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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 26/07/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 2328/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2328/2025 promossa da:
, nato Parma il 9 giugno 1973, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristian Miraglia del Parte_1
Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Da Vico del Parte_2
Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 25 giugno 2025, hanno concluso chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio concordatario celebrato il 10 settembre 2000 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 25 marzo 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in NZ (PR), il 10 settembre 2000, che dalla loro unione sono nati i figli e (entrambi divenuti maggiorenni e indipendenti sotto il profilo economico), Per_1 Per_2 che la loro separazione consensuale era stata oggetto di decreto d'omologa emesso da questo Tribunale il 30 dicembre 2010 e che, a far tempo dall'udienza presidenziale tenutasi nel procedimento di separazione, non aveva avuto luogo alcuna riconciliazione coniugale.
Manifestando comune volontà di non riconciliarsi, essi chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario senza ulteriori condizioni accessorie.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti depositavano note pagina 1 di 2 scritte autorizzate il 25 giugno 2025 chiedendo accogliersi la domanda già formulata in ricorso.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n.2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, di dover prendere atto degli accordi raggiunti dalle parti, poiché privi di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, riguardanti in parte diritti disponibili e del tutto congrui anche alla stregua della documentazione prodotta.
Nulla, infine, sulle spese processuali, in ragione dell'accordo intervenuto anche sotto tale aspetto d'interesse.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in NZ (PR) il 10 settembre 2000 (trascritto al Parte_1 Parte_2
Numero 28, Parte II, Serie A, Anno 2000 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune).
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 25 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2328/2025 promossa da:
, nato Parma il 9 giugno 1973, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristian Miraglia del Parte_1
Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Da Vico del Parte_2
Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 25 giugno 2025, hanno concluso chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio concordatario celebrato il 10 settembre 2000 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 25 marzo 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in NZ (PR), il 10 settembre 2000, che dalla loro unione sono nati i figli e (entrambi divenuti maggiorenni e indipendenti sotto il profilo economico), Per_1 Per_2 che la loro separazione consensuale era stata oggetto di decreto d'omologa emesso da questo Tribunale il 30 dicembre 2010 e che, a far tempo dall'udienza presidenziale tenutasi nel procedimento di separazione, non aveva avuto luogo alcuna riconciliazione coniugale.
Manifestando comune volontà di non riconciliarsi, essi chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario senza ulteriori condizioni accessorie.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti depositavano note pagina 1 di 2 scritte autorizzate il 25 giugno 2025 chiedendo accogliersi la domanda già formulata in ricorso.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n.2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, di dover prendere atto degli accordi raggiunti dalle parti, poiché privi di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, riguardanti in parte diritti disponibili e del tutto congrui anche alla stregua della documentazione prodotta.
Nulla, infine, sulle spese processuali, in ragione dell'accordo intervenuto anche sotto tale aspetto d'interesse.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in NZ (PR) il 10 settembre 2000 (trascritto al Parte_1 Parte_2
Numero 28, Parte II, Serie A, Anno 2000 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune).
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 25 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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