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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/12/2025, n. 4499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4499 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12565/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Il Tribunale di Bari Seconda Sezione Civile in composizione monocratica ed in persona del
Giudice Onorario, dr.ssa Rosalba Campanaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 12565/2021 del Ruolo Generale, promossa da:
(c.f. elettivamente domiciliato in Altamura (Ba), Parte_1 C.F._1 alla via Bari n.46/c, presso lo studio dell'Avv. Vito Zaccaria (c.f.: ) che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore– contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Altamura alla Via Controparte_1 C.F._3
Montecalvario n. 35, presso lo studio degli avv.ti Donato Carlucci ( ) e Cipriano C.F._4
Popolizio ( ), dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti;
C.F._5
- convenuto -
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
I. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto di credito vantato dal sig. nei confronti del sig. , per il prestito erogato come descritto in Parte_1 Controparte_1 premessa, ed in guisa di ciò condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di € 25.000 (venticinquemila) oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c.; il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Assumeva l'attore che tale somma era stata concessa in prestito al convenuto con cinque diversi assegni circolari da €.5.000,00, regolarmente incassati dal sig. il quale non aveva poi provveduto CP_1
pagina 1 di 3 a restituire alcunché, nonostante le richieste finalizzate al recupero bonario degli importi ora reclamati giudizialmente (doc.7 fasc. attoreo).
Si costituiva il convenuto il quale, pur riconoscendo di aver incassato gli assegni, assumeva che l'attore avesse con ciò estinto alcune obbligazioni di pagamento assunte a suo carico.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda, vinte le spese.
La causa veniva, quindi, istruita esclusivamente mediante produzione documentale ed assunta in decisione all'udienza del 31.10.2025.
II. Ciò posto in punto di fatto, in diritto si osserva che “secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697
c.c. comma 1, tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (cfr. Cass. 27372/21;
Cass., sez. 2, ordinanza del 29/11/2018; Cass., sez. 3, sentenza n. 9541 del 22/04/2010; Cass., sez. 6- 1, ordinanza del 20/08/2020 n. 17410). Ed infatti, l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa. La contestazione del convenuto - il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione - non è idonea a tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, a determinare l'inversione dell'onere della prova. La datio di una somma di danaro non vale, dunque, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità. Ed infatti, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. (cfr. Trib. Palermo n.
1286/2024 del 1.3.2024).
Il pacifico orientamento giurisprudenziale sull'onere della prova nell'ambito delle domande di restituzione di somme non è contraddetto neppure dal principio che si ricava dalla lettura dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 27372/21 secondo cui “ Allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto della domanda per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare pagina 2 di 3 se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens”.
Nel caso di specie va detto infatti che la convenuta ha sempre contestato di aver ricevuto gli assegni a titolo di “mutuo”, ovvero di prestito personale, sostenendo trattarsi di somme erogate dal “per Pt_1 adempiere le obbligazioni di pagamento che aveva nei confronti di ” (cfr. pag.2 Controparte_1 comparsa di costituzione).
Sebbene il convenuto non abbia dato la prova di quanto asserito, in mancanza di ulteriori elementi probatori favorevoli alla tesi attorea ed in applicazione dei surrichiamati principi, non può dirsi accertato l'obbligo del convenuto alla restituzione, così come richiesta dall'attore.
III. Le spese di lite, seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri minimi indicati nel D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in persona del giudice onorario, dr.ssa Rosalba Campanaro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda formulata da verso per quanto di ragione, e per Parte_1 Controparte_1
l'effetto
- condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali in favore del convenuto che liquida in complessivi euro 2.540,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, il 9 dicembre 2025
IL GIUDICE ONORARIO
(dr.ssa Rosalba Campanaro)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Il Tribunale di Bari Seconda Sezione Civile in composizione monocratica ed in persona del
Giudice Onorario, dr.ssa Rosalba Campanaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 12565/2021 del Ruolo Generale, promossa da:
(c.f. elettivamente domiciliato in Altamura (Ba), Parte_1 C.F._1 alla via Bari n.46/c, presso lo studio dell'Avv. Vito Zaccaria (c.f.: ) che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore– contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Altamura alla Via Controparte_1 C.F._3
Montecalvario n. 35, presso lo studio degli avv.ti Donato Carlucci ( ) e Cipriano C.F._4
Popolizio ( ), dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti;
C.F._5
- convenuto -
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
I. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto di credito vantato dal sig. nei confronti del sig. , per il prestito erogato come descritto in Parte_1 Controparte_1 premessa, ed in guisa di ciò condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di € 25.000 (venticinquemila) oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c.; il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Assumeva l'attore che tale somma era stata concessa in prestito al convenuto con cinque diversi assegni circolari da €.5.000,00, regolarmente incassati dal sig. il quale non aveva poi provveduto CP_1
pagina 1 di 3 a restituire alcunché, nonostante le richieste finalizzate al recupero bonario degli importi ora reclamati giudizialmente (doc.7 fasc. attoreo).
Si costituiva il convenuto il quale, pur riconoscendo di aver incassato gli assegni, assumeva che l'attore avesse con ciò estinto alcune obbligazioni di pagamento assunte a suo carico.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda, vinte le spese.
La causa veniva, quindi, istruita esclusivamente mediante produzione documentale ed assunta in decisione all'udienza del 31.10.2025.
II. Ciò posto in punto di fatto, in diritto si osserva che “secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697
c.c. comma 1, tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (cfr. Cass. 27372/21;
Cass., sez. 2, ordinanza del 29/11/2018; Cass., sez. 3, sentenza n. 9541 del 22/04/2010; Cass., sez. 6- 1, ordinanza del 20/08/2020 n. 17410). Ed infatti, l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa. La contestazione del convenuto - il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione - non è idonea a tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, a determinare l'inversione dell'onere della prova. La datio di una somma di danaro non vale, dunque, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità. Ed infatti, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. (cfr. Trib. Palermo n.
1286/2024 del 1.3.2024).
Il pacifico orientamento giurisprudenziale sull'onere della prova nell'ambito delle domande di restituzione di somme non è contraddetto neppure dal principio che si ricava dalla lettura dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 27372/21 secondo cui “ Allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto della domanda per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare pagina 2 di 3 se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens”.
Nel caso di specie va detto infatti che la convenuta ha sempre contestato di aver ricevuto gli assegni a titolo di “mutuo”, ovvero di prestito personale, sostenendo trattarsi di somme erogate dal “per Pt_1 adempiere le obbligazioni di pagamento che aveva nei confronti di ” (cfr. pag.2 Controparte_1 comparsa di costituzione).
Sebbene il convenuto non abbia dato la prova di quanto asserito, in mancanza di ulteriori elementi probatori favorevoli alla tesi attorea ed in applicazione dei surrichiamati principi, non può dirsi accertato l'obbligo del convenuto alla restituzione, così come richiesta dall'attore.
III. Le spese di lite, seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri minimi indicati nel D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in persona del giudice onorario, dr.ssa Rosalba Campanaro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda formulata da verso per quanto di ragione, e per Parte_1 Controparte_1
l'effetto
- condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali in favore del convenuto che liquida in complessivi euro 2.540,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, il 9 dicembre 2025
IL GIUDICE ONORARIO
(dr.ssa Rosalba Campanaro)
pagina 3 di 3