Articolo 2 della Legge 11 febbraio 1952, n. 62
Articolo 1Articolo 3
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11 marzo 1952
Art. 2.
L'indennita' di contingenza istituita con decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 285 , modificato con decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460 , e' estesa, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai portieri e ai lavoratori che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia e la pulizia degli immobili di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari.
Entrata in vigore il 11 marzo 1952