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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 1912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1912 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Chiara Di Benedetto Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 14 maggio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.88/2025 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Nicola Cacciapuoti, presso il cui Parte_1
studio elett.te domicilia in Napoli, centro Direzionale, Isola G7.
appellante
E
, in persona del p.t , Controparte_1 CP_2
rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui ope legis domicilia in Napoli, via Diaz n.11.
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 15/1/2025,
[...]
ha proposto appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, n.3364 del 28/6/2024 che, sulla sua domanda proposta con ricorso depositato in data 18/10/2023, aveva così provveduto:
“a) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il all'assegnazione in favore di CP_3
parte ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli a.s.
2022/2023 e 2023/2024, con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ognuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
b) Compensa le spese di lite”
2.L'appellante ha censurato la compensazione delle spese fondata dal primo giudice sull'intervento della pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023 e sul conseguente mutamento giurisprudenziale nel Tribunale adito. Ha sostenuto che al momento del deposito del ricorso, ossia il 18.10.2023, non vi era alcun precedente giurisprudenziale della Suprema Corte, reso sulla materia de qua, e che quindi, la predetta sentenza non aveva affatto mutato il precedente orientamento giurisprudenziale, ma anzi la Suprema Corte si era espressa per la prima volta sulla questione giuridica e quindi sulla fondatezza delle richieste della ricorrente. Inoltre prima della pronuncia della Cassazione, come tra l'altro sostenuto dallo stesso giudicante a pag.4 della sentenza, vi erano stati autorevoli precedenti giurisprudenziali che avevano anticipato l'orientamento confermativo operato dalla Suprema Corte, ossia la sentenza della Corte di Giustizia del 18.05.2022, causa C-450/21 e la sentenza del
Consiglio di Stato n. 1842/2022. Dunque, con riguardo alla fattispecie in esame, non vi era stato un mutamento giurisprudenziale, ma una conferma dell'orientamento già espresso da altre autorità giudiziarie.
3. Ha lamentato la violazione dall'art.92 c.p.c ricorrendo, al più, una ipotesi di compensazione parziale delle spese ed ha concluso chiedendo la riforma del capo b) dell'impugnata sentenza in tali termini:
“- per l'effetto, condannare, il , in persona del Controparte_1
pro-tempore tenuto a corrispondere in favore dell'avv. Cacciapuoti Nicola, CP_2
dichiaratosi antistatario, le giuste competenze professionali di causa da liquidarsi, in relazione alle fasi di studio, introduttiva e di trattazione, nel rispetto dei parametri approvati con D.M. n. 55 del 2014 e sue successive modifiche, secondo i valori medi da applicarsi alle cause di lavoro, o secondo il prudente apprezzamento di codesta Corte
d'Appello;
- vittoria di competenze professionali del presente grado di giudizio, oltre spese generali,IVA e CPA., con attribuzione al procuratore costituito”.
4.Il si è costituito in giudizio ed ha contestato la Controparte_1
fondatezza del AM , di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
5.All'odierna udienza di discussione, su richiesta dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6.L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
7.Osserva la Corte che il primo giudice ha motivato la compensazione delle spese di giudizio ” in ragione dell'intervento della recentissima pronuncia della Corte di
Cassazione nelle more del presente giudizio e del conseguente mutamento giurisprudenziale nel Tribunale adito”.
8.L'art.92, c.2° c.p.c., nel testo sostituito dal DL n. 132/2014 convertito in legge n.
162/2014 applicabile ai giudizi instaurati dal 12/9/2014, dispone che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti ,parzialmente o per intero”. La Corte Costituzionale, con sentenza n.77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti , parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Dunque, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, è stata attribuita al giudice la facoltà di compensare le spese di giudizio anche quando ricorrano gravi ed eccezionali ragioni analoghe ed ulteriori rispetto a quelle esplicitamente previste dalla norma.
Tale disposizione è stata univocamente considerata dalla Suprema Corte come una norma elastica che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico - sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche ( Cass.
26/09/2017, n. 22333; Cass. S.U. 22/02/2012,n. 2572).
Si è quindi ritenuto rientrare nelle gravi ed eccezionali ragioni di compensazione l'ipotesi di particolare complessità e novità delle questioni trattate ( cfr. Cass. 23/5/2003
n. 8210), oppure la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso ( cfr. Cass. ord. n. 21157/2019) o anche quando “la decisione sia stata assunta in base ad atti o argomentazioni esposti solo in sede contenziosa, a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte
Costituzionale o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia” ( Cass. sez.2 29/11/2016 n. 24234).
9. Nel caso di specie, a parere della Corte, sussistevano le gravi ed eccezionali ragioni di compensazione solo parziale delle spese di primo grado, in quanto effettivamente la controversia- avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento della “carta docente” per gli anni scolastici in cui aveva prestato servizio come docente a tempo determinato- era stata instaurata prima dell'intervento della Suprema Corte ( Cass. n. 29961/2023). Con tale pronuncia la Corte, adita ai sensi dell'art. 363bis c.p.c , ha tracciato le coordinate fondamentali in tema di interpretazione della disciplina della “ Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevista dall'art.1 c. 121 legge n. 107/2015, dirimendo i precedenti contrasti esistenti nella giurisprudenza di merito. Tuttavia, già prima dell'intervento della Suprema Corte, vi erano due pronunce di altre autorità giudiziarie (Corte di
Giustizia sent. 18.5.2022, causa C-450/2021, Consiglio di Stato n. 1842/2022) favorevoli alla tesi della ricorrente, il che non giustificava una compensazione integrale ma solo parziale delle spese di giudizio, considerata la complessità delle questioni trattate e le oscillazioni esistenti nella giurisprudenza di merito alla data di proposizione del ricorso introduttivo.
10.Pertanto l'appello va parzialmente accolto ed in riforma del capo b) dell'impugnata sentenza, vanno compensate per metà le spese del giudizio di primo grado e va condannato il al pagamento della residua metà , Controparte_1
che si liquida in tale misura in euro 1.054,00 , oltre su tale importo spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv. Nicola Cacciapuoti antistatario.
11.L'accoglimento solo parziale dell'appello comporta la compensazione per metà delle spese del presente grado di giudizio, che per la residua metà seguono la soccombenza e sono liquidate in tale misura , in considerazione del limitato valore della controversia, ai sensi del DM n.147/2022, come in dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie parzialmente l'appello ed in riforma del capo b) dell'impugnata sentenza, compensa per metà le spese del giudizio di primo grado e condanna il al pagamento della residua metà , che Controparte_1
liquida in tale misura in euro 1.054,00 , oltre su tale importo spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv. Nicola Cacciapuoti antistatario;
2) compensa tra le parti metà delle spese del presente grado di giudizio e condanna il
[...]
al pagamento della residua metà , che liquida in tale misura Controparte_1
in euro 961,50, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv. Nicola Cacciapuoti antistatario.
Così deciso in Napoli il giorno 14 maggio 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Chiara Di Benedetto Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 14 maggio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.88/2025 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Nicola Cacciapuoti, presso il cui Parte_1
studio elett.te domicilia in Napoli, centro Direzionale, Isola G7.
appellante
E
, in persona del p.t , Controparte_1 CP_2
rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui ope legis domicilia in Napoli, via Diaz n.11.
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 15/1/2025,
[...]
ha proposto appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, n.3364 del 28/6/2024 che, sulla sua domanda proposta con ricorso depositato in data 18/10/2023, aveva così provveduto:
“a) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il all'assegnazione in favore di CP_3
parte ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli a.s.
2022/2023 e 2023/2024, con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ognuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
b) Compensa le spese di lite”
2.L'appellante ha censurato la compensazione delle spese fondata dal primo giudice sull'intervento della pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023 e sul conseguente mutamento giurisprudenziale nel Tribunale adito. Ha sostenuto che al momento del deposito del ricorso, ossia il 18.10.2023, non vi era alcun precedente giurisprudenziale della Suprema Corte, reso sulla materia de qua, e che quindi, la predetta sentenza non aveva affatto mutato il precedente orientamento giurisprudenziale, ma anzi la Suprema Corte si era espressa per la prima volta sulla questione giuridica e quindi sulla fondatezza delle richieste della ricorrente. Inoltre prima della pronuncia della Cassazione, come tra l'altro sostenuto dallo stesso giudicante a pag.4 della sentenza, vi erano stati autorevoli precedenti giurisprudenziali che avevano anticipato l'orientamento confermativo operato dalla Suprema Corte, ossia la sentenza della Corte di Giustizia del 18.05.2022, causa C-450/21 e la sentenza del
Consiglio di Stato n. 1842/2022. Dunque, con riguardo alla fattispecie in esame, non vi era stato un mutamento giurisprudenziale, ma una conferma dell'orientamento già espresso da altre autorità giudiziarie.
3. Ha lamentato la violazione dall'art.92 c.p.c ricorrendo, al più, una ipotesi di compensazione parziale delle spese ed ha concluso chiedendo la riforma del capo b) dell'impugnata sentenza in tali termini:
“- per l'effetto, condannare, il , in persona del Controparte_1
pro-tempore tenuto a corrispondere in favore dell'avv. Cacciapuoti Nicola, CP_2
dichiaratosi antistatario, le giuste competenze professionali di causa da liquidarsi, in relazione alle fasi di studio, introduttiva e di trattazione, nel rispetto dei parametri approvati con D.M. n. 55 del 2014 e sue successive modifiche, secondo i valori medi da applicarsi alle cause di lavoro, o secondo il prudente apprezzamento di codesta Corte
d'Appello;
- vittoria di competenze professionali del presente grado di giudizio, oltre spese generali,IVA e CPA., con attribuzione al procuratore costituito”.
4.Il si è costituito in giudizio ed ha contestato la Controparte_1
fondatezza del AM , di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
5.All'odierna udienza di discussione, su richiesta dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6.L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
7.Osserva la Corte che il primo giudice ha motivato la compensazione delle spese di giudizio ” in ragione dell'intervento della recentissima pronuncia della Corte di
Cassazione nelle more del presente giudizio e del conseguente mutamento giurisprudenziale nel Tribunale adito”.
8.L'art.92, c.2° c.p.c., nel testo sostituito dal DL n. 132/2014 convertito in legge n.
162/2014 applicabile ai giudizi instaurati dal 12/9/2014, dispone che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti ,parzialmente o per intero”. La Corte Costituzionale, con sentenza n.77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti , parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Dunque, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, è stata attribuita al giudice la facoltà di compensare le spese di giudizio anche quando ricorrano gravi ed eccezionali ragioni analoghe ed ulteriori rispetto a quelle esplicitamente previste dalla norma.
Tale disposizione è stata univocamente considerata dalla Suprema Corte come una norma elastica che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico - sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche ( Cass.
26/09/2017, n. 22333; Cass. S.U. 22/02/2012,n. 2572).
Si è quindi ritenuto rientrare nelle gravi ed eccezionali ragioni di compensazione l'ipotesi di particolare complessità e novità delle questioni trattate ( cfr. Cass. 23/5/2003
n. 8210), oppure la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso ( cfr. Cass. ord. n. 21157/2019) o anche quando “la decisione sia stata assunta in base ad atti o argomentazioni esposti solo in sede contenziosa, a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte
Costituzionale o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia” ( Cass. sez.2 29/11/2016 n. 24234).
9. Nel caso di specie, a parere della Corte, sussistevano le gravi ed eccezionali ragioni di compensazione solo parziale delle spese di primo grado, in quanto effettivamente la controversia- avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento della “carta docente” per gli anni scolastici in cui aveva prestato servizio come docente a tempo determinato- era stata instaurata prima dell'intervento della Suprema Corte ( Cass. n. 29961/2023). Con tale pronuncia la Corte, adita ai sensi dell'art. 363bis c.p.c , ha tracciato le coordinate fondamentali in tema di interpretazione della disciplina della “ Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevista dall'art.1 c. 121 legge n. 107/2015, dirimendo i precedenti contrasti esistenti nella giurisprudenza di merito. Tuttavia, già prima dell'intervento della Suprema Corte, vi erano due pronunce di altre autorità giudiziarie (Corte di
Giustizia sent. 18.5.2022, causa C-450/2021, Consiglio di Stato n. 1842/2022) favorevoli alla tesi della ricorrente, il che non giustificava una compensazione integrale ma solo parziale delle spese di giudizio, considerata la complessità delle questioni trattate e le oscillazioni esistenti nella giurisprudenza di merito alla data di proposizione del ricorso introduttivo.
10.Pertanto l'appello va parzialmente accolto ed in riforma del capo b) dell'impugnata sentenza, vanno compensate per metà le spese del giudizio di primo grado e va condannato il al pagamento della residua metà , Controparte_1
che si liquida in tale misura in euro 1.054,00 , oltre su tale importo spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv. Nicola Cacciapuoti antistatario.
11.L'accoglimento solo parziale dell'appello comporta la compensazione per metà delle spese del presente grado di giudizio, che per la residua metà seguono la soccombenza e sono liquidate in tale misura , in considerazione del limitato valore della controversia, ai sensi del DM n.147/2022, come in dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie parzialmente l'appello ed in riforma del capo b) dell'impugnata sentenza, compensa per metà le spese del giudizio di primo grado e condanna il al pagamento della residua metà , che Controparte_1
liquida in tale misura in euro 1.054,00 , oltre su tale importo spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv. Nicola Cacciapuoti antistatario;
2) compensa tra le parti metà delle spese del presente grado di giudizio e condanna il
[...]
al pagamento della residua metà , che liquida in tale misura Controparte_1
in euro 961,50, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv. Nicola Cacciapuoti antistatario.
Così deciso in Napoli il giorno 14 maggio 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente