TAR Milano, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 223
TAR
Decreto cautelare 20 ottobre 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 10 novembre 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 6 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Vizio di travisamento e difetto di istruttoria

    La delibera di ritiro è viziata per difetto di istruttoria in quanto non indica le ragioni specifiche dell'impossibilità di rispettare il cronoprogramma.

  • Accolto
    Irragionevolezza del provvedimento di ritiro e violazione del principio del risultato

    La revoca della gara è irragionevole poiché il mancato rispetto del cronoprogramma non giustifica la revoca di una gara prossima alla conclusione, specialmente quando la nuova gara prevede tempi ancora più lunghi. Ciò viola il principio del risultato.

  • Accolto
    Interpretazione errata delle clausole del Disciplinare di gara

    La revoca deve essere interpretata alla luce dell'art. 21-quinquies L. 241/1990, che richiede presupposti specifici non sussistenti nel caso di specie.

  • Accolto
    Impossibilità di qualificare l'atto di ritiro come revoca ai sensi dell'art. 21-quinquies L. 241/1990

    La delibera non indica i presupposti di legge per la revoca, e l'interesse pubblico risulta pregiudicato dalla revoca stessa.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 7 L. 241/1990 per mancato contraddittorio

    La posizione della ricorrente era già qualificata, rendendo necessario un contraddittorio prima di procedere al ritiro della gara.

  • Accolto
    Difetto di motivazione

    La delibera è viziata per difetto di motivazione, non indicando le ragioni specifiche dell'impossibilità di rispettare il cronoprogramma.

  • Accolto
    Mancata tempestiva comunicazione del provvedimento di ritiro

    La stazione appaltante non ha rispettato il termine di 5 giorni per comunicare la decisione di non aggiudicare la gara, violando l'art. 90 D.Lgs. 36/2023.

  • Accolto
    Illegittimità derivata

    L'accoglimento del primo motivo di ricorso rende illegittima anche la nota di respingimento dell'istanza di autotutela.

  • Rigettato
    Motivazione postuma

    La motivazione fornita nella nota del 30.9.2025 è considerata una motivazione postuma e quindi inammissibile.

  • Accolto
    Errata interpretazione delle clausole del Disciplinare di gara

    L'interpretazione delle clausole del disciplinare contenuta nella nota è ritenuta illegittima.

  • Accolto
    Effetto caducante dell'annullamento del primo provvedimento

    L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'annullamento anche del nuovo bando di gara.

  • Altro
    Reviviscenza della procedura originaria

    La stazione appaltante è tenuta a riattivare la procedura di gara a partire dalla fase in cui sono stati riscontrati i vizi di illegittimità.

  • Accolto
    Diritto di accesso agli atti

    L'ordinanza collegiale aveva già accolto il ricorso in materia di accesso, confermando il diritto della ricorrente all'ostensione della documentazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 223
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 223
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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