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Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/09/2024, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
BBLICA ITALI
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Francesca Tritto, presso il Tribunale di
Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nell'udienza di discussione del 19/09/2024 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 5722/2021
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso dall'avv. MUDU
FRANCESCO presso il cui studio elettivamente domicilia in
Indirizzo Telematico
Ricorrente
E Controparte 1
contumace convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.11.2021 il ricorrente Pt 1 conveniva in giudizio la società[...] Controparte_1
ostenendo di aver lavorato dal 03/04/2018 fino
[...]
al 31/10/2018, sotto il potere di eterodeterminazione della. convenuta e di essere stato inquadrato nel 1° livello del CCNL settore metalmeccanico quale operaio molatore di officina di magazzino.
Il ricorrente deduceva di aver svolto turni di lavoro notturni e diurni, di aver lavorato in tutti i giorni festivi e lamentava di non aver percepito una retribuzione adeguata alla quantità e alla qualità del lavoro espletata, ragion per cui sosteneva di aver diritto, in virtù delle mansioni e degli orari effettivamente svolti, al trattamento economico di cui al 3° livello del CCNL di riferimento, alle differenze retributive per lavoro straordinario, per lavoro notturno, ratei di tredicesima e quattordicesimal mensilità, ferie, festività e permessi non goduti ed infine rivendicava di non aver percepito le ultime due mensilità di settembre e ottobre nonché di non aver percepito il TF.
Per le anzidette causali il ricorrente, pertanto, chiedeva - previo accertamento del livello di inquadramento rivendicato condannarsi la ditta convenuta al pagamento della somma complessiva di € 18.431,52 ed € 858,48 a titolo di differenza su
TF quantificata come da conteggi allegati al ricorso introduttivo o, in via gradata, al pagamento delle ultime due mensilità oltre €
858,48 per il TF maturato e non corrisposto.
Nonostante le rituali notifiche del ricorso introduttivo, non si è
costituita parte convenuta di cui pertanto veniva dichiarata la contumacia.
Ammessa la prova, escusso un teste, concesso termine per note, all'esito dell'udienza del 9.09.24 la causa è stata decisa come da sentenza che segue.
La domanda va accolta nei limiti di seguito precisati.
La parte datoriale non si è costituita lasciando così indimostrata sia la regolare retribuzione del lavoratore sia il pagamento del trattamento di fine rapporto.
D'altro canto, la richiesta attorea è incentrata sul presupposto di fatto di aver lavorato per Controparte_1 anche in giorni festivi ed in orario straordinario e di aver prestato attività lavorativa, quale addetto agli impianti elettrici e/o saldatore come operaio di 3°livello di cui al CCNL di settore, per tutto il corso del rapporto invece che secondo l'orario e l'inquadramento di cui alla busta paga.
Orbene, all'esito dell'istruttoria, è da ritenere certamente provato che Parte 1 abbia lavorato alle dipendenze della società convenuta: tanto risulta non solo dalle dichiarazioni del testimone Tes 1 ma anche dalla comunicazione obbligatoria.
UNILAV e dalle busta paga, atti di provenienza datoriale che avvalorano la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato per il periodo dedotto in lite. Non merita, tuttavia, accoglimento la richiesta di riconoscimento di un diverso inquadramento contrattuale e, segnatamente, nel livello 3 CCNL del settore metalmeccanico, con il conseguente diverso trattamento retributivo richiesto.
In vero, non risulta provato l'esercizio di mansioni superiori né la particolare specializzazione del ricorrente. In vero, il teste escusso ha reso dichiarazioni lacunose e generiche, limitandosi solo a confermare di aver lavorato per la società convenuta insieme al ricorrente nell'anno 2018.
Per tale ragione, deve ritenersi corretto l'inquadramento contrattuale al livello n. 1 del CCNL di riferimento e la retribuzione corrisposta al ricorrente.
Peraltro, le risultanze istruttorie a supporto della domanda attorea non sono state idonee a dimostrare neppure le ulteriori rivendicazioni salariali. Nulla è stato precisato, allegato e provato in merito ai compensi ulteriori rivendicati in ricorso (id est lavoro notturno, straordinario diurno, ferie e festività non godute etc).
Come è ben noto, “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso" (ex plurimis, Cass., n. 4076/18).
Orbene è lo stesso ricorrente a dichiarare che il lavoro notturno era previsto contrattualmente tanto che nelle buste paga prodotte in atti, recanti la sottoscrizione del lavoratore, risulta espressamente la voce "maggiorazione notturno".
Da tanto si deduce che la retribuzione riconosciuta in busta paga risulta congrua rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto dal ricorrente che pertanto non ha titolo a rivendicazioni salariali ulteriori.
Invero, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul lavoratore l'onere di provare il mancato godimento delle ferie, delle festività ed anche dei permessi (ex plurimis, Cass. n. 26985/2009; Cass. 22751/2004;
Cass. 12311/2003)
Pertanto, individuate con esattezza le voci dovute, considerato che risulta provato dal certificato UNILAV prodotto in atti che il rapporto lavorativo in esame è cessato in data 30.09.2018 ed è stato prorogato sino al 31.102018 e che, peraltro, risulta incontestata la mancata corresponsione degli stipendi relativi ai mesi di settembre, ottobre 2018 nonché il mancato percepimento del TF, al ricorrente va riconosciuto a titolo di retribuzione l'importo di € 2.621,60 (somma corrispondente alla paga base per le due mensilità insolute) ed € 638,49 per TF (come da conteggi allegati).
La somma spettante va considerata al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali in quanto in base alle vigenti leggi non spetta al
Giudice determinare l'importo netto della retribuzione dovuta al lavoratore. A norma dell'art. 429 c.p.c., sulle somme spettanti competono al lavoratore la rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, e gli interessi legali (da calcolarsi sulle somme via via rivalutate) dalla. maturazione dei crediti fino al soddisfo.
Spese compensate in ragione del parziale accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca Tritto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 reietta ogni altra domanda, eccezione o deduzione, così decide:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, in persona del Controparte_1condanna
legale rapp.te p.t. al pagamento in favore di Parte 2
dell'importo di € 2.621,60 a titolo di retribuzione per le mensilità insolute di settembre, ottobre 2018 ed € 858,48 per
TF oltre accessori come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo;
rigetta ogni altra pretesa avanzata da Parte 1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Torre Annunziata, data del deposito Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Tritto
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Francesca Tritto, presso il Tribunale di
Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nell'udienza di discussione del 19/09/2024 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 5722/2021
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso dall'avv. MUDU
FRANCESCO presso il cui studio elettivamente domicilia in
Indirizzo Telematico
Ricorrente
E Controparte 1
contumace convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.11.2021 il ricorrente Pt 1 conveniva in giudizio la società[...] Controparte_1
ostenendo di aver lavorato dal 03/04/2018 fino
[...]
al 31/10/2018, sotto il potere di eterodeterminazione della. convenuta e di essere stato inquadrato nel 1° livello del CCNL settore metalmeccanico quale operaio molatore di officina di magazzino.
Il ricorrente deduceva di aver svolto turni di lavoro notturni e diurni, di aver lavorato in tutti i giorni festivi e lamentava di non aver percepito una retribuzione adeguata alla quantità e alla qualità del lavoro espletata, ragion per cui sosteneva di aver diritto, in virtù delle mansioni e degli orari effettivamente svolti, al trattamento economico di cui al 3° livello del CCNL di riferimento, alle differenze retributive per lavoro straordinario, per lavoro notturno, ratei di tredicesima e quattordicesimal mensilità, ferie, festività e permessi non goduti ed infine rivendicava di non aver percepito le ultime due mensilità di settembre e ottobre nonché di non aver percepito il TF.
Per le anzidette causali il ricorrente, pertanto, chiedeva - previo accertamento del livello di inquadramento rivendicato condannarsi la ditta convenuta al pagamento della somma complessiva di € 18.431,52 ed € 858,48 a titolo di differenza su
TF quantificata come da conteggi allegati al ricorso introduttivo o, in via gradata, al pagamento delle ultime due mensilità oltre €
858,48 per il TF maturato e non corrisposto.
Nonostante le rituali notifiche del ricorso introduttivo, non si è
costituita parte convenuta di cui pertanto veniva dichiarata la contumacia.
Ammessa la prova, escusso un teste, concesso termine per note, all'esito dell'udienza del 9.09.24 la causa è stata decisa come da sentenza che segue.
La domanda va accolta nei limiti di seguito precisati.
La parte datoriale non si è costituita lasciando così indimostrata sia la regolare retribuzione del lavoratore sia il pagamento del trattamento di fine rapporto.
D'altro canto, la richiesta attorea è incentrata sul presupposto di fatto di aver lavorato per Controparte_1 anche in giorni festivi ed in orario straordinario e di aver prestato attività lavorativa, quale addetto agli impianti elettrici e/o saldatore come operaio di 3°livello di cui al CCNL di settore, per tutto il corso del rapporto invece che secondo l'orario e l'inquadramento di cui alla busta paga.
Orbene, all'esito dell'istruttoria, è da ritenere certamente provato che Parte 1 abbia lavorato alle dipendenze della società convenuta: tanto risulta non solo dalle dichiarazioni del testimone Tes 1 ma anche dalla comunicazione obbligatoria.
UNILAV e dalle busta paga, atti di provenienza datoriale che avvalorano la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato per il periodo dedotto in lite. Non merita, tuttavia, accoglimento la richiesta di riconoscimento di un diverso inquadramento contrattuale e, segnatamente, nel livello 3 CCNL del settore metalmeccanico, con il conseguente diverso trattamento retributivo richiesto.
In vero, non risulta provato l'esercizio di mansioni superiori né la particolare specializzazione del ricorrente. In vero, il teste escusso ha reso dichiarazioni lacunose e generiche, limitandosi solo a confermare di aver lavorato per la società convenuta insieme al ricorrente nell'anno 2018.
Per tale ragione, deve ritenersi corretto l'inquadramento contrattuale al livello n. 1 del CCNL di riferimento e la retribuzione corrisposta al ricorrente.
Peraltro, le risultanze istruttorie a supporto della domanda attorea non sono state idonee a dimostrare neppure le ulteriori rivendicazioni salariali. Nulla è stato precisato, allegato e provato in merito ai compensi ulteriori rivendicati in ricorso (id est lavoro notturno, straordinario diurno, ferie e festività non godute etc).
Come è ben noto, “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso" (ex plurimis, Cass., n. 4076/18).
Orbene è lo stesso ricorrente a dichiarare che il lavoro notturno era previsto contrattualmente tanto che nelle buste paga prodotte in atti, recanti la sottoscrizione del lavoratore, risulta espressamente la voce "maggiorazione notturno".
Da tanto si deduce che la retribuzione riconosciuta in busta paga risulta congrua rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto dal ricorrente che pertanto non ha titolo a rivendicazioni salariali ulteriori.
Invero, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul lavoratore l'onere di provare il mancato godimento delle ferie, delle festività ed anche dei permessi (ex plurimis, Cass. n. 26985/2009; Cass. 22751/2004;
Cass. 12311/2003)
Pertanto, individuate con esattezza le voci dovute, considerato che risulta provato dal certificato UNILAV prodotto in atti che il rapporto lavorativo in esame è cessato in data 30.09.2018 ed è stato prorogato sino al 31.102018 e che, peraltro, risulta incontestata la mancata corresponsione degli stipendi relativi ai mesi di settembre, ottobre 2018 nonché il mancato percepimento del TF, al ricorrente va riconosciuto a titolo di retribuzione l'importo di € 2.621,60 (somma corrispondente alla paga base per le due mensilità insolute) ed € 638,49 per TF (come da conteggi allegati).
La somma spettante va considerata al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali in quanto in base alle vigenti leggi non spetta al
Giudice determinare l'importo netto della retribuzione dovuta al lavoratore. A norma dell'art. 429 c.p.c., sulle somme spettanti competono al lavoratore la rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, e gli interessi legali (da calcolarsi sulle somme via via rivalutate) dalla. maturazione dei crediti fino al soddisfo.
Spese compensate in ragione del parziale accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca Tritto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 reietta ogni altra domanda, eccezione o deduzione, così decide:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, in persona del Controparte_1condanna
legale rapp.te p.t. al pagamento in favore di Parte 2
dell'importo di € 2.621,60 a titolo di retribuzione per le mensilità insolute di settembre, ottobre 2018 ed € 858,48 per
TF oltre accessori come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo;
rigetta ogni altra pretesa avanzata da Parte 1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Torre Annunziata, data del deposito Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Tritto