialmente idoneo ad interrompere la decorrenza del termine prescrizionale), non ha provato il corretto iter notificatorio ai sensi dell'art. 140 c.p.c. risalente alla data del 12.03.2020.
Sul punto si osserva che con l'Ordinanza n. 26374 del 29 settembre 2021, la Suprema Corte di
Cassazione ha rimarcato il principio già espresso dalle Sezioni Unite, in tema di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (irreperibilità relativa) secondo cui “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (cd.
CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima.” (Cass. Civ. S.U. n. 10012/21). Di conseguenza, deve, dunque, ritenersi nulla la notifica effettuata secondo il rito di cui all'art. 140
c.p.c., laddove l'Agente della riscossione, dinanzi ad una chiara e specifica eccezione di illegittimità del procedimento notificatorio da esso adottato, non produca in giudizio (come nel caso di specie)
l'avviso di ricevimento concernente l'invio della raccomandata con cui si è provveduto ad informare il contribuente dell'avvenuto deposito di un atto - a lui intestato - presso la sede della competente Casa comunale. Ne discende l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria di cui alle cartelle di pagamento n. 09720130275666773000 e n. 09720150115064332000, con la conseguente nullità dell'avviso di pagamento n. 097220219025728416000.
In virtù di quanto dedotto ed evidenziato, la sentenza di primo grado va confermata in ogni sua parte.
Vista la contumacia dell'appellata e la ratio dell'art. 91 c.p.c., vanno dichiarate non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Fabiana Corbo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , disattesa Controparte_3 ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
-conferma la sentenza di primo grado;
-spese non ripetibili.
Così deciso in Roma il 26.09.2025
IL GIUDICE
Dott. ssa Fabiana Corbo
2024, vertente
TRA
(C.F. ), quale successore Parte_1 P.IVA_1 universale ex art. 1 D.L. 193 del 22/10/2016, convertito in legge 225/2016 del 01/12/2016, della società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Ercolano (NA), Via Panoramica n.60 presso lo studio dell' avv. Tiziana
Pane del Foro di Napoli che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
(CF ), elettivamente domiciliata in Roma in primo Controparte_2 C.F._1 grado alla Via Tuscolana n. 1426 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Delle Donne
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n.1898 pubblicata in data
16.02.2024 relativa all'opposizione - ex art. 615 c.p.c. avverso intimazione di pagamento avente ad oggetto cartelle esattoriali
CONCLUSIONI per l'appellante: “Piaccia all'On.le Tribunale di Roma adito, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n. 1898/24 del Giudice di Roma Preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, stante la sussistenza dei presupposti di legge;
Nel merito, in riforma e/o annullamento della sentenza n. 1898/24 del Giudice di Roma, accogliere il presente appello per i motivi sopra esposti;
Quindi, revocare la condanna alle spese e competenze di causa nei confronti dell' contenuta nella sentenza impugnata;
per Controparte_3
l'effetto, condannare la sig.ra , come in atti rappresentata e difesa al pagamento Controparte_2 delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Controparte_3 impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 1898 emessa il 11.02.2024 e pubblicata in data 16.02.2024, relativa all'opposizione proposta da ai sensi dell'art. 615 c.p.c. Controparte_2 avverso l'intimazione di pagamento n. 09720219025728416000 e delle sottese cartelle di pagamento n. 09720130275666773000 e n. 09720150115064332000, inerenti ad infrazioni al
Codice della strada per un importo complessivo di € 472,97.
In particolare, a fondamento della domanda, l'appellante deduceva:
- che con ricorso ex art. 615 c.p.c. aveva proposto opposizione avverso Controparte_2
l'intimazione di pagamento nr. 09720219025728416000 notificata in data 02.05.2023, nonché delle sottese cartelle di pagamento n.09720130275666773000 e n. 09720150115064332000, inerenti a violazioni al codice della strada e per le quali veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 472,97;
-che parte opponente a fondamento della propria domanda aveva contestato l'inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'intimazione, nonché l'intervenuta prescrizione del credito;
-che la causa era stata iscritta al n. Rg 21957/23 ed assegnata alla dott.ssa ; Persona_1
-che si era costituto l che aveva depositato documentazione provante la Controparte_4 rituale notifica delle cartelle sottese all'intimazione impugnata, nonché gli atti interruttivi della prescrizione invocata ed insistito per il rigetto della domanda perché del tutto infondata sia in fatto che in diritto;
-che tuttavia il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n.1898/24 aveva accolto la domanda attorea e per l'effetto cosi disposto: “la domanda giudiziale proposta dalla parte attrice in opposizione va accolta, siccome giuridicamente fondata, dal momento che l'Amministrazione resistente non ha fornito piena prova documentale intesa a contrastare l'eccezione sollevata dalla parte attrice in opposizione, con la quale ha eccepito la intervenuta prescrizione del credito, seppur ritualmente costituita. In tale contesto, l'Amministrazione illegittimamente ha disposto l'emissione della intimazione di pagamento impugnata poiché il credito ormai si è prescritto. Ogni ulteriore censura deve ritenersi assorbita”;
-che la citata pronuncia doveva ritenersi illegittima e di conseguenza la domanda ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento doveva essere dichiarata inammissibile posto che l'opponente avrebbe dovuto proporre opposizione direttamente avverso le cartelle e gli atti interruttivi nei termini di legge;
-che il Giudice di prime cure aveva errato nell'esaminare ed accogliere l'eccezione di prescrizione del credito alla luce degli atti interruttivi depositati dal come il preavviso di fermo CP_5
n. 09780201900044303000 notificato in data 12.03.2020; -che, in particolare, l' aveva ritualmente notificato all'opponente i seguenti atti interruttivi: CP_6 cartella di pagamento n. 09720130275666773000 ritualmente notificata mediante raccomandata nr.
78953394589-8 in data 13/11/2013- avviso d'intimazione di pagamento n. 09720189009212273000 notificato in data 06/06/2018 - preavviso di fermo n. 09780201900044303000 notificato in data
12/03/2020; e da ultimo avviso d'intimazione di pagamento n. 09720219025728416000 notificato in data 02/05/2023;
-che, pertanto, non poteva essere maturata alcuna prescrizione alla data di notifica dell'ultimo atto interruttivo, ovvero il preavviso di fermo n. 09780201900044303000 notificato in data 12.03.2020, non essendo trascorsi cinque anni dalla data di notifica del predetto atto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n.097220219025728416000 del 11.05.2023.
Chiedeva in conclusione la riforma della sentenza impugnata con dichiarazione di inammissibilità della domanda proposta ex art. 615 c.p.c. dalla e conferma delle cartelle sottese CP_2 all'intimazione di pagamento.
Parte appellata, seppur regolarmente citata, rimaneva contumace.
All'udienza dell' 11.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
****
L'appello proposto è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Oggetto della controversia è l'impugnazione dell'intimazione di pagamento notificata da
[...]
a in data 11.05.2023 con cui veniva richiesta la somma Controparte_3 Controparte_2 complessiva di euro 472,97.
Nello specifico ha proposto il presente gravame deducendo la illegittimità della pronuncia del CP_6
Giudice di prime cure che avrebbe omesso la valutazione della documentazione prodotta in primo grado, documentazione che avrebbe invece comprovato la notifica degli atti interruttivi della prescrizione delle somme portate dalle relative cartelle di pagamento.
Quanto all'eccepita prescrizione del credito vantato dall'Ente impositore, è ormai consolidato il principio di diritto secondo cui mentre la parte che eccepisce la prescrizione ha solo l'onere di provare il decorso del tempo, la parte nei cui confronti sia stata eccepita la prescrizione del diritto fatto valere ha l'onere di provare l'avvenuta interruzione della stessa. Per ciò che attiene l'iter procedimentale della pretesa tributaria, è consolidato ormai il principio secondo cui “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (cfr. Cass., 1144/2018, in consolidamento di
Cass., Sez U., 5791/2008).
In tal senso, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, non ha allegato la CP_6 documentazione idonea a provare il corretto iter procedimentale che ha portato all'emissione dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione. Ed invero l'art. 28, l. n. 689 del 24.11.1981 dispone che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile e trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di certezza del diritto, se l'Amministrazione creditrice della somma non esercita, infatti, per lungo tempo la sua pretesa sanzionatoria, tale condotta crea una spaccatura tra situazione di fatto e situazione di diritto, tale da non rendere più esigibile il pagamento della sanzione pecuniaria.
In particolare il Concessionario, in relazione al preavviso di fermo n. 09780201900044303000
(quale atto potenzialmente idoneo ad interrompere la decorrenza del termine prescrizionale), non ha provato il corretto iter notificatorio ai sensi dell'art. 140 c.p.c. risalente alla data del 12.03.2020.
Sul punto si osserva che con l'Ordinanza n. 26374 del 29 settembre 2021, la Suprema Corte di
Cassazione ha rimarcato il principio già espresso dalle Sezioni Unite, in tema di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (irreperibilità relativa) secondo cui “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (cd.
CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima.” (Cass. Civ. S.U. n. 10012/21). Di conseguenza, deve, dunque, ritenersi nulla la notifica effettuata secondo il rito di cui all'art. 140
c.p.c., laddove l'Agente della riscossione, dinanzi ad una chiara e specifica eccezione di illegittimità del procedimento notificatorio da esso adottato, non produca in giudizio (come nel caso di specie)
l'avviso di ricevimento concernente l'invio della raccomandata con cui si è provveduto ad informare il contribuente dell'avvenuto deposito di un atto - a lui intestato - presso la sede della competente Casa comunale. Ne discende l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria di cui alle cartelle di pagamento n. 09720130275666773000 e n. 09720150115064332000, con la conseguente nullità dell'avviso di pagamento n. 097220219025728416000.
In virtù di quanto dedotto ed evidenziato, la sentenza di primo grado va confermata in ogni sua parte.
Vista la contumacia dell'appellata e la ratio dell'art. 91 c.p.c., vanno dichiarate non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Fabiana Corbo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , disattesa Controparte_3 ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
-conferma la sentenza di primo grado;
-spese non ripetibili.
Così deciso in Roma il 26.09.2025
IL GIUDICE
Dott. ssa Fabiana Corbo