Art. 2.
L'indennita' di contingenza istituita con decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 285 , modificato con decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460 , e' estesa, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai portieri e ai lavoratori che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia e la pulizia degli immobili di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari.
L'indennita' di contingenza istituita con decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 285 , modificato con decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460 , e' estesa, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai portieri e ai lavoratori che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia e la pulizia degli immobili di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari.