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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/05/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 07.05.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.12578/2022 R.G. tra rapp.to e difeso dall'Avv. Antonio Manco come da procura speciale in calce al Parte_1 ricorso opponente ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e Controparte_1 difeso dagli Avv.ti Maria Maddalena Berloco e Marcello Raho come da procura generale richiamata nella memoria difensiva nonché
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_2 dall'Avv. Graziana Magno come da procura speciale in calce alla memoria difensiva opposti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.11.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, previa sospensione, avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
05976202200001614000 notificata il 22.10.2022, con specifico riferimento ai crediti portati a suo carico nei seguenti avvisi di addebito, emessi per il presunto mancato pagamento di “contributi Controparte_3
: 1) n. 35920120003578238000; 2) n. 35920130000887786000; 3) n. 35920130003079455000; 4)
[...]
n. 35920140000361818000; 5) n. 35920140002191789000; 6) n. 35920140004417628000; 7) n.
35920150001105389000; 8) n. 35920160000787152000; 9) n. 35920160003599590000; 10) n.
35920170001216450000.
In particolare, eccepiva la nullità e/o illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omessa notifica degli avvisi di addebito opposti, nonché l'estinzione dei crediti contributivi per decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 lettera b) della legge 8 agosto 1995
n°335.
1 Instaurato il contraddittorio, le parti convenute contestavano la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Accolta la richiesta di sospensiva ed esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 07.05.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Per la risoluzione della controversia occorre muovere dal principio di diritto secondo cui “L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento” (Cass. Civ., Sez. U, n. 19667/2014). La giurisprudenza successiva ha precisato come
“L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 si pone come procedura alternativa all'esecuzione forzata, sicché la contestazione del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca assume le forme di un'azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617 c.p.c.” (Cass. Civ., Sez.3, n.25745/2015).
Consegue a quanto che tanto le censure relative alla regolarità formale della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e del sotteso procedimento, tanto quelle relative alla esistenza del credito contributivo, possono essere fatte valere dal destinatario della comunicazione preventiva mediante una ordinaria azione di accertamento negativo non soggetta al rispetto di termini decadenziali, fatte salve le decadenza già maturate in relazione alla impugnabilità delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito già notificati al debitore, secondo quanto appresso si dirà.
Passando al merito della controversia, giova evidenziare che nel sistema delineato dal legislatore, una volta ricevuta la notificazione della cartella esattoriale (o dell'avviso di addebito, cui l'art.30, comma 14, d.l. n.
78/2010, conv. in l. n.122/2010 ha esteso la normativa in materia di cartelle di pagamento) il destinatario della stessa ha unicamente la possibilità di proporre opposizione avverso la stessa nel termine di 40 giorni previsto dall'art.24 del d.lgs. n.46/99 per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, oppure di spiegare opposizione agli atti esecutivi, nel termine di 20 giorni, per far valere vizi di procedurali.
Decorsi i termini di cui sopra, il cui carattere perentorio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. da ultimo Cass. n.17978/08) e salva l'ipotesi nella quale la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano mai stati notificati - nel qual caso una intimazione di pagamento, un preavviso di iscrizione ipotecaria o di fermo, un pignoramento oppure un estratto di ruolo può costituire effettivamente il primo atto con il quale l'esistenza delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito è portata a conoscenza del contribuente - viene meno ogni possibilità di far valere contestazioni, sia di forma sia di merito, in ordine al credito iscritto a ruolo.
2 Resta ferma la possibilità di proporre una autentica opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., con l'ovvia precisazione per cui i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito sui quali può estendersi la cognizione del giudice saranno solo quelli che sfuggono alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine di decadenza di cui all'art.24 cit. e coincideranno dunque con quelli successivi alla notificazione del titolo.
Nella vicenda in esame, gli avvisi di addebito richiamati nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sono stati regolarmente notificati al contribuente a mezzo servizio postale (cfr. la documentazione allegata alla memoria difensiva degli opposti). Segnatamente: 1) avviso n.
35920120003578238000 in data 02.01.2013; 2) avviso n. 35920130000887786000 in data 15.04.2013; 3) avviso n. 35920130003079455000 in data 08.01.2014; 4) avviso n. 35920140000361818000 in data
30.05.2014; 5) avviso n. 35920140002191789000 in data 02.11.2014; 6) avviso n. 35920140004417628000 in data 07.01.2015; 7) avviso n. 35920150001105389000 in data 23.11.2015; 8) avviso n.
35920160000787152000 in data 12.05.2016; 9) avviso n. 35920160003599590000 in data 11.12.2016; 10) avviso n. 35920170001216450000 in data 25.09.2017.
Alla luce della regolare notificazione degli atti richiamati, parte opponente potrà far valere unicamente i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito successivi alla notificazione dei titoli, quindi - stando ai motivi di ricorso – l'intervenuta prescrizione successiva.
Orbene, il concessionario della riscossione ha interrotto la prescrizione quinquennale mediante notificazione dei seguenti atti anteriori alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio: a) intimazione di pagamento n. 05920169003398233000 notificata a mezzo racc. il 19.05.2016 (all. n.4 e 4 bis della memoria difensiva); b) intimazione di pagamento n. 05920179007062921000 notificata a mezzo racc. in data 17.01.2018 (all. n. 5 e 5 bis della memoria difensiva); c) intimazione di pagamento n. 05920189010079639000 notificata a mezzo racc. in data 01.12.2018 (all. n. 6 e 6 bis della memoria difensiva); d) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900002975000 notificata in data 22.10.2019.
In particolare, per ogni avviso di addebito, risultano notificati i seguenti atti interruttivi:
1) avviso n. 35920120003578238000 (notifica 02.01.2013): intimazione di pagamento n.
05920169003398233000 notificata in data 20.05.2016; comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900002975000 notificata in data 22.10.2019;
2) avviso n. 35920130000887786000 (notifica 15.04.2013): intimazione di pagamento n.
05920169003398233000 notificata in data 20.05.2016; intimazione di pagamento n.
05920179007062921000 notificata in data 17.01.2018; comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900002975000 notificata in data 22.10.2019;
3) avviso n. 35920130003079455000 (notifica 08.01.2014): intimazione di pagamento n.
05920169003398233000 notificata in data 20.05.2016; intimazione di pagamento n.
3 05920179007062921000 notificata in data 17.01.2018; comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900002975000 notificata in data 22.10.2019;
4) avviso n. 35920140000361818000 (notifica 30.05.2014): intimazione di pagamento n.
05920169003398233000 notificata in data 20.05.2016; intimazione di pagamento n.
05920179007062921000 notificata in data 17.01.2018; intimazione di pagamento n.
05920189010079639000 notificata in data 01.12.2018; comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900002975000 notificata in data 22.10.2019;
5) avviso n. 35920140002191789000 (notifica 02.11.2014): intimazione di pagamento n.
05920169003398233000 notificata in data 20.05.2016; intimazione di pagamento n.
05920179007062921000 notificata in data 17.01.2018; intimazione di pagamento n.
05920189010079639000 notificata in data 01.12.2018; comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900002975000 notificata in data 22.10.2019;
6) avviso n. 35920140004417628000 (notifica 07.01.2015): intimazione di pagamento n.
05920169003398233000 notificata in data 20.05.2016; intimazione di pagamento n.
05920179007062921000 notificata in data 17.01.2018; intimazione di pagamento n.
05920189010079639000 notificata in data 01.12.2018; comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900002975000 notificata in data 22.10.2019;
7) avviso n. 35920150001105389000 (notifica 23.11.2015): intimazione di pagamento n.
05920179007062921000 notificata in data 17.01.2018; intimazione di pagamento n.
05920189010079639000 notificata in data 01.12.2018; comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900002975000 notificata in data 22.10.2019;
8) avviso n. 35920160000787152000 (notifica 12.05.2016): intimazione di pagamento n.
05920179007062921000 notificata in data 17.01.2018; intimazione di pagamento n.
05920189010079639000 notificata in data 01.12.2018; comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900002975000 notificata in data 22.10.2019;
9) avviso n. 35920160003599590000 (notifica 11.12.2016): intimazione di pagamento n.
05920189010079639000 notificata in data 01.12.2018; comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900002975000 notificata in data 22.10.2019;
10) avviso n. 35920170001216450000 (notifica 25.09.2017): intimazione di pagamento n.
05920189010079639000 notificata in data 01.12.2018; comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900002975000 notificata in data 22.10.2019.
Si evidenzia inoltre che, nella fattispecie, trova applicazione la normativa emergenziale che ha sancito la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i periodi dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 ai sensi dell'art.37 del decreto-legge n.
18/2020, e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 ai sensi dell'art.11, co.9, decreto-legge n.183/2020.
4 Per tutto quanto sopra dedotto, l'opposizione deve essere respinta.
Le spese processuali sostenute dagli enti convenuti, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dall' liquidate in € Parte_1 CP_1
1.700,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_1 [...]
, liquidate in € 1.700,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e Controparte_2
CPA.
Lecce, 07.05.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 07.05.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.12578/2022 R.G. tra rapp.to e difeso dall'Avv. Antonio Manco come da procura speciale in calce al Parte_1 ricorso opponente ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e Controparte_1 difeso dagli Avv.ti Maria Maddalena Berloco e Marcello Raho come da procura generale richiamata nella memoria difensiva nonché
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_2 dall'Avv. Graziana Magno come da procura speciale in calce alla memoria difensiva opposti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.11.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, previa sospensione, avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
05976202200001614000 notificata il 22.10.2022, con specifico riferimento ai crediti portati a suo carico nei seguenti avvisi di addebito, emessi per il presunto mancato pagamento di “contributi Controparte_3
: 1) n. 35920120003578238000; 2) n. 35920130000887786000; 3) n. 35920130003079455000; 4)
[...]
n. 35920140000361818000; 5) n. 35920140002191789000; 6) n. 35920140004417628000; 7) n.
35920150001105389000; 8) n. 35920160000787152000; 9) n. 35920160003599590000; 10) n.
35920170001216450000.
In particolare, eccepiva la nullità e/o illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omessa notifica degli avvisi di addebito opposti, nonché l'estinzione dei crediti contributivi per decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 lettera b) della legge 8 agosto 1995
n°335.
1 Instaurato il contraddittorio, le parti convenute contestavano la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Accolta la richiesta di sospensiva ed esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 07.05.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
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Per la risoluzione della controversia occorre muovere dal principio di diritto secondo cui “L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento” (Cass. Civ., Sez. U, n. 19667/2014). La giurisprudenza successiva ha precisato come
“L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 si pone come procedura alternativa all'esecuzione forzata, sicché la contestazione del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca assume le forme di un'azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617 c.p.c.” (Cass. Civ., Sez.3, n.25745/2015).
Consegue a quanto che tanto le censure relative alla regolarità formale della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e del sotteso procedimento, tanto quelle relative alla esistenza del credito contributivo, possono essere fatte valere dal destinatario della comunicazione preventiva mediante una ordinaria azione di accertamento negativo non soggetta al rispetto di termini decadenziali, fatte salve le decadenza già maturate in relazione alla impugnabilità delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito già notificati al debitore, secondo quanto appresso si dirà.
Passando al merito della controversia, giova evidenziare che nel sistema delineato dal legislatore, una volta ricevuta la notificazione della cartella esattoriale (o dell'avviso di addebito, cui l'art.30, comma 14, d.l. n.
78/2010, conv. in l. n.122/2010 ha esteso la normativa in materia di cartelle di pagamento) il destinatario della stessa ha unicamente la possibilità di proporre opposizione avverso la stessa nel termine di 40 giorni previsto dall'art.24 del d.lgs. n.46/99 per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, oppure di spiegare opposizione agli atti esecutivi, nel termine di 20 giorni, per far valere vizi di procedurali.
Decorsi i termini di cui sopra, il cui carattere perentorio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. da ultimo Cass. n.17978/08) e salva l'ipotesi nella quale la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano mai stati notificati - nel qual caso una intimazione di pagamento, un preavviso di iscrizione ipotecaria o di fermo, un pignoramento oppure un estratto di ruolo può costituire effettivamente il primo atto con il quale l'esistenza delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito è portata a conoscenza del contribuente - viene meno ogni possibilità di far valere contestazioni, sia di forma sia di merito, in ordine al credito iscritto a ruolo.
2 Resta ferma la possibilità di proporre una autentica opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., con l'ovvia precisazione per cui i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito sui quali può estendersi la cognizione del giudice saranno solo quelli che sfuggono alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine di decadenza di cui all'art.24 cit. e coincideranno dunque con quelli successivi alla notificazione del titolo.
Nella vicenda in esame, gli avvisi di addebito richiamati nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sono stati regolarmente notificati al contribuente a mezzo servizio postale (cfr. la documentazione allegata alla memoria difensiva degli opposti). Segnatamente: 1) avviso n.
35920120003578238000 in data 02.01.2013; 2) avviso n. 35920130000887786000 in data 15.04.2013; 3) avviso n. 35920130003079455000 in data 08.01.2014; 4) avviso n. 35920140000361818000 in data
30.05.2014; 5) avviso n. 35920140002191789000 in data 02.11.2014; 6) avviso n. 35920140004417628000 in data 07.01.2015; 7) avviso n. 35920150001105389000 in data 23.11.2015; 8) avviso n.
35920160000787152000 in data 12.05.2016; 9) avviso n. 35920160003599590000 in data 11.12.2016; 10) avviso n. 35920170001216450000 in data 25.09.2017.
Alla luce della regolare notificazione degli atti richiamati, parte opponente potrà far valere unicamente i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito successivi alla notificazione dei titoli, quindi - stando ai motivi di ricorso – l'intervenuta prescrizione successiva.
Orbene, il concessionario della riscossione ha interrotto la prescrizione quinquennale mediante notificazione dei seguenti atti anteriori alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio: a) intimazione di pagamento n. 05920169003398233000 notificata a mezzo racc. il 19.05.2016 (all. n.4 e 4 bis della memoria difensiva); b) intimazione di pagamento n. 05920179007062921000 notificata a mezzo racc. in data 17.01.2018 (all. n. 5 e 5 bis della memoria difensiva); c) intimazione di pagamento n. 05920189010079639000 notificata a mezzo racc. in data 01.12.2018 (all. n. 6 e 6 bis della memoria difensiva); d) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900002975000 notificata in data 22.10.2019.
In particolare, per ogni avviso di addebito, risultano notificati i seguenti atti interruttivi:
1) avviso n. 35920120003578238000 (notifica 02.01.2013): intimazione di pagamento n.
05920169003398233000 notificata in data 20.05.2016; comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900002975000 notificata in data 22.10.2019;
2) avviso n. 35920130000887786000 (notifica 15.04.2013): intimazione di pagamento n.
05920169003398233000 notificata in data 20.05.2016; intimazione di pagamento n.
05920179007062921000 notificata in data 17.01.2018; comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900002975000 notificata in data 22.10.2019;
3) avviso n. 35920130003079455000 (notifica 08.01.2014): intimazione di pagamento n.
05920169003398233000 notificata in data 20.05.2016; intimazione di pagamento n.
3 05920179007062921000 notificata in data 17.01.2018; comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900002975000 notificata in data 22.10.2019;
4) avviso n. 35920140000361818000 (notifica 30.05.2014): intimazione di pagamento n.
05920169003398233000 notificata in data 20.05.2016; intimazione di pagamento n.
05920179007062921000 notificata in data 17.01.2018; intimazione di pagamento n.
05920189010079639000 notificata in data 01.12.2018; comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900002975000 notificata in data 22.10.2019;
5) avviso n. 35920140002191789000 (notifica 02.11.2014): intimazione di pagamento n.
05920169003398233000 notificata in data 20.05.2016; intimazione di pagamento n.
05920179007062921000 notificata in data 17.01.2018; intimazione di pagamento n.
05920189010079639000 notificata in data 01.12.2018; comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900002975000 notificata in data 22.10.2019;
6) avviso n. 35920140004417628000 (notifica 07.01.2015): intimazione di pagamento n.
05920169003398233000 notificata in data 20.05.2016; intimazione di pagamento n.
05920179007062921000 notificata in data 17.01.2018; intimazione di pagamento n.
05920189010079639000 notificata in data 01.12.2018; comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900002975000 notificata in data 22.10.2019;
7) avviso n. 35920150001105389000 (notifica 23.11.2015): intimazione di pagamento n.
05920179007062921000 notificata in data 17.01.2018; intimazione di pagamento n.
05920189010079639000 notificata in data 01.12.2018; comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900002975000 notificata in data 22.10.2019;
8) avviso n. 35920160000787152000 (notifica 12.05.2016): intimazione di pagamento n.
05920179007062921000 notificata in data 17.01.2018; intimazione di pagamento n.
05920189010079639000 notificata in data 01.12.2018; comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900002975000 notificata in data 22.10.2019;
9) avviso n. 35920160003599590000 (notifica 11.12.2016): intimazione di pagamento n.
05920189010079639000 notificata in data 01.12.2018; comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900002975000 notificata in data 22.10.2019;
10) avviso n. 35920170001216450000 (notifica 25.09.2017): intimazione di pagamento n.
05920189010079639000 notificata in data 01.12.2018; comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900002975000 notificata in data 22.10.2019.
Si evidenzia inoltre che, nella fattispecie, trova applicazione la normativa emergenziale che ha sancito la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i periodi dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 ai sensi dell'art.37 del decreto-legge n.
18/2020, e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 ai sensi dell'art.11, co.9, decreto-legge n.183/2020.
4 Per tutto quanto sopra dedotto, l'opposizione deve essere respinta.
Le spese processuali sostenute dagli enti convenuti, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dall' liquidate in € Parte_1 CP_1
1.700,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_1 [...]
, liquidate in € 1.700,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e Controparte_2
CPA.
Lecce, 07.05.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
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