Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 2751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2751 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO 3 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del GOP designato, Dott.ssa Adele Di Lorenzo, all'esito dell'udienza del 09/04/2025, ha pronunciato con lettura di dispositivo e motivazione la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 24175 / 2023. R.G. , promossa da:
C.F. rapp.to/a e difeso/a dall' avv. Parte_1 C.F._1
PETTORINO STEFANO ed elett.te dom.to/a come in atti Ricorrente
Contro rapp.to/a e difeso/a dall'avv. Controparte_1
LAURENTI LAURA ed elett.te dom.to/a come in atti Resistente
Oggetto :Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni :in atti
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.12.2023 il ricorrente proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento n. 02820239014810985000 notificata in data 12.12.2023 con la quale si chiedeva il pagamento di presunti crediti portati dalle seguenti cartelle:
- Cartella 02820190052434423000, presuntivamente notificata in data 25/1/2020, per
Cass. Naz. Prev. – Anno 2015 e 2018, per €.6.345,48;
- Cartella 02820200024840624000, presuntivamente notificata il 27/06/2022, per Cass.
Naz. Prev. – Anno 2014, per €.311,93 per un totale di €6657,41 a titolo di contributi dovuti alla
[...]
per gli anni 2014,2015 e 2018 prospettando diverse Controparte_2
Costituendosi in giudizio, la con diverse argomentazioni di fatto e di diritto CP_2
chiedeva il rigetto del ricorso contestando l'eccepita prescrizione e, per il caso di accoglimento e annullamento della cartella, spiegava domanda riconvenzionale di condanna dell'opponente al pagamento delle somme riportate nella cartella.
L' costituitasi contestava la mancata notifica delle Controparte_1
cartella di cui allegava la documentazione, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda
La causa perveniva innanzi a questo giudicante, all'esito della udienza di discussione
è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Al fine di qualificare la proposta opposizione di impugnazione delle cartelle sottostanti all'intimazione, occorre infatti distinguere l'ipotesi della opposizione all'esecuzione ( di cui all'art. 615 c.p.c.) dalla opposizione agli atti esecutivi ( di cui all'art. 617 c.p.c.).
Il criterio distintivo tra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi
(per la quale procedura da ultimo indicata l'atto di opposizione deve essere notificato nel termine di cinque giorni dalla notifica del precetto, ex art.617 I co c.p.c., ora venti giorni ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett.e) n.41 D.L.14.3.2005 convertito in L.80/2005) si individua considerando che con la prima si contesta il diritto della parte istante di procedere all'esecuzione, ovvero di intimare (attraverso il precetto) il pagamento di una somma eccependo fatti estintivi, modificativi del credito successivi alla costituzione del titolo, mentre con l'opposizione agli atti esecutivi si contesta solo la legittimità dello svolgimento (o dell'instaurando) processo esecutivo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo o di quelli preliminari ad esso. L'opposizione nel merito può essere recuperatoria nel caso di mancata notifica degli atti prodromici ed in questo caso deve essere proposta comunque nei termini prescritti.
Nel caso di specie, poiché le eccezioni sono relative sia alla mancata notifica delle cartelle esattoriali sia alla maturata prescrizione deve ritenersi che l' opponente abbia proposto sia un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cpc da proporsi nel termine di 20 giorni dalla notifica sia una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in quanto ha contestato il diritto del convenuto a procedere ad esecuzione forzata, dunque con riferimento a tale aspetto, non sussistendo alcun termine perentorio per la proposizione dell'opposizione, l'opposizione deve intendersi come ritualmente proposta ( art. 615, comma 1 c.p.c.).
Circa quindi l'opposizione agli atti esecutivi tempestivamente proposta nei 20 giorni dalla notifica dell'atto di intimazione va rigettata stante la notifica delle cartelle esattoriali atti prodromici all'atto impugnato come da documentazione prodotta dall CP_3
L'azione proposta, va qualificata quale opposizione all'esecuzione con la quale l'opponente eccepisce fatti estintivi successivi alla costituzione del titolo e precisamente la prescrizione della pretesa contributiva.
Ripercorrendo la disciplina in materia, l'art. 19 della legge 576 del 1980, disciplinante la riforma del sistema previdenziale forense, prevedeva che “la prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di CP_2
dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23”.
Successivamente, l'art. 3, commi 9 e 10, della l. 335/1995, prevedendo per le contribuzioni successive alla data di entrata in vigore della legge la prescrizione quinquennale (in luogo di quella precedente decennale), aveva espressamente statuito che essa “si applica anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti […] fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente”. La giurisprudenza di legittimità in merito aveva chiarito che la disciplina di cui all'art. 3 l. 335/1995 si interpreta nel senso che: a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della legge - 17 agosto 1995 - la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge la prescrizione diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996, tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva (cfr. in tal senso Cass., n. 46/2004;
Cass., n. 16759/2005)”.
Con specifico riferimento al termine di prescrizione dei contributi dovuti alla CP_2
poi, la Suprema Corte aveva ritenuto che la previsione di cui all'art. 3 l. 335/1995 ha un carattere generale, valevole per tutte le gestioni pensionistiche obbligatorie. In proposito, infatti, la citata sentenza affermava che: “La questione che si pone in diritto alla Corte è di stabilire se l'art. 19 l. 576/1980 sopravviva alla nuova disciplina del termine di prescrizione, di cui alla L. n. 335 del 1995, quale norma speciale previgente non espressamente modificata…Così per quanto riguarda la sentenza 13.12.2006 n.
26621, la Corte di Cassazione ha affermato che il termine di prescrizione è divenuto quinquennale anche per le gestioni dei liberi professionisti. Cass. 15.3.2006 n. 5622 ha ribadito che la prescrizione dei contributi dovuti alla è quinquennale dal 1.1.1996.
Cass.
9.4.2003 n. 5522 afferma lo stesso principio”.
La medesima pronuncia, inoltre, con riferimento al termine di decorrenza della prescrizione aveva precisato che: “Le sentenze in questione affermano in via generale che la normativa sopravvenuta "ha regolato l'intera materia", ma a ben vedere non tutta la materia del termine di prescrizione inerente alle contribuzioni obbligatorie è attratta nella nuova disciplina: la L. n. 335 del 1995 per vero nulla ha disposto circa la decorrenza della prescrizione. Le sentenze citate non si occupano del problema della decorrenza del termine, che per gli avvocati è fissata nell'inoltro della dichiarazione mod. 5: la L. n. 576 del 1980, art. 19, comma 2, sopra ricordato non è stato inciso dalla normativa sopravvenuta, la quale ha unificato i termini di prescrizione. Ne deriva che in tema di previdenza obbligatoria per gli avvocati, gestita dalla, la decorrenza del termine di prescrizione (quinquennale) coincide con l'inoltro della dichiarazione del volume di affari, sul quale si applica l'aliquota. La norma è finalizzata a porre in condizione la di riscuotere il contributo, vale a dire di esercitare il proprio diritto di credito” (Cass. 18698/2007).
Su questo punto va anche ricordato che la Cassazione, con la sentenza 24414/2008, aveva sostenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 576 del 1980 (riforma del sistema previdenziale forense) in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui dispone che il termine di prescrizione decennale dei contributi in favore della in favore degli avvocati e procuratori decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della medesima legge, trattandosi di norma dettata con riferimento ad una particolare categoria di professionisti, non paragonabile, né assimilabile ad altre, per le quali non si ravvisa la presenza di un datore di lavoro obbligato a liquidare periodicamente i contributi, a denunciarli all' ed a pagarli, derivando l'adempimento contributivo da un comportamento spontaneo dell'interessato, valendo il principio generale secondo il quale “contra non valentem agere non currit praescriptio”, non ravvisandosi alcuna disparità di trattamento, né irrazionalità tale da inficiare la scelta legislativa (cfr. Cass., n. 24414/2008).
Successivamente, l'art. 66 della legge 247/2012 ha stabilito che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all' articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 [deroga] n [La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla .] , non si applica alle contribuzioni dovute alla ”. CP_2
La Suprema Corte chiamata ad interpretare tale norma ha a sua volta affermato il principio secondo cui la recente L. n. 247 del 2012, art. 66, (entrata in vigore il 2 febbraio 2013) nello stabilire che "La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, non si applica alle contribuzioni dovute alla " non opera un'interpretazione autentica della norma CP_2
che richiama, con efficacia pertanto anche in ordine alle situazioni precedenti e non ancora consolidate;
“nella norma, infatti, non è reperibile alcun indice rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere ad una interpretazione autentica della disciplina del 1995, sicché la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente” (cfr. in tal senso Cass. 6729/2013).
Nel caso di specie, considerando quale dies a quo della prescrizione l'inoltro del Mod.
5, l'eccepita prescrizione non risulta comunque decorsa, atteso che la convenuta
(tempestivamente costituitasi) ha depositato le contestazioni degli addebiti, inviate su pec professionale, che possono considerarsi validi atti interruttivi della prescrizione, con riferimento ai contributi dovuti la cui ricezione non è stata contestata da parte ricorrente.
Con riferimento ai contributi 2012, infatti, la prescrizione è iniziata a decorrere con l'invio alla del modello 5/2013 nel settembre 2013 ; per l'anno 2014 con l'invio CP_2
del modello 5/2015 nel settembre 2015 , per l'anno 2015 con l'invio del modello
5/2016 nel settembre 2016, per l'anno 2018 con l'invio del modello 5/2019 nel settembre 2019
Per nessuno dei suddetti crediti risultava maturata la prescrizione quinquennale alla data del 12.12.2013 (entrata in vigore della L. n. 247 del 2012, art. 66), sicché per gli stessi si applica il termine di prescrizione decennale, pacificamente non decorso alla data di notifica dell'intimazione di pagamento.
Ed invero per i contributi relativi all'anno 2012 – per i quali non vi è, peraltro, eccezione di prescrizione ( nel ricorso vengono contestati solo gli anni 2014, 2015 e 2018)- fermo l'inciso, cui bisogna fare riferimento al mod.5/2013, vi è agli atti interruzione della prescrizione del 13.12.2018 e cartella esattoriale n. 02820190052434423000, not. il
25.01.2020; per i contributi relativi all'anno 2014,, cui bisogna fare riferimento al mod.5/2015 vi
è agli atti interruzione della prescrizione del 18.12.2019 e cartella esattoriale n.
02820200024840624000 not. il 27.06.2020 per i contributi relativi all'anno 2015, cui bisogna fare riferimento al mod.5/2016, vi
è agli atti interruzione della prescrizione del 18.07.2018 e cartella esattoriale n.
02820190052434423000, not. il 25.01.2020; per i contributi relativi all'anno 2018, cui bisogna far riferimento il mod. 5/2019, al momento della notifica dell'intimazione non erano prescritti.
Considerando quindi anche la sospensione covid emerge con chiarezza che la prescrizione non era compiuta al momento della notifica dell'atto impugnato.
La domanda, quindi, va integralmente rigettata. La domanda riconvenzionale rimane assorbita nel rigetto della domanda principale
Sussistono i presupposti, stante l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti che hanno dato luogo all'intervento giurisprudenziale in tema di decorrenza della prescrizione, per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro nella persona del GOP dr.ssa
Adele Di Lorenzo definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 09/04/2025 ore 14:35
Il Giudice
Dr.ssa Adele Di Lorenzo