CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 259/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente e Relatore CAPONETTO SALVATORE, Giudice PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5072/2024 depositato il 10/12/2024 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_1 Avv. C/o Studio Avv. - Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo Email_2 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301G600768/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301G600768/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301G600768/2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301G600768/2024 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2994/2025 depositato il 09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il sig. , rappresentato e difeso, giusta procura,
Difensore_1congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Nicolò Vella e dall'Avv.
Indirizzo_1, elettivamente domiciliato presso lo Studio del primo, sito in
, ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
IIndirizzo_2Palermo, con sede in Palermo, avverso l' avviso di accertamento n. TY301G600768/2024 relativo alle imposte sui redditi, relative addizionali, comunale e regionale, IRAP, con contestuale provvedimento di irrogazione della sanzione, emesso dalla Direzione Provinciale di Palermo dell9Agenzia delle Entrate e notificato a mani presso la Direzione Provinciale di
Palermo dell'Agenzia delle Entrate in data 12.09.2024 .
Premetteva di essere un imprenditore esercente l'attività di «costruzione di edifici residenziali e non residenziale» contestualmente all'attività di
«affittacamere» nonché a quella di «assistenza residenziale e non».
Ric._1 Nell'esercizio della predetta attività, in data 12.5.2015 il sig. acquistava un immobile ad uso abitativo, sito nel Comune di Palermo, in
Indirizzo_3 Id. catastale_1, iscritto in catasto al , per un importo complessivo pari ad € 211.925,00.
Dal punto di vista dichiarativo il predetto importo veniva:
a) inserito nel quadro RG, rigo RG9, tra le rimanenze finali della dichiarazione
«Unico Persone Fisiche 2016» relativo all'anno di imposta 2015 riportato nel quadro RG, rigo RG13, tra le esistenze iniziali della dichiarazione «Unico
Persone Fisiche anno 2017» relativo all'anno di imposta 2016; c) inserito nel quadro RG, rigo RG8, tra le rimanenze finali della dichiarazione modello «Unico Persone Fisiche anno 2017» relativo all'anno di imposta 2016;
d) riportato nel quadro RG, rigo RG13, tra le esistenze iniziali della dichiarazione integrativa modello «Unico Persone Fisiche anno 2018» relativo all' anno di imposta 2017; e) interamente utilizzato in deduzione del reddito di impresa prodotto nell9anno 2017.
In ragione delle predette evidenze dichiarative, il periodo d9imposta 2017 si chiudeva con una PERDITA DI ESERCIZIO DI ¬. 260.840,00 che veniva espressamente indicata nel quadro RG, rigo RG34, del modello «Unico Persone
Fisiche anno 2018».
Nominativo_1 In data 20.9.2018, con atto pubblico redatto dal Notaio , recante rep. n. 4534 e racc. n. 3553, registrato il 28.9.2018 al n. 12150 presso l'Agenzia
Ric._1delle Entrate 3 Ufficio Territorio di Palermo 2, il sig. provvedeva alla vendita dell'immobile precedentemente acquistato in data 12.5.2015 (cfr. punto n. 2 della presente narrativa.
In forza del suddetto atto di vendita l9odierno ricorrente incassava un corrispettivo di ¬. 265.000,00 che concorreva interamente a formare il reddito d'impresa per l'anno di imposta 2018.
Al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d9imposta 2018, nel quadro RG del modello «Unico Persone Fisiche anno 2019», tuttavia, non veniva riportato:
a) nè l'importo di ¬. 265.000,00 conseguito con la vendita dell'immobile di cui si è detto nel punto precedente;
b) nè, tanto meno, l'importo della perdita realizzata nell9anno d9imposta 2017, pari ad euro 260.840,00 (detto importo, come precisato nelle istruzioni al modello dichiarativo rilasciate dalla stessa
Agenzia delle Entrate, avrebbe dovuto essere indicato nel quadro RS, al rigo
RS12, «l'ammontare delle perdite in contabilità ordinaria non compensate non utilizzata per compensare altri redditi di impresa del periodo di imposta, va riportata nell9apposito prospetto di quadro RS, indicandola al rigo RS12»).
L'errore dichiarativo commesso, ovviamente, falsava per intero la dichiarazione
Ricorrente_1presentata dal sig. per l'anno 2018 dichiarazione originariamente trasmessa per l'anno 2018).
A causa delle anomalie predette, nel corso dell'anno 2024, la Direzione
Ric._1Provinciale di Palermo dell'Agenzia delle Entrate notificava al sig. l' invio al contraddittorio n. TY3I1G6000045/2023, avente ad oggetto il periodo di imposta 2018.
Nel corso del contraddittorio instauratosi a seguito della notifica del predetto
Ricorrente_1invito, il sig. , assistito dalla dott.ssa Verdina, evidenziava all'Ufficio gli errori commessi al momento della presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2018.
Per sterilizzare i suddetti errori, il contribuente comunicava alla medesima
Direzione Provinciale di Palermo la volontà di presentare una dichiarazione integrativa con cui avrebbe proceduto alla correzione spontanea degli errori dichiarativi commessi.
L'avviso è illegittimo atteso che nel caso di specie, la Direzione provinciale di
Palermo dell'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto operare una semplice liquidazione delle imposte indicate nella dichiarazione integrativa presentata dal contribuente in data 27 maggio 2024.
L'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio in data 10 gennaio 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ricorrente_1 Il sig. con memorie illustrative ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Stante la complessità delle questioni esaminate, la deliberazione in camera di consiglio veniva rinviata di non oltre 30 giorni e precisamente il 5 dicembre
2025 la causa veniva posta in decisione e decisa come da dispositivo depositato ritualmente.
Alla odierna udienza le parti intervenute hanno insistito nelle posizioni assunte negli atti scritti.
Motivi della decisione
Si osserva, preliminarmente, che parte ricorrente ha, di fatti, riconosciuto di non aver dichiarato nel Modello Redditi PF/2019, anno di imposta 2018, trasmesso il 26/10/2019, i componenti positivi di reddito di impresa per euro 265.000,00 derivanti dalla vendita dell'immobile avvenuta il 20/9/2018 e di non avere dichiarato i redditi dei fabbricati correlati al contratto di locazione per euro
8.550,00.
Parte ricorrente ha dedotto di avere trasmetto il 27/5/2024 una dichiarazione integrativa Modello redditi PF 2019, con lo scopo di regolarizzare la propria posizione, ma ha ammesso di non avere versato alcunchè. Ricorrente_1Secondo il l'avviso di accertamento sarebbe illegittimo in quanto l'Ufficio ha proceduto alla rettifica della dichiarazione dei redditi del 2018 presentata il 26/10/2019, senza considerare, però, la presentazione della dichiarazione integrativa del 27/5/2024.
Orbene, non è revocabile in dubbio che l'ordinamento consenta all'Agenzia delle Entrate di adottare provvedimenti di accertamento in rettifica delle dichiarazioni presentate.
L'invio della dichiarazione deve essere fatto nei modi e nei termini previsti dall'art. 2, comma 8, del DPR n. 322/1998.
Ric._1Allorchè l'Ufficio ebbe ad avviare il procedimento di accertamento il non aveva ancora presentato alcuna dichiarazione integrativa.
Invero, nonostante la dichiarazione integrativa sia stata presentata, in mancanza dei versamenti necessari per il perfezionarsi del ravvedimento, il contribuente non aveva regolarizzato la propria posizione.
Invero, la trasmissione di una dichiarazione integrativa non costituisce ex se causa di preclusione per l'Ufficio del potere di un avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione originaria.
Con riguardo al merito il contribuente nel rigo RG31 esponeva un reddito di impresa pari ad € 175.531,00, mentre l'Agenzia delle Entrate accertava un reddito di impresa pari ad € 228.606,00.
Tale differenza dipende dalla circostanza che il contribuente nel rettificare la dichiarazione trasmessa il 26.10.2018 ha inserito tra i componenti positivi del reddito di impresa al rigo RG3, dedicato ad altri compensi considerati ricavi, l'importo di € 211.925,00, mentre l'Ufficio ha accertato maggiori componenti positivi per € 265.000,00.
La differenza tra importi è pari ad € 53.075,00.
Neppure sul piano dichiarativo il contribuente ha regolarizzato la sua posizione con l'Erario relativa al 2018.
Ricorrente_1Il sig. ha contestato la fondatezza dell'avviso di accertamento perché
l'Ufficio ha liquidato gli importi dovuti senza considerare le perdite di impresa derivanti dalla dichiarazione Modello Redditi PF/2018, anno d'imposta 2017, di importo pari ad € 260.840,00.
In altri termini, il ricorrente ha sostenuto che tale perdita avrebbe potuto essere computata in diminuzione dai maggiori imponibili accertati.
L'utilizzo delle perdite pregresse non utilizzate è un diritto del contribuente e, pertanto, l'Agenzia delle Entrate può liquidare i maggiori imponibili utilizzando le sue perdite pregresse nel caso in cui costui ne faccia richiesta ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973.
Secondo quanto previsto da tale disposizione il contribuente dovrebbe presentare un'apposita istanza all'ufficio competente all'emissione dell'avviso di accertamento, entro il termine di proposizione del ricorso.
Nel caso in esame il contribuente non ha chiesto all'Ufficio di riliquidare le imposte, gli interessi e le sanzioni, computando in diminuzione dagli imponibili accertati delle perdite pregresse e, pertanto, non avrebbe potuto provvedere in tal senso. Si evidenzia che sul punto, in ogni caso, il contribuente erra nel sostenere che le perdite di impresa possano essere utilizzate in deduzione di un reddito di natura diversa da quella di impresa.
In ordine alla legittimità delle sanzioni irrogate l'Ufficio ha contestato al contribuente l'illecito dell'infedele dichiarazione disciplinato dall'art. 1, comma
2, del D.Lgs. n. 472/1992, invece se l'Agenzia delle Entrate avesse tenuto in considerazione la dichiarazione integrativa trasmessa il 27.05.2024, avrebbe potuto contestare solamente un illecito riguardante la riscossione per omesso versamento delle imposte disciplinato dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
Il contribuente si duole di ciò perché la sanzione prevista per l'omesso versamento è più favorevole rispetto a quella dell'infedele dichiarazione.
Il motivo è infondato.
Indipendentemente dalla dichiarazione presa in considerazione dall'Ufficio quale presupposto di fatto dell'avviso di accertamento, l'illecito che avrebbe dovuto essere contestato avrebbe dovuto essere quello dell'infedele dichiarazione ex art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997.
Successivamente al decorso dei novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, le violazioni consistenti in errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali, integrano la violazione di infedele dichiarazione.
Anche nel caso in cui il contribuente trasmette una dichiarazione integrativa diretta a regolarizzare la propria posizione, deve versare, oltre al tributo e agli interessi, la corrispondente sanzione proporzionale - assorbente delle altre violazioni relative all'infedeltà dichiarativa disvelata, ovvero quella prevista per l'omesso versamento - avvalendosi del ravvedimento operoso e applicando le riduzioni previste, a seconda del momento in cui interviene il versamento. Se, come nel caso in esame, il contribuente trasmette la dichiarazione integrativa senza regolarizzare la propria posizione, resta esposto al rischio della contestazione dell'illecito dell'infedele dichiarazione e non a quello dell'omesso versamento.
Avendo il contribuente rettificato la propria dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2018, e, come detto, peraltro solo parzialmente, solamente il
27.05.2024, ha commesso l'illecito dell'infedele dichiarazione.
Pertanto, la somma richiesta a titolo di sanzioni non è censurabile.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso va rigettato.
La particolare complessità delle questioni esaminate induce il Collegio a compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
previa camera di consiglio, rinviata per la complessità delle questioni (ai sensi dell'art. 35, comma 2, d.lgs. 546/1992) al 5 dicembre 2025, il Collegio rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Così deciso a Palermo, nella Camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Presidente- est.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente e Relatore CAPONETTO SALVATORE, Giudice PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5072/2024 depositato il 10/12/2024 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_1 Avv. C/o Studio Avv. - Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo Email_2 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301G600768/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301G600768/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301G600768/2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301G600768/2024 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2994/2025 depositato il 09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il sig. , rappresentato e difeso, giusta procura,
Difensore_1congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Nicolò Vella e dall'Avv.
Indirizzo_1, elettivamente domiciliato presso lo Studio del primo, sito in
, ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
IIndirizzo_2Palermo, con sede in Palermo, avverso l' avviso di accertamento n. TY301G600768/2024 relativo alle imposte sui redditi, relative addizionali, comunale e regionale, IRAP, con contestuale provvedimento di irrogazione della sanzione, emesso dalla Direzione Provinciale di Palermo dell9Agenzia delle Entrate e notificato a mani presso la Direzione Provinciale di
Palermo dell'Agenzia delle Entrate in data 12.09.2024 .
Premetteva di essere un imprenditore esercente l'attività di «costruzione di edifici residenziali e non residenziale» contestualmente all'attività di
«affittacamere» nonché a quella di «assistenza residenziale e non».
Ric._1 Nell'esercizio della predetta attività, in data 12.5.2015 il sig. acquistava un immobile ad uso abitativo, sito nel Comune di Palermo, in
Indirizzo_3 Id. catastale_1, iscritto in catasto al , per un importo complessivo pari ad € 211.925,00.
Dal punto di vista dichiarativo il predetto importo veniva:
a) inserito nel quadro RG, rigo RG9, tra le rimanenze finali della dichiarazione
«Unico Persone Fisiche 2016» relativo all'anno di imposta 2015 riportato nel quadro RG, rigo RG13, tra le esistenze iniziali della dichiarazione «Unico
Persone Fisiche anno 2017» relativo all'anno di imposta 2016; c) inserito nel quadro RG, rigo RG8, tra le rimanenze finali della dichiarazione modello «Unico Persone Fisiche anno 2017» relativo all'anno di imposta 2016;
d) riportato nel quadro RG, rigo RG13, tra le esistenze iniziali della dichiarazione integrativa modello «Unico Persone Fisiche anno 2018» relativo all' anno di imposta 2017; e) interamente utilizzato in deduzione del reddito di impresa prodotto nell9anno 2017.
In ragione delle predette evidenze dichiarative, il periodo d9imposta 2017 si chiudeva con una PERDITA DI ESERCIZIO DI ¬. 260.840,00 che veniva espressamente indicata nel quadro RG, rigo RG34, del modello «Unico Persone
Fisiche anno 2018».
Nominativo_1 In data 20.9.2018, con atto pubblico redatto dal Notaio , recante rep. n. 4534 e racc. n. 3553, registrato il 28.9.2018 al n. 12150 presso l'Agenzia
Ric._1delle Entrate 3 Ufficio Territorio di Palermo 2, il sig. provvedeva alla vendita dell'immobile precedentemente acquistato in data 12.5.2015 (cfr. punto n. 2 della presente narrativa.
In forza del suddetto atto di vendita l9odierno ricorrente incassava un corrispettivo di ¬. 265.000,00 che concorreva interamente a formare il reddito d'impresa per l'anno di imposta 2018.
Al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d9imposta 2018, nel quadro RG del modello «Unico Persone Fisiche anno 2019», tuttavia, non veniva riportato:
a) nè l'importo di ¬. 265.000,00 conseguito con la vendita dell'immobile di cui si è detto nel punto precedente;
b) nè, tanto meno, l'importo della perdita realizzata nell9anno d9imposta 2017, pari ad euro 260.840,00 (detto importo, come precisato nelle istruzioni al modello dichiarativo rilasciate dalla stessa
Agenzia delle Entrate, avrebbe dovuto essere indicato nel quadro RS, al rigo
RS12, «l'ammontare delle perdite in contabilità ordinaria non compensate non utilizzata per compensare altri redditi di impresa del periodo di imposta, va riportata nell9apposito prospetto di quadro RS, indicandola al rigo RS12»).
L'errore dichiarativo commesso, ovviamente, falsava per intero la dichiarazione
Ricorrente_1presentata dal sig. per l'anno 2018 dichiarazione originariamente trasmessa per l'anno 2018).
A causa delle anomalie predette, nel corso dell'anno 2024, la Direzione
Ric._1Provinciale di Palermo dell'Agenzia delle Entrate notificava al sig. l' invio al contraddittorio n. TY3I1G6000045/2023, avente ad oggetto il periodo di imposta 2018.
Nel corso del contraddittorio instauratosi a seguito della notifica del predetto
Ricorrente_1invito, il sig. , assistito dalla dott.ssa Verdina, evidenziava all'Ufficio gli errori commessi al momento della presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2018.
Per sterilizzare i suddetti errori, il contribuente comunicava alla medesima
Direzione Provinciale di Palermo la volontà di presentare una dichiarazione integrativa con cui avrebbe proceduto alla correzione spontanea degli errori dichiarativi commessi.
L'avviso è illegittimo atteso che nel caso di specie, la Direzione provinciale di
Palermo dell'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto operare una semplice liquidazione delle imposte indicate nella dichiarazione integrativa presentata dal contribuente in data 27 maggio 2024.
L'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio in data 10 gennaio 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ricorrente_1 Il sig. con memorie illustrative ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Stante la complessità delle questioni esaminate, la deliberazione in camera di consiglio veniva rinviata di non oltre 30 giorni e precisamente il 5 dicembre
2025 la causa veniva posta in decisione e decisa come da dispositivo depositato ritualmente.
Alla odierna udienza le parti intervenute hanno insistito nelle posizioni assunte negli atti scritti.
Motivi della decisione
Si osserva, preliminarmente, che parte ricorrente ha, di fatti, riconosciuto di non aver dichiarato nel Modello Redditi PF/2019, anno di imposta 2018, trasmesso il 26/10/2019, i componenti positivi di reddito di impresa per euro 265.000,00 derivanti dalla vendita dell'immobile avvenuta il 20/9/2018 e di non avere dichiarato i redditi dei fabbricati correlati al contratto di locazione per euro
8.550,00.
Parte ricorrente ha dedotto di avere trasmetto il 27/5/2024 una dichiarazione integrativa Modello redditi PF 2019, con lo scopo di regolarizzare la propria posizione, ma ha ammesso di non avere versato alcunchè. Ricorrente_1Secondo il l'avviso di accertamento sarebbe illegittimo in quanto l'Ufficio ha proceduto alla rettifica della dichiarazione dei redditi del 2018 presentata il 26/10/2019, senza considerare, però, la presentazione della dichiarazione integrativa del 27/5/2024.
Orbene, non è revocabile in dubbio che l'ordinamento consenta all'Agenzia delle Entrate di adottare provvedimenti di accertamento in rettifica delle dichiarazioni presentate.
L'invio della dichiarazione deve essere fatto nei modi e nei termini previsti dall'art. 2, comma 8, del DPR n. 322/1998.
Ric._1Allorchè l'Ufficio ebbe ad avviare il procedimento di accertamento il non aveva ancora presentato alcuna dichiarazione integrativa.
Invero, nonostante la dichiarazione integrativa sia stata presentata, in mancanza dei versamenti necessari per il perfezionarsi del ravvedimento, il contribuente non aveva regolarizzato la propria posizione.
Invero, la trasmissione di una dichiarazione integrativa non costituisce ex se causa di preclusione per l'Ufficio del potere di un avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione originaria.
Con riguardo al merito il contribuente nel rigo RG31 esponeva un reddito di impresa pari ad € 175.531,00, mentre l'Agenzia delle Entrate accertava un reddito di impresa pari ad € 228.606,00.
Tale differenza dipende dalla circostanza che il contribuente nel rettificare la dichiarazione trasmessa il 26.10.2018 ha inserito tra i componenti positivi del reddito di impresa al rigo RG3, dedicato ad altri compensi considerati ricavi, l'importo di € 211.925,00, mentre l'Ufficio ha accertato maggiori componenti positivi per € 265.000,00.
La differenza tra importi è pari ad € 53.075,00.
Neppure sul piano dichiarativo il contribuente ha regolarizzato la sua posizione con l'Erario relativa al 2018.
Ricorrente_1Il sig. ha contestato la fondatezza dell'avviso di accertamento perché
l'Ufficio ha liquidato gli importi dovuti senza considerare le perdite di impresa derivanti dalla dichiarazione Modello Redditi PF/2018, anno d'imposta 2017, di importo pari ad € 260.840,00.
In altri termini, il ricorrente ha sostenuto che tale perdita avrebbe potuto essere computata in diminuzione dai maggiori imponibili accertati.
L'utilizzo delle perdite pregresse non utilizzate è un diritto del contribuente e, pertanto, l'Agenzia delle Entrate può liquidare i maggiori imponibili utilizzando le sue perdite pregresse nel caso in cui costui ne faccia richiesta ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973.
Secondo quanto previsto da tale disposizione il contribuente dovrebbe presentare un'apposita istanza all'ufficio competente all'emissione dell'avviso di accertamento, entro il termine di proposizione del ricorso.
Nel caso in esame il contribuente non ha chiesto all'Ufficio di riliquidare le imposte, gli interessi e le sanzioni, computando in diminuzione dagli imponibili accertati delle perdite pregresse e, pertanto, non avrebbe potuto provvedere in tal senso. Si evidenzia che sul punto, in ogni caso, il contribuente erra nel sostenere che le perdite di impresa possano essere utilizzate in deduzione di un reddito di natura diversa da quella di impresa.
In ordine alla legittimità delle sanzioni irrogate l'Ufficio ha contestato al contribuente l'illecito dell'infedele dichiarazione disciplinato dall'art. 1, comma
2, del D.Lgs. n. 472/1992, invece se l'Agenzia delle Entrate avesse tenuto in considerazione la dichiarazione integrativa trasmessa il 27.05.2024, avrebbe potuto contestare solamente un illecito riguardante la riscossione per omesso versamento delle imposte disciplinato dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
Il contribuente si duole di ciò perché la sanzione prevista per l'omesso versamento è più favorevole rispetto a quella dell'infedele dichiarazione.
Il motivo è infondato.
Indipendentemente dalla dichiarazione presa in considerazione dall'Ufficio quale presupposto di fatto dell'avviso di accertamento, l'illecito che avrebbe dovuto essere contestato avrebbe dovuto essere quello dell'infedele dichiarazione ex art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997.
Successivamente al decorso dei novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, le violazioni consistenti in errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali, integrano la violazione di infedele dichiarazione.
Anche nel caso in cui il contribuente trasmette una dichiarazione integrativa diretta a regolarizzare la propria posizione, deve versare, oltre al tributo e agli interessi, la corrispondente sanzione proporzionale - assorbente delle altre violazioni relative all'infedeltà dichiarativa disvelata, ovvero quella prevista per l'omesso versamento - avvalendosi del ravvedimento operoso e applicando le riduzioni previste, a seconda del momento in cui interviene il versamento. Se, come nel caso in esame, il contribuente trasmette la dichiarazione integrativa senza regolarizzare la propria posizione, resta esposto al rischio della contestazione dell'illecito dell'infedele dichiarazione e non a quello dell'omesso versamento.
Avendo il contribuente rettificato la propria dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2018, e, come detto, peraltro solo parzialmente, solamente il
27.05.2024, ha commesso l'illecito dell'infedele dichiarazione.
Pertanto, la somma richiesta a titolo di sanzioni non è censurabile.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso va rigettato.
La particolare complessità delle questioni esaminate induce il Collegio a compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
previa camera di consiglio, rinviata per la complessità delle questioni (ai sensi dell'art. 35, comma 2, d.lgs. 546/1992) al 5 dicembre 2025, il Collegio rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Così deciso a Palermo, nella Camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Presidente- est.