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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/07/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2404/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Natalia Pala ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2404/2024 promossa da:
Parte_1
Con l'avv. LASCIOLI MAURIZIO
RICORRENTE
Contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Avente ad oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente conclude come da ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
è stato assunto dalla ricorrente in forza di contratto a tempo determinato a CP_1 Parte_1 decorrere dal 28 giugno 2021, per la durata di sei mesi, inquadrato al 3° livello ccnl metalmeccanica
Confapi, con mansioni di operaio addetto alla pulitura, smerigliatura, lavaggio presso lo stabilimento di
Passirano (BS) 1. Il 17 settembre 2021, il resistente ha subìto un infortunio sul lavoro rimanendo assente fino al 15 marzo 2022.
Dopo aver correttamente denunciato all' l'infortunio occorso al lavoratore, in ossequio agli articoli CP_2
54 e 55 del CCNL, ha provveduto a versare a in via di anticipazione nelle buste Parte_1 CP_1
pagina 1 di 3 paga sul trattamento di infortunio, la complessiva somma di euro 6.059,16 (doc. 6) per il periodo dal 21 CP_ settembre 2021 al 27 dicembre 2022, prontamente rimborsate dall' mediante bonifici (doc. 7).
In ragione dell'intervenuta proroga del contratto sino al 26 giugno 2022 per comune volontà delle parti CP_ (doc. 9), la ricorrente ha provveduto nuovamente ad anticipare al il trattamento d'infortunio anche per il periodo 28 dicembre 2021 – 15 marzo 2022, erogandogli l'ulteriore somma di euro 5.831,06 (doc. 11).
L'azione proposta da nasce quindi dalla mancata restituzione, da parte di , di tali ultime Parte_1 CP_2 somme e ciò in ragione del fatto che l' , non essendosi avveduto dell'intervenuta proroga del CP_3
CP_ contratto, aveva provveduto a pagare direttamente al opponendosi, pertanto, alla richiesta di rimborso avanzata dalla società.
A inizio 2023, ha inviato all'azienda copia del prospetto di liquidazione dell'indennità per inabilità CP_2 temporanea versata, a mezzo bonifici, direttamente sul conto corrente del signor per la CP_1 complessiva somma di euro 5.864,04 (doc. 12).
Stante l'esito infruttuoso dei solleciti inviati al proprio ex dipendente (doc. 13), ha quindi Parte_1 concluso chiedendo al Tribunale di “a) accertare e dichiarare che ha erroneamente versato nelle buste paga Parte_1 dei mesi da dicembre 2021 a marzo 2022 il signor nel periodo intercorso dal 28.12.2021 al 15.3.2022 CP_1
CP_ l'indennità per infortunio, mentre quest'ultimo già percepiva direttamente dall' l'indennità per l'inabilità temporanea derivante dal medesimo infortunio;
b) conseguentemente condannare il signor a restituire a le somme indebitamente percepite quali CP_1 Parte_1 anticipazioni a tale titolo per il complessivo ammontare di Euro 5.831,04=, maggiorate dagli interessi legali e dalla rivalutazione monetaria dalla data dei singoli versamenti mensili a quelli dell'effettiva restituzione;
”.
Pur regolarmente evocato in giudizio, ha omesso di costituirsi e, pertanto, ne è stata dichiarata la CP_1 contumacia all'udienza del 18 febbraio 2025.
Nelle more del giudizio è stata altresì acquisita da , ex artt. 210 e 213 c.p.c., documentazione CP_2 attestante i versamenti eseguiti a favore del signor nel periodo dal 28 dicembre 2021 al 15 marzo CP_1
2022 a titolo di indennità da inabilità temporanea.
Ciò premesso, risulta provato per tabulas quanto dedotto in ricorso ovvero che l'ex dipendente CP_1 odierno convenuto in contumacia, ha ricevuto sia dalla società ricorrente, in busta paga, la somma di euro
5.831,06 (doc. 11) a titolo di anticipazione del trattamento di infortunio per il periodo dal 28 dicembre
2021 al 15 marzo 2022, sia da , per il medesimo periodo e a titolo di indennità da inabilità CP_2 temporanea (parimenti derivante dall'infortunio del 17 settembre 2021), la somma di euro 5.864,04 (doc.
25 febbraio 2025). CP_2
Ciò premesso, deve ritenersi la bontà dell'operato della società ricorrente la quale, facendo da un lato corretta applicazione degli artt. 54, commi 7 e ultimo e 55, commi 2 e 3 del CCNL applicato, in ragione dell'intervenuta proroga contrattuale sino al 26 giugno 2022, ha anticipato al proprio dipendente, pagina 2 di 3 direttamente in busta paga, il trattamento di infortunio anche per il periodo 28 dicembre 2021-15 marzo
2022.
A fronte, quindi, del versamento diretto effettuato da per le medesime causali e pressochè per i CP_2 medesimi importi (con un differenziale di soli 32,98 euro, peraltro versati da ) e stante il diniego del CP_2 rimborso opposto dall' alla società, si configura pacificamente un indebito arricchimento di CP_3 CP_1 il quale ha omesso di comunicare al proprio datore di lavoro di aver già percepito direttamente da
[...]
il trattamento in oggetto (e viceversa), così di fatto impedendo alla società ricorrente sia di non CP_2 anticipargli un trattamento già ricevuto direttamente dall' , sia di rivalersi su quest'ultimo al fine di CP_3 ottenere il rimborso delle somme erroneamente anticipate (ex multis, Cass. 23.11.2004 n. 22057 e cfr. Cass.
30.12.2009 n. 27827 e Cass. 15.3.2006 n. 5641).
Ciò posto, ai sensi dell'art. 2033 c.c., chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato, poiché elargito sine titulo, ovvero in assenza una valida causa negoziale che supporti la dazione, mentre gli artt. 1322, comma 1, 1325, comma 1 e 1343 c.c. stabiliscono che i pagamenti effettuati in assenza di causa debendi non possono determinare alcun affidamento in capo al beneficiario.
Pertanto, avendo la società versato al convenuto per errore incolpevole e Parte_1 CP_1 scusabile, l'anticipazione pari alla retribuzione piena per il trattamento di infortunio per il periodo 28 dicembre 2021-15 marzo 2022, quest'ultimo viene condannato a restituire alla società ricorrente le somme indebitamente percepite quali anticipazioni a tale titolo per il complessivo ammontare di euro 5.831,04, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, così dispone:
- accerta e dichiara che ha erroneamente versato a le anticipazioni dell'indennità di Parte_1 CP_1 infortunio nel periodo 28 dicembre 2021 – 15 marzo 2022;
- conseguentemente, condanna a restituire alla ricorrente le somme indebitamente percepite quali CP_1 anticipazioni a tale titolo, per il complessivo ammontare di euro 5.831,04, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della società che si liquidano in CP_1 Parte_1 complessivi euro 2.500,00 per compensi professionali, euro 118,50 per contributo unificato, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Brescia, 1/7/2025
La Giudice
Natalia Pala
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Natalia Pala ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2404/2024 promossa da:
Parte_1
Con l'avv. LASCIOLI MAURIZIO
RICORRENTE
Contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Avente ad oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente conclude come da ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
è stato assunto dalla ricorrente in forza di contratto a tempo determinato a CP_1 Parte_1 decorrere dal 28 giugno 2021, per la durata di sei mesi, inquadrato al 3° livello ccnl metalmeccanica
Confapi, con mansioni di operaio addetto alla pulitura, smerigliatura, lavaggio presso lo stabilimento di
Passirano (BS) 1. Il 17 settembre 2021, il resistente ha subìto un infortunio sul lavoro rimanendo assente fino al 15 marzo 2022.
Dopo aver correttamente denunciato all' l'infortunio occorso al lavoratore, in ossequio agli articoli CP_2
54 e 55 del CCNL, ha provveduto a versare a in via di anticipazione nelle buste Parte_1 CP_1
pagina 1 di 3 paga sul trattamento di infortunio, la complessiva somma di euro 6.059,16 (doc. 6) per il periodo dal 21 CP_ settembre 2021 al 27 dicembre 2022, prontamente rimborsate dall' mediante bonifici (doc. 7).
In ragione dell'intervenuta proroga del contratto sino al 26 giugno 2022 per comune volontà delle parti CP_ (doc. 9), la ricorrente ha provveduto nuovamente ad anticipare al il trattamento d'infortunio anche per il periodo 28 dicembre 2021 – 15 marzo 2022, erogandogli l'ulteriore somma di euro 5.831,06 (doc. 11).
L'azione proposta da nasce quindi dalla mancata restituzione, da parte di , di tali ultime Parte_1 CP_2 somme e ciò in ragione del fatto che l' , non essendosi avveduto dell'intervenuta proroga del CP_3
CP_ contratto, aveva provveduto a pagare direttamente al opponendosi, pertanto, alla richiesta di rimborso avanzata dalla società.
A inizio 2023, ha inviato all'azienda copia del prospetto di liquidazione dell'indennità per inabilità CP_2 temporanea versata, a mezzo bonifici, direttamente sul conto corrente del signor per la CP_1 complessiva somma di euro 5.864,04 (doc. 12).
Stante l'esito infruttuoso dei solleciti inviati al proprio ex dipendente (doc. 13), ha quindi Parte_1 concluso chiedendo al Tribunale di “a) accertare e dichiarare che ha erroneamente versato nelle buste paga Parte_1 dei mesi da dicembre 2021 a marzo 2022 il signor nel periodo intercorso dal 28.12.2021 al 15.3.2022 CP_1
CP_ l'indennità per infortunio, mentre quest'ultimo già percepiva direttamente dall' l'indennità per l'inabilità temporanea derivante dal medesimo infortunio;
b) conseguentemente condannare il signor a restituire a le somme indebitamente percepite quali CP_1 Parte_1 anticipazioni a tale titolo per il complessivo ammontare di Euro 5.831,04=, maggiorate dagli interessi legali e dalla rivalutazione monetaria dalla data dei singoli versamenti mensili a quelli dell'effettiva restituzione;
”.
Pur regolarmente evocato in giudizio, ha omesso di costituirsi e, pertanto, ne è stata dichiarata la CP_1 contumacia all'udienza del 18 febbraio 2025.
Nelle more del giudizio è stata altresì acquisita da , ex artt. 210 e 213 c.p.c., documentazione CP_2 attestante i versamenti eseguiti a favore del signor nel periodo dal 28 dicembre 2021 al 15 marzo CP_1
2022 a titolo di indennità da inabilità temporanea.
Ciò premesso, risulta provato per tabulas quanto dedotto in ricorso ovvero che l'ex dipendente CP_1 odierno convenuto in contumacia, ha ricevuto sia dalla società ricorrente, in busta paga, la somma di euro
5.831,06 (doc. 11) a titolo di anticipazione del trattamento di infortunio per il periodo dal 28 dicembre
2021 al 15 marzo 2022, sia da , per il medesimo periodo e a titolo di indennità da inabilità CP_2 temporanea (parimenti derivante dall'infortunio del 17 settembre 2021), la somma di euro 5.864,04 (doc.
25 febbraio 2025). CP_2
Ciò premesso, deve ritenersi la bontà dell'operato della società ricorrente la quale, facendo da un lato corretta applicazione degli artt. 54, commi 7 e ultimo e 55, commi 2 e 3 del CCNL applicato, in ragione dell'intervenuta proroga contrattuale sino al 26 giugno 2022, ha anticipato al proprio dipendente, pagina 2 di 3 direttamente in busta paga, il trattamento di infortunio anche per il periodo 28 dicembre 2021-15 marzo
2022.
A fronte, quindi, del versamento diretto effettuato da per le medesime causali e pressochè per i CP_2 medesimi importi (con un differenziale di soli 32,98 euro, peraltro versati da ) e stante il diniego del CP_2 rimborso opposto dall' alla società, si configura pacificamente un indebito arricchimento di CP_3 CP_1 il quale ha omesso di comunicare al proprio datore di lavoro di aver già percepito direttamente da
[...]
il trattamento in oggetto (e viceversa), così di fatto impedendo alla società ricorrente sia di non CP_2 anticipargli un trattamento già ricevuto direttamente dall' , sia di rivalersi su quest'ultimo al fine di CP_3 ottenere il rimborso delle somme erroneamente anticipate (ex multis, Cass. 23.11.2004 n. 22057 e cfr. Cass.
30.12.2009 n. 27827 e Cass. 15.3.2006 n. 5641).
Ciò posto, ai sensi dell'art. 2033 c.c., chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato, poiché elargito sine titulo, ovvero in assenza una valida causa negoziale che supporti la dazione, mentre gli artt. 1322, comma 1, 1325, comma 1 e 1343 c.c. stabiliscono che i pagamenti effettuati in assenza di causa debendi non possono determinare alcun affidamento in capo al beneficiario.
Pertanto, avendo la società versato al convenuto per errore incolpevole e Parte_1 CP_1 scusabile, l'anticipazione pari alla retribuzione piena per il trattamento di infortunio per il periodo 28 dicembre 2021-15 marzo 2022, quest'ultimo viene condannato a restituire alla società ricorrente le somme indebitamente percepite quali anticipazioni a tale titolo per il complessivo ammontare di euro 5.831,04, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, così dispone:
- accerta e dichiara che ha erroneamente versato a le anticipazioni dell'indennità di Parte_1 CP_1 infortunio nel periodo 28 dicembre 2021 – 15 marzo 2022;
- conseguentemente, condanna a restituire alla ricorrente le somme indebitamente percepite quali CP_1 anticipazioni a tale titolo, per il complessivo ammontare di euro 5.831,04, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della società che si liquidano in CP_1 Parte_1 complessivi euro 2.500,00 per compensi professionali, euro 118,50 per contributo unificato, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Brescia, 1/7/2025
La Giudice
Natalia Pala
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