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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/04/2024, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 25/3/2024, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5853/2023 del Ruolo generale a.c. vertente TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1
Sofia Abagnale, presso il cui studio elett.te domicilia in Santa Maria La Carità (NA) alla Via Polveriera n. 19 ricorrente E
, in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso CP_1 dall'Avv. Stefano Azzano, dell'Avvocatura interna, con il quale elett.te domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55, presso la sede CP_1 resistente Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda della ricorrente, volta a ottenere, sulla base di varie argomentazioni, l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza di qualsiasi obbligo di restituzione della somma di euro 4.376,23, erogata a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2003, 2004 e 2006, somma che, a dire dell' , era stata corrisposta CP_2 indebitamente e la cui restituzione è stata richiesta con i provvedimenti di indebito del 16/2/2023 e del 18/4/2023. L' si è costituito e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere. Ciò detto, va dichiarata cessata la materia del contendere, come concordemente richiesto dai procuratori delle parti, atteso che, come risulta dalla documentazione depositata dall , e come riconosciuto anche dal CP_1 difensore della ricorrente, successivamente all'instaurazione del giudizio l' ha provveduto ad annullare i provvedimenti di indebito notificati CP_2 alla e ad abbandonare la relativa azione di recupero. Parte_1
La parte ricorrente, pertanto, ha già ottenuto l'integrale soddisfazione della propria pretesa. Poiché l'annullamento dei provvedimenti di indebito è avvenuto solo dopo il deposito della domanda giudiziale, per il principio della soccombenza virtuale l' deve essere condannato al pagamento delle spese CP_1 processuali, che si liquidano come da dispositivo, con attribuzione al procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 29/9/2023 nei confronti dell' così Parte_1 CP_1 provvede: a)dichiara cessata la materia del contendere;
b)condanna l' CP_1 al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2300,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione. Così deciso in Torre Annunziata il 3/4/2024
Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1
Sofia Abagnale, presso il cui studio elett.te domicilia in Santa Maria La Carità (NA) alla Via Polveriera n. 19 ricorrente E
, in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso CP_1 dall'Avv. Stefano Azzano, dell'Avvocatura interna, con il quale elett.te domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55, presso la sede CP_1 resistente Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda della ricorrente, volta a ottenere, sulla base di varie argomentazioni, l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza di qualsiasi obbligo di restituzione della somma di euro 4.376,23, erogata a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2003, 2004 e 2006, somma che, a dire dell' , era stata corrisposta CP_2 indebitamente e la cui restituzione è stata richiesta con i provvedimenti di indebito del 16/2/2023 e del 18/4/2023. L' si è costituito e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere. Ciò detto, va dichiarata cessata la materia del contendere, come concordemente richiesto dai procuratori delle parti, atteso che, come risulta dalla documentazione depositata dall , e come riconosciuto anche dal CP_1 difensore della ricorrente, successivamente all'instaurazione del giudizio l' ha provveduto ad annullare i provvedimenti di indebito notificati CP_2 alla e ad abbandonare la relativa azione di recupero. Parte_1
La parte ricorrente, pertanto, ha già ottenuto l'integrale soddisfazione della propria pretesa. Poiché l'annullamento dei provvedimenti di indebito è avvenuto solo dopo il deposito della domanda giudiziale, per il principio della soccombenza virtuale l' deve essere condannato al pagamento delle spese CP_1 processuali, che si liquidano come da dispositivo, con attribuzione al procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 29/9/2023 nei confronti dell' così Parte_1 CP_1 provvede: a)dichiara cessata la materia del contendere;
b)condanna l' CP_1 al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2300,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione. Così deciso in Torre Annunziata il 3/4/2024
Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco