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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 468/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
PASTORE ORNELLA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 807/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035299937 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035299937 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035299937 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 344/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il dott. Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso e chiede la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in proprio favore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Ricorrente_1, ha proposto ricorso avverso cartella di pagamento n. 29520240035299937000, contenente l'iscrizione a ruolo per TASSA RACCOLTA RIFIUTI 2010-2011-2012 notificata in data 11/11/2024
Eccepiva l'omessa allegazione e notificazione degli atti prodromici, il difetto di motivazione, intervenuta prescrizione
L'Ato me 1 si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendo nel merito il rigetto.
L'AD si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso, la carenza di legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente depositava memorie di replica
All'odierna udienza il giudice poneva la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in via preliminare ritiene infondato il dedotto difetto di legittimazione passiva formulato dall'Agenzia delle Entrate- IO con l'atto di costituzione in giudizio, posto che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato ed invalso in tema di contenzioso tributario, in caso di opposizione avverso cartelle di pagamento, o d'intimazioni di pagamento come nel caso di specie, o ruoli esattoriali, sussiste la legittimazione passiva sia dell'Agenzia delle Entrate IO che dell'ente impositore (Cfr. da ultima,
Cass. sez.
6-2 Ordinanza n. 7716 del 09.03.2022).
Il ricorso è fondato e va perciò accolto per le ragioni che di seguito si esporranno.
Quanto alla omessa notifica degli atti presupposti l'ATO costituendosi ha dedotto di avere notificato al ricorrente l'intimazione di pagamento n. 303308 in data 01.10.2019 (cfr. all.1). La produzione documentale effettuata dall'ATO resistente è invero idonea a dimostrare che è stata notificata, nel 2019, una intimazione prodromica alla cartella impugnata. Al riguardo, è appena il caso di precisare che essa notifica ben può essere eseguita in forma diretta, mediante la spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento, atteso che “A partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 della legge n. 146 del 1998 (che ha modificato l'art. 14 della legge n. 890 del 1982), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982.” [Cass. civ., Sez. 5,
Sentenza n. 17598 del 28/07/2010 (Rv. 614598 - 01); conformi: Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012
(Rv. 622974 – 01); Sez. 5, Sentenza n. 15315 del 04/07/2014 (Rv. 631551 - 01); Sez. 5, Sentenza n.
14501 del 15/07/2016 (Rv. 640546 - 01)].
Con riferimento a tale notifica c.d. semplificata, mediante corriere postale, non possono applicarsi, del resto, i principi affermati dalle SS.UU. con sentenza n. 10012/21, con riferimento all'art. 140 c.p.c (v., ex multis, Cass. civ., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016: “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. In questo solco interpretativo, il Giudice di legittimità (Cass. civ., Sez. VI– ordinanza N. 15834 del 23 giugno 2017), ha precisato che, in caso di notifica in forma semplificata a mezzo posta, è sufficiente la sola immissione in cassetta dell'avviso di giacenza.
Anche più recentemente, del resto, la Corte di legittimità (ord. n. 2339/21) ha ribadito che «In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)» (Cass. n. 10131 del 2020).
Non è decorso il termine prescrizionale quinquennale, nelle more tra la notifica di essa intimazione e quella della cartella impugnata.
Occorre tuttavia chiedersi se il contribuente possa ritualmente far valere in questa sede l'eventuale prescrizione già maturata all'atto della notifica dell'intimazione.
La risposta a tale quesito dipende dalla possibilità o meno di ricondurre l'intimazione emessa dalla ATO al novero degli atti impositivi/riscossivi elencati nell'art. 19 d.lgs. 546/92: infatti, qualora detta intimazione possa ritenersi ivi inclusa, la mancata impugnazione di tale intimazione nel termine perentorio ex art. 21
d.lgs. 546/92 darebbe luogo ad una preclusione processuale, sì che la cartella successiva risulterebbe impugnabile esclusivamente per vizi propri, ai sensi dell'art. 19 co. 3 cit.; viceversa, ove si assuma che l'intimazione costituisca un atto “atipico”, non ricompreso in tale elencazione, dovrebbe opinarsi che esso, in quanto impugnabile in via meramente facoltativa (in ossequio alla granitica giurisprudenza di legittimità, secondo cui ciascun atto recante una pretesa tributaria ancorché non ricompreso in tale elencazione è comunque impugnabile, sia pure facoltativamente;
cfr. Sez. U, Ordinanza n. 10672 del 11/05/2009 e, ultimamente, Cass. Civ., Sez. 5, Ordinanza n. 11481 del 08/04/2022), è inidoneo a far scattare l'anzidetta preclusione processuale.
Questa Corte – con riferimento alle intimazioni di pagamento emesse ex art. 50 co. 2 D.P.R. 602/73 dall'agente della riscossione, dopo la notifica delle cartelle di pagamento – ha, in più occasioni, ritenuto non condivisibile l'assunto secondo cui l'intimazione costituirebbe atto impugnabile soltanto in via facoltativa, poiché non ricompreso nell'elencazione di cui all'art. 19 d.lgs. 546/92. Difatti, l'opposta conclusione risulta avallata dalla presenza, in tale elencazione, alla lettera e), dell'avviso di mora, atto sostituito, nell'attuale sistema di riscossione, dall'intimazione di pagamento ex art. 50 co. 2 DPR 602/73.
La mancata eliminazione dell'avviso di mora dall'elencazione di cui all'art. 19 cit., allorché tale atto riscossivo è stato soppiantato dall'intimazione di pagamento, induce a ritenere che tale disposizione debba attualmente riferirsi all'intimazione di pagamento, avente una funzione del tutto equipollente al precedente atto di mora: ragionare diversamente equivarrebbe a fornire una non consentita interpretatio abrogans di una previsione normativa che il legislatore non ha mai inteso abrogare, neppure in via implicita. Pertanto, si ritiene che l'intimazione di pagamento costituisca un atto soggetto ad impugnazione necessaria e che la mancata impugnazione di tale atto non consenta al debitore di far valere, in sede di impugnazione di un atto successivo, la prescrizione maturata all'atto della notifica della precedente intimazione non impugnata.
L'intimazione de qua è ritenuta, del resto, obbligatoriamente impugnabile da Cass. 23832/07 e 31240/19
(secondo cui: “la contribuente aveva l'onere di impugnare nei termini l'intimazione di pagamento, con cui veniva resa edotta delle cartelle di pagamento, di cui sostiene non aver ricevuto alcuna notifica precedentemente”). Questa Corte di I grado, dal suo canto, ha già avuto modo di evidenziare (v. sentenza n. 5824/2024) che “L'avviso di mora era previsto dall'art. 46 del d.p.r. 602/73, assolveva la funzione di preavvisare il debitore dell'inizio dell'esecuzione forzata (oltre, quella, implicita, di interrompere la prescrizione data la sua natura sostanziale di diffida ad adempiere) e ne costituiva un indefettibile presupposto procedurale: onde lo si considerava equipollente all'atto di precetto. L'art. 16 del d.lgs. 46/99 ha sostituito l'intero Titolo II (artt. da 45 a 90) del d.p.r. 602 cit. Nella nuova disciplina l'avviso di mora non
è più previsto (le funzioni di titolo esecutivo e di precetto sono assolte entrambe dalla cartella di pagamento), ma il nuovo art. 50 ha introdotto, al c. 2 (modificato dal d.lgs. 193/01), l'intimazione ad adempiere e ne prescrive la notifica nel caso in cui l'esecuzione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella: il giudice di legittimità ha quindi ritenuto che essa assolve alla funzione di precetto in rinnovazione, ossia a quello che il creditore è tenuto a notificare ove il precetto originario sia divenuto inefficace (Cass. 5546/23). Dal raffronto tra i due atti in questione si evince pertanto che entrambi hanno natura giuridica di atto di precetto, che entrambi sono finalizzati a consentire l'esecuzione forzata esattoriale (l'unica differenza, marginale e, in concreto, teorica, è che l'avviso è comunque obbligatorio, l'intimazione solo se l'esecuzione non è iniziata entro l'anno dalla notifica della cartella), che entrambi sono idonei a interrompere la prescrizione. In tale situazione ritiene la Corte che la differenza tra i due atti, data la sopra rappresentata identità strutturale e funzionale nonché la circostanza che l'abolizione del primo e l'introduzione del secondo sono state contestuali, sia solo terminologica e che essi debbano considerarsi sovrapponibili e assimilabili sotto il profilo dell'impugnabilità. D'altro canto, dal punto di vista logico, non si ravvisa una valida motivazione in forza della quale il legislatore avrebbe inteso rendere obbligatoriamente impugnabile l'avviso di mora e facoltativamente impugnabile l'intimazione ad adempiere”.
Una conferma circa la correttezza di queste conclusioni è evincibile, peraltro, da un recente pronunciamento della Sezione tributaria della S.C. (Sez. 5, Ordinanza n. 22108 del 05/08/2024), secondo cui “l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n.
8279; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez.
5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n. 27093)”.
La stessa pronuncia evidenzia che la precedente giurisprudenza è incline ad affermare la mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso di intimazione
Recentissimamente, infine, la S.C., con sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025, ha riaffermato l'orientamento secondo cui l'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione ex art. 50 c.
2 DPR 602/73 è un atto riconducibile al novero degli atti tipizzati contemplati dall'art. 19 d.lgs. 546/92, in quanto equiparabile all'avviso di mora. Ciò importa che, qualora, il contribuente non impugni tempestivamente l'intimazione, eccependo l'intervenuta prescrizione del debito tributario, la pretesa si consolida e l'eccezione di prescrizione diventa inammissibile.
Orbene, con riferimento alla peculiare “intimazione” emessa dall'ATO, di cui si discorre, questa Corte - mutando un proprio precedente orientamento, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla recente giurisprudenza testé richiamata - reputa che non sia predicabile una assimilazione agli avvisi di mora ex art. 19 lett. e) d.lgs. 546/92: difatti non si è quivi al cospetto di un atto della riscossione successivo alla notifica della cartella, bensì di un atto emesso dall'ente titolare del credito tributario, preliminare e prodromico all'iscrizione a ruolo. La presente intimazione condivide, pertanto, con l'intimazione ex art. 50 co. 2 DPR 602/73 esclusivamente il nomen juris attribuitogli dall'emittente.
E neppure pare possa sostenersi che si sia di fronte ad un atto avente la natura giuridica di un avviso di accertamento, limitandosi quivi l'ATO a richiamare le precedenti fatture e ad ingiungere il pagamento al contribuente, senza compiere alcuna attività valutativa e senza alcun impegno motivazionale ulteriore rispetto al mero richiamo delle precedenti fatture. D'altro canto, assimilare tale intimazione all'avviso di accertamento non gioverebbe alle ragioni dell'ATO, non essendo stato rispettato l'art. 1 co. 163 l. 296/06, che impone di notificare il titolo esecutivo (ossia la cartella di pagamento) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo rispetto a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Né risulta rispettato il termine di cui all'art. 72 d.lgs. 507/93, che abilita gli enti locali a procedere direttamente all'iscrizione a ruolo, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto o, in caso di denuncia tardiva, entro l'anno successivo alla proposizione della denuncia
(v. Cass. Civ., Sez. 5, Ordinanza n. 17491 del 25/06/2024: “In tema di TARSU, il termine di decadenza annuale, di cui all'art. 72 del d.lgs. n. 507 del 1993, opera in via generale ove il Comune si avvalga del sistema di riscossione mediante ruolo, basandosi su una denuncia, sia pure tardiva, del contribuente, sicché l'importo deve essere iscritto a ruolo, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo o, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia, mentre in assenza di una denuncia o in presenza di una denuncia incompleta o infedele, trovano applicazione i commi 161 e 163 dell'art. 1 della l. n. 296 del 2006, sicché al contribuente va notificato il previo avviso di accertamento e il relativo titolo esecutivo deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.”).
In ultima analisi, concludendo la disamina relativa alla natura giuridica dell'intimazione quivi in esame, deve ritenersi che l'ATO non si sia né avvalsa della facoltà di diretta iscrizione a ruolo di cui al predetto art. 72 d.lgs. 507/93, né abbia inteso emettere degli avvisi di accertamento, prodromici ad una rituale iscrizione e tempestiva iscrizione a ruolo ex art. 1 co. 163 l. 296/06. D'altro canto, il testo dell'intimazione non richiama alcuno dei menzionati referenti normativi e neppure ne indica altri, sì che possa inquadrarsi tale atto in una cornice giuridica, di natura sostanziale o procedimentale, impositiva o riscossiva, ben definita. Trattasi,inbuonasostanza,diunattoatipico,aventequaleunicoeffetto giuridico la messa in mora del contribuente e l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale del tributo.
Ciò implica, tuttavia, che ove la prescrizione, pacificamente quinquennale, sia già maturata all'atto della notifica di tale intimazione – e questa conclusione si impone nel caso di specie, avendo riguardo all'anno di inerenza del tributo, in assenza della prova della notifica delle fatture o di altri atti interruttivi precedenti l'intimazione – il contribuente, che non abbia impugnato l'intimazione in via facoltativa, è pur sempre legittimato ad insorgere avverso la cartella, anche per far valere la prescrizione già maturata all'epoca della notifica dell'intimazione.
Per tale assorbente ragione, si impone l'accoglimento del ricorso con la condanna alle spese che si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna l'AdER e l'ATO ME1 al pagamento, in solido, delle spese processuali, in favore del ricorrente, che vengono liquidate in Euro 250,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
PASTORE ORNELLA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 807/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035299937 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035299937 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035299937 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 344/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il dott. Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso e chiede la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in proprio favore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Ricorrente_1, ha proposto ricorso avverso cartella di pagamento n. 29520240035299937000, contenente l'iscrizione a ruolo per TASSA RACCOLTA RIFIUTI 2010-2011-2012 notificata in data 11/11/2024
Eccepiva l'omessa allegazione e notificazione degli atti prodromici, il difetto di motivazione, intervenuta prescrizione
L'Ato me 1 si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendo nel merito il rigetto.
L'AD si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso, la carenza di legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente depositava memorie di replica
All'odierna udienza il giudice poneva la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in via preliminare ritiene infondato il dedotto difetto di legittimazione passiva formulato dall'Agenzia delle Entrate- IO con l'atto di costituzione in giudizio, posto che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato ed invalso in tema di contenzioso tributario, in caso di opposizione avverso cartelle di pagamento, o d'intimazioni di pagamento come nel caso di specie, o ruoli esattoriali, sussiste la legittimazione passiva sia dell'Agenzia delle Entrate IO che dell'ente impositore (Cfr. da ultima,
Cass. sez.
6-2 Ordinanza n. 7716 del 09.03.2022).
Il ricorso è fondato e va perciò accolto per le ragioni che di seguito si esporranno.
Quanto alla omessa notifica degli atti presupposti l'ATO costituendosi ha dedotto di avere notificato al ricorrente l'intimazione di pagamento n. 303308 in data 01.10.2019 (cfr. all.1). La produzione documentale effettuata dall'ATO resistente è invero idonea a dimostrare che è stata notificata, nel 2019, una intimazione prodromica alla cartella impugnata. Al riguardo, è appena il caso di precisare che essa notifica ben può essere eseguita in forma diretta, mediante la spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento, atteso che “A partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 della legge n. 146 del 1998 (che ha modificato l'art. 14 della legge n. 890 del 1982), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982.” [Cass. civ., Sez. 5,
Sentenza n. 17598 del 28/07/2010 (Rv. 614598 - 01); conformi: Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012
(Rv. 622974 – 01); Sez. 5, Sentenza n. 15315 del 04/07/2014 (Rv. 631551 - 01); Sez. 5, Sentenza n.
14501 del 15/07/2016 (Rv. 640546 - 01)].
Con riferimento a tale notifica c.d. semplificata, mediante corriere postale, non possono applicarsi, del resto, i principi affermati dalle SS.UU. con sentenza n. 10012/21, con riferimento all'art. 140 c.p.c (v., ex multis, Cass. civ., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016: “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. In questo solco interpretativo, il Giudice di legittimità (Cass. civ., Sez. VI– ordinanza N. 15834 del 23 giugno 2017), ha precisato che, in caso di notifica in forma semplificata a mezzo posta, è sufficiente la sola immissione in cassetta dell'avviso di giacenza.
Anche più recentemente, del resto, la Corte di legittimità (ord. n. 2339/21) ha ribadito che «In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)» (Cass. n. 10131 del 2020).
Non è decorso il termine prescrizionale quinquennale, nelle more tra la notifica di essa intimazione e quella della cartella impugnata.
Occorre tuttavia chiedersi se il contribuente possa ritualmente far valere in questa sede l'eventuale prescrizione già maturata all'atto della notifica dell'intimazione.
La risposta a tale quesito dipende dalla possibilità o meno di ricondurre l'intimazione emessa dalla ATO al novero degli atti impositivi/riscossivi elencati nell'art. 19 d.lgs. 546/92: infatti, qualora detta intimazione possa ritenersi ivi inclusa, la mancata impugnazione di tale intimazione nel termine perentorio ex art. 21
d.lgs. 546/92 darebbe luogo ad una preclusione processuale, sì che la cartella successiva risulterebbe impugnabile esclusivamente per vizi propri, ai sensi dell'art. 19 co. 3 cit.; viceversa, ove si assuma che l'intimazione costituisca un atto “atipico”, non ricompreso in tale elencazione, dovrebbe opinarsi che esso, in quanto impugnabile in via meramente facoltativa (in ossequio alla granitica giurisprudenza di legittimità, secondo cui ciascun atto recante una pretesa tributaria ancorché non ricompreso in tale elencazione è comunque impugnabile, sia pure facoltativamente;
cfr. Sez. U, Ordinanza n. 10672 del 11/05/2009 e, ultimamente, Cass. Civ., Sez. 5, Ordinanza n. 11481 del 08/04/2022), è inidoneo a far scattare l'anzidetta preclusione processuale.
Questa Corte – con riferimento alle intimazioni di pagamento emesse ex art. 50 co. 2 D.P.R. 602/73 dall'agente della riscossione, dopo la notifica delle cartelle di pagamento – ha, in più occasioni, ritenuto non condivisibile l'assunto secondo cui l'intimazione costituirebbe atto impugnabile soltanto in via facoltativa, poiché non ricompreso nell'elencazione di cui all'art. 19 d.lgs. 546/92. Difatti, l'opposta conclusione risulta avallata dalla presenza, in tale elencazione, alla lettera e), dell'avviso di mora, atto sostituito, nell'attuale sistema di riscossione, dall'intimazione di pagamento ex art. 50 co. 2 DPR 602/73.
La mancata eliminazione dell'avviso di mora dall'elencazione di cui all'art. 19 cit., allorché tale atto riscossivo è stato soppiantato dall'intimazione di pagamento, induce a ritenere che tale disposizione debba attualmente riferirsi all'intimazione di pagamento, avente una funzione del tutto equipollente al precedente atto di mora: ragionare diversamente equivarrebbe a fornire una non consentita interpretatio abrogans di una previsione normativa che il legislatore non ha mai inteso abrogare, neppure in via implicita. Pertanto, si ritiene che l'intimazione di pagamento costituisca un atto soggetto ad impugnazione necessaria e che la mancata impugnazione di tale atto non consenta al debitore di far valere, in sede di impugnazione di un atto successivo, la prescrizione maturata all'atto della notifica della precedente intimazione non impugnata.
L'intimazione de qua è ritenuta, del resto, obbligatoriamente impugnabile da Cass. 23832/07 e 31240/19
(secondo cui: “la contribuente aveva l'onere di impugnare nei termini l'intimazione di pagamento, con cui veniva resa edotta delle cartelle di pagamento, di cui sostiene non aver ricevuto alcuna notifica precedentemente”). Questa Corte di I grado, dal suo canto, ha già avuto modo di evidenziare (v. sentenza n. 5824/2024) che “L'avviso di mora era previsto dall'art. 46 del d.p.r. 602/73, assolveva la funzione di preavvisare il debitore dell'inizio dell'esecuzione forzata (oltre, quella, implicita, di interrompere la prescrizione data la sua natura sostanziale di diffida ad adempiere) e ne costituiva un indefettibile presupposto procedurale: onde lo si considerava equipollente all'atto di precetto. L'art. 16 del d.lgs. 46/99 ha sostituito l'intero Titolo II (artt. da 45 a 90) del d.p.r. 602 cit. Nella nuova disciplina l'avviso di mora non
è più previsto (le funzioni di titolo esecutivo e di precetto sono assolte entrambe dalla cartella di pagamento), ma il nuovo art. 50 ha introdotto, al c. 2 (modificato dal d.lgs. 193/01), l'intimazione ad adempiere e ne prescrive la notifica nel caso in cui l'esecuzione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella: il giudice di legittimità ha quindi ritenuto che essa assolve alla funzione di precetto in rinnovazione, ossia a quello che il creditore è tenuto a notificare ove il precetto originario sia divenuto inefficace (Cass. 5546/23). Dal raffronto tra i due atti in questione si evince pertanto che entrambi hanno natura giuridica di atto di precetto, che entrambi sono finalizzati a consentire l'esecuzione forzata esattoriale (l'unica differenza, marginale e, in concreto, teorica, è che l'avviso è comunque obbligatorio, l'intimazione solo se l'esecuzione non è iniziata entro l'anno dalla notifica della cartella), che entrambi sono idonei a interrompere la prescrizione. In tale situazione ritiene la Corte che la differenza tra i due atti, data la sopra rappresentata identità strutturale e funzionale nonché la circostanza che l'abolizione del primo e l'introduzione del secondo sono state contestuali, sia solo terminologica e che essi debbano considerarsi sovrapponibili e assimilabili sotto il profilo dell'impugnabilità. D'altro canto, dal punto di vista logico, non si ravvisa una valida motivazione in forza della quale il legislatore avrebbe inteso rendere obbligatoriamente impugnabile l'avviso di mora e facoltativamente impugnabile l'intimazione ad adempiere”.
Una conferma circa la correttezza di queste conclusioni è evincibile, peraltro, da un recente pronunciamento della Sezione tributaria della S.C. (Sez. 5, Ordinanza n. 22108 del 05/08/2024), secondo cui “l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n.
8279; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez.
5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n. 27093)”.
La stessa pronuncia evidenzia che la precedente giurisprudenza è incline ad affermare la mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso di intimazione
Recentissimamente, infine, la S.C., con sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025, ha riaffermato l'orientamento secondo cui l'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione ex art. 50 c.
2 DPR 602/73 è un atto riconducibile al novero degli atti tipizzati contemplati dall'art. 19 d.lgs. 546/92, in quanto equiparabile all'avviso di mora. Ciò importa che, qualora, il contribuente non impugni tempestivamente l'intimazione, eccependo l'intervenuta prescrizione del debito tributario, la pretesa si consolida e l'eccezione di prescrizione diventa inammissibile.
Orbene, con riferimento alla peculiare “intimazione” emessa dall'ATO, di cui si discorre, questa Corte - mutando un proprio precedente orientamento, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla recente giurisprudenza testé richiamata - reputa che non sia predicabile una assimilazione agli avvisi di mora ex art. 19 lett. e) d.lgs. 546/92: difatti non si è quivi al cospetto di un atto della riscossione successivo alla notifica della cartella, bensì di un atto emesso dall'ente titolare del credito tributario, preliminare e prodromico all'iscrizione a ruolo. La presente intimazione condivide, pertanto, con l'intimazione ex art. 50 co. 2 DPR 602/73 esclusivamente il nomen juris attribuitogli dall'emittente.
E neppure pare possa sostenersi che si sia di fronte ad un atto avente la natura giuridica di un avviso di accertamento, limitandosi quivi l'ATO a richiamare le precedenti fatture e ad ingiungere il pagamento al contribuente, senza compiere alcuna attività valutativa e senza alcun impegno motivazionale ulteriore rispetto al mero richiamo delle precedenti fatture. D'altro canto, assimilare tale intimazione all'avviso di accertamento non gioverebbe alle ragioni dell'ATO, non essendo stato rispettato l'art. 1 co. 163 l. 296/06, che impone di notificare il titolo esecutivo (ossia la cartella di pagamento) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo rispetto a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Né risulta rispettato il termine di cui all'art. 72 d.lgs. 507/93, che abilita gli enti locali a procedere direttamente all'iscrizione a ruolo, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto o, in caso di denuncia tardiva, entro l'anno successivo alla proposizione della denuncia
(v. Cass. Civ., Sez. 5, Ordinanza n. 17491 del 25/06/2024: “In tema di TARSU, il termine di decadenza annuale, di cui all'art. 72 del d.lgs. n. 507 del 1993, opera in via generale ove il Comune si avvalga del sistema di riscossione mediante ruolo, basandosi su una denuncia, sia pure tardiva, del contribuente, sicché l'importo deve essere iscritto a ruolo, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo o, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia, mentre in assenza di una denuncia o in presenza di una denuncia incompleta o infedele, trovano applicazione i commi 161 e 163 dell'art. 1 della l. n. 296 del 2006, sicché al contribuente va notificato il previo avviso di accertamento e il relativo titolo esecutivo deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.”).
In ultima analisi, concludendo la disamina relativa alla natura giuridica dell'intimazione quivi in esame, deve ritenersi che l'ATO non si sia né avvalsa della facoltà di diretta iscrizione a ruolo di cui al predetto art. 72 d.lgs. 507/93, né abbia inteso emettere degli avvisi di accertamento, prodromici ad una rituale iscrizione e tempestiva iscrizione a ruolo ex art. 1 co. 163 l. 296/06. D'altro canto, il testo dell'intimazione non richiama alcuno dei menzionati referenti normativi e neppure ne indica altri, sì che possa inquadrarsi tale atto in una cornice giuridica, di natura sostanziale o procedimentale, impositiva o riscossiva, ben definita. Trattasi,inbuonasostanza,diunattoatipico,aventequaleunicoeffetto giuridico la messa in mora del contribuente e l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale del tributo.
Ciò implica, tuttavia, che ove la prescrizione, pacificamente quinquennale, sia già maturata all'atto della notifica di tale intimazione – e questa conclusione si impone nel caso di specie, avendo riguardo all'anno di inerenza del tributo, in assenza della prova della notifica delle fatture o di altri atti interruttivi precedenti l'intimazione – il contribuente, che non abbia impugnato l'intimazione in via facoltativa, è pur sempre legittimato ad insorgere avverso la cartella, anche per far valere la prescrizione già maturata all'epoca della notifica dell'intimazione.
Per tale assorbente ragione, si impone l'accoglimento del ricorso con la condanna alle spese che si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna l'AdER e l'ATO ME1 al pagamento, in solido, delle spese processuali, in favore del ricorrente, che vengono liquidate in Euro 250,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.