Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/06/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
composto dai sigg.ri Magistrati:
dr. Giuseppe Rini Presidente
dr. Maria Margiotta Giudice
dr. Francesca Incandela Giudice est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel proc. civ. n. 1581 /2024 vertente tra nato a [...] il [...] Parte_1
elettivamente domiciliato in Prizzi (Pa) via martiri D'Ungheria, n. 29 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Cordaro (C.F. ) che lo C.F._1
rappresenta e difende giusto mandato in atti ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in CP_1
Palermo alla Via Ugo Antonio Amico n. 22, presso lo studio dell'Avv. FAZZINO
PIETRO, che la rappresenta e difende giusto mandato in atti resistente
AVENTE AD OGGETTO : MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: VEDI RICORSO E VERBALE DI UDIENZA DEL 30.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di modifica delle
A tale proposito deve rilevarsi che con ordinanza del 20.5.2025 il giudice ha posto all'attenzione delle parti la seguente proposta conciliativa: “viste le richieste istruttorie formulate da parte ricorrente in seno alla memoria depositata ai sensi dell'art. ritenuta l'opportunità di sottoporre alle parti la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c.: - a modifica delle condizioni di divorzio, posizione, a carico del ricorrente
[...]
, della corresponsione a titolo di assegno divorzile della Parte_1
somma di euro 100,00 (annualmente rivalutabile secondo l'indice I.S.T.A.T.)
in favore della parte resistente;
- posizione, a carico del CP_1
ricorrente , dell'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento della figli (maggiorenne), direttamente Persona_1
a quest'ultima ai sensi dell'art. 337-septies c.p.c., della somma di euro 200,00
(annualmente rivalutabile secondo l'indice I.S.T.A.T.); - posizione a carico di entrambi i genitori (in ragione del 50% per ciascuno) delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia , -conferma delle ulteriori Per_1
condizioni di divorzio e compensazione delle spese di lite” .
I procuratori delle parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa giudiziale ed, a parziale modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte, hanno precisato le proprie conclusioni chiedendo congiuntamente a questo Collegio l'adozione di specifici provvedimenti e,
segnatamente quelli di cui alla proposta conciliativa giudiziale.
Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti quale dichiarata dai rispettivi procuratori, possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni concernenti la modifica delle condizioni di
- 2 - divorzio stabilite dal Tribunale di Sentenza n. 90/2020 pubbl. il 30/01/2020,
resa nel procedimento n. 3469/2017 R.G..
Va, dunque, posto a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere in favore di , un assegno mensile di euro 100,00, CP_1
a titolo di assegno divorzile;
va, poi, imposto a l'obbligo di contribuire Parte_1
al mantenimento della figlia (maggiorenne), versando Persona_1
direttamente a quest'ultima ai sensi dell'art. 337-septies c.p.c., la somma di euro 200,00, somma annualmente rivalutabile secondo l'indice I.S.T.A.T.,
oltre al 50% delle spese straordinarie documentate nell'interesse della figlia
(spese mediche non coperta dal SSN, scolastiche, parascolastiche, ludiche e sportive);
con la conferma delle ulteriori condizioni di divorzio.
Alla luce dell'esito del giudizio, va altresì disposta l'integrale compensazione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
− dispone la modifica delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MARINEO in data 12/06/1999 da
, nata ad [...] il Parte_1
31/08/1970 e , nato a [...] il [...] CP_1
trascritto nei registri dello stato civile del comune di Bolognetta al n.
- 3 - 2, parte II, serie B, dell'anno 1999, stabilite da questo Tribunale con sentenza n. 90/2020 pubbl. il 30/01/2020, con le modalità indicate nella proposta conciliativa del 20.5.2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
− dispone la compensazione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della sezione civile in data 23.06.2025
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Francesca Incandela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Giudice estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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