Ordinanza cautelare 22 dicembre 2021
Sentenza 30 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 30/01/2023, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/01/2023
N. 00043/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00734/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' IA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 734 del 2021, proposto da Ditta SI Patrizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe La Spina e Francesco Gagliardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Perugia, via Baglioni 36;
contro
Regione IA, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziana Caselli e Anna Rita Gobbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
OL RA ON AN e AN & C. Società OL Semplice S.S., non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Iole Galli, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe La Spina e Francesco Gagliardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- della determinazione dirigenziale n. 9461 del 27 settembre 2021 della Regione IA, Servizio Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale- Servizio Sviluppo s.p.a., pubblicata a pagina n. 179 del B.U.R.U. Serie Generale n° 59 del 06.10.2021, in uno con la comunicazione del 7.10.2021, con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità della domanda di sostegno n. 94250222471 presentata dalla Ditta SI Patrizia, con riferimento al Bando, contenente il Programma di Sviluppo Rurale per l'IA 2014-2020 - Misura 6.2.1 “Aiuti All’avviamento di impresa per le attività extra agricole nelle aree rurali” , approvato con d.d. n. 9509 del 25 settembre 2019;
- del preavviso di diniego del 12.07.2021, con cui è stato comunicato, all’esito dell’istruttoria ex art. 10 bis della legge n. 241/1900, l’inammissibilità della domanda di sostegno economico presentata dalla ricorrente;
di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, ivi compresa la graduatoria stilata dall’Amministrazione e che esclude la posizione della ricorrente;
di tutti gli atti istruttori e provvedimenti emessi, graduatorie, determine e quant’altro, con riserva di motivi aggiunti nei confronti di tali atti ed eventuali ulteriori provvedimenti, una volta conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione IA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2022 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità della determinazione dirigenziale regionale n. 9461 del 27 settembre 2021, con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità della domanda di partecipazione al bando per l’erogazione di aiuti all’avviamento di impresa per le attività extra agricole nelle aree rurali, sul presupposto della mancanza del requisito afferente alla piena disponibilità del bene da parte della ditta richiedente, odierna ricorrente.
L’impugnativa è stata affidata al seguente motivo di diritto:
I. Violazione del Bando, contenente il Programma di Sviluppo Rurale per l’IA 2014-2020 - Misura 6.2.1 “Aiuti all’avviamento di impresa per le attività extra agricole nelle aree rurali” costituente lex specialis con particolare riguardo all’art. 11.1. Violazione dell’art. 3 L.n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Eccesso di potere per carenza dei presupposti. Manifesta ingiustizia .
Sostiene in sintesi la ricorrente che l’art. 11.1 del bando non richiederebbe la piena disponibilità del bene oggetto di finanziamento, avendo ricompreso tra i soggetti beneficiari anche i comproprietari e che comunque l’usufruttuaria avrebbe dato l’assenso all’esecuzione dei lavori.
La Regione IA si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del provvedimento impugnato.
Si è altresì costituita in giudizio, con intervento ad adiuvandum in favore della ricorrente, l’usufruttuaria di parte dell’appartamento adibito ad attività recettiva, rappresentando il suo consenso a che la ricorrente disponga liberamente e senza alcun limite dell’immobile, come se l’usufrutto non ci fosse.
Con ordinanza cautelare n. 229 del 22 dicembre 2021, il Collegio ha respinto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato risultando la ditta ricorrente non in possesso del requisito posto dall’art. 11.1. del bando.
All’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2022 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
L’art. 11 del bando, recante la rubrica “condizioni di ammissibilità all’aiuto” , nell’elencare al punto 11.1 in modo tassativo ed inequivocabile i titoli di possesso del bene oggetto di richiesta di contributo, testualmente dispone che “….il soggetto richiedente deve…essere proprietario o detentore di altro diritto reale o personale di godimento (con esclusione del contratto di comodato) dei beni immobili oggetto della domanda di aiuto sulla base di uno dei seguenti titoli: proprietà, comproprietà, affitto, usufrutto, locazione di beni immobili demaniali.. ” .
Orbene, nel caso di specie è pacifico che l’impresa che ha presentato la domanda non ha la piena disponibilità dell’intero stabile per il quale ha chiesto il contributo, in quanto l’immobile risulta gravato da usufrutto per 3/9 della superfice totale in favore della sig.ra Galli Iole, chiaramente incompatibile con la condizione, richiesta dal bando, di piena disponibilità della parte dello stabile concesso in godimento, la cui destinazione d’uso di tipo abitativo risulta peraltro incompatibile con quella di tipo recettivo relativa all’attività di affitta camere per la quale è stato richiesto il contributo.
L’eventuale erogazione di denaro pubblico a favore della ditta SI sarebbe quindi illegittima, atteso che parte del contributo comunitario richiesto verrebbe utilizzato impropriamente per interventi edilizi su una porzione di fabbricato di cui la ditta SI non ha la piena disponibilità, essendo nudo proprietario con un vincolo di destinazione d’uso personale a favore dell’usufruttuaria.
Non appare d’altra parte dirimente il fatto che l’usufruttuaria abbia dato il proprio assenso a che la ricorrente disponga liberamente e senza alcun limite dell’immobile, trattandosi di condizione che, oltre a non essere espressamente prevista dal bando, risulta comunque inidonea a superare l’ulteriore ostacolo del vincolo di destinazione ad uso abitativo.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso con compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Potenza, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere, Estensore
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enrico Mattei | Raffaele Potenza |
IL SEGRETARIO