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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/11/2025, n. 2102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2102 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 20.11.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5448 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, in persona del legale rappr. p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Montanini presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Immacolata n.10;
- RICORRENTE -
E 1) , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
AN RR con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
2) , in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pasqualina Ethel Fiorino presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Cosenza al corso Fera n. 23;
- RESISTENTI -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2.10.2025 la Parte_1
esponeva che in data 22.9.2025 le era stata notificata l'intimazione di pagamento n. 10020259015322460000 alla quale sono sottesi - tra gli altri e per quanto di giurisdizione del Giudice del Lavoro - tre avvisi di addebito relativi all'omesso versamento di contributi previdenziali per gli anni 2011, 2012 e
2014 (precisamente, 1) avviso di debito n. 400201220002816020000
asseritamente notificato il 21.6.2012 per l'importo di € 24.474,18; 2) avviso di debito n. 400201330005879945000 asseritamente notificato il 7.3.2014 per l'importo di € 60.290,10; 3) avviso di debito n. 40020140006328348000
asseritamente notificato l'8.1.2015 per l'importo di € 34.687,57).
Eccepiva la mancata notifica degli avvisi di addebito sopradescritti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata e l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito oggetto degli avvisi. Chiedeva, pertanto,
l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia della predetta intimazione di pagamento e degli avvisi in essa menzionati, con rifusione di spese ed onorari di causa.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l'
[...]
e l' sostenendo, in via preliminare, Controparte_2 CP_1
l'inammissibilità del ricorso per tardività in quanto sarebbe stato proposto oltre i termini di legge e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea. Ne chiedevano, quindi, il rigetto eccependo la piena sussistenza del credito in quanto gli avvisi di addebito sarebbero stati regolarmente notificati e dalla data della loro notifica a quella della notifica della intimazione di pagamento non sarebbe ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è soltanto parzialmente Parte_1
fondato e va, pertanto, accolto nei limiti che si vengono qui ad indicare. Anzitutto va respinta l'eccezione delle parti resistenti di mancato rispetto dei termini di legge per la proposizione del ricorso in quanto tra la data di notifica dell'intimazione di pagamento (22.9.2025) e la data di deposito del ricorso
(2.10.2025) sono decorsi soltanto 10 giorni. Quindi, risulta pienamente rispettato anche lo stesso termine più breve contemplato dall'art. 617 c.p.c. (20
giorni) per far valere vizi di tipo formale attinenti alla notifica. Lo stesso è a dirsi all'evidenza per il più ampio termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del d.lgs n.
46\1999 che, ad ogni modo e ad abundantiam, - va sottolineato - non è
applicabile laddove sia dedotta, come nel caso de quo, la prescrizione che integra un fatto successivo alla formazione del titolo che estingue se del caso la pretesa contributiva e sotto tale profilo il giudizio è qualificabile come un'opposizione all'esecuzione ed è quindi sempre proponibile senza limiti temporali.
Il ricorso proposto dalla è stato, pertanto, tempestivo Parte_1
e può essere vagliato nel merito.
Chiarito ciò, occorre sottolineare che al riguardo anzitutto emerge che gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata sono stati ritualmente notificati rispettivamente il 21.6.2012, il 7.3.2014 e l'8.1.2015 così
come risulta dalle cartoline di ricevimento allegate dall' . CP_1
Sulla notifica di tali atti parte ricorrente nulla eccepisce. Del resto, sul punto è alquanto bizzarro che la Parte_1
eccepisce oggi l'omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento qui impugnata ma al contempo essa stessa a suo tempo (negli anni 2018 e 2019) ha presentato domande di definizione agevolata a cui sono sottesi proprio detti avvisi di addebito.
Non può, quindi, essere accolta la doglianza della di Parte_1
nullità dell'intimazione per omessa notifica degli avvisi di addebito.
Occorre ora vagliare, l'altro motivo d'impugnazione attinente al merito della pretesa contributiva (intervenuta prescrizione successiva del credito) che integra un fatto successivo alla formazione del titolo che estingue se del caso la pretesa contributiva e sotto tale profilo il giudizio è qualificabile come un'opposizione all'esecuzione ed è quindi sempre proponibile senza limiti temporali.
Orbene, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella dell'agente di riscossione o l'avviso di addebito dell , avendo natura di atto CP_1
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, con la conseguenza che i debiti contributivi portati da una cartella esattoriale o da un avviso di addebito dell divenuti inoppugnabili, si prescrivono nel CP_1 termine di cinque anni secondo la disciplina generale della prescrizione di tali debiti (Corte Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397).
Occorre, quindi, accertare se successivamente all'effettuata notifica degli avvisi siano passati più di cinque anni.
Nel caso degli avvisi di addebito, pacificamente non opposti, tale prescrizione quinquennale successiva non si è verificata soltanto relativamente agli avvisi di addebito n. 400201220002816020000, notificato il 21.6.2012 e n.
40020140006328348000, notificato l'8.1.2015 atteso che l'
[...]
per tali atti documenta la notifica di validi atti interruttivi Controparte_2
della prescrizione.
Segnatamente: 1) l'intimazione di pagamento n. 10020149002873001000
notificata in data 26.5.2014; 2) la domanda di definizione agevolata
10090201800386105000 presentata in data 13.5.2018; 3) la domanda di definizione agevolata 10090201901876704000 presentata in data 25.6.2019;
4) la domanda di definizione agevolata 10090201901876702000 presentata in data 25.6.2019.
Con le note di trattazione scritta per l'odierna udienza parte ricorrente deduce che le domande di definizione agevolata non sarebbe un atto idoneo ad interrompere la prescrizione.
Ebbene, sul punto si è espressa di recente la Suprema Corte, la quale con ordinanza n. 32030/2024, ha chiarito che: “la domanda di definizione agevolata ('rottamazione') costituisce un riconoscimento del debito che interrompe la
prescrizione. La richiesta è ritenuta incompatibile con la volontà di eccepire la
prescrizione del credito tributario, anche in pendenza di contenzioso.”
Dunque, tale eccezione è priva di qualsiasi fondamento.
Alla notifica di tali atti interruttivi va aggiunta la sospensione dei termini prescrizionali introdotta dalla normativa emergenziale da covid-19.
Invero, il Decreto-legge n. 18/2020, recante “misure di potenziamento del
servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19” (c.d. Decreto
“Cura Italia”), convertito in legge, con modifiche, dalla L. n. 27/2020, tra le numerose previsioni atte a fronteggiare l'emergenza sanitaria covid-19, ha disposto specifiche misure sulla sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori.
Piu precisamente l'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 ha disposto che: “Con
riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei
versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021,
derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione
nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
Inoltre, il comma 4bis dello stesso articolo ha affermato che: “Con riferimento
ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e,
successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché', anche se
affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di
cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge
vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Dunque, tale norma ha disposto a far data dall'8.3.2020 e sino al 31.8.2021 il blocco della notificazione degli atti di riscossione - poi prorogata di 24 mesi per effetto del comma 4bis lettera b) del citato art. 68 - con la conseguenza che,
essendo venuta meno per previsione normativa la possibilità per l'agente della riscossione di procedere con la notificazione degli atti, per il corrispondente periodo il decorso della prescrizione deve intendersi ovviamente sospeso.
In virtù della normativa summenzionata il termine di prescrizione è dunque slittato di 542 giorni.
Ne consegue che gli avvisi di addebito sopra menzionati si sarebbero dovuti prescrivere il 25.6.2024 (ultimo atto interruttivo notificato il 25.6. 2019) ma in virtù della normativa summenzionata il termine di prescrizione è slittato di 542
giorni quindi sino alla data 19.12.2025.
Pertanto, la prescrizione per gli avvisi di addebito n. 400201220002816020000
e n. 40020140006328348000 non si è verificata posto che l'intimazione di pagamento qui impugnata è stata notificata il 22.9.2025, ben prima, quindi, del
19.12.2025.
Relativamente, invece, all'altro avviso di debito, quello n.
400201330005879945000 notificato il 7.3.2014, la prescrizione si è verificata posto che l' documenta di aver notificato il Controparte_2
primo atto utile ad interrompere il termine quinquennale della prescrizione soltanto il 25.6.2019 con l'istanza di definizione agevolata n.
10090201901876702000 quando ormai erano già decorsi cinque anni.
La soccombenza reciproca costituita dall'accoglimento soltanto in parte del ricorso comporta ai sensi dell'art. 92 c.p.c. la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5448 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso da , in persona del legale rapp.te p.t., nei Parte_1
confronti dell' e dell' , in persona dei CP_1 Controparte_2
rispettivi legali rapp.ti p.t., così provvede: 1) accoglie soltanto in parte il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità
dell'intimazione di pagamento n. 10020259015322460000 nella sola parte in cui richiama quale atto impositivo ad essa sotteso l'avviso di addebito n.
400201330005879945000 stante l'intervenuta prescrizione del credito portato dallo stesso;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Salerno, 20.11.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 20.11.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5448 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, in persona del legale rappr. p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Montanini presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Immacolata n.10;
- RICORRENTE -
E 1) , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
AN RR con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
2) , in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pasqualina Ethel Fiorino presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Cosenza al corso Fera n. 23;
- RESISTENTI -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2.10.2025 la Parte_1
esponeva che in data 22.9.2025 le era stata notificata l'intimazione di pagamento n. 10020259015322460000 alla quale sono sottesi - tra gli altri e per quanto di giurisdizione del Giudice del Lavoro - tre avvisi di addebito relativi all'omesso versamento di contributi previdenziali per gli anni 2011, 2012 e
2014 (precisamente, 1) avviso di debito n. 400201220002816020000
asseritamente notificato il 21.6.2012 per l'importo di € 24.474,18; 2) avviso di debito n. 400201330005879945000 asseritamente notificato il 7.3.2014 per l'importo di € 60.290,10; 3) avviso di debito n. 40020140006328348000
asseritamente notificato l'8.1.2015 per l'importo di € 34.687,57).
Eccepiva la mancata notifica degli avvisi di addebito sopradescritti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata e l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito oggetto degli avvisi. Chiedeva, pertanto,
l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia della predetta intimazione di pagamento e degli avvisi in essa menzionati, con rifusione di spese ed onorari di causa.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l'
[...]
e l' sostenendo, in via preliminare, Controparte_2 CP_1
l'inammissibilità del ricorso per tardività in quanto sarebbe stato proposto oltre i termini di legge e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea. Ne chiedevano, quindi, il rigetto eccependo la piena sussistenza del credito in quanto gli avvisi di addebito sarebbero stati regolarmente notificati e dalla data della loro notifica a quella della notifica della intimazione di pagamento non sarebbe ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è soltanto parzialmente Parte_1
fondato e va, pertanto, accolto nei limiti che si vengono qui ad indicare. Anzitutto va respinta l'eccezione delle parti resistenti di mancato rispetto dei termini di legge per la proposizione del ricorso in quanto tra la data di notifica dell'intimazione di pagamento (22.9.2025) e la data di deposito del ricorso
(2.10.2025) sono decorsi soltanto 10 giorni. Quindi, risulta pienamente rispettato anche lo stesso termine più breve contemplato dall'art. 617 c.p.c. (20
giorni) per far valere vizi di tipo formale attinenti alla notifica. Lo stesso è a dirsi all'evidenza per il più ampio termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del d.lgs n.
46\1999 che, ad ogni modo e ad abundantiam, - va sottolineato - non è
applicabile laddove sia dedotta, come nel caso de quo, la prescrizione che integra un fatto successivo alla formazione del titolo che estingue se del caso la pretesa contributiva e sotto tale profilo il giudizio è qualificabile come un'opposizione all'esecuzione ed è quindi sempre proponibile senza limiti temporali.
Il ricorso proposto dalla è stato, pertanto, tempestivo Parte_1
e può essere vagliato nel merito.
Chiarito ciò, occorre sottolineare che al riguardo anzitutto emerge che gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata sono stati ritualmente notificati rispettivamente il 21.6.2012, il 7.3.2014 e l'8.1.2015 così
come risulta dalle cartoline di ricevimento allegate dall' . CP_1
Sulla notifica di tali atti parte ricorrente nulla eccepisce. Del resto, sul punto è alquanto bizzarro che la Parte_1
eccepisce oggi l'omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento qui impugnata ma al contempo essa stessa a suo tempo (negli anni 2018 e 2019) ha presentato domande di definizione agevolata a cui sono sottesi proprio detti avvisi di addebito.
Non può, quindi, essere accolta la doglianza della di Parte_1
nullità dell'intimazione per omessa notifica degli avvisi di addebito.
Occorre ora vagliare, l'altro motivo d'impugnazione attinente al merito della pretesa contributiva (intervenuta prescrizione successiva del credito) che integra un fatto successivo alla formazione del titolo che estingue se del caso la pretesa contributiva e sotto tale profilo il giudizio è qualificabile come un'opposizione all'esecuzione ed è quindi sempre proponibile senza limiti temporali.
Orbene, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella dell'agente di riscossione o l'avviso di addebito dell , avendo natura di atto CP_1
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, con la conseguenza che i debiti contributivi portati da una cartella esattoriale o da un avviso di addebito dell divenuti inoppugnabili, si prescrivono nel CP_1 termine di cinque anni secondo la disciplina generale della prescrizione di tali debiti (Corte Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397).
Occorre, quindi, accertare se successivamente all'effettuata notifica degli avvisi siano passati più di cinque anni.
Nel caso degli avvisi di addebito, pacificamente non opposti, tale prescrizione quinquennale successiva non si è verificata soltanto relativamente agli avvisi di addebito n. 400201220002816020000, notificato il 21.6.2012 e n.
40020140006328348000, notificato l'8.1.2015 atteso che l'
[...]
per tali atti documenta la notifica di validi atti interruttivi Controparte_2
della prescrizione.
Segnatamente: 1) l'intimazione di pagamento n. 10020149002873001000
notificata in data 26.5.2014; 2) la domanda di definizione agevolata
10090201800386105000 presentata in data 13.5.2018; 3) la domanda di definizione agevolata 10090201901876704000 presentata in data 25.6.2019;
4) la domanda di definizione agevolata 10090201901876702000 presentata in data 25.6.2019.
Con le note di trattazione scritta per l'odierna udienza parte ricorrente deduce che le domande di definizione agevolata non sarebbe un atto idoneo ad interrompere la prescrizione.
Ebbene, sul punto si è espressa di recente la Suprema Corte, la quale con ordinanza n. 32030/2024, ha chiarito che: “la domanda di definizione agevolata ('rottamazione') costituisce un riconoscimento del debito che interrompe la
prescrizione. La richiesta è ritenuta incompatibile con la volontà di eccepire la
prescrizione del credito tributario, anche in pendenza di contenzioso.”
Dunque, tale eccezione è priva di qualsiasi fondamento.
Alla notifica di tali atti interruttivi va aggiunta la sospensione dei termini prescrizionali introdotta dalla normativa emergenziale da covid-19.
Invero, il Decreto-legge n. 18/2020, recante “misure di potenziamento del
servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19” (c.d. Decreto
“Cura Italia”), convertito in legge, con modifiche, dalla L. n. 27/2020, tra le numerose previsioni atte a fronteggiare l'emergenza sanitaria covid-19, ha disposto specifiche misure sulla sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori.
Piu precisamente l'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 ha disposto che: “Con
riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei
versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021,
derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione
nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
Inoltre, il comma 4bis dello stesso articolo ha affermato che: “Con riferimento
ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e,
successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché', anche se
affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di
cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge
vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Dunque, tale norma ha disposto a far data dall'8.3.2020 e sino al 31.8.2021 il blocco della notificazione degli atti di riscossione - poi prorogata di 24 mesi per effetto del comma 4bis lettera b) del citato art. 68 - con la conseguenza che,
essendo venuta meno per previsione normativa la possibilità per l'agente della riscossione di procedere con la notificazione degli atti, per il corrispondente periodo il decorso della prescrizione deve intendersi ovviamente sospeso.
In virtù della normativa summenzionata il termine di prescrizione è dunque slittato di 542 giorni.
Ne consegue che gli avvisi di addebito sopra menzionati si sarebbero dovuti prescrivere il 25.6.2024 (ultimo atto interruttivo notificato il 25.6. 2019) ma in virtù della normativa summenzionata il termine di prescrizione è slittato di 542
giorni quindi sino alla data 19.12.2025.
Pertanto, la prescrizione per gli avvisi di addebito n. 400201220002816020000
e n. 40020140006328348000 non si è verificata posto che l'intimazione di pagamento qui impugnata è stata notificata il 22.9.2025, ben prima, quindi, del
19.12.2025.
Relativamente, invece, all'altro avviso di debito, quello n.
400201330005879945000 notificato il 7.3.2014, la prescrizione si è verificata posto che l' documenta di aver notificato il Controparte_2
primo atto utile ad interrompere il termine quinquennale della prescrizione soltanto il 25.6.2019 con l'istanza di definizione agevolata n.
10090201901876702000 quando ormai erano già decorsi cinque anni.
La soccombenza reciproca costituita dall'accoglimento soltanto in parte del ricorso comporta ai sensi dell'art. 92 c.p.c. la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5448 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso da , in persona del legale rapp.te p.t., nei Parte_1
confronti dell' e dell' , in persona dei CP_1 Controparte_2
rispettivi legali rapp.ti p.t., così provvede: 1) accoglie soltanto in parte il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità
dell'intimazione di pagamento n. 10020259015322460000 nella sola parte in cui richiama quale atto impositivo ad essa sotteso l'avviso di addebito n.
400201330005879945000 stante l'intervenuta prescrizione del credito portato dallo stesso;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Salerno, 20.11.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro