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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 20/03/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Nr.1304/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione civile
In esito alla riserva assunta a seguito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza di giorno 13.12.2024, si dà atto che tutte le parti hanno depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note le parti hanno insistito nei rispettivi atti e verbali di causa;
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata, all'esito decide la causa come da seguente sentenza.
Nr. 1304/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile in persona della Giudice dott.ssa Marta Speciale e in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di primo grado iscritta al n. 1304 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
(C.F. ), rappresento e difeso dall'avv. Careri Parte_1 C.F._1
Flavia;
OPPONENTE nei confronti di
Controparte_1 Parte_2
, NR. 1/2020 R.F. TRIBUNALE DI PALMI, (P.IVA ), in persona del
[...] P.IVA_1 curatore pro tempore, con l'avv. Scali Giuseppina;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 319/2023 emesso dal Tribunale di
Palmi.
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Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 13 dicembre
2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione, Parte_3 innanzi a questo Tribunale, avverso il decreto ingiuntivo nr. 319/2023 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 266.496,15 (oltre spese e competenze) a favore della TE del fallimento dell'impresa individuale dr.ssa (n. 1/2020 R.F. del Parte_2
Tribunale di Palmi) in forza di una serie di documenti contabili dell'impresa de qua e del sollecito di pagamento del 27.04.2022 asseritamente inviato dal UR TA all'opponente.
A fondamento della propria opposizione, eccepiva: Parte_3
a) la nullità del ricorso introduttivo per omessa indicazione delle ragioni della domanda, in quanto l'opposta non aveva specificato il motivo per cui l'opponente era tenuto a versare le somme ingiunte alla controparte;
b) la nullità del decreto ingiuntivo opposto per omessa diffida ad adempiere, poiché l'opponente non aveva ricevuto il sollecito di pagamento del 27.04.2022 prodotto dall'opposta in sede monitoria;
c) la nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di prova scritta, in quanto gli estratti delle scritture contabili presentate in sede monitoria non risultavano conformi alle prescrizioni richieste dall'art. 634 c.p.c.; d) la prescrizione delle somme ingiunte per decorso del termine breve triennale o quinquennale, considerato il rapporto di collaborazione lavorativa intercorso tra l'opponente e l'impresa fallita. La TE del fallimento dell sa (n. 1/2020 R.F. Controparte_1 Parte_2 del Tribunale di Palmi) si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione ex adverso proposta, negando l'esistenza del rapporto lavorativo dedotto dall'opponente e insistendo nella richiesta di restituzione dell'importo di € 266.496,15.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 17 maggio 2024, il giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la causa veniva rinviata al 13.12.2024 per la precisazione delle conclusioni e per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti termine per il deposito di eventuali note conclusionali sino a 10 giorni prima.
Con note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 13.12.2023, le parti precisavano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e discutevano la causa.
2. In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per decreto ingiuntivo sollevata da . Parte_3
Ed infatti, la nullità del ricorso presuppone la totale omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, che sussiste quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda.
In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che la nullità del ricorso introduttivo del giudizio per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle
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ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio (v. Cass. civ. nr. 19009/2018). Nel caso di specie, l'onere della determinazione dell'oggetto della domanda può ritenersi pienamente assolto dalla TE del fallimento, poiché l'odierna parte opposta ha dedotto che l'asserito debito di , di importo pari a € 266.426,90, deriva dall'indebito accredito di Parte_3 somme a favore dell'odierno opponente, eseguito, in data 29/07/2014, dal conto corrente dell'impresa individuale dr.ssa (c. c. nr. 13975 Antonveneta – MPS) a quello di Parte_2
(c.c. nr. 9680 filiale del Credito Emiliano di Taurianova). Parte_3
Pertanto, avendo l'odierna opponente specificato l'importo esatto della propria pretesa nonché le ragioni della stessa, l'eccezione sollevata da risulta totalmente priva di Parte_3 pregio e deve essere rigettata.
3. Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'ulteriore eccezione di nullità del decreto ingiuntivo sollevata da , secondo cui il ricorso sarebbe nullo perché non sarebbe stato Parte_3 preceduto da una formale messa in mora dell'opponente. Non esiste, infatti, una norma di legge che preveda la messa in mora come condizione di procedibilità della domanda ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c. In ogni caso, a prescindere dalla dedotta mancata ricezione da parte di del Parte_3 sollecito di pagamento del 27.04.2022 (effettivamente spedito a un indirizzo diverso dalla residenza dello stesso), dal compendio probatorio in atti emerge che, comunque, l'opponente era a conoscenza della pretesa vantata dalla TE nei suoi confronti ed era stato diffidato ad adempiere sin dalla data del 10.06.2020. Ed infatti, vi è in atti la prova dell'avvenuta ricezione dell'intimazione del pagamento del 10.06.2020, che si evince dalla risposta a detta comunicazione inoltrata dall'odierno opponente a mezzo del suo difensore, avv. Leonardo Iamundo. Parte opposta ha, invero, prodotto la corrispondenza tramite e-mail intercorsa, in data 17.07.2020, tra gli avvocati delle parti, da cui risulta l'email inoltrata dall'avv. Iamundo - appunto per conto di - in riscontro alla raccomandata inviata il 10.06.2020 dal UR Parte_3 TA (v. raccomandata contenuta nell'allegato 2 alla comparsa di costituzione e risposta;
sul punto si evidenzia che il riferimento - da parte dell'avvocato di - ad una Parte_3 raccomandata del 06.10.2020 costituisce un evidente refuso, essendo la corrispondenza via e-mail con il legale di controparte del 17.07.2020 e quindi in data anteriore all'ottobre 2020). Invero, a fronte di tale allegazione documentale da parte dell'opposta, l'opponente non ha mai smentito né contestato: 1) il conferimento del mandato all'avv. Iamundo, qualificatosi come legale di , per riscontrare le raccomandate inviate dal UR TA (“ricevo Parte_3 incarico dai signori e di riscontrare le sue raccomandate datate Persona_1 Parte_3
06.10.2020 di pari oggetto”); 2) il contenuto della corrispondenza stessa, nella quale si fa riferimento alla pretesa restitutoria avanzata dalla TE e alla diffida dell'odierno opponente alla restituzione delle somme (“per la disamina della vertenza e per una prima valutazione mi sarebbe utile l'esame della documentazione dalla quale risulta il credito oggetto della richiesta.
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Le chiedo per cortesia di fornirmi… i documenti dai quali sia possibile evincere l'importo e le ragioni della pretesa”). Per tutto quanto sin qui esposto, dunque, l'eccezione proposta dall'opposto risulta infondata e deve essere rigettata.
4. Nel merito, l'opposizione proposta da è parzialmente fondata nei limiti di Parte_3 quanto di seguito esposto.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., è tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio;
il creditore opposto ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, deve fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr., ex multis, Cass. civ. nr. 14486/2019; Cass. civ. nr. 12765/2007; Cass. civ. nr. 2421/2006; Cass. civ. nr. 24815/2005). Per tali ragioni, l'eventuale revoca del decreto ingiuntivo non preclude l'accertamento del merito del credito azionato.
4.1. Nel caso di specie, la domanda proposta in sede monitoria è da qualificarsi come azione di restituzione dell'indebito e deve essere integralmente accolta.
In proposito, si evidenzia, innanzitutto, che la Corte di Cassazione ha enunciato il principio per cui, essendo l'azione di ripetizione dell'indebito fondata su una prova scritta, il creditore può avviare il procedimento per recuperare le somme indebitamente pagate mediante un ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. nr. 14601/2020 “soltanto in caso di azione esecutiva intrapresa in forza di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, la caducazione dello stesso, in un momento successivo alla fruttuosa conclusione dell'espropriazione forzata, legittima il debitore che l'abbia subita a promuovere nei confronti del creditore procedente un autonomo giudizio di ripetizione di indebito, che, essendo fondato su prova scritta, può avere inizio anche mediante la presentazione di ricorso per decreto ingiuntivo”). Ciò premesso, come noto, l'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. si verifica o perché manca la causa originaria giustificativa del pagamento o perché la causa del rapporto, originariamente esistente, è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace il rapporto giuridico (v. Cass. nr. 14084/2015).
Nel giudizio di indebito oggettivo l'attore, quindi, può invocare sia l'invalidità, sia l'inesistenza di un titolo giustificativo del pagamento: nel primo caso ha l'onere di provare che il titolo del pagamento sia invalido;
nel secondo ha solo l'onere di allegare (ma non provare, essendo impossibile) l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, e sarà onere del convenuto dimostrare che il pagamento era sorretto da giusta causa (v. Cass. nr. 19902/2015).
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio suesposto, è tale per cui una volta che l'attore allega l'inesistenza di un titolo posto a sostegno del
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pagamento, è onere del convenuto dimostrare che non vi è indebito e che, quindi, il pagamento è sorretto da una giusta causa.
4.2. Nel caso di specie, la pretesa azionata dalla curatela ha ad oggetto il trasferimento - asseritamente indebito - della somma di € 266.496,15 avvenuto, mediante accredito di somme su conto corrente in data 29/07/2014, dall'impresa individuale dr.ssa Panato Francesca a favore di
. Parte_3
Detta operazione risulta dalle scritture contabili dell'impresa individuale dr.ssa CP_2
segnatamente, dagli estratti dei libri giornali degli anni 2013-2014-2015 e 2016 (v. allegati
[...]
3a, 3b, 3c, 3d al ricorso per d.i.), dalla copia del partitario degli anni 2014-2015 (v. allegato 4 al ricorso per d.i.) e dalla copia dello stralcio del partitario Banca Antonveneta – MPS dal 22.07.2014 al 01.08.2014 (v. allegato 5 al ricorso per d.i.), prodotte dall'odierna opposta in sede monitoria. Come noto, l'art. 634 c.p.c. individua le caratteristiche delle scritture contabili che, costituendo prova scritta, consentono l'emissione del decreto ingiuntivo. In particolare, nel caso di crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché derivanti da prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale, sono prove scritte idonee ai fini della concessione di un decreto ingiuntivo gli estratti autentici delle scritture contabili obbligatorie. In altri termini, l'efficacia degli estratti delle scritture contabili è subordinata all'autenticazione che garantisce la veridicità di quanto in esse riportato. Di conseguenza, la condizione di prova scritta necessaria per avviare il procedimento di ingiunzione si considera soddisfatta con il deposito dell'estratto notarile autentico delle scritture contabili. Nel caso di specie, invece, le scritture contabili prodotte in sede di ricorso monitorio non risultano autenticate da un notaio e non possono valere, quindi, come prova scritta idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo perché prive del requisito dell'autenticazione, secondo le prescrizioni richieste dall'art. 634 co. 2 c.p.c. Non può essere accolta, sul punto, la difesa dell'opposta secondo cui le scritture contabili prodotte ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo riportano la dichiarazione di conformità della commercialista che ha formato detti documenti, posto che nessuna disposizione normativa attribuisce al commercialista la facoltà di rilasciare la dichiarazione di autenticità delle scritture contabili di un'azienda per l'emissione di un decreto ingiuntivo. Né può valere l'ulteriore deduzione della TE del fallimento secondo cui le scritture de quibus sarebbero state utilizzate e verificate dal commissario giudiziale nominato nella precedente procedura di concordato preventivo, che aveva, in quella sede, anche accertato l'esistenza del credito oggetto di causa. In proposito, basti rilevare che, all'interno della procedura di concordato preventivo, non sussiste alcuna fase di accertamento formale dei crediti. Invero, l'art. 176 della Legge TA prevede che il giudice delegato possa ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati “ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi”.
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Per tale ragione, i crediti pur riconosciuti nell'ambito della procedura di concordato preventivo, potrebbero anche essere considerati inesistenti nella successiva fase di esecuzione del concordato stesso ovvero nella eventuale e successiva procedura TA. Nell'ambito del concordato preventivo, in definitiva, il giudice può soltanto stabilire se i crediti rientrano nella categoria di quelli chirografari e/o privilegiati e, dopo la votazione, la proposta omologata impone un vincolo in ordine all'inclusione in una piuttosto che in un'altra delle classi (eventualmente) previste e in merito alla riduzione dei crediti in corrispondenza della percentuale offerta, ma non crea alcun giudicato sull'esistenza, entità o rango di tali crediti. In conclusione, stante il difetto di autenticazione delle scritture contabili prodotte dall'opposta, il decreto ingiuntivo nr. 319/2023 del Tribunale di Palmi risulta illegittimo perché emesso in difetto della prova scritta del credito, con la conseguenza che deve essere revocato.
Come detto, tuttavia, la revoca del decreto ingiuntivo non osta all'accertamento, nel merito, dell'azione di indebito promossa in sede monitoria.
4.3. Deve, dunque, rilevarsi, in applicazione dei principi in materia di azione di indebito, la fondatezza della pretesa restitutoria azionata in via monitoria dalla curatela del fallimento nei confronti di . Parte_3
Nel caso in esame, invero, come già evidenziato, la ripetizione dell'importo di € 266.496,15 richiesto dalla TE del fallimento sorge dall'accredito della maggiore somma di € 393.004,33 eseguito dal conto corrente dell'impresa fallita a quello di , in data 29.07.2014, in Parte_3 assenza – secondo l'odierna opposta – di qualsivoglia causa giustificativa.
Orbene, nel caso di specie, sono circostanze pacifiche, in quanto non contestate tra le parti, sia lo spostamento della somma di € 393.004,33, avvenuto in data 29.07.2014, dal conto corrente dell'impresa fallita a quello di , sia la mancata restituzione del minore importo di € Parte_3
266.496,15 da parte dell'opponente.
Rispetto a tali profili, dunque, può trovare applicazione il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
A fronte di tali pacifici dati fattuali e dell'allegazione dell'indebito da parte della TE del fallimento, non ha assolto all'onere probatorio su di sé gravante, non avendo Parte_3 provato in alcun modo la giusta causa dell'attribuzione patrimoniale di € 266.496,15 ricevuta dall'impresa individuale fallita e da esso trattenuta. Ed invero, l'opponente si è limitato a dedurre genericamente che la causa giustificativa di tali somme sarebbe da ricondurre all'attività di collaborazione lavorativa (non meglio specificata) prestata, fino al 2016, da esso opponente in favore dell'impresa fallita, che prevedeva anche il pagamento di fatture per conto dell'impresa. Tali circostanze, tuttavia, sono rimaste del tutto sfornite di prova, non avendo Parte_3 dimostrato né l'esistenza e la regolamentazione di detto rapporto “collaborativo”, ivi incluso l'ammontare del compenso asseritamente spettantegli per l'attività lavorativa prestata in favore della , né la corrispondenza tra le somme impiegate per l'asserito pagamento di fatture Parte_4 per conto dell'impresa individuale dr.ssa e gli importi oggetto del trasferimento Parte_2 patrimoniale contestato in questa sede.
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Né tali prove avrebbero potuto essere fornite, in modo idoneo, mediante le prove orali richieste dall'opposta nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., essendo i relativi capitoli articolati in modo generico (nella specie, si sarebbe dovuto provare almeno: 1) la qualifica/natura del rapporto di collaborazione o comunque del rapporto lavorativo esistente tra l'opponente e la ditta fallita;
2) l'importo del relativo compenso/della relativa retribuzione;
3) le singole fatture e i relativi importi pagati per conto dell'impresa; si sarebbe, cioè, dovuta provare la sussistenza di una giusta causa dello spostamento patrimoniale oggetto di causa, che invece non è stata fornita;
i capitoli della prova orale risultano generici anche ai fini della prova dell'eccezione di prescrizione).
In definitiva, deve concludersi che, in difetto di prova della causa giustificativa della somma di € 266.496,15, versata dal conto corrente dell'impresa individuale dott.ssa e Parte_2 trattenuta da , la pretesa restitutoria della TE del fallimento risulta fondata e la Parte_3 domanda di ripetizione dell'indebito deve, dunque, essere integralmente accolta.
4.4. La carenza di allegazione e dimostrazione della regolamentazione del rapporto lavorativo dedotto da , nonché dell'esatto ammontare delle somme asseritamente Parte_3 ricevute a titolo di compenso per l'attività prestata a favore dell'impresa individuale dott.ssa Panato Francesca, rende infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
In altri termini, in assenza di prova dell'esistenza di un rapporto lavorativo tra le parti (che avrebbe giustificato l'applicazione di un diverso termine prescrizionale), per il credito oggetto di causa trova applicazione l'ordinario termine decennale di prescrizione;
è, infatti, pacifico in giurisprudenza che i rimedi restitutori si prescrivano nel termine ordinario decennale (v. Cass. n.
6857/2014) e che detto termine inizi a decorrere dalla data del pagamento risultante indebito (v.
Cass. n. 10250/2014).
Nel caso di specie, al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo
(30.08.2023), il termine prescrizionale non era ancora decorso (e ciò a prescindere da eventuali atti interruttivi della prescrizione compiuti dalla TE del fallimento), essendo stato l'indebito pagamento ricevuto in data 29.07.2014.
4.5. In conclusione, il decreto ingiuntivo nr. 319/2023 del Tribunale di Palmi deve essere revocato perché emesso in difetto di prova scritta. In ogni caso, deve essere condannato alla restituzione nei confronti della Parte_3
TE del fallimento dell'impresa individuale dr.ssa Francesca Panato (n. 1/2020 R.F. del Tribunale di Palmi) della somma di € 266.496,15, oltre interessi dalla data della domanda sino al soddisfo.
5. In considerazione della reciproca soccombenza delle parti, sussistono i presupposti per la compensazione parziale delle spese di lite tra le parti, nella misura del 50%.
deve essere, quindi, condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_3
TE del fallimento dell'impresa individuale dr.ssa (n. 1/2020 R.F. del Parte_2
Tribunale di Palmi), che si liquidano nella somma di € 5.614,50, considerato il valore della causa, la natura della stessa e previa applicazione della compensazione del 50% (valore delle spese di lite non dimidiato pari a € 11.229,00). Ai compensi si aggiunge il rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 319/2023 del Tribunale di Palmi, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e per l'effetto, revoca il Parte_3 decreto ingiuntivo nr. 319/2023 emesso dal Tribunale di Palmi;
2) condanna alla restituzione della somma di € 266.496,15 in favore della Parte_3
(n. 1/2020 R.F. del Controparte_3
Tribunale di Palmi);
3) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla TE del Parte_3 fallimento dell'impresa individuale dr.ssa (n. 1/2020 R.F. del Tribunale di Parte_2
Palmi), che si liquidano nella somma di € 5.614,50, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Palmi, 20 marzo 2025 La Giudice dott.ssa Marta Speciale
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