Ordinanza cautelare 29 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00016/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02138/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2138 del 2024, proposto da
I.Sa.Ma. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Di Lieto, Nicola Tolve, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota del 14 ottobre 2024: rigetto dell’istanza variazione per ampliamento dell’accreditamento istituzionale per l’attività di RSA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2025 il dott. IN Di OP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 Col ricorso in epigrafe, la I.SA.MA. s.r.l. (in appresso, I.) impugnava, chiedendone l’annullamento, la nota via p.e.c. del 14 ottobre 2024, con la quale la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania – Unità operativa dirigenziale (UOD) Accreditamento Istituzionale Strutture Sanitarie e Sociosanitarie Pubbliche e Private, previa comunicazione ex art. 10 bis della l. n. 241/1990 di cui alla nota del 2 gennaio 2024, aveva respinto l’istanza del 1° agosto 2023, prot. n. 20230801121346-0224-0743-0002-0105, volta alla variazione per ampliamento dell’accreditamento istituzionale per l’attività di Residenza sanitaria assistenziale (RSA) – Unità di cura per adulti non autosufficienti affetti da disturbi cognitivi e demenze per 40 posti letto, di cui 35 già accreditati e 5 da accreditare, presso la sede di Nocera Inferiore, via dei Sarrasti, n. 2 (ex Casa di Cura S. Anna).
2. Il gravato provvedimento declinatorio era così argomentato: «La documentazione prodotta indica in Sant’Egidio del Monte Albino il Comune in cui si è trasferita o si deve trasferire la sede operativa della struttura erogante anche le prestazioni sociosanitarie in argomento. La richiesta di accreditamento è invece per la sede di Nocera Inferiore alla via dei Sarrasti n. 2. Resta fermo il vincolo del fabbisogno di accreditamento di cui al DCA n. 83/2019 che stabilisce il numero dei posti letto per il setting R3 per ogni Azienda Sanitaria della Regione Campania».
3. Nell’avversare siffatta determinazione, la I., premesso di essere abilitata all’esercizio dell’attività socio-assistenziale presso la sede di Nocera Inferiore, via dei Sarrasti, n. 2 (ex Casa di Cura S. Anna) per n. 40 posti letto giusta autorizzazione del Sindaco del Comune di Nocera Inferiore prot. n. 15051 del 27 marzo 2013, nonché abilitata alla realizzazione dell’ampliamento per ulteriori n. 10 posti letto giusta autorizzazione del Sindaco del Comune di Nocera Inferiore prot. n. 25949 del 18 maggio 2018, e di aver conseguito, previo parere favorevole dell’ASL Salerno prot. n. 229506 del 30 settembre 2019 il nulla osta del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino prot. n. 9650 del 9 luglio 2020 in merito al richiesto trasferimento dell’assentita struttura sanitaria presso l’immobile ubicato in Sant’Egidio del Monte Albino, via R. Falcone, n. 14, deduceva, in estrema sintesi, che l’amministrazione regionale intimata: a) erroneamente, con travisamento fattuale, in difetto del presupposto e di istruttoria, avrebbe obliterato che la RSA in titolarità della I. sarebbe ancora operativa presso la sede di Nocera Inferiore, via dei Sarrasti, n. 2, regolarmente autorizzata all’esercizio per n. 40 posti letto giusta autorizzazione del Sindaco del Comune di Nocera Inferiore prot. n. 15051 del 27 marzo 2013 ed accreditata per n. 35 posti letto, mentre sarebbe destinata ad essere trasferita, giusta nulla osta dell’ASL Salerno prot. n. 229506 del 30 settembre 2019, presso la sede Sant’Egidio del Monte Albino, via R. Falcone, n. 14; donde l’equivoco circa il riferimento a quest’ultima, contenuto nella documentazione a corredo dell’istanza del 1° agosto 2023, prot. n. 20230801121346-0224-0743-0002-0105; b) avrebbe opposto il proprio diniego a ingiustificata distanza di oltre 10 mesi dalla comunicazione ex art. 10 bis della l. n. 241/1990 di cui alla nota del 2 gennaio 2024, nonché sulla base di un motivo nuovo e diverso rispetto a quello in quest’ultima esternato; c) si sarebbe pronunciata tramite un atto privo di qualsivoglia sottoscrizione.
4. Costituitasi l’intimata Regione Campania, eccepiva l’infondatezza dell’impugnazione proposta ex adverso.
5. All’udienza del 9 dicembre 2025, la causa era trattenuta in decisione.
6. Venendo ora a scrutinare il ricorso nel merito, fondato si rivela il primo ordine di doglianze (rubricato retro, sub n. 3.a).
In particolare, non risulta efficacemente smentita ex adverso ed è rimasta sostanzialmente incontestata, così da assurgere al rango di circostanza provata ai sensi e per gli effetti dell’art. 64, commi 1 e 2, cod. proc. amm. («1. Spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni. 2. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite»), la deduzione attorea secondo cui la RSA in titolarità della I. sarebbe ancora operativa presso la sede di Nocera Inferiore, via dei Sarrasti, n. 2, regolarmente autorizzata all’esercizio per n. 40 posti letto giusta autorizzazione del Sindaco del Comune di Nocera Inferiore prot. n. 15051 del 27 marzo 2013 ed accreditata per n. 35 posti letto.
Ciò considerato, il richiesto rinnovo dell’accreditamento per n. 35 posti letto ed il richiesto ampliamento per ulteriori n. 5 posti letto, già autorizzati con provvedimento del Sindaco del Comune di Nocera Inferiore prot. n. 15051 del 27 marzo 2013, non avrebbe potuto essere sfavorevolmente liquidato, in difetto di istruttoria, sulla base del mero rilievo che «la documentazione prodotta indica in Sant’Egidio del Monte Albino il Comune in cui si è trasferita o si deve trasferire la sede operativa della struttura erogante anche le prestazioni sociosanitarie in argomento» (integrato dall’ellittica precisazione che «resta fermo il vincolo del fabbisogno di accreditamento di cui al DCA n. 83/2019 che stabilisce il numero dei posti letto per il setting R3 per ogni Azienda Sanitaria della Regione Campania»), senza che si fosse previamente verificato se, ‘rebus sic stantibus’, gli stessi fossero effettivamente riferiti a quest’ultima sede (in via di realizzazione) ovvero, piuttosto, alla sede già abilitata di Nocera Inferiore, via dei Sarrasti, n. 2, espressamente qualificata come “sede operativa” nell’istanza del 1° agosto 2023, prot. n. 20230801121346-0224-0743-0002-0105.
7. Il gravato provvedimento del 14 ottobre 2024 non può dirsi infirmato dalla denunciata circostanza di essere stato adottato a distanza di oltre 10 mesi dalla comunicazione dei motivi ostativi del 2 gennaio 2024 (cfr. retro, sub n. 3.b).
In questo senso, occorre rimarcare, da un lato, che l’art. 10 bis della l. n. 241/1990 non fissa alcun termine perentorio per la definitiva esitazione dell’istanza predittivamente declinata e, d’altro lato, che l’inosservanza del termine di conclusione del procedimento non costituisce vizio invalidante la determinazione finale: ed invero, per ius receptum, il ritardo nella conclusione del procedimento, salvo il suo assoggettamento a termine espressamente qualificato dalla legge come perentorio, non implica la consumazione del potere in capo all'amministrazione procedente e non rende, di per sé solo, illegittimo il provvedimento tardivamente adottato (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 10 giugno 2013, n. 3172; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 22 gennaio 2019, n. 337; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 27 aprile 2019, n. 934; TAR Lazio, Roma, sez. I, 11 febbraio 2020, n. 1805; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 5 giugno 2021, n. 1132).
8. Neppure è ravvisabile la denunciata violazione del principio dell’“one shot” di cui all’art. 10 bis della l. n. 241/1990 (cfr. retro, sub n. 3.c).
Ciò, in quanto il rilievo – formulato nel provvedimento del 14 ottobre 2024 – che «la documentazione prodotta indica in Sant’Egidio del Monte Albino il Comune in cui si è trasferita o si deve trasferire la sede operativa della struttura erogante anche le prestazioni sociosanitarie in argomento» costituisce il logico precipitato del prodromico rilievo – formulato nella nota del 2 gennaio 2024 – che «manca autorizzazione all'esercizio per il setting richiesto in accreditamento», siccome riferito sempre alla situazione della non ancora abilitata struttura di Sant’Egidio del Monte Albino, via R. Falcone, n. 14.
9. A ripudio della censura di mancata sottoscrizione del provvedimento del 14 ottobre 2024 (cfr. retro, sub n. 3.d), osserva il Collegio che – come enunciato da Cons. Stato, sez. III, 18 dicembre 2020, n. n. 8148 – una simile omissione riveste portata invalidante l’atto adottato, «nell'ipotesi di notifica di documenti privati e/o inerenti a rapporti tra privati, ma non quando ... la notificazione sia stata effettuata da un soggetto pubblico … tramite p.e.c. … proveniente dall'indirizzo istituzionale del predetto soggetto pubblico. Una simile provenienza, infatti … deve ritenersi idonea garanzia della genuinità ed autenticità del documento inviato. Non si vuole così rispolverare nozioni obsolete e ormai superate, come quella della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, quanto, piuttosto, segnalare le conseguenze irragionevoli a cui porta l'opposta tesi: questa, con il negare la genuinità del documento trasmesso via p.e.c., «perché non corredato di firma digitale, finirebbe per far ipotizzare che … [il soggetto pubblico] possa aver agito … ioci causa, o addirittura perpetrando un falso».
D’altronde, per consolidata giurisprudenza, «sebbene la firma apposta in calce ad un provvedimento o ad un atto amministrativo costituisca lo strumento per la sua concreta attribuibilità, psichica e giuridica, all'agente amministrativo che risulta averlo formalmente adottato, è pur vero che, anche in omaggio al più generale principio di correttezza e buona fede cui debbono essere improntati i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino, che non solo la non leggibilità della firma, ma anche la stessa autografia della sottoscrizione non possono costituire requisiti di validità dell'atto amministrativo, ove concorrano elementi testuali (indicazione dell'ente competente, qualifica, ufficio di appartenenza del funzionario che ha adottato la determinazione), emergenti anche dal complesso dei documenti che lo accompagnano, che permettono di individuare la sua sicura provenienza; in conclusione l'atto amministrativo esiste come tale allorché i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di ritenerne la sicura provenienza dall'amministrazione e la sua attribuibilità a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive, salva la facoltà dell'interessato di chiedere al giudice l'accertamento dell'effettiva provenienza dell'atto stesso dal soggetto autorizzato a firmarlo» (Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2012, n. 3119; cfr. anche TAR Lazio, Roma, sez. II, 21 ottobre 2010, n. 32942; sez. I, 28 maggio 2013, n. 5323; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 8 novembre 2017, n. 5245; sez. VII, 3 maggio 2018, n. 2960).
La sottoscrizione costituisce, cioè, solo una delle modalità mediante le quali è identificabile l'autore dell’atto, la cui paternità può essere ricavata aliunde, per modo che l'inequivoca attribuibilità ai soggetti ivi chiaramente individuati non può essere messa in dubbio in assenza di indizi al riguardo; laddove, nella specie, a fronte dell’assenza di indizi utili a supportare l’opposta conclusione, militano a favore della riconducibilità del provvedimento del 14 ottobre 2024 al titolare della UOD regionale Accreditamento Istituzionale Strutture Sanitarie e Sociosanitarie Pubbliche e Private sia l’intestazione dello stesso a quest’ultima sia l’inequivocabile condotta processuale serbata dall’amministrazione resistente, che è intervenuta a difesa della legittimità di un provvedimento da essa adottato (cfr. TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 26 gennaio 2021 n. 56; 23 febbraio 2021 n. 145; TAR Lazio, Latina, sez. I, 29 ottobre 2021, n. 595).
10. In conclusione, stante la ravvisata fondatezza della censura scrutinata retro, sub n. 6, il ricorso in epigrafe va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato.
11. Quanto alle spese di lite, i rilevati profili di reciproca soccombenza ne giustificano l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento con esso impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UI SS, Presidente
IN Di OP, Consigliere, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN Di OP | UI SS |
IL SEGRETARIO