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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 11/03/2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1253 dell'anno 2024 del Ruolo
Lavoro/Previdenza
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Gallone, presso il cui Parte_1
studio elettivamente domicilia in Afragola al C.so Garibaldi n. 121
Appellante
E
Controparte_1
Appellata contumace
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 10/05/2024, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 4586/2023 del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro.
Ha, dunque, censurato la decisione sulla base di varie argomentazioni chiedendo, in riforma della sentenza impugnata;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita parte appellata.
La Corte – all'esito dell'udienza del 11/03/2025 tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note ritualmente depositate dalle parti - ha deciso la causa.
Con il verbale di conciliazione sottoscritto (ritualmente depositato da parte appellante in corso di causa) le parti hanno regolato i loro rapporti diversamente da quanto stabilito dalla sentenza appellata, rinunziando rispettivamente all'impugnazione ed agli effetti della decisione di primo grado.
In tal modo si è verificato il venir meno della materia del contendere, poiché alla situazione controversa che ha dato origine al giudizio si sostituisce la disciplina negoziale voluta dalle parti, che ha eliminato ogni interesse alla decisione.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. Cass. S.U. 9-7-1997 n. 6226).
Il provvedimento processuale che definisce la controversia non può essere, tuttavia, una semplice declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello, ma deve consistere in una pronuncia sull'impugnazione che, pur senza decidere sul merito a causa del venir meno del corrispondente interesse delle parti, rimuova la sentenza pronunciata nel precedente grado di giudizio, eliminando ogni decisione sulla fondatezza della domanda (cfr. Cass., sez. III 18-2-94 n. 1614, Cass., sez. I, 9-
4-97 n. 3075; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. un., 28-9-2000 n. 1048).
Tale declaratoria, poi, obbliga il giudice a provvedere sulle spese del giudizio solo quando sul punto permanga contrasto tra le parti (v. Cass., sez. II, 27-3-99 n. 2937), dovendosi in tale ipotesi valutare se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero le spese debbano essere addebitate all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Nella fattispecie in esame, con la conciliazione le parti hanno preso accordi anche in merito alle spese.
Pertanto, con riferimento alle spese si prende atto degli accordi delle parti.
PQM
La Corte così provvede: dichiara cessata la materia del contendere anche con riferimento alle spese di lite.
Il Consigliere Est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro
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