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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/09/2025, n. 1995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1995 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2948/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Paolo Lanni, all'esito dell'udienza del 18.9.25 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2948/25 promossa da:
in proprio (CF: ) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
CP_1
RESISTENTE-CONTUMACE
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 14 D.Lgs. n. 150/11 depositato il 2.5.25 l'Avv. ha Parte_1 proposto nei confronti di domanda di condanna al pagamento della somma CP_1 complessiva di € 15.000, oltre oneri e oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 decorrenti dalla messa in mora avvenuta con diffida trasmessa a mezzo raccomandata A/R in data 25/09/2023
(restituita per compiuta giacenza il 3 novembre successivo), a titolo di compenso maturato per l'attività difensiva svolta in suo favore nell'ambito del procedimento n. 1599/2020 RG Sez.
pagina 1 di 4 Lavoro – Tribunale di Verona (instaurato dal convenuto nei confronti della
[...]
e dell'Avv. Fausto Sinagra, con la chiamata in Controparte_2 causa della per chiedere Controparte_3
l'annullamento delle proprie dimissioni, l'accertamento dell'inadempimento ad un accordo di riassunzione, la condanna alla riassunzione, la condanna al risarcimento del danno,
l'accertamento dell'inadempimento ad una promessa del fatto del terzo e la condanna al pagamento di un indennizzo e di un risarcimento del danno).
In particolare, l'attore ha dedotto che: -) si era occupato di una serie di attività difensive in favore del convenuto nell'ambito del procedimento sopra richiamato (in particolare: a) la fase di studio, consistita in sessioni in studio con il cliente, corrispondenza telefonica ed informatica, esame e studio della documentazione da questi fornita, maturando un compenso di € 4.004; b) la fase introduttiva, consistita nel rilascio della procura alle liti, nella redazione del ricorso introduttivo, nell'iscrizione a ruolo della causa, nell'esame del decreto di fissazione della prima udienza, nella notifica del ricorso e del pedissequo decreto ai resistenti, nell'esame delle memorie di costituzione di questi ultimi e dei documenti ad esse allegati, nella partecipazione alla prima udienza del 16/03/2021 e relative deduzioni, nell'esame dell'ordinanza del 17/03/2021, della citazione per chiamata in causa di e della memoria di costituzione di quest'ultima, CP_3 maturando un compenso di € 1.452; c) la fase istruttoria e di trattazione, consistita nella partecipazione all'udienza del 18/03/2021 e relative deduzioni, nell'esame dell'ordinanza dell'11/06/2021, nella partecipazione alle udienze istruttorie del 12/01/2022, del 06/04/2022 e del
16/06/2022, nella predisposizione delle intimazioni ai testimoni, nell'esame delle relative relate, maturando un compenso di € 2.279; d) la fase decisoria, consistita nella redazione di note conclusive, nella partecipazione alla discussione orale della causa in data 03/11/2022, nell'esame della sentenza, nell'estrazione dal fascicolo telematico ed nell'invio al cliente degli atti e documenti di causa, maturando un compenso di € 3.592); -) gli importi erano stati calcolati sulla base del DM 55/2014 previsti per le cause di lavoro, nello scaglione medio per ciascuna fase e tenuto conto del valore indeterminabile della causa;
-) l'importo risultante (€ 11.327) era stato maggiorato del 30% (in ragione della presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale, ai sensi dell'art. 4 comma 2 DM 55/2014), nonché maggiorato del 15% per il rimborso forfettario delle spese, per un totale di € 16.933,87, arrotondato per difetto a € 15.000; -) all'esito del primo grado, alla luce della sostituzione del difensore, l'attore aveva fornito a quest'ultimo tutta la pagina 2 di 4 documentazione;
-) con e-mail del 17.11.22 e del 21.11.22, l'attore aveva chiesto, rispettivamente, al convenuto e al nuovo difensore il pagamento del proprio compenso, quantificato in € 15.000; -) stante l'inadempimento, l'attore aveva inviato ulteriori solleciti (il
12.9.23 e il 25.9.23); -) successivamente, l'attore aveva invitato il convenuto alla stipulazione di una convenzione assistita, senza ottenere alcun riscontro.
Il convenuto, pur a fronte della regolare notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati, posto che la documentazione depositata (consistente in tutti gli atti del processo n. 1599/2020 RG Sez. Lavoro
– Tribunale di Verona e nella correlativa corrispondenza con il cliente) provano l'attività di assistenza giudiziale dedotta nell'atto introduttivo.
Ai fini della liquidazione del compenso dovuto per tale attività, occorre evidenziare che: -) il valore della causa nel procedimento 1599/2020 RG Sez. Lavoro – Tribunale di Verona è indeterminabile (atteso che i danni richiesti non erano stati individuati nel loro preciso ammontare), con la caratteristica della complessità media (alla luce delle pluralità di domande e della complessità dell'istruttoria) ; -) i parametri di riferimento sono quelli di cui al DM 55/2014, come modificati con il DM n. 147/22 (entrato il vigore il 22.10.22), posto che la il diritto al pagamento del compenso è sorto con la pronuncia della sentenza definitiva del giudizio di primo grado, avvenuta il 3.11.22; -) possono essere applicati i parametri medi previsti dal citato DM;
-) più precisamente, il compenso per la fase di studio può essere quantificato in € 4.004, quello per la fase introduttiva in € 1.452, quello per la fase istruttoria e di trattazione in € 2.279, quello per la fase decisionale in € 3.592; -) su questo importo non può essere riconosciuta la maggiorazione del 30% richiesta dall'attore in applicazione dell'art. 4 comma 2 DM 55/2014, posto che nel caso di specie l'assistenza ha riguardato la proposizione della domanda di un'unica parte nei confronti di più convenuti con posizione difensiva similare;
-) devono, invece, essere riconosciute le maggiorazioni del 15% per il rimborso forfettario delle spese generali e del 4% per gli oneri previdenziali;
-) gli interessi moratori possono essere riconosciuti, ma non nella misura prevista dal D.lgs. 231/2002 (poiché il rapporto contrattuale non è intercorso fra imprese e, quindi, non è qualificabile come transazione commerciale), bensì al tasso legale dalla data di messa in mora, avvenuta con diffida trasmessa a mezzo raccomandata A/R in data 25/09/2023, al saldo.
pagina 3 di 4 Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al DM
55/2014, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) accoglie la domanda e quindi liquida a favore dell'Avv. e a carico di Parte_1
il compenso di € 11.327, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15 CP_1
%), iva e cpa, e oltre interessi nella misura legale (ex art. 1284 comma 1 c.c.) dal 25.9.23 al saldo;
2) condanna a rimborsare in favore dell'Avv. le spese di lite CP_1 Parte_1 del presente giudizio che liquida in € 264 per spese ed € 2.540 per compenso, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15%), cpa (4%) e iva.
Verona 19.9.25
Il Giudice
Pier Paolo Lanni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Paolo Lanni, all'esito dell'udienza del 18.9.25 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2948/25 promossa da:
in proprio (CF: ) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
CP_1
RESISTENTE-CONTUMACE
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 14 D.Lgs. n. 150/11 depositato il 2.5.25 l'Avv. ha Parte_1 proposto nei confronti di domanda di condanna al pagamento della somma CP_1 complessiva di € 15.000, oltre oneri e oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 decorrenti dalla messa in mora avvenuta con diffida trasmessa a mezzo raccomandata A/R in data 25/09/2023
(restituita per compiuta giacenza il 3 novembre successivo), a titolo di compenso maturato per l'attività difensiva svolta in suo favore nell'ambito del procedimento n. 1599/2020 RG Sez.
pagina 1 di 4 Lavoro – Tribunale di Verona (instaurato dal convenuto nei confronti della
[...]
e dell'Avv. Fausto Sinagra, con la chiamata in Controparte_2 causa della per chiedere Controparte_3
l'annullamento delle proprie dimissioni, l'accertamento dell'inadempimento ad un accordo di riassunzione, la condanna alla riassunzione, la condanna al risarcimento del danno,
l'accertamento dell'inadempimento ad una promessa del fatto del terzo e la condanna al pagamento di un indennizzo e di un risarcimento del danno).
In particolare, l'attore ha dedotto che: -) si era occupato di una serie di attività difensive in favore del convenuto nell'ambito del procedimento sopra richiamato (in particolare: a) la fase di studio, consistita in sessioni in studio con il cliente, corrispondenza telefonica ed informatica, esame e studio della documentazione da questi fornita, maturando un compenso di € 4.004; b) la fase introduttiva, consistita nel rilascio della procura alle liti, nella redazione del ricorso introduttivo, nell'iscrizione a ruolo della causa, nell'esame del decreto di fissazione della prima udienza, nella notifica del ricorso e del pedissequo decreto ai resistenti, nell'esame delle memorie di costituzione di questi ultimi e dei documenti ad esse allegati, nella partecipazione alla prima udienza del 16/03/2021 e relative deduzioni, nell'esame dell'ordinanza del 17/03/2021, della citazione per chiamata in causa di e della memoria di costituzione di quest'ultima, CP_3 maturando un compenso di € 1.452; c) la fase istruttoria e di trattazione, consistita nella partecipazione all'udienza del 18/03/2021 e relative deduzioni, nell'esame dell'ordinanza dell'11/06/2021, nella partecipazione alle udienze istruttorie del 12/01/2022, del 06/04/2022 e del
16/06/2022, nella predisposizione delle intimazioni ai testimoni, nell'esame delle relative relate, maturando un compenso di € 2.279; d) la fase decisoria, consistita nella redazione di note conclusive, nella partecipazione alla discussione orale della causa in data 03/11/2022, nell'esame della sentenza, nell'estrazione dal fascicolo telematico ed nell'invio al cliente degli atti e documenti di causa, maturando un compenso di € 3.592); -) gli importi erano stati calcolati sulla base del DM 55/2014 previsti per le cause di lavoro, nello scaglione medio per ciascuna fase e tenuto conto del valore indeterminabile della causa;
-) l'importo risultante (€ 11.327) era stato maggiorato del 30% (in ragione della presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale, ai sensi dell'art. 4 comma 2 DM 55/2014), nonché maggiorato del 15% per il rimborso forfettario delle spese, per un totale di € 16.933,87, arrotondato per difetto a € 15.000; -) all'esito del primo grado, alla luce della sostituzione del difensore, l'attore aveva fornito a quest'ultimo tutta la pagina 2 di 4 documentazione;
-) con e-mail del 17.11.22 e del 21.11.22, l'attore aveva chiesto, rispettivamente, al convenuto e al nuovo difensore il pagamento del proprio compenso, quantificato in € 15.000; -) stante l'inadempimento, l'attore aveva inviato ulteriori solleciti (il
12.9.23 e il 25.9.23); -) successivamente, l'attore aveva invitato il convenuto alla stipulazione di una convenzione assistita, senza ottenere alcun riscontro.
Il convenuto, pur a fronte della regolare notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati, posto che la documentazione depositata (consistente in tutti gli atti del processo n. 1599/2020 RG Sez. Lavoro
– Tribunale di Verona e nella correlativa corrispondenza con il cliente) provano l'attività di assistenza giudiziale dedotta nell'atto introduttivo.
Ai fini della liquidazione del compenso dovuto per tale attività, occorre evidenziare che: -) il valore della causa nel procedimento 1599/2020 RG Sez. Lavoro – Tribunale di Verona è indeterminabile (atteso che i danni richiesti non erano stati individuati nel loro preciso ammontare), con la caratteristica della complessità media (alla luce delle pluralità di domande e della complessità dell'istruttoria) ; -) i parametri di riferimento sono quelli di cui al DM 55/2014, come modificati con il DM n. 147/22 (entrato il vigore il 22.10.22), posto che la il diritto al pagamento del compenso è sorto con la pronuncia della sentenza definitiva del giudizio di primo grado, avvenuta il 3.11.22; -) possono essere applicati i parametri medi previsti dal citato DM;
-) più precisamente, il compenso per la fase di studio può essere quantificato in € 4.004, quello per la fase introduttiva in € 1.452, quello per la fase istruttoria e di trattazione in € 2.279, quello per la fase decisionale in € 3.592; -) su questo importo non può essere riconosciuta la maggiorazione del 30% richiesta dall'attore in applicazione dell'art. 4 comma 2 DM 55/2014, posto che nel caso di specie l'assistenza ha riguardato la proposizione della domanda di un'unica parte nei confronti di più convenuti con posizione difensiva similare;
-) devono, invece, essere riconosciute le maggiorazioni del 15% per il rimborso forfettario delle spese generali e del 4% per gli oneri previdenziali;
-) gli interessi moratori possono essere riconosciuti, ma non nella misura prevista dal D.lgs. 231/2002 (poiché il rapporto contrattuale non è intercorso fra imprese e, quindi, non è qualificabile come transazione commerciale), bensì al tasso legale dalla data di messa in mora, avvenuta con diffida trasmessa a mezzo raccomandata A/R in data 25/09/2023, al saldo.
pagina 3 di 4 Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al DM
55/2014, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) accoglie la domanda e quindi liquida a favore dell'Avv. e a carico di Parte_1
il compenso di € 11.327, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15 CP_1
%), iva e cpa, e oltre interessi nella misura legale (ex art. 1284 comma 1 c.c.) dal 25.9.23 al saldo;
2) condanna a rimborsare in favore dell'Avv. le spese di lite CP_1 Parte_1 del presente giudizio che liquida in € 264 per spese ed € 2.540 per compenso, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15%), cpa (4%) e iva.
Verona 19.9.25
Il Giudice
Pier Paolo Lanni
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