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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 06/12/2024, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente rel.
Domenico Provenzano Giudice
Valentina Prudente Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 2595 V.G. anno 2024, vertente t r a
( ) – ( ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
domiciliati presso lo studio dell'Avv. Donatella Sica, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 6.12.2024, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso ritualmente depositato con il quale i coniugi hanno chiesto Parte_3
l'omologa della separazione consensuale, deducendo che essi ricorrenti avevano contratto matrimonio in Castelnuovo Magra il 30.6.2002; che dalla loro unione erano nati i figli Per_1
(29.9.2005) e (15.4.2009); che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Per_2
premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.; rilevato che la decisa e ferma volontà delle parti di dar corso al presente giudizio evidenzia l'irreversibilità della frattura venutasi a determinare tra i coniugi, rendendo fondata la domanda;
che vanno integralmente recepite, siccome rispondenti all'interesse della prole, le condizioni concordate in punto: di affidamento congiunto del minore;
diritto di permanenza e di visita Per_2
del minore;
collocazione anagrafica del minore;
di assegnazione della casa familiare;
di contributo al mantenimento della minore a carico del padre;
misura della partecipazione alle spese di carattere straordinario a carico dei genitori;
vanno inoltre recepite le ulteriori condizioni di carattere patrimoniale, di cui al punto 7, 9, 10, 12, 13, 14 del ricorso;
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
nato alla Spezia il 16.3.1973 (matrimonio celebrato in Castelnuovo Magra il 30. 6 2002 e
[...]
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune indicato all'anno 2002, Parte II, Serie A,
Uff. 1, n. 9), e omologa le condizioni di cui in ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da motivazione;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelnuovo Magra di procedere agli ulteriori adempimenti di legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 6.12.2024
Il Presidente estensore
Giulio Giuntoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente rel.
Domenico Provenzano Giudice
Valentina Prudente Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 2595 V.G. anno 2024, vertente t r a
( ) – ( ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
domiciliati presso lo studio dell'Avv. Donatella Sica, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 6.12.2024, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso ritualmente depositato con il quale i coniugi hanno chiesto Parte_3
l'omologa della separazione consensuale, deducendo che essi ricorrenti avevano contratto matrimonio in Castelnuovo Magra il 30.6.2002; che dalla loro unione erano nati i figli Per_1
(29.9.2005) e (15.4.2009); che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Per_2
premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.; rilevato che la decisa e ferma volontà delle parti di dar corso al presente giudizio evidenzia l'irreversibilità della frattura venutasi a determinare tra i coniugi, rendendo fondata la domanda;
che vanno integralmente recepite, siccome rispondenti all'interesse della prole, le condizioni concordate in punto: di affidamento congiunto del minore;
diritto di permanenza e di visita Per_2
del minore;
collocazione anagrafica del minore;
di assegnazione della casa familiare;
di contributo al mantenimento della minore a carico del padre;
misura della partecipazione alle spese di carattere straordinario a carico dei genitori;
vanno inoltre recepite le ulteriori condizioni di carattere patrimoniale, di cui al punto 7, 9, 10, 12, 13, 14 del ricorso;
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
nato alla Spezia il 16.3.1973 (matrimonio celebrato in Castelnuovo Magra il 30. 6 2002 e
[...]
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune indicato all'anno 2002, Parte II, Serie A,
Uff. 1, n. 9), e omologa le condizioni di cui in ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da motivazione;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelnuovo Magra di procedere agli ulteriori adempimenti di legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 6.12.2024
Il Presidente estensore
Giulio Giuntoli