Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente rel dott. Ignazio Cannata Giudice dott.ssa Lidia Greco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3407/2024 V.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 20/08/1967 (C.F.: ), rappr. e dif. Parte_1 C.F._1 dall'avv. PRIVITERA ALFIO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti e da
, n. a ADRANO (CT) il 01/12/1971, (C.F.: ), Parte_2 C.F._2
rappr. e dif. dall'avv. DI STEFANO DARIO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 4.12.2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 22/07/2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto d. lvo.
149 del 2022, e chiedevano a questo tribunale la Parte_1 Parte_2
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Adrano il 15.7.1992 e dal quale erano nati due figli, nata a [...] il [...] e nato a [...] Persona_1 Persona_2
il 27.11.1995, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
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Il presidente nominava se stesso relatore ed assegnava termine fino al 4.12.2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità
e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e per il Parte_1 Parte_2
prescritto periodo infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia decreto di omologa della separazione di questo Tribunale del 24.10.2022.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
1) Le parti dichiarano di rinunciare ad ogni mantenimento reciproco attesa l'assoluta e totale indipendenza economica degli stessi e, pertanto, di non aver nulla più a pretendere reciprocamente;
2) La casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. , resterà in uso esclusivo dello stesso, Pt_1
siccome la signora ha trasferito la dimora, il domicilio e la residenza in Adrano, alla Parte_2
via Catania n. 269, immobile di proprietà esclusiva della signora Parte_2
3) Gli arredi dell'immobile sito in Biancavilla, via Marettimo n. 11, di proprietà esclusiva del sig.
resteranno nella disponibilità esclusiva del proprietario dell'immobile; Pt_1 pagina 2 di 3 4) le parti si obbligano, entro giorni dieci dalla sottoscrizione della presente, a provvedere alla chiusura del Conto Corrente Postale n. 32754764 e del Libretto postale n. 41965496, entrambi in cointestazione, dichiarando, infine, di non aver più nessun bene immobile da dividere.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le spese di giudizio vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Adrano il 15.7.1992 tra e Parte_1 Parte_2
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
[...]
Adrano dell'anno 1992, al n. 91, della parte 2 serie A.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza, statuisce in ordine all'affidamento del minore ed al contributo di mantenimento dello stesso così come in motivazione.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il
06/12/2024.
Il Presidente est
Massimo Escher
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