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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/12/2025, n. 6042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6042 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza del 15/12/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE DOTT.SSA ELENA ANNA CODECASA;
LETTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO N. 5173/2022,
PROMOSSO DA
, C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso UNITAMENTE E DISGIUNTAMENTE DAGLI AVV.TI PIETRO PIROLI E ANTONINO
CIANCIO;
APPELLANTE
Contro
, in persona del Sindaco pro tempore, codice Controparte_1
fiscale Partita Iva , rappresentato e difeso P.IVA_1 P.IVA_2
DALL'AVV. ALFINA D'OCA
APPELLATO
E nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, C.F. P.IVA_3
APPELLATO CONTUMACE Ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Con ricorso in appello ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio il ed unipersonale per il seguente Controparte_1 CP_2
motivo: “omessa e/o carente motivazione e/o erronea ingiusta decisione in
ordine alla compensazione delle spese di lite”.
In particolare, l'appellante allegava che nel giudizio di primo grado, in cui veniva impugnata l'ingiunzione di pagamento n. 842900, emessa da
[...]
il 19.11.2021 per conto del , con cui gli veniva CP_2 Controparte_1
chiesta la somma di euro 1.300,52, il in data Controparte_1
05.02.2022, ed in data 14.02.2022, annullavano l'ingiunzione. CP_2
Il Giudice di Pace, quindi, con sentenza n. 42/22, dichiarava cessata la materia del contendere e compensava integralmente le spese di lite.
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza relativamente al compenso delle spese di lite del primo grado.
Si costituiva il , il quale chiedeva il rigetto dell'appello Controparte_1
e la conferma della sentenza impugnata. rimaneva Controparte_2
contumace.
$$$$$
Nel merito l'appello va accolto in quanto fondato.
Il fondamento normativo in materia di ripartizione delle spese legali del giudizio è rappresentato dall'art. 91 c.p.c., che fissa il principio della soccombenza, secondo cui “il giudice con la sentenza che chiude il processo davanti a lui condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore
dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari della
difesa”. Si intende per parte soccombente la parte le cui domande non sono state accolte, sia pure per motivi diversi dal merito.
Il principio della soccombenza, che costituisce la regola, è attenuato dall'art. 92 c.p.c. (come sostituito dall'art. 2 della legge n. 263 del 2005 in vigore dall'1.3.2006 e, dunque, applicabile al presente giudizio iniziato dopo tale data) che prevede, al secondo comma, la facoltà del giudice di compensare,
parzialmente o per intero, le spese tra le parti, nel caso di soccombenza parziale o laddove concorrono “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente
indicate nella motivazione”.
Rispetto al caso di specie, nella sentenza del Giudice di Pace di Catania,
oggetto del presente appello, si legge: “dichiara interamente compensate tra
le parti, le spese di lite”.
A giudizio di questo decidente, tale supporto motivazionale appare inidoneo a ricondurre la decisione sulla compensazione delle spese legali alle gravi ed eccezionali ragioni previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c..
La Corte Costituzionale, invero, con sentenza n. 77/2018 ha ampliato il novero dei presupposti previsti dall'art. 92 cpc nella parte in cui l'articolo non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano eccezionali ragioni. Essa ritiene che la tassatività delle ipotesi di compensazione sia lesiva del principio di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto lascia fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa.
In virtù di questa pronuncia deve ritenersi consentita la compensazione delle spese di lite anche in presenza di circostanze diverse delle circostanze tipiche indicate dalla disposizione in esame.
L'espressione “eccezionali ragioni” non è altro che una clausola generale prevista per essere adeguata ad un contesto o situazioni non determinabili a priori dal giudice di merito. Nel caso di specie il giudice di prima facie dichiara che “le circostanze che hanno determinato l'amministrazione alla
caducazione del verbale e l'avvenuta trasgressione, integrano i giusti motivi
che legittimano la integrale compensazione degli onorari tra le parti”.
Si tratta, tuttavia, di una motivazione solo apparente, atteso che dalla verifica delle tempistiche che hanno portato all'annullamento delle pretese creditorie delle odierne appellate, appare verosimile che l'annullamento sia verificato proprio in conseguenza del giudizio istaurato. L'appellante, pertanto, ha dovuto agire in giudizio al fine di vedere soddisfatte le proprie pretese e di vedere annullato il proprio debito, inficiato da irregolarità durante la formazione della procedura.
Nello specifico, come nel caso in esame, “la statuizione di cessazione della
materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle
spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza
virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale
o parziale.” (Corte di Cassazione, ordinanza n. 14939/2020).
Come già esplicato, non ci sono valide ragioni per poter dichiarare le spese del primo grado di giudizio compensate.
In definitiva, alla luce di quanto esposto, ne deriva la riforma della sentenza n. 42/2022 del Giudice di Pace di Biancavilla limitatamente alle spese così
statuendo:
“Condanna il e , in solido, Controparte_1 Controparte_2
alla rifusione delle spese processuali per il primo grado di giudizio che si
liquidano in euro 488,00 euro per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso
forfetario da distrarsi in favore degli avvocati antistatari ex art 93 c.p.c. e di
euro 125,00 per spese vive.”
Le appellate, in virtù del principio soccombenza, vanno condannate alla refusione delle spese processuali, in solido, anche del presente grado di giudizio in favore dell'appellante, nella misurata indicata nel dispositivo da distrarsi in favore degli avvocati antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così statuisce:
1) accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata condanna il e , in solido, alla CP_1 CP_1 Controparte_2
rifusione delle spese processuali per il primo grado di giudizio che si liquidano in euro 488,00 euro per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario da distrarsi in favore degli avvocati antistatari ex art
93 c.p.c. e di euro 125,00 per spese vive;
2) condanna unipersonale e il a CP_2 Controparte_1
rifondere in favore di le spese del presente grado di Parte_1 giudizio, che si liquidano in euro 662,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge e al rimborso di euro 91,50 per spese vive da distrarsi in favore degli avvocati antistatari.
Letta all'udienza del 15/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE DOTT.SSA ELENA ANNA CODECASA;
LETTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO N. 5173/2022,
PROMOSSO DA
, C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso UNITAMENTE E DISGIUNTAMENTE DAGLI AVV.TI PIETRO PIROLI E ANTONINO
CIANCIO;
APPELLANTE
Contro
, in persona del Sindaco pro tempore, codice Controparte_1
fiscale Partita Iva , rappresentato e difeso P.IVA_1 P.IVA_2
DALL'AVV. ALFINA D'OCA
APPELLATO
E nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, C.F. P.IVA_3
APPELLATO CONTUMACE Ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Con ricorso in appello ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio il ed unipersonale per il seguente Controparte_1 CP_2
motivo: “omessa e/o carente motivazione e/o erronea ingiusta decisione in
ordine alla compensazione delle spese di lite”.
In particolare, l'appellante allegava che nel giudizio di primo grado, in cui veniva impugnata l'ingiunzione di pagamento n. 842900, emessa da
[...]
il 19.11.2021 per conto del , con cui gli veniva CP_2 Controparte_1
chiesta la somma di euro 1.300,52, il in data Controparte_1
05.02.2022, ed in data 14.02.2022, annullavano l'ingiunzione. CP_2
Il Giudice di Pace, quindi, con sentenza n. 42/22, dichiarava cessata la materia del contendere e compensava integralmente le spese di lite.
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza relativamente al compenso delle spese di lite del primo grado.
Si costituiva il , il quale chiedeva il rigetto dell'appello Controparte_1
e la conferma della sentenza impugnata. rimaneva Controparte_2
contumace.
$$$$$
Nel merito l'appello va accolto in quanto fondato.
Il fondamento normativo in materia di ripartizione delle spese legali del giudizio è rappresentato dall'art. 91 c.p.c., che fissa il principio della soccombenza, secondo cui “il giudice con la sentenza che chiude il processo davanti a lui condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore
dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari della
difesa”. Si intende per parte soccombente la parte le cui domande non sono state accolte, sia pure per motivi diversi dal merito.
Il principio della soccombenza, che costituisce la regola, è attenuato dall'art. 92 c.p.c. (come sostituito dall'art. 2 della legge n. 263 del 2005 in vigore dall'1.3.2006 e, dunque, applicabile al presente giudizio iniziato dopo tale data) che prevede, al secondo comma, la facoltà del giudice di compensare,
parzialmente o per intero, le spese tra le parti, nel caso di soccombenza parziale o laddove concorrono “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente
indicate nella motivazione”.
Rispetto al caso di specie, nella sentenza del Giudice di Pace di Catania,
oggetto del presente appello, si legge: “dichiara interamente compensate tra
le parti, le spese di lite”.
A giudizio di questo decidente, tale supporto motivazionale appare inidoneo a ricondurre la decisione sulla compensazione delle spese legali alle gravi ed eccezionali ragioni previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c..
La Corte Costituzionale, invero, con sentenza n. 77/2018 ha ampliato il novero dei presupposti previsti dall'art. 92 cpc nella parte in cui l'articolo non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano eccezionali ragioni. Essa ritiene che la tassatività delle ipotesi di compensazione sia lesiva del principio di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto lascia fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa.
In virtù di questa pronuncia deve ritenersi consentita la compensazione delle spese di lite anche in presenza di circostanze diverse delle circostanze tipiche indicate dalla disposizione in esame.
L'espressione “eccezionali ragioni” non è altro che una clausola generale prevista per essere adeguata ad un contesto o situazioni non determinabili a priori dal giudice di merito. Nel caso di specie il giudice di prima facie dichiara che “le circostanze che hanno determinato l'amministrazione alla
caducazione del verbale e l'avvenuta trasgressione, integrano i giusti motivi
che legittimano la integrale compensazione degli onorari tra le parti”.
Si tratta, tuttavia, di una motivazione solo apparente, atteso che dalla verifica delle tempistiche che hanno portato all'annullamento delle pretese creditorie delle odierne appellate, appare verosimile che l'annullamento sia verificato proprio in conseguenza del giudizio istaurato. L'appellante, pertanto, ha dovuto agire in giudizio al fine di vedere soddisfatte le proprie pretese e di vedere annullato il proprio debito, inficiato da irregolarità durante la formazione della procedura.
Nello specifico, come nel caso in esame, “la statuizione di cessazione della
materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle
spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza
virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale
o parziale.” (Corte di Cassazione, ordinanza n. 14939/2020).
Come già esplicato, non ci sono valide ragioni per poter dichiarare le spese del primo grado di giudizio compensate.
In definitiva, alla luce di quanto esposto, ne deriva la riforma della sentenza n. 42/2022 del Giudice di Pace di Biancavilla limitatamente alle spese così
statuendo:
“Condanna il e , in solido, Controparte_1 Controparte_2
alla rifusione delle spese processuali per il primo grado di giudizio che si
liquidano in euro 488,00 euro per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso
forfetario da distrarsi in favore degli avvocati antistatari ex art 93 c.p.c. e di
euro 125,00 per spese vive.”
Le appellate, in virtù del principio soccombenza, vanno condannate alla refusione delle spese processuali, in solido, anche del presente grado di giudizio in favore dell'appellante, nella misurata indicata nel dispositivo da distrarsi in favore degli avvocati antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così statuisce:
1) accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata condanna il e , in solido, alla CP_1 CP_1 Controparte_2
rifusione delle spese processuali per il primo grado di giudizio che si liquidano in euro 488,00 euro per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario da distrarsi in favore degli avvocati antistatari ex art
93 c.p.c. e di euro 125,00 per spese vive;
2) condanna unipersonale e il a CP_2 Controparte_1
rifondere in favore di le spese del presente grado di Parte_1 giudizio, che si liquidano in euro 662,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge e al rimborso di euro 91,50 per spese vive da distrarsi in favore degli avvocati antistatari.
Letta all'udienza del 15/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa