TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/10/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3736/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3736 /2025 R.G. vertente tra
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
San Giovanni (MI), Via Boccaccio n. 296, rappresentata e difesa, dall'avv. Elena Lidia Scorbatti e dall'avv. Cristina Ulgheri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore in Sesto San Giovanni, Viale Ercole Marelli n.95, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Leoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Vimodrone (MI), Via A. Gramsci n.38, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c. CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni: conclusioni relative alla separazione
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Brusaporto (BG) ed ai Comuni di residenza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI PATTUIZIONI 1) Dare atto che il sig. si impegna a lasciare definitivamente, la casa coniugale, di proprietà Pt_2 esclusiva della sig.ra entro e non oltre il giorno 3 giugno 2025; Pt_1 2) A definizione di ogni e qualsiasi rapporto economico connesso al vincolo di coniugio, il Sig. Pt_2 si impegna a versare alla Sig.ra che accetta irrevocabilmente, l'importo complessivo di Pt_1
3.000,00 euro, da versarsi in 12 ratei mensili di pari importo, ciascuno di €. 250,00, con scadenza il 30 di ciascun mese a far data dal 30 giugno 2025 e fino al 30 maggio 2026 compreso. Con l'esatto adempimento di tale onere, le parti dichiarano di non avere altro a che pretendere l'una dall'altra, a qualsiasi titolo ragione e/ o causa;
Le parti Chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: fissi il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione - con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio. Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 8 ottobre 2025. II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Brusaporto (BG) il 24 luglio 2022 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Brusaporto, anno 2022, n. 36, Parte II, Serie C). Dalla loro unione non sono nati figli. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51, c. 1 e 127 ter c.p.c. (8 ottobre 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c. IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso. VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 3736/2025, così statuisce: I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio civile in Brusaporto (BG) il 24 luglio 2022 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Brusaporto, anno 2022, n. 36, Parte II, Serie C) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Brusaporto (BG), al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
V. Spese di lite al definitivo. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 16.10.2025 Il Giudice relatore Dott. Camilla Filauro Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3736 /2025 R.G. vertente tra
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
San Giovanni (MI), Via Boccaccio n. 296, rappresentata e difesa, dall'avv. Elena Lidia Scorbatti e dall'avv. Cristina Ulgheri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore in Sesto San Giovanni, Viale Ercole Marelli n.95, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Leoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Vimodrone (MI), Via A. Gramsci n.38, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c. CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni: conclusioni relative alla separazione
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Brusaporto (BG) ed ai Comuni di residenza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI PATTUIZIONI 1) Dare atto che il sig. si impegna a lasciare definitivamente, la casa coniugale, di proprietà Pt_2 esclusiva della sig.ra entro e non oltre il giorno 3 giugno 2025; Pt_1 2) A definizione di ogni e qualsiasi rapporto economico connesso al vincolo di coniugio, il Sig. Pt_2 si impegna a versare alla Sig.ra che accetta irrevocabilmente, l'importo complessivo di Pt_1
3.000,00 euro, da versarsi in 12 ratei mensili di pari importo, ciascuno di €. 250,00, con scadenza il 30 di ciascun mese a far data dal 30 giugno 2025 e fino al 30 maggio 2026 compreso. Con l'esatto adempimento di tale onere, le parti dichiarano di non avere altro a che pretendere l'una dall'altra, a qualsiasi titolo ragione e/ o causa;
Le parti Chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: fissi il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione - con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio. Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 8 ottobre 2025. II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Brusaporto (BG) il 24 luglio 2022 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Brusaporto, anno 2022, n. 36, Parte II, Serie C). Dalla loro unione non sono nati figli. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51, c. 1 e 127 ter c.p.c. (8 ottobre 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c. IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso. VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 3736/2025, così statuisce: I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio civile in Brusaporto (BG) il 24 luglio 2022 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Brusaporto, anno 2022, n. 36, Parte II, Serie C) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Brusaporto (BG), al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
V. Spese di lite al definitivo. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 16.10.2025 Il Giudice relatore Dott. Camilla Filauro Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi