Articolo 34 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4
Articolo 33Articolo 35
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29 gennaio 1929
Art. 34.

Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie, le quali non costituiscano reato, sono accertate dagli ufficiali e dagli agenti della polizia tributaria e dagli altri organi che siano indicati dalle singole leggi.

Entrata in vigore il 29 gennaio 1929
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