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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1237 R.G.A. 2022 , promossa in grado di appello D A
, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avvocato AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO
- Appellante - C O N T R O
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti SERINO LUIGI e Parte_2
LO GIUDICE MARCO
- Appellata - E C O N T R O
rappresentato e difeso dagli Avv.ti OLLA MARINA e CERNIGLIARO CP_1
DELIA
- Appellato - All'udienza del 30/01/2025 i procuratori delle parti concludevano come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palermo il 13.12.2019
[...]
premettendo di aver lavorato quale assistente amministrativo in favore Parte_2 del dal 1.07.2001 sino al 31.08.2018 in virtù di reiterati contratti di CP_2 collaborazione coordinata e continuativa, e di essere infine stata assunta a tempo indeterminato con contratto part-time al 50% a decorrere dal 1° settembre 2018, in virtù di un concorso indetto a norma della legge finanziaria del 2017, ha chiesto riconoscersi la natura subordinata del rapporto sin dal primo contratto di
1 collaborazione, dichiararsi la conversione del rapporto a tempo indeterminato con la qualifica di assistente amministrativo (profilo B/1) del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) di cui al CCNL comparto scuola e, per l'effetto, dichiararsi il proprio diritto alle correlate differenze retributive (anche a titolo di TFR) e contributive ed alla ricostruzione giuridica dell'anzianità di servizio con conseguente attribuzione della 3^ fascia stipendiale (15-20 anni); ha, altresì, chiesto, previo accertamento dell'illegittimità della reiterazione dei contratti di collaborazione stipulati dalle parti, dichiararsi il proprio diritto al risarcimento del danno nella misura dell'indennizzo previsto dall'art. 32, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001. Con sentenza n. 3274/2022 del 17.10.2022 il Tribunale di Palermo ha accolto le domande;
in particolare, riconosciuta la natura subordinata del rapporto, ha condannato l'amministrazione resistente “a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo di assistente amministrativo B1 CCNL. di comparto, con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al CCNL tempo per tempo vigente e i compensi già percepiti in virtù dei contratti di collaborazione impugnati, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al pagamento e al pagamento nei confronti dell' delle differenze contributive come per legge” CP_1 nonché “al risarcimento in favore della ricorrente del danno commisurato a n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre interessi legali come per legge”. Ha osservato il Tribunale che, a dispetto della veste formale attribuita al rapporto, le modalità concrete di espletamento della prestazione lavorativa avevano assunto inequivocabilmente i caratteri della subordinazione, da ciò scaturendo sia il diritto alle differenze retributive, ex art.2126 c.c., tra quanto a lei corrisposto in ragione dei contratti impugnati e le remunerazioni cui avrebbe avuto diritto ove fosse stata inquadrata nel profilo di assistente amministrativo, ivi comprese le progressioni economiche spettanti in ragione dell'anzianità di servizio, da calcolarsi sin dall'inizio del rapporto;
disattendeva, in relazione alla predetta domanda, l'eccezione di prescrizione sollevata dal , rilevando come il rapporto di Parte_1 lavoro non fosse assistito dal regime di stabilità; rilevava, infine, che la spettanza del risarcimento del c.d. danno comunitario discendeva dalla pacifica sussistenza dell'abuso dell'utilizzo del contratto a tempo determinato (come riqualificato in sentenza) e, dall'altra, degli effetti non satisfattivi dell'intervenuta stabilizzazione della ricorrente che, nella specie, era avvenuta “in forza di una procedura concorsuale, che non si è posta tuttavia in relazione di causa effetto con l'abusiva reiterazione dei contratti a termine”.
2 Per la riforma parziale della suddetta sentenza ha interposto appello il
, riproponendo l'eccezione di prescrizione, Parte_1 disattesa dal Tribunale – nella quale insiste deducendo che il relativo termine decorrerebbe in corso di rapporto -, e censurando la statuizione di condanna al risarcimento del danno c.d. comunitario, evidenziando che la stabilizzazione della ricorrente avrebbe assunto, nella specie, effetto pienamente satisfattivo del danno da precarizzazione. ha resistito al gravame, proponendo a sua volta appello Parte_2 incidentale con cui lamenta l'omessa pronuncia relativamente alla domanda di riconoscimento del TFR maturato in dipendenza dei pregressi rapporti di lavoro a tempo determinato nonché a quella di inserimento della stessa nella terza fascia stipendiale, per effetto della ricostruzione della carriera e della conseguente anzianità di servizio già accertata dal primo giudice. L' costituitosi in giudizio con memoria depositata il 20.01.2025, si è CP_1 rimesso alle decisioni della Corte in ordine al rapporto in oggetto chiedendo, in caso di accertamento di obbligazioni contributive non ancora prescritte, condannarsi il al loro versamento in proprio favore. Parte_1
All'udienza del 30.01.2025, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
MOTIVI In via del tutto preliminare va osservato che sono passate in giudicato tutte le statuizioni dichiarative (relative alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato) e di condanna (alle differenze retributive, seppure nei limiti della prescrizione) favorevoli al lavoratore, come sopra richiamate, per la parte in cui non sono state impugnate dal . Parte_1
L'esame devoluto a questa fase di gravame è, dunque, circoscritto ai seguenti profili di doglianza, riproposti, rispettivamente in via principale ed incidentale, dal e dalla lavoratrice quali distinti motivi di gravame. Parte_1
Precisamente il lamenta: Parte_1
a) L'erroneità della statuizione di rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale;
b) L'erroneità dell'accoglimento della domanda risarcitoria, deducendo che la stabilizzazione operata avrebbe rappresentato conseguenza immediata e diretta dell'accertato abuso. Con riguardo al primo motivo, premesso che, com'è pacifico in atti, i crediti di cui si discute hanno natura retributiva, dovendosi pertanto ad essi applicare il
3 termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., va senz'altro condiviso ed applicato nella fattispecie il principio affermato dalla Suprema Corte a S.U. con sentenza n. 575/2003, e successivamente ribadito a più riprese (v. in particolare Cass. n. 10219 del 28/05/2020, che l'ha confermato, pronunciando nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3 c.p.c.; v. anche Cass. n.20918/2019; Cass. n. 8996/2018; Cass. n. 14827/2018; Cass. n. 12161/2017; Cass. n.22146/2014), secondo il quale “Nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, numero 4, 2955, numero 2, e 2956, numero 1, cod. civ., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste”. Tale principio di diritto scaturiva sostanzialmente dalla considerazione che il metus, ritenuto dal Giudice delle leggi (C. Cost. n. 63/1966) motivo decisivo per addivenire alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della decorrenza del termine prescrizionale in costanza di rapporto, “presuppone l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato nel quale non sia prevista alcuna garanzia di continuità e, pertanto, quanto al rapporto a termine, è ravvisabile solo qualora, in conseguenza della riscontrata frode alla legge o della violazione dei limiti posti dalla normativa succedutasi nel tempo, si operi una conversione dei diversi contratti in un unico rapporto a tempo indeterminato e, quindi, «seppure per una fictio iuris, si presentano tutti i presupposti (esistenza di un unico rapporto lavorativo a tempo indeterminato e metus) che portano ad escludere - alla stregua dei summenzionati pronunziati della Corte Costituzionale - la decorrenza della prescrizione sino alla cessazione del rapporto lavorativo». Invece, nel contratto a termine legittimamente stipulato, poiché il lavoratore ha solo diritto a che il rapporto venga mantenuto in vita sino alla scadenza concordata e l'eventuale risoluzione ante tempus non fa venir meno alcuno dei diritti derivanti dal contratto, non è configurabile quel metus costituente ragione giustificatrice della regolamentazione della prescrizione nel rapporto a tempo indeterminato non assistito dal regime di stabilità reale”. Tali ragioni sono state adeguatamente rimodulate con riferimento all'impiego pubblico contrattualizzato, operando per esso il divieto posto dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001; ciò ha indotto la Suprema Corte a concludere che, in quest'ambito,
“anche nell'ipotesi di contratti a termine affetti da nullità debba valere la medesima regola fissata
4 per i contratti validi ed efficaci, perché, essendo impedita per legge la conversione in un unico rapporto a tempo indeterminato, non è riscontrabile la condizione, valorizzata dalla Corte Costituzionale ai fini della parziale dichiarazione di incostituzionalità e ritenuta imprescindibile dalle Sezioni Unite, ossia «il timore del recesso, cioè del licenziamento, che spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinunzia a una parte dei propri diritti»”; si è pertanto affermato che “Nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento”. (v. di recente Cass. n. 10219 del 28/05/2020, cit.). Del resto, proprio la Corte Costituzionale ha più volte enunciato il medesimo principio. Chiamata a pronunciare sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 r.d.l. n. 295/1939, oltre a circoscrivere espressamente al solo impiego privato gli effetti della pronuncia resa con la sentenza n. 63/1966, ha, infatti, evidenziato che nel rapporto di pubblico impiego, anche per le assunzioni temporanee, non è configurabile una situazione di soggezione psicologica che potrebbe indurre a non esercitare il diritto, perché l'impiegato è assistito da garanzie contro l'arbitraria risoluzione anticipata del rapporto ed inoltre perché la non rinnovazione del rapporto a termine costituisce un «evento inerente alla natura del rapporto stesso. La previsione di essa non pone, pertanto, il lavoratore in una situazione di timore di un evento incerto, al quale egli sia esposto durante il rapporto, qual è il licenziamento nel rapporto di lavoro di diritto privato» (Corte Cost. n. 143/1969). Ancora, con la sentenza n. 115/1975, la Consulta ha ribadito l'applicabilità degli effetti della pronuncia n. 63/1966 ai soli rapporti di lavoro privato, in quanto, laddove il datore di lavoro sia lo Stato o un ente pubblico, anche se di carattere economico, pur a fronte della natura privatistica del contratto, la regolamentazione organica o la disciplina collettiva assicurano comunque che la fine del rapporto stesso possa essere conseguenza solo di «cause precise e determinate». In definitiva, afferma ancora la Corte di legittimità, “ciò che va apprezzato per escludere la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto non è la mera precarietà in sé del rapporto stesso quanto l'esistenza di una condizione psicologica di metus, che nel lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni non si presenta in modo analogo a quanto avviene in quello privato, perché l'azione del datore di lavoro pubblico, istituzionalmente vincolata al rispetto
5 dei principi di buon andamento e di imparzialità, è astretta da parametri legali significativi, oltre che da vincoli organizzativi, che permangono anche dopo la contrattualizzazione dell'impiego e che pongono il datore di lavoro pubblico, la cui discrezionalità è vincolata dalla legge e dalla contrattazione collettiva, in condizione di operare sui dipendenti una pressione decisamente ridotta rispetto a quella che può esercitare il datore privato” (Cass. n. 10219 del 28/05/2020 cit.). Non ignora la Corte che con ordinanza interlocutoria n. 6051/2023 sono stati sollevati dubbi con riguardo a tale consolidata ricostruzione sistematica della materia e la questione, ritenuta di massima di particolare importanza, è stata rimessa alle Sezioni Unite ex art. 374 c.p.c. che tuttavia, con sentenza n. 36197 del 28.12.2023, hanno ribadito e confermato l'orientamento sopra ricordato, le cui premesse, argomentazioni e conclusioni si condividono ampiamente. Deve, dunque, in accoglimento del primo motivo, dichiararsi la prescrizione di tutti i crediti retributivi (nonché dei contributi, il cui versamento è stato chiesto dall' maturati oltre il quinquennio calcolato a ritroso dal primo atto di messa CP_1 in mora, nella specie rappresentato dalla notifica del ricorso di primo grado, intervenuta il 9.01.2020. Anche il secondo motivo è fondato. In particolare, la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio del 2018), all'art. 1, commi 619-621 prevede, che “al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico, il indice entro il 28 Controparte_3 febbraio 2018, una procedura selettiva per titoli e colloqui, per l'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale, che alla data di entrata in vigore della legge è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici” stabilendo, altresì, che “i vincitori sono assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e a 16,204 milioni di euro a decorrere dal 2019” (la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno è stata poi disposta con l'art. 1, comma 738 l.n. 145/2018 a tenore del quale: “A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”). Come è noto, al principio dell'effetto «sanante» della stabilizzazione, enunciato dalla Corte di Cassazione in riferimento ai precari della scuola (sentenze del 18 ottobre 2016, dalla numero 22552 alla nr. 22557) in relazione alla legge 13 luglio 2015, n. 107, è stata riconosciuta, dalla giurisprudenza successiva e alle
6 condizioni di cui infra, generale valenza riparatoria in ipotesi di reiterazione abusiva di contratti a termine da parte del datore di lavoro pubblico in settori diversi da quello scolastico (Cass. n. 16336/17), sebbene non vi sia automatismo tra la avvenuta assunzione in ruolo e la riparazione dell'abusiva successione di contratti a termine. Infatti, la Corte di Cassazione (sent.17 luglio 2020, n.15353) ha chiarito che nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa- effetto, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso ovvero attraverso «percorsi riservati» a detto personale. Non basta, dunque, che l'immissione in ruolo dei dipendenti sia stata «agevolata» dalle precedenti assunzioni a termine, ma occorre una «stretta correlazione» fra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizzazione (Cass. nn.rr. 6935, 7060, 7061, 29779/2018), sia sotto il profilo soggettivo, nel senso che entrambe devono provenire dal medesimo ente pubblico datore di lavoro (Cass. nr. 7982/2018), sia sotto il profilo oggettivo, nel senso della esistenza di un rapporto di «causa-effetto» tra abuso ed assunzione (Cass. nr. 15353/2020). Ed è stato quindi precisato che “la relazione causale tra abuso del contratto a termine e stabilizzazione per assumere valenza riparatoria deve essere «diretta ed immediata»; soltanto una relazione di questo tipo si pone sullo stesso piano del rapporto intercorrente, ex articolo 1223 cc tra abuso e danno risarcibile, intervenendo, con effetto opposto, a neutralizzare l'effetto pregiudizievole.
Detto rapporto diretto ed immediato sussiste nei casi di effettiva assunzione in ruolo: per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine - come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento- o, comunque, all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive)” (Cass. 14815/21). Calando tali condivisi principi al caso di specie, va puntualizzato che è pacifico che la è stata immessa in ruolo con decorrenza 1.09.2018 alle Pt_2 dipendenze del per avere partecipato alla procedura Parte_1 selettiva pubblica di stabilizzazione del personale assunto con contratti di collaborazione continuata e coordinata per l'espletamento di compiti propri del
7 personale ATA, disposta con la legge 27 dicembre 2017 n. 205 ed indetta con Decreto Direttoriale n. 209/2018 ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato nel personale Ausiliario Tecnico e Amministrativo della Scuola. Orbene, la , resistendo al motivo di gravame, al fine di escludere che Pt_2 la propria immissione in ruolo possa costituire “misura satisfattiva” tale da escludere il proprio diritto al risarcimento, ha evidenziato:
- di non essere stata stabilizzata con un piano straordinario di assunzioni, come avvenuto per i docenti con la l. 107/15, bensì in virtù della legge di bilancio per l'anno 2018 (l. n. 205/2017) che ha disposto, con l'art. 1 c. 619, l'avvio di una
“procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici”; tale comma 619 ha disposto poi che “Le immissioni in ruolo dei vincitori avvengono nell'ambito dell'organico del personale assistente amministrativo e tecnico di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a valere sui posti accantonati in attuazione dei decreti di cui al primo periodo. I vincitori sono assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e a 16,204 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero di ore se non in presenza di risorse certe e stabili”;
- che con successivo Decreto Direttoriale del 28 febbraio 2018 il ha CP_2 indetto, dunque, la procedura selettiva per titoli e colloquio, ai sensi dell'art. art. 1 commi 619-621 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che l'art. 1 del bando ha precisato: “In attuazione di quanto previsto dal comma 619 della citata Legge e nel limite di spesa di cui al medesimo comma, i vincitori saranno assunti, a decorrere dal 1 settembre 2018, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale nei limiti delle risorse previste all'art. 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del numero dei posti di organico di diritto accantonati. I vincitori saranno assegnati all'ambito provinciale in cui ha sede l'istituzione scolastica nella quale l'avente diritto ha prestato la propria attività lavorativa con contratti di collaborazione coordinata e continuativa sino al 31 agosto 2018. Ribadisce, quindi, di essere stata assunta, dopo oltre 17 anni di precariato, con un rapporto a tempo indeterminato a part-time al 50%, andando a percepire uno stipendio inferiore rispetto a quello che percepiva con rapporto di lavoro precario, sulla scorta di una vera e propria procedura concorsuale, basata su titoli e
8 colloquio, più selettiva di quella prevista dal T.U. Scuola per l'assunzione del personale ATA (in base alla quale si accede dalle graduatorie permanenti senza concorso); che l'assunzione è, altresì, avvenuta a part-time al 50% e non può legittimare l'esclusione del risarcimento del danno ex art. 36 d.lgs. n. 165/2001, alla luce di quanto stabilito dalla citata sentenza della Cassazione (n. 10951/18) secondo cui quando viene accertata l'esistenza dell'illegittimità di collaborazioni coordinate e continuative anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione del termine, il giudice, una volta riconosciuta la natura subordinata a tempo determinato del rapporto, deve disporre il risarcimento del danno nei limiti necessari a conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea. Nella specie, essendo ormai pacifico – non costituendo motivo di impugnazione della relativa statuizione del Tribunale, coperta, dunque, da giudicato
- che i contratti a termine sottoscritti dall'appellata sono iniziati nel 2001 e sono stati via via reiterati per una durata complessiva di oltre trentasei mesi (sino al 31.08.2018), talchè si è incontrovertibilmente verificato "l'abuso" inteso quale fonte di danno presunto secondo i noti principi delineati dalla Corte di Cassazione (sent. n. 5072/2016), ritiene la Corte che la stabilizzazione intervenuta all'esito della procedura di speciale reclutamento di cui alla L. n. 205/2017 abbia prodotto effetti pienamente satisfattivi anche della domanda risarcitoria, costituendo essa stessa misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a cancellare le conseguenze della asserita violazione del diritto dell'UE, in quanto ha consentito alla lavoratrice di conseguire il bene della vita per il quale aveva agito in giudizio. Sussistono, infatti, nella fattispecie plurimi elementi che consentono di ritenere integrata quella relazione causale “diretta ed immediata” tra abuso del contratto a termine e stabilizzazione che consente di attribuire alla definitiva assunzione valenza totalmente riparatoria del danno da precarizzazione. Si legge nel citato decreto direttoriale n. 209/2018 (sottoscritto dal Direttore Generale del appellante) – intitolato PROCEDURA SELETTIVA PER Parte_1
TITOLI E COLLOQUIO, AI SENSI DELL'ART.ART. 1 COMMI 619-621 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205, FINALIZZATA ALL'IMMISSIONE IN RUOLO DEL PERSONALE TITOLARE DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA STIPULATI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI AI SENSI DEI DECRETI ATTUATIVI DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1999, N. 124, PER LO SVOLGIMENTO DI COMPITI E DI FUNZIONI ASSIMILABILI A QUELLI PROPRI DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI - (v. all. 1), a pag. 3: “considerato che la procedura
9 selettiva per titoli e colloquio, di cui al comma 619 della legge 27 dicembre 2017 sopra richiamata può essere ritenuta derogatoria rispetto alle normali procedure di assunzione, in quanto finalizzata a sanare situazioni che si protraggono da tempo e che hanno creato diffuse aspettative negli aventi diritto”; ed ancora che (v. pag 4) “la preferenza accordata ai titolari, al 1 gennaio 2018, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici di partecipare ad una procedura selettiva riservata è da intendere come l'esigenza di immettere in ruolo personale munito di comprovata ed aggiornata professionalità garantendo così il consolidamento delle pregresse esperienze lavorative all'interno delle istituzioni scolastiche”; esprime, altresì, l'amministrazione (pag.4) la necessità di garantire la partecipazione alla procedura di selezione riservata di tutti gli aventi diritto in ragione della finalità delle disposizioni di cui all'art. 1 commi 619-621 la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2021” le quali, come sopra esposto, intervengono a sanare situazioni creatisi in conseguenza di utilizzo di forme di lavoro flessibili e della previsione di una procedura di assunzione riservata che, quindi, consente di prescindere da talune disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006/2009 con particolare riferimento all'allegata Tabella B – Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA così come aggiornata dalla sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del C.C.N.L 29 novembre 2007 sottoscritta il 25 luglio 2008; nonché l'esigenza (v. pag 5) di porre in essere “tutti gli adempimenti necessari per l'immissione in ruolo dei soggetti che sulla base di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, svolgono nelle scuole funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, nel rispetto del disposto dell'art. 1 commi 619-621 della legge 27 dicembre 2017, n. 20”. In coerenza con tali premesse l'art.1 del decreto (Indizione della procedura selettiva) precisa: “1. È indetta la procedura selettiva per titoli e colloquio di cui all'articolo 1, commi 619-621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per l'immissione in ruolo con contratto di lavoro a tempo parziale, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, di soggetti che al 1 gennaio 2018 sono titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 619 della citata Legge e nel limite di spesa di cui al medesimo comma, i vincitori saranno assunti, a decorrere dal 1 settembre 2018, con
10 rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale nei limiti delle risorse previste all'art. 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del numero dei posti di organico di diritto accantonati.
3. I vincitori saranno assegnati all'ambito provinciale in cui ha sede l'istituzione scolastica nella quale l'avente diritto ha prestato la propria attività lavorativa con contratti di collaborazione coordinata e continuativa sino al 31 agosto 2018”. L'Art. 2 del medesimo decreto – (Requisiti di generali di partecipazione) riserva la partecipazione alla procedura selettiva a “:a) coloro i quali risultano al 01 gennaio 2018 titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici;
b) coloro che siano, altresì, in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado.. Omissis.. richiedendo ai candidati il possesso dei requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Da tali previsioni emerge con cristallina chiarezza che la procedura concorsuale ex art. 619, L. 205/2017 è stata indetta “per la stabilizzazione del personale precario” ossia proprio di quel personale – come la - in servizio presso gli Pt_2 istituti scolastici dipendenti dal , con contratto di Parte_1 collaborazione a tempo determinato oggetto di proroga, in possesso di tutti i requisiti espressamente previsti dall'art.1 commi 619-621 della citata L.n.205/2017. Non si è trattato, dunque, di una procedura aperta all'esterno, ma di una
“selezione speciale per il reclutamento e la stabilizzazione” tramite concorso riservato ai soli lavoratori già assunti con contratti di collaborazione coordinata e continuata che fossero ancora in servizio al 31.08.2018; rispetto a tale selezione, dunque, la precarizzazione del rapporto riveste efficacia causale determinante, integrando di fatto una condicio sine qua non dell'instaurazione del rapporto di pubblico impiego. La selezione, inoltre, si è svolta mediante valutazione dei titoli ed in un colloquio consistente “nella discussione di aspetti di ordine generale sulle attività e mansioni espressamente previste per il profilo per cui si concorre”, tale, pertanto, da non rappresentare un effettivo criterio selettivo;
esso appare, piuttosto, previsto allo scopo di garantire il rispetto dell'art. 97 Cost., vista la mancanza, “a monte” di tali rapporti, di una qualsivoglia procedura concorsuale;
si è trattato, all'evidenza, di una mera “blanda verifica” delle conoscenze acquisite dai candidati nello svolgimento dei servizi già svolti da diversi anni che essi, proprio per tale ragione, non avrebbero potuto fallire.
11 I punteggi da attribuire ai titoli ed all'esito del colloquio erano, inoltre, finalizzati alla stesura di una graduatoria che, tuttavia, come appare chiaro dal testo del Decreto Direttoriale sopra citato (art. 8), non era finalizzata ad escludere taluni dei candidati quanto piuttosto a fissare un criterio di scelta per le eventuali preferenze negli incarichi o per l'attribuzione di ore di servizio aggiuntive. Non pare, di contro, idonea ad attribuire diversa efficacia alla selezione in argomento la precisazione (pure contenuta nel citato decreto direttoriale) che le immissioni in ruolo sarebbero avvenute nel limite dei posti dell'organico di diritto, e ciò a fronte della precisazione che trattavasi di posti già “accantonati” per la procedura stessa, posti già peraltro ricoperti dai collaboratori ammessi alla procedura, con conseguente corrispondenza dei posti disponibili rispetto al numero dei candidati. Non si è trattato quindi di un concorso “riservato” nel quale i precedenti rapporti a termine abbiano rilevato come mero fatto facilitante, ma di un percorso espressamente ed esclusivamente dedicato alla stabilizzazione di siffatti lavoratori precari;
soltanto l'illecito del datore di lavoro, infatti, ha consentito alla , ed Pt_2 ai tutti i suoi omologhi colleghi, di partecipare ad una procedura selettiva “blanda” e riservata, tale da assicurargli una ragionevole certezza di assunzione ed ottenere un vantaggio professionale ed economico (pubblico impiego), certamente di gran lunga superiore alle dodici mensilità cui avrebbe avuto diritto a titolo di risarcimento del cd. danno comunitario. Il percorso prescelto dunque offriva già ex ante la ragionevole certezza della stabilizzazione perché la procedura di reclutamento è stata espressamente rivolta al superamento del precariato e proprio per tale ragione sono stati messi a disposizioni tanti posti quanti erano i lavoratori da stabilizzare, curando che ognuno di loro mantenesse la qualifica/categoria già ricoperta;
talchè può fondatamente affermarsi che il reclutamento speciale si è posto in diretta correlazione ai precedenti rapporti con un nesso consequenziale. La sentenza di primo grado va, dunque, riformata nella parte in cui, nonostante la ridetta stabilizzazione, non ha ritenuto eliso il danno da precarizzazione ed ha condannato il al suo risarcimento, laddove, invece, Parte_1 tale domanda andava rigettata. Venendo ai motivi dell'appello incidentale, anch'essi si rivelano fondati. Quanto alla spettanza del TFR, sulla cui domanda il Tribunale ha omesso di pronunciare, pare sufficiente richiamare il principio, espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere
12 la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso” (Cass. n. 4360/2023). L'orientamento è consolidato e non v'è motivo di disattenderlo. Tuttavia, proprio la circostanza che dalla reiterazione dei contratti non consegue la conversione in un unico rapporto determina che gli stessi restino distinti l'uno dall'altro e che conseguentemente al termine di ognuno di essi era esigibile il corrispondente TFR;
ne deriva che dalla medesima data (di cessazione di ogni rapporto) è decorso anche il termine di prescrizione quinquennale per il TFR. Ne consegue la condanna del appellato al pagamento del TFR nei Parte_1 limiti di quello maturato in relazione ai contratti cessati nel quinquennio anteriore alla notifica del ricorso di primo grado. Va, infine, accolta altresì la domanda (sulla quale pure il Tribunale non si è pronunciato) di inserimento nella terza fascia stipendiale (da 15 a 20 anni) discendendo tale conseguenza direttamente dal (già intervenuto) riconoscimento dell'anzianità di servizio a decorrere dal primo contratto di collaborazione stipulato dalla . Pt_2
La reciproca soccombenza e l'esito complessivo della lite suggeriscono l'opportunità di confermare la regolazione delle spese di primo grado e di compensare le spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 3274/2022 resa il 17.10.2022 dal Tribunale di Palermo,
- limita la condanna al pagamento delle differenze retributive in favore di a quelle maturate nel quinquennio antecedente alla Parte_2 notifica del ricorso di primo grado;
- condanna il ad inserire Parte_1 Parte_2 nella terza fascia stipendiale di cui al CCNL di comparto ed a
[...] corrispondere a il TFR maturato in relazione ai contratti Parte_2 di collaborazione coordinata e continuativa cessati nel quinquennio antecedente alla notifica del ricorso di primo grado;
- condanna il a versare all' le Parte_1 CP_1 maturate differenze contributive, nei limiti del termine di prescrizione;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno. Conferma nel resto la sentenza impugnata.
13 Compensa tra le parti le spese di questo grado. Palermo, 30/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Michele de Maria
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