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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/12/2024, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 05.12.2024, che si è svolta con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale, nella causa iscritta al n. R.G.
2389/2023
TRA
rappresentate e Parte_1 Parte_2
difese come in atti dagli avv.ti Venturati e Laura Biffi
ricorrente
E
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, n.q. di titolari della ditta di fatto IL
[...] CP_4
COLORE di EREDI TARCISIO VILLA e/o di eredi di VILLA
IO convenuti - contumaci
OGGETTO: spettanze
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 20.11.2023, ritualmente notificato,
e agivano in giudizio, innanzi Parte_1 Parte_2 all'intestato Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti di , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, nella loro qualità di titolari della ditta di
[...] CP_4
fatto Il Colore di Eredi IO VI e/o di eredi di VI IO, per ottenere la condanna dei convenuti (eventualmente pro quota) al pagamento degli arretrati retributivi mai corrisposti, come da conteggi allegati al ricorso.
Le ricorrenti, in particolare, affermavano di essere state assunte, rispettivamente in data
12.11.2014 e in data 4.5.2020, alle dipendenze della ditta individuale Il Colore di VI IO, con inquadramento al V livello CCNL Grafici Artigiani, sino al decesso del titolare VI
IO avvenuto in data 08.12.2021; l'attività proseguiva, però, senza soluzione di continuità da parte degli eredi , Controparte_1
, e (che Controparte_2 Controparte_3 CP_4 accettavano l'eredità con beneficio di inventario), come da comunicazione pervenuta ai lavoratori (“A seguito del decesso del IG. IO VI, come noto gli eredi hanno provveduto ad accettare l'eredità con beneficio di inventario… a decorrere dal
09.12.2021, gli stessi [i lavoratori di IO VI] Parte_3
sono stati trasferiti ex lege dalla ditta IL COLORE DI TARCISIO
VILLA alla ditta “Eredi IO VI” – v. doc. A2 e B7 fasc. ricorrente) e le ricorrenti continuavano a svolgere le medesime mansioni già espletate in precedenza.
La veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo in Pt_1
data 31.10.2022 (doc. A3 fasc. ricorrente); la rassegnava Pt_2
dimissioni in data 24.02.2022 (doc. B8 fasc. ricorrente); lamentavano entrambe di non aver percepito il saldo dell'ultimo listino paga rilasciato dalla ditta Il Colore di VI IO, quello di dicembre 202, nonché i ratei di fine rapporto (saldo ferie, rol e ex festività) e la tredicesima mensilità 2021 (per tali ultimi emolumenti neppure veniva consegnato listino paga); lamentavano, inoltre, la mancata corresponsione del TFR maturato dall'assunzione sino al 08.12.2021. Le istanti rassegnavano, quindi, le conclusioni sopra sinteticamente rimesse di cui chiedevano l'accoglimento.
Nessuno si costituiva per i convenuti che, pertanto, venivano dichiarati contumaci.
Il Giudice, esaurita l'istruttoria orale, rimetteva la causa in decisione con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso può trovare integrale accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
***
Le ricorrenti hanno provato la sussistenza dei fatti che costituiscono il fondamento della domanda fatta valere in giudizio, mediante la produzione in giudizio delle comunicazioni di cessazione del rapporto di lavoro (licenziamento della di Pt_1
cui al doc. A3 e dimissioni della di cui al doc. B8); listini Pt_2
paga di cui al doc. A1 per la e doc. B6 per la;
Pt_1 Pt_2
comunicazione del trasferimento del 09.12.2021 di cui ai docc. A2
e B7; Certificazioni uniche di cui ai docc. A4, B9 e B10).
Le istanti hanno, quindi, dimostrato l'esecuzione della prestazione dedotta (anche dopo il decesso di – vedi oltre), Persona_1
dovendosi ricordare che nell'azione di adempimento, come quella in esame, “il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di aver adempiuto” (Cass. Civ. sez. 3 n.
7027/01).
Dinanzi alle allegazioni della ricorrente la datrice di lavoro nulla ha opposto preferendo rimanere contumace.
La contumacia della società assume una rilevanza non secondaria nella presente controversia: infatti, secondo i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di collaborazione posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce indefettibile presupposto logico-giuridico. Parte convenuta, d'altro canto, non ha dimostrato l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dei diritti fatti valere dalle ricorrenti, rectius, di aver effettuato l'integrale pagamento delle spettanze richieste.
In effetti, sebbene la scelta processuale della contumacia non consenta di fare applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., tale strategia difensiva non è invece idonea a revocare il normale riparto dell'onere probatorio di cui al citato art. 2697 c.c., non potendo farsi carico la parte costituita di provare fatti negativi quali la mancata corresponsione delle retribuzioni e delle altre competenze.
In dettaglio, le ricorrenti hanno dimostrato di essere state dipendenti della ditta individuale Il Colore di VI IO fino al decesso di quest'ultimo del 08.12.2021 e di aver proseguito l'attività lavorativa, senza soluzione di continuità, alle dipendenze degli eredi, odierni convenuti: ciò si evince dalla lettera di licenziamento del 31.10.2022 della lavoratrice che è Pt_1
intervenuto a distanza di quasi un anno dal decesso di VI
IO; dalle dimissioni della del 24.02.2022 rassegante Pt_2
a distanza di quasi tre mesi dal decesso del titolare de Il Colore di
VI IO;
dalla comunicazione del 09.12.2021 indirizzata dagli eredi di IO VI ai lavoratori in cui si legge testualmente: “A seguito del decesso del IG. IO VI, come noto gli eredi hanno provveduto ad accettare l'eredità con beneficio di inventario… a decorrere dal 09.12.2021, gli stessi [i lavoratori de il Colore di IO VI] sono stati trasferiti ex lege dalla ditta IL COLORE DI TARCISIO VILLA alla ditta “Eredi
IO VI” (doc. A2 e B7 fasc. ricorrente). L'istruttoria orale ha poi dimostrato che gli eredi di IO VI non si sarebbero limitati alla mera amministrazione della azienda già appartenuta al de cuius, ma avrebbero esercitato a tutti gli effetti un'attività imprenditoriale.
In particolare, sia il teste responsabile tecnico e Testimone_1 socio di un'azienda che produce vernici, sia la teste
[...]
che gestisce l'attività di una ditta di stampe, hanno Tes_2
dichiarato di avere ricevuto dalla ditta Il Colore nuovi ordini e nuove commesse anche dopo il decesso di IO VI, a dimostrazione della regolare prosecuzione dell'attività imprenditoriale della ditta il Colore nonostante il decesso del titolare: “…dopo la morte di IO VI sono subentrati gli eredi. Posso dire che dopo la morte del VI l'attività de Il Colore
è continuata e il nostro riferimento erano gli eredi, in particolare la IG.ra . Con il passaggio agli eredi c'è stata Controparte_2
continuità assoluta e non è cambiato nulla. Avevo contatti con la IG.ra responsabile dei coloristi, vedevo anche altre persone Pt_4
ma non le conosco. Confermo che abbiamo ricevuto nuovi ordini e nuove commesse da Eredi VI;
abbiamo continuato a fornire materiale senza nessuna interruzione, era solo cambiata la denominazione” (deposizione ; “Abbiamo avuto rapporti Tes_1
professionali con la ditta Il Colore di VI IO;
ci facevano stampare delle cartelle colore. La collaborazione è continuata fino alla chiusura/fallimento che mi pare sia avvenuta nel 2022 o 2023.
Dobbiamo ancora aspettare il pagamento delle ultime fatture per circa 2.000,00 euro. Dopo la morte di VI IO la loro attività è continuata, avevamo rapporti con la figlia _2
. Abbiamo ricevuto nuovi ordini e nuove commesse da Eredi
[...]
VI; abbiamo continuato a fornire materiale senza nessuna interruzione, era solo cambiata la denominazione. Ci avvisarono che avrebbero avuto difficoltà nei pagamenti, ne avevano ritardato qualcuno infatti” (deposizione . Tes_2 Si rammenta, in proposito che la Corte di Cassazione “con orientamento risalente nel tempo, e privo di contrasti, ha chiarito che nel caso di comunione incidentale di azienda, ove il godimento di questa si realizzi mediante il diretto sfruttamento della medesima da parte di uno o più partecipanti alla comunione, è configurabile l'esercizio di un'impresa individuale o collettiva
(nella forma della società regolare oppure della società irregolare di fatto), non ostandovi l'art. 2248 cod. civ., che assoggetta alle norme degli artt. 1100 e ss. dello stesso codice la comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento. Pertanto, nel caso in cui più eredi esercitino – come nella specie –
congiuntamente ed in via di fatto, lo sfruttamento diretto dell'azienda già appartenuta al “de cuius”, deve escludersi la configurabilità di una mera amministrazione di beni ereditari in regime di comunione incidentale di godimento e si è, invece, in presenza dell'esercizio di attività imprenditoriale da parte di una società di fatto, con l'ulteriore conseguenza che, in ordine alla responsabilità per i debiti contratti nell'esercizio di tale attività, restano prive di rilievo la qualità successoria delle persone anzidette e le eventuali limitazioni di responsabilità ad essa correlate (vedi Cass. 27/11/1999 n. 13291). L'elemento discriminante tra comunione a scopo di godimento e società è infatti costituito dallo scopo lucrativo perseguito tramite un'attività imprenditoriale che si sostituisce al mero godimento ed in funzione della quale vengono utilizzati beni comuni (vedi Cass.
6/2/2009 n.3028). E questo è il caso che si è nella specie verificato, avendo la Corte di merito accertato che tutti i partecipanti alla comunione avevano proceduto al diretto sfruttamento della azienda, così configurandosi l'esercizio di un'impresa collettiva, secondo i principi innanzi richiamati in base ai quali, ove
l'impresa sia esercitata da tutti i coeredi, l'originaria comunione incidentale si trasforma in una società sia pure irregolare o di fatto (cfr. Cass. 11/4/2019 n.10188)” – v. ex multis Cass. n.
24197/2020.
Facendo corretta applicazione dei suddetti principi al caso di specie, è ravvisabile una responsabilità senza limitazione di sorta in capo agli eredi di VI IO (e quindi a prescindere dall'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario), i quali hanno continuato a sfruttare economicamente l'azienda di cui il padre era titolare, senza limitarsi alla mera amministrazione dei beni ereditari.
Ora, dalla accertata continuità tra le due aziende, consegue la responsabilità dei titolari della ditta Il Colore di Eredi di VI
IO per i crediti maturati dai dipendenti antecedentemente alla morte del titolare della ditta individuale, pertanto, ritenuti correttamente eseguiti i conteggi prodotti (docc. A5 e B11) sulla base delle evidenze documentali (buste paga, CU e CCNL di cui al doc. 12), nulla osta alla condanna de Il Colore di Eredi di VI
IO, in persona dei titolari , , Controparte_1 Controparte_2
e , al pagamento di € Controparte_3 CP_4
12.778,02 in favore di (di cui € 1.896,34 a titolo Parte_1
di arretrati relativi al listino di dicembre 2021 e a titolo di ratei di fine rapporto e tredicesima mensilità 2021 ed € 10.881,68 a titolo di TFR) ed € 4.490,35 in favore di (di cui € Parte_2
2.503,74 a titolo di arretrati relativi al listino di dicembre 2021 e a titolo di ratei di fine rapporto e tredicesima mensilità 2021 ed €
1.986,61 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: - accoglie integralmente il ricorso e, per l'effetto, condanna Il
Colore di Eredi di VI IO, in persona dei titolari CP_1
, e , al
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4 pagamento di € 12.778,02 in favore di ed € Parte_1
4.490,35 in favore di il tutto oltre interessi e Parte_2
rivalutazione come per legge;
- condanna Il Colore di Eredi di VI IO, in persona dei titolari , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € CP_4
2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Bergamo, il 05.12.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 05.12.2024, che si è svolta con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale, nella causa iscritta al n. R.G.
2389/2023
TRA
rappresentate e Parte_1 Parte_2
difese come in atti dagli avv.ti Venturati e Laura Biffi
ricorrente
E
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, n.q. di titolari della ditta di fatto IL
[...] CP_4
COLORE di EREDI TARCISIO VILLA e/o di eredi di VILLA
IO convenuti - contumaci
OGGETTO: spettanze
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 20.11.2023, ritualmente notificato,
e agivano in giudizio, innanzi Parte_1 Parte_2 all'intestato Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti di , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, nella loro qualità di titolari della ditta di
[...] CP_4
fatto Il Colore di Eredi IO VI e/o di eredi di VI IO, per ottenere la condanna dei convenuti (eventualmente pro quota) al pagamento degli arretrati retributivi mai corrisposti, come da conteggi allegati al ricorso.
Le ricorrenti, in particolare, affermavano di essere state assunte, rispettivamente in data
12.11.2014 e in data 4.5.2020, alle dipendenze della ditta individuale Il Colore di VI IO, con inquadramento al V livello CCNL Grafici Artigiani, sino al decesso del titolare VI
IO avvenuto in data 08.12.2021; l'attività proseguiva, però, senza soluzione di continuità da parte degli eredi , Controparte_1
, e (che Controparte_2 Controparte_3 CP_4 accettavano l'eredità con beneficio di inventario), come da comunicazione pervenuta ai lavoratori (“A seguito del decesso del IG. IO VI, come noto gli eredi hanno provveduto ad accettare l'eredità con beneficio di inventario… a decorrere dal
09.12.2021, gli stessi [i lavoratori di IO VI] Parte_3
sono stati trasferiti ex lege dalla ditta IL COLORE DI TARCISIO
VILLA alla ditta “Eredi IO VI” – v. doc. A2 e B7 fasc. ricorrente) e le ricorrenti continuavano a svolgere le medesime mansioni già espletate in precedenza.
La veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo in Pt_1
data 31.10.2022 (doc. A3 fasc. ricorrente); la rassegnava Pt_2
dimissioni in data 24.02.2022 (doc. B8 fasc. ricorrente); lamentavano entrambe di non aver percepito il saldo dell'ultimo listino paga rilasciato dalla ditta Il Colore di VI IO, quello di dicembre 202, nonché i ratei di fine rapporto (saldo ferie, rol e ex festività) e la tredicesima mensilità 2021 (per tali ultimi emolumenti neppure veniva consegnato listino paga); lamentavano, inoltre, la mancata corresponsione del TFR maturato dall'assunzione sino al 08.12.2021. Le istanti rassegnavano, quindi, le conclusioni sopra sinteticamente rimesse di cui chiedevano l'accoglimento.
Nessuno si costituiva per i convenuti che, pertanto, venivano dichiarati contumaci.
Il Giudice, esaurita l'istruttoria orale, rimetteva la causa in decisione con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso può trovare integrale accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
***
Le ricorrenti hanno provato la sussistenza dei fatti che costituiscono il fondamento della domanda fatta valere in giudizio, mediante la produzione in giudizio delle comunicazioni di cessazione del rapporto di lavoro (licenziamento della di Pt_1
cui al doc. A3 e dimissioni della di cui al doc. B8); listini Pt_2
paga di cui al doc. A1 per la e doc. B6 per la;
Pt_1 Pt_2
comunicazione del trasferimento del 09.12.2021 di cui ai docc. A2
e B7; Certificazioni uniche di cui ai docc. A4, B9 e B10).
Le istanti hanno, quindi, dimostrato l'esecuzione della prestazione dedotta (anche dopo il decesso di – vedi oltre), Persona_1
dovendosi ricordare che nell'azione di adempimento, come quella in esame, “il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di aver adempiuto” (Cass. Civ. sez. 3 n.
7027/01).
Dinanzi alle allegazioni della ricorrente la datrice di lavoro nulla ha opposto preferendo rimanere contumace.
La contumacia della società assume una rilevanza non secondaria nella presente controversia: infatti, secondo i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di collaborazione posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce indefettibile presupposto logico-giuridico. Parte convenuta, d'altro canto, non ha dimostrato l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dei diritti fatti valere dalle ricorrenti, rectius, di aver effettuato l'integrale pagamento delle spettanze richieste.
In effetti, sebbene la scelta processuale della contumacia non consenta di fare applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., tale strategia difensiva non è invece idonea a revocare il normale riparto dell'onere probatorio di cui al citato art. 2697 c.c., non potendo farsi carico la parte costituita di provare fatti negativi quali la mancata corresponsione delle retribuzioni e delle altre competenze.
In dettaglio, le ricorrenti hanno dimostrato di essere state dipendenti della ditta individuale Il Colore di VI IO fino al decesso di quest'ultimo del 08.12.2021 e di aver proseguito l'attività lavorativa, senza soluzione di continuità, alle dipendenze degli eredi, odierni convenuti: ciò si evince dalla lettera di licenziamento del 31.10.2022 della lavoratrice che è Pt_1
intervenuto a distanza di quasi un anno dal decesso di VI
IO; dalle dimissioni della del 24.02.2022 rassegante Pt_2
a distanza di quasi tre mesi dal decesso del titolare de Il Colore di
VI IO;
dalla comunicazione del 09.12.2021 indirizzata dagli eredi di IO VI ai lavoratori in cui si legge testualmente: “A seguito del decesso del IG. IO VI, come noto gli eredi hanno provveduto ad accettare l'eredità con beneficio di inventario… a decorrere dal 09.12.2021, gli stessi [i lavoratori de il Colore di IO VI] sono stati trasferiti ex lege dalla ditta IL COLORE DI TARCISIO VILLA alla ditta “Eredi
IO VI” (doc. A2 e B7 fasc. ricorrente). L'istruttoria orale ha poi dimostrato che gli eredi di IO VI non si sarebbero limitati alla mera amministrazione della azienda già appartenuta al de cuius, ma avrebbero esercitato a tutti gli effetti un'attività imprenditoriale.
In particolare, sia il teste responsabile tecnico e Testimone_1 socio di un'azienda che produce vernici, sia la teste
[...]
che gestisce l'attività di una ditta di stampe, hanno Tes_2
dichiarato di avere ricevuto dalla ditta Il Colore nuovi ordini e nuove commesse anche dopo il decesso di IO VI, a dimostrazione della regolare prosecuzione dell'attività imprenditoriale della ditta il Colore nonostante il decesso del titolare: “…dopo la morte di IO VI sono subentrati gli eredi. Posso dire che dopo la morte del VI l'attività de Il Colore
è continuata e il nostro riferimento erano gli eredi, in particolare la IG.ra . Con il passaggio agli eredi c'è stata Controparte_2
continuità assoluta e non è cambiato nulla. Avevo contatti con la IG.ra responsabile dei coloristi, vedevo anche altre persone Pt_4
ma non le conosco. Confermo che abbiamo ricevuto nuovi ordini e nuove commesse da Eredi VI;
abbiamo continuato a fornire materiale senza nessuna interruzione, era solo cambiata la denominazione” (deposizione ; “Abbiamo avuto rapporti Tes_1
professionali con la ditta Il Colore di VI IO;
ci facevano stampare delle cartelle colore. La collaborazione è continuata fino alla chiusura/fallimento che mi pare sia avvenuta nel 2022 o 2023.
Dobbiamo ancora aspettare il pagamento delle ultime fatture per circa 2.000,00 euro. Dopo la morte di VI IO la loro attività è continuata, avevamo rapporti con la figlia _2
. Abbiamo ricevuto nuovi ordini e nuove commesse da Eredi
[...]
VI; abbiamo continuato a fornire materiale senza nessuna interruzione, era solo cambiata la denominazione. Ci avvisarono che avrebbero avuto difficoltà nei pagamenti, ne avevano ritardato qualcuno infatti” (deposizione . Tes_2 Si rammenta, in proposito che la Corte di Cassazione “con orientamento risalente nel tempo, e privo di contrasti, ha chiarito che nel caso di comunione incidentale di azienda, ove il godimento di questa si realizzi mediante il diretto sfruttamento della medesima da parte di uno o più partecipanti alla comunione, è configurabile l'esercizio di un'impresa individuale o collettiva
(nella forma della società regolare oppure della società irregolare di fatto), non ostandovi l'art. 2248 cod. civ., che assoggetta alle norme degli artt. 1100 e ss. dello stesso codice la comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento. Pertanto, nel caso in cui più eredi esercitino – come nella specie –
congiuntamente ed in via di fatto, lo sfruttamento diretto dell'azienda già appartenuta al “de cuius”, deve escludersi la configurabilità di una mera amministrazione di beni ereditari in regime di comunione incidentale di godimento e si è, invece, in presenza dell'esercizio di attività imprenditoriale da parte di una società di fatto, con l'ulteriore conseguenza che, in ordine alla responsabilità per i debiti contratti nell'esercizio di tale attività, restano prive di rilievo la qualità successoria delle persone anzidette e le eventuali limitazioni di responsabilità ad essa correlate (vedi Cass. 27/11/1999 n. 13291). L'elemento discriminante tra comunione a scopo di godimento e società è infatti costituito dallo scopo lucrativo perseguito tramite un'attività imprenditoriale che si sostituisce al mero godimento ed in funzione della quale vengono utilizzati beni comuni (vedi Cass.
6/2/2009 n.3028). E questo è il caso che si è nella specie verificato, avendo la Corte di merito accertato che tutti i partecipanti alla comunione avevano proceduto al diretto sfruttamento della azienda, così configurandosi l'esercizio di un'impresa collettiva, secondo i principi innanzi richiamati in base ai quali, ove
l'impresa sia esercitata da tutti i coeredi, l'originaria comunione incidentale si trasforma in una società sia pure irregolare o di fatto (cfr. Cass. 11/4/2019 n.10188)” – v. ex multis Cass. n.
24197/2020.
Facendo corretta applicazione dei suddetti principi al caso di specie, è ravvisabile una responsabilità senza limitazione di sorta in capo agli eredi di VI IO (e quindi a prescindere dall'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario), i quali hanno continuato a sfruttare economicamente l'azienda di cui il padre era titolare, senza limitarsi alla mera amministrazione dei beni ereditari.
Ora, dalla accertata continuità tra le due aziende, consegue la responsabilità dei titolari della ditta Il Colore di Eredi di VI
IO per i crediti maturati dai dipendenti antecedentemente alla morte del titolare della ditta individuale, pertanto, ritenuti correttamente eseguiti i conteggi prodotti (docc. A5 e B11) sulla base delle evidenze documentali (buste paga, CU e CCNL di cui al doc. 12), nulla osta alla condanna de Il Colore di Eredi di VI
IO, in persona dei titolari , , Controparte_1 Controparte_2
e , al pagamento di € Controparte_3 CP_4
12.778,02 in favore di (di cui € 1.896,34 a titolo Parte_1
di arretrati relativi al listino di dicembre 2021 e a titolo di ratei di fine rapporto e tredicesima mensilità 2021 ed € 10.881,68 a titolo di TFR) ed € 4.490,35 in favore di (di cui € Parte_2
2.503,74 a titolo di arretrati relativi al listino di dicembre 2021 e a titolo di ratei di fine rapporto e tredicesima mensilità 2021 ed €
1.986,61 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: - accoglie integralmente il ricorso e, per l'effetto, condanna Il
Colore di Eredi di VI IO, in persona dei titolari CP_1
, e , al
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4 pagamento di € 12.778,02 in favore di ed € Parte_1
4.490,35 in favore di il tutto oltre interessi e Parte_2
rivalutazione come per legge;
- condanna Il Colore di Eredi di VI IO, in persona dei titolari , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € CP_4
2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Bergamo, il 05.12.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta