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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 20/06/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico – Presidente rel.
Dott. Emanuele De Gregorio – Consigliere.
Dott. Maria Lucia Insinga – Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 108 del ruolo generale dell'anno 2021, vertente tra
Parte_1
Elettivamente domiciliato in Gela, Via Battesimo n. 24, presso lo studio dell'Avv. Rita Calò che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello
A P P E L L A N T E
E
Controparte_1
In persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfio
Pulvirenti, che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello.
A P P E L L A T O
1
Parte_2
Elettivamente domiciliata in Gela, Via Battesimo n. 24, presso lo studio dell'Avv. Alfredo D'Aparo che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
A P P E L L A T A
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 30 gennaio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28 febbraio 2017 il Fallimento CP_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Gela e Parte_1
, presentando le seguenti conclusioni: “Accertati i presupposti Parte_2 di cui all'art. 2901 c.c. , dichiarare inefficace nei confronti della massa dei creditori del l'atto di costituzione di fondo patrimoniale rogato Controparte_1 in data 31.01.2013 dal Notaio numero di repertorio 229/160, Persona_1 con il quale con il consenso della moglie Parte_1 Parte_2
, ha costituito un fondo patrimoniale, conferendo nel medesimo due beni
[...] immobili, di cui era proprietario esclusivo, siti in Gela viale Cortemaggiore, piano
4 e piano T”.
Fondava la domanda sul proprio credito nei confronti del risultante dal Pt_1 decreto ingiuntivo n. 138/2015 del Tribunale di Gela del 28 aprile 2015, esecutivo dal 27 luglio 2015, per l'importo di € 43.700,00, otre interessi e spese, credito originato da prelievi di denaro effettuati dal dalle casse Pt_1 della società fallita e da spese da lui sostenute con carta di credito intestata alla medesima società. Deduceva che il succitato atto di costituzione di fondo patrimoniale era assoggettabile a revocatoria ex art. 2901 cod. civ., sussistendo tutti i presupposti per l'applicabilità della norma.
Si costituivano i convenuti che chiedevano il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 444/2020 del 4 novembre 2020, il Tribunale di Gela statuiva come segue:
2 accoglie la domanda della TE del Fallimento e, per l'effetto, CP_1 dichiara l'inefficacia e l'inopponibilità, nei confronti dell'attrice, dell'atto costituzione del fondo patrimoniale in notar di Niscemi del Persona_1
31/01/2013 Rep. N.229 Racc. n.160, con ordine alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Caltanissetta di annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto revocato;
- condanna i convenuti, in solido, e , Parte_1 Parte_2
a rimborsare alla le spese del presente giudizio Parte_3 liquidate in € 545,00 per spese ed in € 3972,00 per compensi avvocato oltre rimborso forfettario per spese generali pari al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Propone appello il , chiedendo la declaratoria di inammissibilità della Pt_1 domanda proposta dalla , la declaratoria di nullità della sentenza e, Pt_3 comunque, il rigetto nel merito della domanda.
Si è costituito il chiedendo la declaratoria di inammissibilità o CP_1 comunque il rigetto dell'appello.
Si è costituita anche che ha formulato conclusioni identiche Parte_2
a quelle dell'appellante.
Sulle conclusioni delle parti presentate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la causa
è stata assunta in decisione all'udienza sostituita del 30 gennaio 2025.
*********
Il Tribunale ha osservato in via preliminare che anche la costituzione di un fondo patrimoniale è soggetta all'azione revocatoria, non diretta all'accertamento del credito, ma alla reintegrazione della garanzia del credito.
Nella specie, ha proseguito il primo giudice, “la domanda della TE del
è volta alla dichiarazione di inefficacia ex art. 66 l.f. con Controparte_1 applicazione delle norme del codice civile (artt. 2901 e ss c.c.) nei propri confronti” dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale di cui al sopra menzionato rogito del 30 gennaio 2013, che, rendeva i beni conferiti aggredibili esecutivamente solo nei limiti dell'art. 170 cod. civ., con riduzione della garanzia patrimoniale dei creditori, come evidenziato da giurisprudenza di legittimità richiamata in sentenza.
Il Tribunale si è poi intrattenuto in generale sui presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione pauliana e, tornando al caso oggetto di giudizio, ha evidenziato i prelievi e spese effettuati dal , all'epoca amministratore Pt_1 Co della , che avevano originato nei suoi confronti il credito della stessa società
e, poi, della TE Fallimentare, risalivano al 2011, epoca anteriore alla
3 costituzione del fondo patrimoniale, il cui atto costitutivo, a titolo gratuito, era da ritenersi revocabile per il solo fatto del compimento successivo all'insorgere del credito.
La sentenza impugnata prosegue con gli estremi identificativi degli immobili di proprietà del Cattuto conferiti nel fondo patrimoniale e del decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo, attestante il credito tutelato con la revocatoria, per poi osservare come la costituzione del fondo patrimoniale avesse “sicuramente reso più difficoltoso il soddisfacimento del credito vantato dalla TE nei confronti del debitore”. Il primo giudice ha quindi ritenuto evidente che il negozio a titolo gratuito in argomento fosse stato stipulato dalle parti convenute per sottrarre i beni conferiti alla garanzia patrimoniale.
Il Tribunale, sostanzialmente ribadendo e specificando quanto già osservato in linea astratta, ha ritenuto sussistere sia l'eventus damni, sia il consilium fraudis ed anzi la sola scientia damni, trattandosi di atto a titolo gratuito. Per il
Cattuto la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore era evidente, in quanto socio amministratore della società e quindi ben consapevole sia della situazione economica societaria sia della propria condotta generatrice del credito anteriore alla costituzione del fondo patrimoniale.
Ritenuta pertanto la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'azione disciplinata dall'art. 2901 cod. civ., il Tribunale ha accolto la domanda, nei termini di cui al sopra trascritto dispositivo.
********
Con il primo motivo, l'appellante deduce una duplice violazione dell'art. 112
c.p.c. con conseguente nullità della sentenza.
Sotto un primo profilo, l'appellante evidenzia di avere sollevato in primo grado questione pregiudiziale ex artt. 24 e 66 L.F. (fra l'altro rilevabile d'ufficio) del tutto ignorata nella sentenza impugnata.
Riprendendo quanto, appunto, dedotto in primo grado, l'appellante evidenzia che l'azione esperita dalla TE era la revocatoria ordinaria di cui all'art. 66
L.F. per la quale era funzionalmente competente il Tribunale Fallimentare, come stabilito dal comma 2 dello stesso articolo, in coerenza con la previsione dell'art. 24 della stessa legge. Sul punto, il primo giudice non si era affatto pronunciato, limitandosi a richiamare l'art. 66 L.F. senza però trarne le dovute conseguenze sul piano procedurale come chiaramente emergenti dal testo normativo indicato.
4 Analogamente, l'appellante si duole del totalmente omesso esame di altra questione preliminare da lui sollevata in primo grado, vale a dire l'improcedibilità della domanda per mancata attivazione della procedura di negoziazione assistita di cui all'art. 3 D.L. n. 132 del 2014. Lo stesso Tribunale, all'udienza del 12 luglio 2017, rilevata tale carenza, aveva disposto l'effettuazione della procedura di negoziazione, ma la TE attrice l'aveva promossa in modo del tutto irrituale e tale da comportare il mancato avveramento della condizione di procedibilità della domanda, come da argomentazioni ampiamente illustrate dai convenuti nelle proprie conclusionali ed ignorate dalla sentenza impugnata, perciò nulla anche sotto questo profilo.
Con il secondo motivo, l'appellante deduce la violazione dell'art. 132 co. 2 nn. 3
e 4 cod. civ. in quanto la sentenza non dava nessun conto né delle conclusioni formulate dai convenuti né delle argomentazioni, di qualsiasi tipo, su cui le medesime si fondavano, risultando completamente omessa una pur minima ricostruzione dei fatti di causa, tanto che dalla lettura della sentenza si sarebbe detto che i convenuti fossero contumaci.
Con il terzo motivo, lamentando la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., ma sostanzialmente riproponendo quanto già espresso con il secondo motivo,
l'appellante lamenta che il Tribunale ha deciso prendendo in considerazione gli assunti e le richieste della TE attrice, senza alcuna connessione con le effettive risultanze di causa.
Con il quarto motivo, dopo avere ribadito, una volta di più, che il Tribunale aveva ignorato le proprie difese e conclusioni, l'appellante affronta il merito della controversia deducendo l'erroneità della sentenza di primo grado anche con riguardo al contenuto della decisione.
Il primo giudice avrebbe omesso di considerare “che nell‟azione revocatoria ordinaria promossa dal Curatore fallimentare, l'eventus damni … non consiste nella lesione delle ragioni dei creditori, bensì nel prodursi o aggravarsi del dissesto quale conseguenza dell‟atto dispositivo revocando, sicché, correlativamente, la scientia damni deve inerire a tali circostanze non sulla sussistenza o meno dello stato di insolvenza del debitore”. Pertanto, come da giurisprudenza di legittimità citata nell'atto di appello, incombeva sulla
TE attrice l'onere di “provare non soltanto la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell‟atto che si assume pregiudizievole, ma anche e contestualmente : a) la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
b) il mutamento qualitativo o
5 quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto”. Solo attraverso la la valutazione ed il raffronto di questi elementi sarebbe stato possibile verificare se l'atto arreca effettivo pregiudizio alle ragioni dei creditori e “la scientia damni consiste nella consapevolezza di tali elementi da parte del convenuto in revocatoria.”
Ma, nella specie, nessuna prova era emersa su quegli elementi, peraltro neppure adeguatamente allegati dalla attrice. Pt_3
Nonostante le deduzioni ed eccezioni in tal senso del Cattuto, il Tribunale aveva omesso qualsiasi valutazione, adagiandosi sulla tesi di parte attrice e perciò redigendo una motivazione di stile.
Con il quinto e consequenziale motivo l'appellante si duole della disciplina delle spese, poste a suo carico con la lapidaria motivazione della propria soccombenza, senza alcuna esplicitazione delle ragioni della condanna.
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Il secondo motivo di appello, concernente la dedotta violazione dell'art. 132
c.p.c., è fondato.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità
L'omessa trascrizione delle conclusioni delle parti nella sentenza importa nullità della sentenza soltanto quando le suddette conclusioni non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione sulle domande ed eccezioni ritualmente proposte, mentre quando dalla motivazione risulta che le conclusioni sono state effettivamente esaminate, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza
Cass. 16 ottobre 2020 n. 22587 (v. anche Cass. Sez. Lav. 10 gennaio 2020 n.
301 e, più di recente, Cass. 5 novembre 2024 n. 28468, Cass. 28 gennaio 2025
n. 2033).
Nella specie, costituendosi in giudizio, il Cattuto aveva eccepito “il difetto della condizione prevista dall'art. 64, L.F., ossia la collocabilità dell'atto di disposizione nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento” e la conseguente inammissibilità della domanda (pag. 3 comparsa di costituzione e risposta). Il detto convenuto aveva altresì eccepito (ibidem) l'inammissibilità della domanda perché i beni conferiti nel fondo patrimoniale non erano compresi nel fallimento ai sensi dell'art. 46 L.F.. Il convenuto aveva, ulteriormente, eccepito la litispendenza, perché altra azione ex art. 2901 cod. civ. era stata esperita, in relazione allo stesso atto di costituzione del fondo patrimoniale, da altra creditrice ( . Infine, nel merito, aveva Controparte_2
6 rilevato l'intrinseca inverosimiglianza che l'atto di costituzione del fondo potesse avere la finalità di sottrarre la garanzia patrimoniale in relazione ad un credito di esigua entità insorto circa due anni prima.
Chiedeva pertanto, di “dichiarare inammissibile la proposta domanda, ovvero, ed in ogni caso, rigettarla con qualsiasi statuizione.”.
Queste conclusioni non sono mai mutate sino all'udienza di precisazione ex art. 190 c.p.c. (v. verbali di causa).
Solo con la comparsa conclusionale, che dovrebbe avere la funzione di illustrare le argomentazioni a sostegno delle conclusioni già ritualmente formulate e non può invece contenere conclusioni nuove (v., per tutte, Cass. 25 febbraio 2019 n. 5402), il sollevava le questioni di incompetenza Pt_1 funzionale e di improcedibilità della domanda per irrituale attivazione della procedura di negoziazione assistita, questioni di cui al primo motivo di appello.
In relazione a queste doglianze, si potrebbe censurare l'omesso rilievo d'ufficio, ma non la carenza di motivazione su conclusioni inammissibili perché tardive.
E' tuttavia vero che anche le conclusioni già tempestivamente formulate, in particolare quelle afferenti alla asserita duplice ragione di inammissibilità dell'azione revocatoria, sono state del tutto ignorate dalla sentenza di primo grado, che non ne fa menzione alcuna e tanto meno espone una qualsiasi ragione per cui andrebbero disattese
Di qui la nullità della sentenza, che però, non implicando la necessità, ex art. 354 c.p.c., di rimettere la causa al primo giudice, impone a questa Corte di decidere il merito della controversia, comportandosi, di fatto, come giudice di unico grado (Cass. 19 agosto 2021 n. 23132).
Il motivo sull'improcedibilità della domanda per omessa o inefficace attivazione del procedimento di negoziazione assistita è infondato.
La Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “l'azione revocatoria, non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali ed avendo solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità "inter partes" dell'atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis del d.lgs. n. 28 del 2010” (Cass. 23 settembre 2021 n. 25855). L'art. 3 D.L. n. 132 del 2014, su cui verte l'eccezione in esame, richiede la negoziazione assistita, a pena d'improcedibilità della domanda, solo ove venga proposta “un'azione relativa a una controversia
7 in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti” oppure
“una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro”. Nella specie, sebbene la TE ponesse a fondamento dell'azione pauliana un credito per importo inferiore a cinquantamila euro, la domanda non era ovviamente di condanna al relativo pagamento (essendovi, fra l'altro, già un decreto ingiuntivo esecutivo), per cui, anche considerando la succitata giurisprudenza, deve qui senz'altro escludersi l'applicabilità dell'art. 3 cit. Del resto, trattandosi di norme derogatorie al generale e costituzionale principio del libero accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti, esse sono di stretta interpretazione, non suscettibili di applicazione analogica, e poiché nessuna norma prevede un qualsivoglia tentativo di mediazione, conciliazione o negoziazione per l'azione ex art. 2901 cod. civ., non resta che ribadire la conclusione cui si è già sopra pervenuti.
Per quanto eterogenei, il primo, il terzo ed il quarto motivo di appello devono essere affrontati congiuntamente perché partono da un errore di fondo che sta nella qualificazione giuridica della domanda che sia l'appellante sia lo stesso
Tribunale (v. pag. 2, righi 7-9, sentenza impugnata) riconducono all'art. 66
R.D. 16 marzo 1942 n. 267, quando, invece, si tratta di azione revocatoria
“pura” ex art. 2901 cod. civ., come del resto opportunamente evidenziato dalla
TE appellata.
L'azione di cui all'art. 66 L.F. è volta alla declaratoria di inefficacia (e quindi al recupero alla massa fallimentare dei beni oggetto) degli atti dispositivi compiuti dal fallito (che, nella specie, è la società e ciò, nonostante la CP_1 legittimazione attiva spetti al solo Curatore fallimentare, nell'interesse della collettività dei creditori dello stesso fallito.
Nel caso presente, non si sta affatto discutendo di un atto dispositivo della fallita (che ne abbia intaccato il patrimonio ed abbia concorso a CP_1 determinarne lo stato di insolvenza), ma di un atto compiuto dalla persona fisica . Ed il credito che con questa azione si intende Parte_1 tutelare non è quello generale della collettività dei creditori del , CP_1 ma il singolo credito vantato dalla stessa società nei confronti del e Pt_1 cristallizzato nel decreto ingiuntivo n. 138/2015 del Tribunale di Gela del 28 aprile 2015, esecutivo dal 27 luglio 2015. E', insomma, l'identica azione ex art. 2901 cod. civ. che la avrebbe teoricamente e direttamente potuto CP_1 promuovere contro gli originari convenuti ove non fosse stata dichiarata fallita
8 Co e nella quale, ove fosse stata appunto esercitata dalla quando era in bonis, il Curatore sarebbe potuto subentrare quale successore nel diritto controverso.
D'altro canto, l'art. 66 co. 1 L.F. recita:
Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile
Che con il termine “debitore” la norma si riferisca esclusivamente al “debitore poi dichiarato fallito” si evince chiaramente dal fatto che si parli di atti da lui compiuti “in pregiudizio dei creditori”, locuzione non riferibile al terzo debitore soltanto del (futuro) fallito.
Diversamente, del resto, la stessa previsione dell'art. 66 co. 1 L.F. non avrebbe una reale funzione, perché, laddove mancasse, certamente la TE potrebbe comunque esperire l'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ., così come qualsiasi altra azione offerta dall'ordinamento. L'espresso richiamo, invece, si giustifica con la particolarità che l'art. 66 L.F. estende l'azione ex art. 2901 cod. civ. allo stesso debitore (poi fallito) titolare dei rapporti contrattuali in cui subentra la TE a seguito del fallimento. E' come se fosse lo stesso debitore-fallito, “sostituito” dal Curatore del Fallimento che diventa titolare di tutti i rapporti già facenti capo al fallito medesimo, ad agire per revocare il proprio stesso atto dispositivo (non quello di un debitore del fallito), ed è questa la peculiarità dell'azione ex art. 66 L.F. che la differenzia in modo sostanziale dall'ordinaria azione pauliana e che costituisce la ratio della sua autonoma e distinta previsione normativa.
L'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale ordinario di Gela non ha perciò alcun fondamento, come non ne hanno le argomentazioni di merito dell'appellante su spettanza e oggetto dell'onere probatorio o quelle sull'estraneità dei beni al fallimento, appunto perché il fallito non è il . Pt_1
L'appellante non ha riproposto le conclusioni di primo grado non esaminate, come visto, dal Tribunale. In ogni caso, si osserva, brevemente, che le eccezioni di inammissibilità erano infondate per le stesse ragioni qui illustrate (in estrema sintesi: il fallimento non concerne il ), mentre la litispendenza Pt_1 avrebbe presupposto l'identità delle parti (v. Cass. 5 agosto 2015, n. 16454).
Le argomentazioni del Tribunale di Gela, che, nonostante l'iniziale accenno all'art. 66 L.F., sono modulate proprio e soltanto sui generali criteri applicativi dell'art. 2901 cod. civ., appaiono pertanto corrette, per quanto, data la rilevata nullità della sentenza, non sia possibile confermarne alcuna statuizione (v.
Cass. 23132/2021 cit.).
9 Fatto pacifico è la costituzione del fondo patrimoniale con rogito in notar di Niscemi del 31 gennaio 2013 Rep. N.229 Racc. n.160, sui Persona_1 beni immobili di proprietà del convenuto costituiti da:
1) civile abitazione in Gela Viale Cortemaggiore n. 4 al CU foglio 174 part.lla
323 sub 14;
2) box in Gela Viale Cortemaggiore n. 4 al CU foglio 174 part.lla 323 sub 2.
Parimenti pacifico è il credito della e, oggi, della TE del relativo CP_1 fallimento, come accertato giudizialmente con il suddetto decreto ingiuntivo.
La costituzione del fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito che legittima la proposizione dell'azione revocatoria in quanto comporta una variazione qualitativa del patrimonio del debitore con conseguenti maggiori difficoltà ed incertezze sulla futura soddisfazione del credito, quindi sufficiente ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (c.d. eventus damni;
Cfr. Cass. 18 giugno
2019 n. 16221, Cass. 8 febbraio 2021 n. 2904, Cass. 24 marzo 2021 n. 8217,
Cass. 20 gennaio 2023 n. 1751). In particolare, vista la causale del credito Co della verso il suo (all'epoca) socio amministratore, ossia i prelievi e le spese effettuati dal nell'anno 2011 con denaro della società, la creditrice non Pt_1 poteva che essere a conoscenza che il debito del era stato contratto per Pt_1 scopi estranei ai bisogni della famiglia, per cui non avrebbe mai potuto aggredire esecutivamente i beni conferiti nel fondo (cfr. art. 170 cod. civ.).
In applicazione delle regole generali sull'onere della prova in materia di actio pauliana, sarebbe perciò spettato al debitore (Cattuto) provare di essere titolare di un patrimonio residuo sufficiente alla garanzia del credito (Cass. 9 febbraio
2012 n. 1896, Cass. 18 giugno 2019 n. 16221). L'appellante non ha neppure tentato di fornire una prova del genere.
Sussiste l'anteriorità del credito – fra l'altro ormai accertato con efficacia di giudicato, risultando esecutivo il sopra menzionato decreto ingiuntivo n.
138/2015 del Tribunale di Gela – connesso, come detto, a prelievi e spese
(attraverso l'impiego della carta di credito e, quindi, con denaro della società) effettuati dal nel 2011, rispetto all'atto dispositivo del gennaio 2013. Pt_1
Poiché la costituzione del fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito,
“la scientia damni, che la norma dell'art. 2901 c.c., comma 1, n. 1, pone in capo al debitore che l'atto compie, si atteggia propriamente come semplice, "mera conoscenza" delle conseguenze negative che - in punto di concreto soddisfacimento del diritto del credito - l'atto medesimo è in grado di produrre
(Cass., n. 17418/2007; Cass., 7 marzo 2005, n. 4933; Cass., 3 marzo 2009, n.
10 5072, Cass., 17 maggio 2010, n. 12045)”. (Cass. 2 aprile 2021 n. 9192, in motivazione). Non sembra dubitabile che il , ovviamente consapevole Pt_1 delle sue azioni appropriative delle risorse finanziarie della società per l'importo poi fissato nel decreto ingiuntivo, fosse anche a conoscenza del pregiudizio che la costituzione del fondo comportava per la società in termini di concreta possibilità di portare ad esecuzione il credito succitato, sempre in considerazione dei sopra ricordati limiti posti dall'art. 170 cod. civ..
In conclusione, l'azione revocatoria oggetto di causa deve ritenersi fondata.
Consegue il dispositivo.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza. Si ricorda, visto che l'appellante ne aveva fatto motivo di appello, che il giudice che, applicando l'art. 91 c.p.c., pone le spese ad esclusivo carico della parte soccombente non è tenuto a motivare il mancato esercizio del potere discrezionale di compensazione (Cass. 6 settembre 2021 n. 24056, Cass. 27 dicembre 2022 n.
37825, Cass. 27 aprile 2023 n. 11157, Cass. 5 agosto 2024 n. 22081, Cass. 13 febbraio 2020 n. 3641, Cass. 27 giugno 2018 n. 16893). Non intacca questo criterio l'accoglimento dell'appello sul punto, meramente in rito, della nullità della sentenza di primo grado, dal momento che l'appellante è integralmente soccombente nel merito.
Per quanto non abbia proposto appello, la , costituendosi in questo Parte_2 grado e aderendo in toto alle tesi e richieste dell'appellante, deve ritenersi interventore adesivo e perciò anch'essa soccombente, con applicabilità nei suoi confronti dell'art. 91 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. 30 ottobre 2019 n. 27846). Di qui la sua condanna in solido al pagamento delle spese.
Liquidazione come da dispositivo, prendendo a riferimento, per la determinazione del valore della causa, l'importo del credito tutelato con l'azione revocatoria e considerati compensi compresi fra i minimi ed i medi delle correlate tabelle di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti.
L'accoglimento del motivo sulla nullità ex art. 132 c.p.c. della sentenza esonera l'appellante dall'onere di pagamento del doppio contributo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
11 D I C H I A R A
La nullità della sentenza n. 444/2020 del 4 novembre 2020 del Tribunale di
Gela
D I C H I A R A
L'inefficacia, nei confronti della dell'atto di Parte_3 costituzione del fondo patrimoniale con rogito in notar di Persona_1
Niscemi del 31 gennaio 2013 Rep. N.229 Racc. n.160,
O R D I N A alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Caltanissetta di annotare la presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto revocato;
C O N D A N N A
e , in solido fra loro, a rifondere Parte_1 Parte_2 alla le spese dei due gradi di giudizio che Parte_3 liquida in complessivi € 9.500,00 (€ 4.300,00 per il primo grado, € 5.200,00 per il secondo), oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge
Caltanissetta, camera di consiglio del 5 giugno 2025
Il Presidente est.
Roberto Rezzonico
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