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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza breve 17/02/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01263/2025REG.PROV.COLL.
N. 04120/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4120 del 2024, proposto da
Luca Tozzi, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo n. 323;
contro
Ministero della Giustizia–Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria–Provv. Regionale per L'Emilia Romagna e Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ditta NI RA S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'esecuzione
della sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 9 gennaio 2024, n. 300, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 il Cons. Giorgio Manca e udito l’avvocato Luca Tozzi;
1. Con la sentenza del 9 gennaio 2024, n. 300, questa Sezione ha dichiarato la cessata la materia del contendere, compensando tra le parti le spese giudiziali, nella controversia di cui al ricorso in appello iscritto al n. 6561/2024 del registro generale.
L’avvocato Luca Tozzi, nella qualità di procuratore antistatario e di cessionario del credito relativo al contributo unificato versato nei due gradi di giudizio, ha notificato alle parti la sentenza e la procura alle liti contenente la cessione del credito.
2. Stante l’inerzia dell’amministrazione resistente, lo stesso avvocato ha proposto ricorso per l’esecuzione, chiedendo la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle somme in favore del procuratore cessionario, per l’importo totale di € 15.000,00, suddiviso come segue:
- € 9.000,00 a titolo di rimborso del contributo unificato per l’instaurazione del giudizio di appello R.G. 6561/2023;
- € 6.000,00 a titolo di rimborso del contributo unificato per l’instaurazione del giudizio di primo grado R.G. 114/2023 (instaurato presso il T.a.r. per l’Emilia Romagna, sede di Bologna).
3. Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, rilevando come la domanda del ricorrente debba essere limitata all’importo di euro 9.000,00 corrispondente al contributo unificato versato per il giudizio di appello, posto che la somma di 6.000,00 euro, versata per il contributo unificato dovuto per il primo grado di giudizio, non potrebbe essere richiesta in sede di ottemperanza dinanzi al Consiglio di Stato, per ragioni di competenza funzionale.
4. Alla camera di consiglio del 28 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. La domanda di esecuzione della sentenza, nei termini sopra riassunti, è fondata.
5.1. Come accennato, con la sentenza è stata dichiarata la cessata materia del contendere a seguito dei provvedimenti adottati dalla stazione appaltante dopo la sentenza di primo grado, con i quali è stata disposta l’esclusione della originaria aggiudicataria, in ragione dell’incongruità dell’offerta, e l’aggiudicazione del lotto 2 alla Sirio s.r.l.
5.2. Per l’effetto sostitutivo della sentenza d’appello e per la natura di sentenza di merito che va riconosciuta alla pronuncia con cui il giudice, prendendo atto della soddisfazione della pretesa sul piano sostanziale (art. 34, comma 5, cod. proc. amm.), dichiara cessata la materia del contendere, deve ritenersi, pertanto, che il rapporto sostanziale tra le parti (e in specie tra l’appellante Sirio e il Ministero della Giustizia) sia ormai disciplinato esclusivamente dal provvedimento di aggiudicazione disposto a favore della prima. Il che comporta, tra l’altro, il venir meno degli effetti riconducibili alla sentenza di primo grado, posto che – come affermato anche nella giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr., per tutte, Cass. n. 17312/2015; n. 7185/2010) – la cessata materia del contendere pronunciata in fase di gravame non determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (come prescritto dall’art. 338 c.p.c.) ma piuttosto, trattandosi di sentenza che definisce nel merito l’intera controversia, il superamento della sentenza pronunciata in primo grado e la sua sostituzione con la sentenza d’appello idonea ad accertare sul piano sostanziale la nuova situazione giuridica determinata dal fatto sopravvenuto che ha dato luogo alla cessazione della materia del contendere.
5.3. Alla luce delle considerazioni svolte, non sono condivisibili, pertanto, gli argomenti sollevati dall’amministrazione resistente al fine di ridurre la domanda del ricorrente alla sola condanna per il contributo unificato versato in appello; in particolare, non è decisivo il richiamo all’art. 113, comma 1, c.p.a., che detta la regola di riparto della competenza funzionale sui ricorsi per l’ottemperanza, sia perché la sentenza di primo grado non è passata in giudicato, sia perché la sentenza d’appello che ha dichiarato la cessata materia del contendere è diversa nella motivazione e nel dispositivo, rispetto alla sentenza appellata.
6. In conclusione, il ricorso va accolto e, per l’effetto, il Ministero della Giustizia va condannato alla rifusione del contributo unificato versato per il doppio grado di giudizio, determinato nell’importo complessivo di euro 15.000,00.
7. Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, in ragione della peculiarità e novità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione del contributo unificato versato dalla ricorrente per il doppio grado di giudizio, determinato nell’importo complessivo di euro 15.000,00, da corrispondere all’avvocato Luca Tozzi quale cessionario del credito di cui trattasi.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giorgio Manca | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO