TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 586
TAR
Sentenza 23 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione artt. 19 e 19 bis L.07.08.1990 n.241 e s.m.i. Violazione e Falsa Applicazione art artt. 5 e 23 bis del DPR 380/01. violazione art.97 Cost. - violazione principi di efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa - eccesso di potere (carenza assoluta dei presupposti, difetto di istruttoria, sviamento; illogicità ed erroneità manifeste; travisamento; ingiustizia manifesta)

    Il Collegio ha ritenuto prioritario esaminare la motivazione sostanziale del rigetto, ritenendo che, anche se le censure sulla motivazione formale fossero fondate, il provvedimento non potrebbe essere annullato in quanto sorretto da altre ragioni passate indenni al vaglio di legittimità.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione art. 14 LR 141/1997 - violazione e falsa applicazione artt. 1, 4, 5 e 7 del PDMR del 29/07/2004, art. 2.4 e 9 del PDMC, art. 1, 4, 5 e 7 del “nuovo” PDMR del 29/07/2004 - violazione e falsa applicazione art. 17, comma 3, della L. 17.8.1942 n.1150 - violazione art. 97 Cost. - violazione principio di efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa e del principio del legittimo affidamento - violazione del principio tempus regit actum - eccesso di potere (difetto di istruttoria; illogicità ed erroneità manifeste; difetto dei presupposti; travisamento; sviamento)

    La tesi che il PDMC sia scaduto e quindi non più applicabile è infondata, poiché la giurisprudenza ha stabilito che le prescrizioni di zona rimangono efficaci sino all'adozione di un diverso strumento urbanistico. La tesi che il PDMC sia incompatibile con il PDMR è inconferente, poiché la tipologia "servizi spiaggia per strutture ricettive" prevista dal PDMC trova corrispondenza nel tipo "stabilimenti balneari con impianti mobili" previsto dal PDMR.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione artt. 19 e 19 bis L.07.08.1990 n.241 e s.m.i. Violazione e Falsa Applicazione art artt. 5 e 23 bis del DPR 380/01. violazione art.97 Cost. - violazione principi di efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa - eccesso di potere (carenza assoluta dei presupposti, difetto di istruttoria, sviamento; illogicità ed erroneità manifeste; travisamento; ingiustizia manifesta)

    Il Collegio ha ritenuto prioritario esaminare la motivazione sostanziale del rigetto, ritenendo che, anche se le censure sulla motivazione formale fossero fondate, il provvedimento non potrebbe essere annullato in quanto sorretto da altre ragioni passate indenni al vaglio di legittimità.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione art. 14 LR 141/1997 - violazione e falsa applicazione artt. 1, 4, 5 e 7 del PDMR del 29/07/2004, art. 2.4 e 9 del PDMC, art. 1, 4, 5 e 7 del “nuovo” PDMR del 29/07/2004 - violazione e falsa applicazione art. 17, comma 3, della L. 17.8.1942 n.1150 - violazione art. 97 Cost. - violazione principio di efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa e del principio del legittimo affidamento - violazione del principio tempus regit actum - eccesso di potere (difetto di istruttoria; illogicità ed erroneità manifeste; difetto dei presupposti; travisamento; sviamento)

    La tesi che il PDMC sia scaduto e quindi non più applicabile è infondata, poiché la giurisprudenza ha stabilito che le prescrizioni di zona rimangono efficaci sino all'adozione di un diverso strumento urbanistico. La tesi che il PDMC sia incompatibile con il PDMR è inconferente, poiché la tipologia "servizi spiaggia per strutture ricettive" prevista dal PDMC trova corrispondenza nel tipo "stabilimenti balneari con impianti mobili" previsto dal PDMR.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione artt. 19 e 19 bis L.07.08.1990 n.241 e s.m.i. Violazione e Falsa Applicazione art artt. 5 e 23 bis del DPR 380/01. violazione art.97 Cost. - violazione principi di efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa - eccesso di potere (carenza assoluta dei presupposti, difetto di istruttoria, sviamento; illogicità ed erroneità manifeste; travisamento; ingiustizia manifesta)

    Il Collegio ha ritenuto prioritario esaminare la motivazione sostanziale del rigetto, ritenendo che, anche se le censure sulla motivazione formale fossero fondate, il provvedimento non potrebbe essere annullato in quanto sorretto da altre ragioni passate indenni al vaglio di legittimità.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione art. 14 LR 141/1997 - violazione e falsa applicazione artt. 1, 4, 5 e 7 del PDMR del 29/07/2004, art. 2.4 e 9 del PDMC, art. 1, 4, 5 e 7 del “nuovo” PDMR del 29/07/2004 - violazione e falsa applicazione art. 17, comma 3, della L. 17.8.1942 n.1150 - violazione art. 97 Cost. - violazione principio di efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa e del principio del legittimo affidamento - violazione del principio tempus regit actum - eccesso di potere (difetto di istruttoria; illogicità ed erroneità manifeste; difetto dei presupposti; travisamento; sviamento)

    La tesi che il PDMC sia scaduto e quindi non più applicabile è infondata, poiché la giurisprudenza ha stabilito che le prescrizioni di zona rimangono efficaci sino all'adozione di un diverso strumento urbanistico. La tesi che il PDMC sia incompatibile con il PDMR è inconferente, poiché la tipologia "servizi spiaggia per strutture ricettive" prevista dal PDMC trova corrispondenza nel tipo "stabilimenti balneari con impianti mobili" previsto dal PDMR.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 586
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
    Numero : 586
    Data del deposito : 23 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo