Art. 34.
Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie, le quali non costituiscano reato, sono accertate dagli ufficiali e dagli agenti della polizia tributaria e dagli altri organi che siano indicati dalle singole leggi.
Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie, le quali non costituiscano reato, sono accertate dagli ufficiali e dagli agenti della polizia tributaria e dagli altri organi che siano indicati dalle singole leggi.