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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/12/2025, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4301/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LATINA
- Sezione II Civile -
In persona del giudice monocratico, dott. Gaetano Negro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 429 cpc
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4301/2023 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'esito della discussione orale tenuta all'udienza del 9.\1.2025 e vertente
TRA
P- IVA , in persona del legale rappresentante, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Alfredo Zaza D'Aulisio e NI Maiello Di UR ed ex lege domiciliata presso il domicilio digitale del primo difensore, giusta procura in atti,
-opponente-
E
pagina 1 di 7 cf. in persona del Presidente pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Giulio Tatarelli ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del
predetto, giusta procura in atti,
-opposta-
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 258 comma 2 del D.Lgs 152/2006
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente depositato in data 12.10.2023, la proponeva Parte_1
opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 42/2023 del 18.09.2023, notificata in data
21.09.2023, con cui la gli ingiungeva il pagamento della somma di € Controparte_1
3.333,33 per violazione dell'art. 190, comma 1, D.Lgs 152/2006, sanzionata dall'art. 258,
comma 2, del medesimo decreto, per incompleta tenuta del registro di carico e scarico rifiuti non pericolosi.
L'opponente deduceva, tra l'altro, l'insussistenza della violazione per la mancata produzione di rifiuti negli anni relativi all'epidemia covid 19 ( 2020-2023), la ricorrenza della eccezione prevista dal comma 3 dell'art. 190, nonché la buona fede della opponente.
La si costituiva ritualmente in giudizio, contestando l'opposizione, Controparte_1
chiedendone il rigetto ed eccependo, in particolare, la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della violazione contestata.
Verificata la tempestività dell'opposizione e la competenza di questo Giudice, all'udienza del 09.12.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 429 c.p.c.
pagina 2 di 7 L'ordinanza ingiunzione de qua è stata emanata dalla per la accertata Controparte_1
violazione dell'art. 190 comma 1 sanzionato dall'art. 258 comma 2 del D.lgs. 152/2006, sulla scorta del verbale di ispezione del 29.4.2022 dell nel quale risulta che: “dalla Parte_2
visione del Registro cronologico di carico e scarico Mod. A - Rifiuti A-1 vidimato dall'Ufficio del
Registro in data 15-02-1999 al n.000445, lo stesso risultava erroneamente compilato in più
operazjoni, in modo incompleto e non aggiornato, ovvero, l'ultima operazjone risultava
registrata in data 30-12-2017 pur risultando un FIR nr. XFIR 172964/ 19 del 23-07-2020 del rifiuto
CER 200125 (oli grassi e commestibili).
La disciplina di riferimento si fonda sul combinato disposto di cui all'art. 190 ed all'art. 258
D.lgs 152/2006 e la relativa ordinanza ingiunzione emanata dalla è Controparte_1
conforme a tali disposizioni e dunque è legittima e pertanto l'opposizione è infondata e deve essere respinta per le seguenti ragioni.
Gli elementi prodotti dalla integrano la fattispecie prevista dall'art. 190, Controparte_1
comma 1, D.Lgs 152/2006, che impone l'obbligo di tenuta completa del registro e legittimano l'irrogazione della sanzione ex art. 258, comma 2.
È principio consolidato che l'omessa registrazione anche solo di una parte dei rifiuti prodotti,
o l'assenza delle operazioni di scarico, configuri a tutti gli effetti incompleta tenuta del registro, in quanto lesiva della funzione pubblicistica di tracciabilità e controllo ambientale.
L'art. 190 d.lgs. 152/2006 stabilisce l'obbligo per i produttori di rifiuti di tenere un registro di carico e scarico su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.
Il registro di carico e scarico, integrato con il formulario, costituisce prova della tracciabilità
dei rifiuti, della loro produzione e del loro invio a recupero o smaltimento e costituisce la base pagina 3 di 7 per la compilazione della comunicazione annuale dei rifiuti da presentare alle camere di commercio territorialmente competenti.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, la funzione del registro è, dunque, quella di consentire un controllo sulla natura e sulla quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati o smaltiti ai fini di adottare le dovute cautele nelle relative operazioni, così che l'obbligo di annotazione non può essere adempiuto con modalità diverse da quelle della registrazione il cui rigore formale è correlato (Cass., n. 28236/2008).
1. Sulla asserita insussistenza della infrazione contestata e conseguente infondatezza della sanzione in concreto irrogata.
L'opponente ha dedotto l'insussistenza dell'illecito contestato, sostenendo trattarsi di azienda che non occupa più di 10 dipendenti.
Sul tema deve trovare applicazione il seguente principio di diritto: in tema di violazioni
amministrative concernenti i rifiuti, l'esonero dell'imprenditore artigiano dall'obbligo di tenuta
dei registri di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi, previsto dall'art. 11, comma 3, del d.lgs.
n. 22 del 1997 - "ratione temporis" vigente - presuppone l'assenza di dipendenti;
tale
circostanza non può essere provata con una mera visura camerale storica, in sé meramente
riproduttiva dei dati comunicati dal datore, essendo necessaria la produzione di scritture
contabili dimostrative in concreto dell'organizzazione della attività e delle modalità di
svolgimento della stessa nonché dell'esistenza o meno di dipendenti a carico della ditta”.
(cfr. Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 16777 del 13/06/2023 (Rv. 668052 - 01),
La opponente ha unicamente prodotto un calcolo statistico della media dei dipendenti negli anni, cui si riferisce l'omissione, e un numero svariato di cedolini stipendiali. Tali prove appaiono insufficienti dovendosi produrre quanto meno le certificazioni di assunzione dei pagina 4 di 7 lavoratori negli anni successivi al 2017 e la durata dei singoli rapporti se non le scritture contabili prima evidenziate.
Tale motivo di opposizione deve pertanto essere rigettato.
2. Sulla ricorrenza dell'esimente della buona fede.
L'opponente ha inoltre eccepito la buona fede dell'opponente in quanto gli anni 2020-2021-
2022 sono stati interessati da molteplici provvedimenti di sospensione dell'attività
commerciale a causa dell'imperversare del covid 19, ragion per cui l'attività in quegli anni non ha potuto produrre rifiuti.
La deduzione è generica, non provata ed inoltre nulla si dice degli anni 2017-2020 per i quali la omissione della compilazione del registro rimane ingiustificata.
Sul tema la Corte di Cassazione da tempo osserva che “ l'errore di diritto sulla liceità della
condotta può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di
quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso
risulti inevitabile, occorrendo a tal fine, da un lato, che sussistano elementi positivi, estranei
all'autore dell'infrazione, che siano idonei ad ingenerare in lui la convinzione della liceità
della sua condotta e, dall'altro, che l'autore dell'infrazione abbia fatto tutto il possibile per
osservare la legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della
negligenza omissiva, gravando sull'autore dell'infrazione l'onere della prova della sussistenza
dei suddetti elementi, necessari per poter ritenere la sua buona fede. ( cfr. ex multis Cass. civ.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 33441 del 17/12/2019).
Quanto dedotto dalla opponente non integra la buona fede rinvenendosi a contrario una negligenza ingiustificata.
pagina 5 di 7 3. Sulla richiesta di applicazione del minimo edittale della sanzione
È, altresì, infondata la richiesta formulata in via subordinata dall'opponente di applicazione della sanzione proporzionata alla gravità dell'illecito riscontrato
Nel caso di specie, l'Amministrazione ha irrogato la sanzione in misura pari a € 3.333,33,
corrispondente esattamente alla terza parte del massimo.
La determinazione della sanzione non appare in alcun modo arbitraria né sproporzionata,
anzi si colloca nella fascia bassa dell'intervallo edittale, nonostante la lunga durata dell'infrazione.
La giurisprudenza ritiene che in presenza di elementi di gravità anche solo potenziale della condotta, non vi è alcun obbligo per l'amministrazione di applicare il minimo edittale,
rientrando la determinazione della sanzione entro la cornice legale del potere discrezionale dell'autorità competente, sindacabile solo in caso di manifesta illogicità o irragionevolezza,
condizioni non ravvisabili nel caso in esame.
In conclusione, poiché l'ordinanza ingiunzione è documentalmente provata, l'opposizione va respinta con la condanna alle spese di lite di parte opponente, secondo valori inferiori ai medi previsti dal dm 55\14 e successive modifiche ed integrazioni per la non complessità
delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
pagina 6 di 7 - rigetta l'opposizione promossa da in persona del legale rappresentante e Parte_1
per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione n. 42/2023 emessa dalla Provincia di CP_1
addì 18.9.2023
- condanna in persona del legale rappresentante al pagamento in favore Parte_1
della delle spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi Controparte_1
euro 1.450,00 oltre accessori di legge.
Così deciso In Latina addì 9.12.2025
Il Giudice
Dott. Gaetano Negro
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 429 cpc alla scadenza dei termini previsti per il deposito
delle note difensive previste in sostituzione dell'udienza del 9.12.2025
pagina 7 di 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LATINA
- Sezione II Civile -
In persona del giudice monocratico, dott. Gaetano Negro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 429 cpc
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4301/2023 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'esito della discussione orale tenuta all'udienza del 9.\1.2025 e vertente
TRA
P- IVA , in persona del legale rappresentante, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Alfredo Zaza D'Aulisio e NI Maiello Di UR ed ex lege domiciliata presso il domicilio digitale del primo difensore, giusta procura in atti,
-opponente-
E
pagina 1 di 7 cf. in persona del Presidente pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Giulio Tatarelli ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del
predetto, giusta procura in atti,
-opposta-
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 258 comma 2 del D.Lgs 152/2006
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente depositato in data 12.10.2023, la proponeva Parte_1
opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 42/2023 del 18.09.2023, notificata in data
21.09.2023, con cui la gli ingiungeva il pagamento della somma di € Controparte_1
3.333,33 per violazione dell'art. 190, comma 1, D.Lgs 152/2006, sanzionata dall'art. 258,
comma 2, del medesimo decreto, per incompleta tenuta del registro di carico e scarico rifiuti non pericolosi.
L'opponente deduceva, tra l'altro, l'insussistenza della violazione per la mancata produzione di rifiuti negli anni relativi all'epidemia covid 19 ( 2020-2023), la ricorrenza della eccezione prevista dal comma 3 dell'art. 190, nonché la buona fede della opponente.
La si costituiva ritualmente in giudizio, contestando l'opposizione, Controparte_1
chiedendone il rigetto ed eccependo, in particolare, la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della violazione contestata.
Verificata la tempestività dell'opposizione e la competenza di questo Giudice, all'udienza del 09.12.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 429 c.p.c.
pagina 2 di 7 L'ordinanza ingiunzione de qua è stata emanata dalla per la accertata Controparte_1
violazione dell'art. 190 comma 1 sanzionato dall'art. 258 comma 2 del D.lgs. 152/2006, sulla scorta del verbale di ispezione del 29.4.2022 dell nel quale risulta che: “dalla Parte_2
visione del Registro cronologico di carico e scarico Mod. A - Rifiuti A-1 vidimato dall'Ufficio del
Registro in data 15-02-1999 al n.000445, lo stesso risultava erroneamente compilato in più
operazjoni, in modo incompleto e non aggiornato, ovvero, l'ultima operazjone risultava
registrata in data 30-12-2017 pur risultando un FIR nr. XFIR 172964/ 19 del 23-07-2020 del rifiuto
CER 200125 (oli grassi e commestibili).
La disciplina di riferimento si fonda sul combinato disposto di cui all'art. 190 ed all'art. 258
D.lgs 152/2006 e la relativa ordinanza ingiunzione emanata dalla è Controparte_1
conforme a tali disposizioni e dunque è legittima e pertanto l'opposizione è infondata e deve essere respinta per le seguenti ragioni.
Gli elementi prodotti dalla integrano la fattispecie prevista dall'art. 190, Controparte_1
comma 1, D.Lgs 152/2006, che impone l'obbligo di tenuta completa del registro e legittimano l'irrogazione della sanzione ex art. 258, comma 2.
È principio consolidato che l'omessa registrazione anche solo di una parte dei rifiuti prodotti,
o l'assenza delle operazioni di scarico, configuri a tutti gli effetti incompleta tenuta del registro, in quanto lesiva della funzione pubblicistica di tracciabilità e controllo ambientale.
L'art. 190 d.lgs. 152/2006 stabilisce l'obbligo per i produttori di rifiuti di tenere un registro di carico e scarico su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.
Il registro di carico e scarico, integrato con il formulario, costituisce prova della tracciabilità
dei rifiuti, della loro produzione e del loro invio a recupero o smaltimento e costituisce la base pagina 3 di 7 per la compilazione della comunicazione annuale dei rifiuti da presentare alle camere di commercio territorialmente competenti.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, la funzione del registro è, dunque, quella di consentire un controllo sulla natura e sulla quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati o smaltiti ai fini di adottare le dovute cautele nelle relative operazioni, così che l'obbligo di annotazione non può essere adempiuto con modalità diverse da quelle della registrazione il cui rigore formale è correlato (Cass., n. 28236/2008).
1. Sulla asserita insussistenza della infrazione contestata e conseguente infondatezza della sanzione in concreto irrogata.
L'opponente ha dedotto l'insussistenza dell'illecito contestato, sostenendo trattarsi di azienda che non occupa più di 10 dipendenti.
Sul tema deve trovare applicazione il seguente principio di diritto: in tema di violazioni
amministrative concernenti i rifiuti, l'esonero dell'imprenditore artigiano dall'obbligo di tenuta
dei registri di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi, previsto dall'art. 11, comma 3, del d.lgs.
n. 22 del 1997 - "ratione temporis" vigente - presuppone l'assenza di dipendenti;
tale
circostanza non può essere provata con una mera visura camerale storica, in sé meramente
riproduttiva dei dati comunicati dal datore, essendo necessaria la produzione di scritture
contabili dimostrative in concreto dell'organizzazione della attività e delle modalità di
svolgimento della stessa nonché dell'esistenza o meno di dipendenti a carico della ditta”.
(cfr. Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 16777 del 13/06/2023 (Rv. 668052 - 01),
La opponente ha unicamente prodotto un calcolo statistico della media dei dipendenti negli anni, cui si riferisce l'omissione, e un numero svariato di cedolini stipendiali. Tali prove appaiono insufficienti dovendosi produrre quanto meno le certificazioni di assunzione dei pagina 4 di 7 lavoratori negli anni successivi al 2017 e la durata dei singoli rapporti se non le scritture contabili prima evidenziate.
Tale motivo di opposizione deve pertanto essere rigettato.
2. Sulla ricorrenza dell'esimente della buona fede.
L'opponente ha inoltre eccepito la buona fede dell'opponente in quanto gli anni 2020-2021-
2022 sono stati interessati da molteplici provvedimenti di sospensione dell'attività
commerciale a causa dell'imperversare del covid 19, ragion per cui l'attività in quegli anni non ha potuto produrre rifiuti.
La deduzione è generica, non provata ed inoltre nulla si dice degli anni 2017-2020 per i quali la omissione della compilazione del registro rimane ingiustificata.
Sul tema la Corte di Cassazione da tempo osserva che “ l'errore di diritto sulla liceità della
condotta può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di
quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso
risulti inevitabile, occorrendo a tal fine, da un lato, che sussistano elementi positivi, estranei
all'autore dell'infrazione, che siano idonei ad ingenerare in lui la convinzione della liceità
della sua condotta e, dall'altro, che l'autore dell'infrazione abbia fatto tutto il possibile per
osservare la legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della
negligenza omissiva, gravando sull'autore dell'infrazione l'onere della prova della sussistenza
dei suddetti elementi, necessari per poter ritenere la sua buona fede. ( cfr. ex multis Cass. civ.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 33441 del 17/12/2019).
Quanto dedotto dalla opponente non integra la buona fede rinvenendosi a contrario una negligenza ingiustificata.
pagina 5 di 7 3. Sulla richiesta di applicazione del minimo edittale della sanzione
È, altresì, infondata la richiesta formulata in via subordinata dall'opponente di applicazione della sanzione proporzionata alla gravità dell'illecito riscontrato
Nel caso di specie, l'Amministrazione ha irrogato la sanzione in misura pari a € 3.333,33,
corrispondente esattamente alla terza parte del massimo.
La determinazione della sanzione non appare in alcun modo arbitraria né sproporzionata,
anzi si colloca nella fascia bassa dell'intervallo edittale, nonostante la lunga durata dell'infrazione.
La giurisprudenza ritiene che in presenza di elementi di gravità anche solo potenziale della condotta, non vi è alcun obbligo per l'amministrazione di applicare il minimo edittale,
rientrando la determinazione della sanzione entro la cornice legale del potere discrezionale dell'autorità competente, sindacabile solo in caso di manifesta illogicità o irragionevolezza,
condizioni non ravvisabili nel caso in esame.
In conclusione, poiché l'ordinanza ingiunzione è documentalmente provata, l'opposizione va respinta con la condanna alle spese di lite di parte opponente, secondo valori inferiori ai medi previsti dal dm 55\14 e successive modifiche ed integrazioni per la non complessità
delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
pagina 6 di 7 - rigetta l'opposizione promossa da in persona del legale rappresentante e Parte_1
per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione n. 42/2023 emessa dalla Provincia di CP_1
addì 18.9.2023
- condanna in persona del legale rappresentante al pagamento in favore Parte_1
della delle spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi Controparte_1
euro 1.450,00 oltre accessori di legge.
Così deciso In Latina addì 9.12.2025
Il Giudice
Dott. Gaetano Negro
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 429 cpc alla scadenza dei termini previsti per il deposito
delle note difensive previste in sostituzione dell'udienza del 9.12.2025
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